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FOcal point spostamenti e Dlgs 259/03

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Claudio

unread,
Nov 24, 2007, 5:20:17 AM11/24/07
to
Telecom mi ha risposto alla richiesta di spostamento loro cavi a seguito mia
necessita di ristrutturazione con ampliamento abitazione civile:
in base agli artt. 91 e 92 del decreto in oggetto le spese d'intervento che
si renderanno necessarie saranno a mio carico.
Ho letto gli artt. e sembrerebbe cosě ma mi riservo di studiarli bene.
Mi chiedo perň come sia possibile che a casa mia io debba pagare loro che da
sempre(almeno 40 anni) hanno costretto la mia famiglia a sopportare questa
servitů:matassa di cavi telefonici per almeno circa 40 linee, centralina
(20x30cm) appesa alla parete esterna della casa.
Ora chiedo solo di spostarla per costruire un muro e vogliono le spese.
Roba da matti,
Claudio


Larsenio

unread,
Nov 24, 2007, 5:54:46 AM11/24/07
to
"Claudio" <clfantoTO...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:FVS1j.40$yE...@nntpserver.swip.net

Non telecom ma Focal Point.. pure io devo spostare un palo e coincidenza
vuole che poco distante ci sia un altro palo rotto.. dovrei pagare ma in
questo caso fanno passare entrambi i lavori come manutenzione.
Bye

--
psss.: Se vuoi scrivermi in privato,
togli Sir. e cita il messaggio ; ]


Claudio

unread,
Nov 26, 2007, 4:44:37 AM11/26/07
to
>
> Non telecom ma Focal Point.. pure io devo spostare un palo e coincidenza
> vuole che poco distante ci sia un altro palo rotto.. dovrei pagare ma in
> questo caso fanno passare entrambi i lavori come manutenzione.
> Bye

Non avendo fortune simile, penso eseguirņ l'ampliamento in modo da non
toccare la preziosissima proprietą Telecom.
Ciao
Claudio


pippolo

unread,
Nov 26, 2007, 9:09:21 AM11/26/07
to

"Claudio" <clfantoTO...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:oAw2j.26$Sa6...@nntpserver.swip.net...

> >
>> Non telecom ma Focal Point.. pure io devo spostare un palo e coincidenza
>> vuole che poco distante ci sia un altro palo rotto.. dovrei pagare ma in
>> questo caso fanno passare entrambi i lavori come manutenzione.
>> Bye
>
> Non avendo fortune simile, penso eseguirò l'ampliamento in modo da non
> toccare la preziosissima proprietà Telecom.
> Ciao
> Claudio
>

Chiedi il distacco completo delle strutture telecom dal tuo edificio,
Dopodichè predisponi l'impianto in modo di dare accesso a telecom
per la tua linea di casa.
Scrivi una bella raccomandata in risposta a quanto ti hanno detto,
intimando lo smantellamento delle loro opere, spiegando che la
tua richiesta deriva dalla loro richiesta di farti pagare opere di loro
competenza. Io ho fatto in questo modo, è venuto un ingegnere
e ha fatto spostare i cavi direttamente sottogronda!! a spese loro.

Vrsteno

unread,
Nov 26, 2007, 10:40:38 AM11/26/07
to

Tutto si basa sul contratto di servitù....

http://www.aduc.it/dyn/sosonline/caraduc/index.php?datart=2005-08-24&L1=20

PARERE

Diritto di servitù-diritto di passaggio dei cavi telefonici sulla
facciata di una palazzina

1) Alcuni cavi e fili della Telecom Italia S.p.A.
scorrono sopra la facciata di una palazzina.

Il proprietario del fabbricato ha comunicato in data 16 giugno 2001 alla
Telecom Italia S.p.A. la propria determinazione a abbattere l’immobile
per costruirne uno nuovo.

Contestualmente il proprietario si è reso disponibile a permettere alla
Telecom Italia S.p.A. di far passare i cavi attraverso il nuovo fabbricato.

La Telecom Italia S.p.A. ha richiesto un esborso di circa lire 3.000.000
al proprietario per togliere e poi reinstallare i propri fili.

2) Ci viene chiesto se tale pretesa della Telecom Italia
S.p.A. possa ritenersi legittima.

La Telecom Italia S.p.A. gode di un diritto di servitù nei confronti
dell’immobile-fondo servente, che le permette di far passare
legittimamente i propri cavi attraverso il fabbricato.

La fattispecie può essere ricondotta nell’ambito della normativa di cui
agli artt.1056 e 1057 c.c. relativa alla servitù dell’elettrodotto
coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche.

Tali norme prevedono un obbligo generale di ogni proprietario di dare
passaggio sul proprio fondo alle condutture elettriche, richiamando per
gli aspetti specifici le leggi in materia ed in particolare gli artt.119
e ss. del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, T.U. delle leggi sulle acque e
sugli impianti elettrici; la L. 13 dicembre 1964 n.1341, norme per la
disciplina delle costruzioni e l’esercizio di linee elettriche aeree
esterne; la L. 28 giugno 1986 n.339, nuove norme per la disciplina della
costruzione e dell’esercizio di linee elettriche esterne.

Nel nostro caso è risolutivo l’art.122 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775,
che prevede per il proprietario del fondo servente “la facoltà di
eseguire qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi
obblighino l’esercente dell’elettrodotto a rimuovere o collocare
diversamente le condutture e

gli appoggi”, con il solo obbligo di offrire all’esercente, per quanto
sia possibile, altro luogo adatto all’esercizio della servitù.

Tale obbligo è stato soddisfatto dal proprietario del fabbricato in
questione, essendosi egli dimostrato disponibile a permettere il
passaggio dei

cavi sul nuovo edificio e tanto più essendo tecnicamente possibile, per
quanto ci risulta, una diversa collocazione dei cavi stessi.

La legge prescrive, inoltre, il divieto per il proprietario di compiere
qualsiasi atto idoneo a “diminuire l’uso della servitù” o a “renderlo
più incomodo”.

Non possediamo, tuttavia, gli elementi tecnici per verificare se la
sostituzione del vecchio edificio con uno nuovo possa violare tali
limiti alle facoltà del proprietario del fondo servente.

In ogni caso, riteniamo dalla lettera della normativa che il divieto non
sia così esteso da escludere il diritto di ottenere lo spostamento della
servitù

3) L’art.122 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 esclude
espressamente l’obbligo per il proprietario del fondo servente di
corrispondere un indennizzo o un rimborso a favore dell’esercente della
servitù.

Tale disposizione trova il proprio unico limite nella volontà delle
parti, che deve manifestarsi necessariamente in forma scritta all’atto
di costituzione della servitù.

La legge e la giurisprudenza prevedono, tuttavia, alcune tutele nel caso
di apposizione di una simile clausola contenente ulteriori e maggiori
restrizioni alle facoltà del proprietario del fondo servente: essa deve
essere necessariamente trascritta ex artt.2643 e 2645 c.c. e risultare
dalla nota di trascrizione affinché sia opponibile agli aventi causa dal
costituente.

4) Va ulteriormente osservato che nell’ordinamento
vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da
quella tipica disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n.1775, sicché
l’usucapione si aggiunge ai titoli di acquisto (convenzione, sentenza,
espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina
speciale, senza dar luogo ad un rapporto diverso da quello contemplato.

Di conseguenza, il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di
elettrodotto a spese dell’esercente della stessa, salvo diverso accordo
fra le parti, non è influenzato dal modo di costituzione della servitù e
rimane egualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato
costituito in forza di uno dei titoli previsti dalla legge speciale, ma
anche quando sia stato acquistato per usucapione.

5) È consigliabile accertare se nell’atto costitutivo
della servitù sia stata pattuita una clausola limitativa delle facoltà
del proprietario del fondo servente per verificare se la pretesa della
Telecom Italia S.p.A. abbia un qualche fondamento.

Nel caso in cui nulla risulti dall’atto costitutivo o si tratti di una
servitù acquistata per usucapione, riteniamo che la pretesa avanzata
dalla Telecom Italia S.p.A. non sia legittima; mentre il proprietario
dell’immobile abbia pieno diritto a chiedere lo spostamento dei cavi e
dei fili, senza essere tenuto ad alcun indennizzo nei confronti della
Telecom Italia S.p.A.

F.to Dott. Federico Pellerito

Claudio

unread,
Nov 26, 2007, 11:25:42 AM11/26/07
to
> Chiedi il distacco completo delle strutture telecom dal tuo edificio,
> Dopodichè predisponi l'impianto in modo di dare accesso a telecom
> per la tua linea di casa.
> Scrivi una bella raccomandata in risposta a quanto ti hanno detto,
> intimando lo smantellamento delle loro opere, spiegando che la
> tua richiesta deriva dalla loro richiesta di farti pagare opere di loro
> competenza. Io ho fatto in questo modo, è venuto un ingegnere
> e ha fatto spostare i cavi direttamente sottogronda!! a spese loro.

Scusa ma era già in vigore la legge che ho riportato in oggetto, al momento
della tua richiesta?
Non mi sembra sia possibile pretendere lo smantellamento o distacco
completo.
ciao
Claudio


Claudio

unread,
Nov 26, 2007, 11:34:33 AM11/26/07
to
Questo caso però nasce nel 2001 ma dal 2003 c'è un nuovo Dlgs. Comunque io
dovrei risalire ad un eventuale atto di servitù depositato in conservatoria,
ma la casa è passata di proprietà ed è stata edificata almeno 45 anni fa.
Grazie
Claudio


Vrsteno

unread,
Nov 26, 2007, 11:54:48 AM11/26/07
to
Claudio ha scritto:
meglio se è passata di proprietà....può aver interrotto l'usocapione.
Auguri per un buon esito.
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