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Ancora sui lampi e sirene (lungo)

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Fabiano Tombini

unread,
Jan 26, 2001, 9:24:36 AM1/26/01
to
Visto che non ho ancora ricevuto risposta dall'editore e visto che ben 2 carri
attrezzi mi hanno sorpassato a sirene spiegate facendomi ampiamente girare le
balle ecco cosa scriveva N&A sull'argomento sirene.

Il testo e' lungo e anch'io faccio fatica a leggerlo a video, un consiglio
quindi stampatevelo e leggetevelo con calma.


Se dovessero processarmi per la violazione del copyright mandatemi le arance in
carcere :-)


============================================================================

L'USO INDISCRIMINATO DEL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI DI SEGNALAZIONE VISIVA A
LUCE LAMPEGGIANTE.

Nel comma 1, l'art.177 del Codice della Strada, (circolazione degli autoveicoli
e motoveicoli adibiti ai servizi di polizia, d'antincendio e di soccorso
sanitario) consente l'uso del dispositivo acustico supplementare d'allarme e
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, solamente durante l'espletamento
dei servizi urgenti d'istituto.
Nel comma 2 prevede che i conducenti dei veicoli sopra menzionati qualora usino
congiuntamente i due dispositivi d'allarme, non siano tenuti ad osservare gli
obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione, le prescrizioni
della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, nel rispetto
comunque delle regole di comune prudenza e cautela, ad eccezione delle
segnalazioni degli agenti del traffico.
Nel comma 4 infine aggiunge e precisa che chiunque al di fuori dei casi previsti
dal comma 1 e cioè "dall'espletamento dei servizi urgenti di istituto" faccia
uso del dispositivo supplementare di allarme visivo e quindi anche di quello di
segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, è soggetto ad una sanzione
amministrativa e cioè al pagamento di una somma che va dalle 100 alle 400 mila
lire.
Secondo il comma 1 dell'ari. 177 risulterebbe quindi che ci sarebbero degli
auto-o moto-veicoli adibiti al servizio di polizia, di antincendio e di soccorso
che non siano sempre muniti del dispositivo di allarme luminoso, ma soltanto di
quello acustico. Comunque, come prevede l'allegato tecnico dell'ari. 1 del
Decreto Dirigenziale del 05.11.1996, le ambulanze per il soccorso avanzato
devono essere dotate di ambedue i dispositivi di allarme. Tenendo conto poi
delle indicazioni riportate nei commenti 1.1, 1.2, 1.3, che riguardano i primi
due comma dell'ari. 177 si evince che il comportamento da tenere sulla strada da
parte dei conducenti dei mezzi di soccorso deve essere il seguente:
A) II solo dispositivo di allarme luminoso in funzione non permette alcuna
particolare esenzione e pertanto l'autista del mezzo deve osservare
scrupolosamente le norme del Codice della strada;
B) il dispositivo di allarme acustico in funzione da solo, costringe
l'autista anche nell'espletamento "dei servizi urgenti di istituto", ad
osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relative alla circolazione
stradale (perché non usato congiuntamente al segnale luminoso). Gli utenti delle
strada però devono comunque dare la precedenza e gli agenti del traffico,
possono dar via libera, agli incroci, alle ambulanze anche se soltanto con
allarme acustico in funzione.
Mentre i primi due comma dell'alt. 177 sembrerebbero in contrasto tra loro e
potrebbero effettivamente creare delle difficoltà di interpretazione a chi
legge, il comma 4 delle stesso articolo che fa divieto di usare i dispositivi
supplementari di allarme al di fuori "dell'espletamento dei servizi urgenti di
istituto, e minaccia sanzioni pecuniarie ai trasgressori, è perfettamente
comprensibile per tutti.

IL LAMPEGGIANTE ACCESO
E prassi comune invece, che la maggior parte delle ambulanze appartenenti alla
CRI e all'ANPAS e alle Misericordie e non soltanto quelle presenti nella
Regione Marche, ma anche in altre Regioni sia del Nord che del Sud Italia, come
si può constatare spesso, viaggiano con lampeggiatori accesi, anche quando
effettuano trasporti ordinar! e quindi non in emergenza. Quasi come se il
dispositivo acceso fosse il segnale per gli utenti della strada di "ambulanza in
servizio".
Le Forze dell'ordine si guardano bene dall'intervenire (di norma), in quanto
spesso i loro stessi automezzi viaggiano con il dispositivo di allarme visivo in
funzione anche quando non effettuano servizio urgente d'istituto.

PROVINCIA DI MACERATA
Quando fu proposto alle Associazioni di volontariato CRI e ANPAS presenti nella
provincia di Macerata di dare disposizioni ai propri dipendenti di non mettere
in uso i lampeggiatori, se non nei servizi urgenti d'istituto (codici rossi)
congiuntamente alla sirena, o in tutti quei casi autorizzati dalla Centrale
Operativa 118, fu risposto che era una vecchia consuetudine comportarsi in quel
modo, e molto difficile da far interrompere. Inoltre alcuni Dirigenti della
Croce Verde di Macerata riferirono di aver dato tale disposizione ai propri
equipaggi, basandosi su un articolo del Doti. V. Scontrino Melillo.
Effettivamente leggendo l'articolo in questione "Attenti al fischio, normative
sull'uso della sirena" pubblicato nel novembre 1996 sulla rivista "Emergency"
si può cadere in questo errore di interpre-tazione. Infatti l'autore, forse in
maniera non troppo chiara per chi legge, sottolineava che: "... il lampeggiatore
blu è sufficiente a segnalare agli altri automobilisti la peculiarità di questo
automezzo e la sua appartenermi alla categoria degli automezzi di emergenza ..."
e un po' più avanti "Concludendo possiamo dire che il lampeggiatore deve
segnalare la semplice presenza a bordo di un malato mentre la sirena ...". Tale
frase, presa da sola e staccata dal contesto dell'articolo può dare
effettivamente adito ad una interpre-tazione sbagliata, ma è opinione del
sottoscritto che l'autore non abbia voluto dire che "ogni volta che si trasporta
un paziente, si debbano accendere i lampeggiatori per segnalare agli utenti
della strada la presenza del malato, ma semplicemente ribadire una sua
soggettiva interpretazione su quello che possano rappre sentare in concreto i
due allarmi, acustico e visivo, ed il loro "specifico significato".

ART 176CdS;
2 OCCASIONI
II Codice della strada art.176, comma 14, prevede l'attivazione del solo
dispositivo di allarme a luce lam peggiante solamente in 2 occasioni:
* per compiere eventualmente inversione di marcia in autostrada o in strada
principale;
* per segnalare la sosta dell'ambulanza nella banchina di emergenza in
autostrada o in strada principale.

GLI AUTISTI PENSANO CHE...
La giustificazione più comune, raccolta tra gli operatori del soccorso
interpellati che usano normalmente i lampeggiatori, è stata la seguente: "gli
utenti della strada verrebbero allertati, che l'ambulanza in quel momento è in
servizio con un paziente a bordo, e trasmetterebbe loro un "messaggio del tipo:
"siate prudenti, rallentate, rispettate l'andatura del mezzo di soccorso".
Il lampeggiatore acceso avrebbe la stessa funzione delle scritte che si possono
osservare sul vetro posteriore di alcune automobili "Attenzione Baby a bordo", e
che, secondo chi le ha applicate, dovrebbero garantire una maggiore sicurezza ai
bambini che viaggiano in quelle macchine.
Inoltre la maggior parte degli autisti nella stessa intervista ha affermato di
ritenere, in buona fede, di non commettere alcuna infrazione se vengono usati i
lampeggiatori a luce blu durante i trasporti normali, e nemmeno di creare
situazioni a rischio. Solo una minima parte infine era a conoscenza che il
Codice della Strada non prevede tale uso ma addirittura lo sanziona.


RISCHI: I SORDI
L'uso indiscriminato e incontrollato dei lampeggiatori invece non è così innocuo
come potrebbe sembrare, ma addirittura potrebbe essere la causa di incidenti per
gli utenti della strada e per la stessa ambulanza. Infatti potrebbe creare seri
problemi a tutte quelle persone sorde o sordastre.
Fra i 90.000 automobilisti della provincia di Macerata, quasi 400 individui
hanno problemi più o meno gravi d'udito e possiedono una patente di guida
speciale. Di questi un centinaio sono sordo-muti. Il sopraggiungere di
un'ambulanza con i lampeggiatori accesi, potrebbe far loro credere che il
mezzo stia usando anche la sirena, perché in servizio urgente d'istituto, e
quindi per dare precedenza all'ambulanza, potrebbero frenare improvvisamente,
accostare a destra e cercare di fermarsi, andando incontro a tamponamenti o ad
altri incidenti stradali. Incidenti che si sono già verificati nella nostra
provincia.


L'"INFO-DRIVE"
Per prevenire ed evitare tutto ciò, oltre ad impedire che le ambulanze viaggino
con i lampeggiatori accesi, si è cominciato a dotare del dispositivo
"Info-drive", per lodevole interessamento dell'Associazione Invalidi Civili, una
decina di ambulanze ed alcuni mezzi dei Vigili del Fuoco, nonché diverse
automobili di persone con gravi problemi di udito. Tale dispositivo permette di
avvisare i non udenti del sopraggiungere di un mezzo in emergenza.
È per questo che le Centrali Operative 118 provinciali, le varie Associazioni
di Volontariato ANPAS e C.R.L. le Imprese private e le Cooperative impegnate nel
soccorso sanitario dovrebbero fare il massimo sforzo per obbligare i propri
dipendenti o affiliati ad usare il dispositivo d'allarme visivo solamente nei
casi previsti dal Codice della Strada (servizi urgenti d'istituto).
SERVIZI URGENTI
Ma quali sono i servizi urgenti d'istituto? Un tempo era il telefonista delle
varie Associazioni di Volontariato che ricevuta la chiamata dell'utente
decretava la partenza più o meno immediata del mezzo ed era per lo più l'autista
dell'ambulanza a decidere se attivare o meno i dispositivi di allarme acustico e
luminoso. Una volta arrivato sul posto, caricato il paziente, era sempre il
conducente, che in base alla ragionevole rappresentazione che si era fatto della
gravita della patologia o delle lesioni, decideva le modalità di rientro. In
questi ultimi anni invece con l'entrata in funzione delle Centrali Operative
118 in quasi tutto il territorio nazionale, sono gli operatori di Centrale che,
sulla base dei protocolli in uso e del dispatch, stabiliscono quali siano i
servizi urgenti d'istituto e quando far usare i dispositivi d'allarme. Sono poi
i medici, gli infermieri o i volontari, a secondo del tipo di equipaggio
utilizzato, che stabiliscono i codici di gravita di rientro, secondo parametri
prestabiliti, e quindi eventualmente l'utilizzo degli allarmi durante il ritorno
in ospedale. Ma non tutte le C.O. 118 sono d'accordo nell'individuare quali
siano i servizi urgenti d'istituto.
I protocolli della Centrale di Treviso Soccorso fanno rientrare nei "servizi
urgenti d'istituto" anche quelli classificati "Codice Giallo" e "Codice di
rientro 2" autorizzando l'uso congiunto dei due dispositivi d'allarme ai mezzi
interessati. Fra il codice "Rosso" e "Giallo" l'unica distinzione prevista è che
nel "Giallo" l'ambulanza , pur viaggiando con i due sistemi in funzione, deve
rispettare di norma i limiti di velocità. 1 dispositivi d'allarme sarebbero
finalizzati soltanto ad ottenere la precedenza da parte dell'utenza della
strada. I protocolli, invece, in uso nelle quattro Centrali 118 delle Marche
stabiliscono che il servizio urgente d'istituto è il solo Codice Rosso o il
codice di rientro 3, mentre il "Codice Giallo" ed il codice di rientro 2 lo
possono divenire soltanto qualora le condizioni del traffico, del tempo o
l'orografia del territorio siano tali da ritardare notevolmente l'intervento del
mezzo stesso.
Seppur con queste diversità tutte le C.O. 118 italiane sono concordi nel
rispettare tassativamente le norme previste dal Codice della Strada, e ad
applicare le seguenti indicazioni:
a - usare congiuntamente i dispositivi di allarme acustico e visivo soltanto nei
servizi urgenti d'istituto, "Codici Rossi e Gialli";
b - vietare l'uso del dispositivo d'allarme visivo a luce lampeggiante blu nei
servizi "normali";
e - usare la sirena solo in modo continuativo;
d - non usare nel rientro con "Codice di Gravita 1" i dispositivi d'allarme se
non eccezionalmente e per gravi e motivate esigenze.
CASSAZIONE: SENTENZA
Per concludere e dimostrare l'importanza che è stata data all'uso dei
lampeggiatori si può citare una sentenza della Cassazione civile sez. Ili, n.585
del gennaio 1996 che a norma dell'ari. 126 dell'abrogato Codice della Strada e
degli art. 578 e 579 del D.P.R. n. 420 del 1959, dichiarava che i conducenti dei
veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio o del soccorso sanitario,
durante gli urgenti servizi d'istituto non sono obbligati ad usare
congiuntamente il dispositivo supplementare d'allarme (sirena) e quello di
segnalazione a luce lampeggiante blu. Nella fattispecie confermava una sentenza
precedente che aveva ritenuto, che in considerazione dell'ora notturna, dello
scarso traffico e dell'illumina-zione dell'incrocio, fosse sufficiente l'uso del
solo lampeggiatore a luce blu per avvertire il conducente di un'automobile del
sopraggiungere di un veicolo dei Vigili del Fuoco, in servizio urgente
d'istituto e quindi del suo concorrente obbligo d'accostarsi sulla destra e di
fermarsi. Tale sentenza, anche se appare sovvertire e andar contro a quanto
detto finora, in realtà avvalora ancor più la peculiarità e l'importanza del
dispositivo di allarme visivo. Infatti afferma che tale allarme, seppur usato da
solo, può essere messo in funzione soltanto in emergenza in quanto in alcune
situazioni particolari, sarebbe sufficiente a segnalare all'automobilista, che
il mezzo di soccorso sta svolgendo un servizio urgente d'istituto.


BIBLIOGRAFIA:
1. Codice della strada Alt. 176, 177.
2. Commenti al Codice della strada del Dr Giandomenico Prospataro. Decreto
Dirigenziale del 5.11.96. Allegato tecnico.
3. Articolo su Emergency del nov.-dic. 96 del Dr Scontrino Melillo"Attenti
al fischio. Normativa sull'uso della sirena".
4. Sentenza n. 595 della Cassazione Civile Sez.III del 26-01-96.
5. Protocolli della Centrale Treviso Emergenza. "Utilizzo dispositivi
d'allarme".
6. Protocolli delle Centrali Operative 118 Marche Soccorso "Utilizzo degli
allarmi acustici e visivi nei Codici Rossi e Gialli".

AUTORI:
Dr. Giuseppe Ariani, Responsabile Centrale Operativa 118 "Macerata Soccorso".
Dr. Ermanno Zamponi, Medico Emergenza Territoriale.
Dr, Riccardo Francalancia, Soccorritore volontario Pubblica Assistenza..


Macerata Soccorso 118,
via S.Lucia 4,
62100 Macerata.
Tel. 800.118.013;
centr.AUSL.9:0733-2571.

--

Fabiano Tombini

Soccorritore A.N.P.As
Croce Azzurra Abbiategrasso (Mi)

Le opinioni espresse sono assolutamente personali.

If you need my PGP public key:

http://pgpkeys.mit.edu:11371

Andkemio

unread,
Jan 27, 2001, 4:31:14 AM1/27/01
to
Fabiano Tombini <fabyano@LEVAMI_DA_QUI_tiscalinet.it> wrote in message

>
>
> Se dovessero processarmi per la violazione del copyright mandatemi le
arance in
> carcere :-)
>

Per me ti vengono a prelevare da casa in sirena utilizzando impropriamente
sirena e lampi :-)))

--
Andkemio
it.sociale.primosoccorso on-line : http://primosoccorso.virtualave.net/
****quanto scritto rispecchia le opinioni personali ****
on air :


alessan...@gmail.com

unread,
Jun 15, 2014, 6:56:00 AM6/15/14
to
Buongiorno,
potrei sapere per cortesia da che fonte ha preso queste informazioni,
in particolare:
" I protocolli, invece, in uso nelle quattro Centrali 118 delle Marche
stabiliscono che il servizio urgente d'istituto è il solo Codice Rosso o il
codice di rientro 3, mentre il "Codice Giallo" ed il codice di rientro 2 lo
possono divenire soltanto qualora le condizioni del traffico, del tempo o
l'orografia del territorio siano tali da ritardare notevolmente l'intervento del
mezzo stesso."
Grazie

Gianfranco

unread,
Jun 16, 2014, 9:06:15 AM6/16/14
to
On Sun, 15 Jun 2014 03:56:00 -0700 (PDT), alessan...@gmail.com wrote:

Ciao,

> potrei sapere per cortesia da che fonte ha preso queste informazioni,
> in particolare:
> " I protocolli, invece, in uso nelle quattro Centrali 118 delle Marche
> stabiliscono che il servizio urgente d'istituto è il solo Codice Rosso o il

E' un articolo molto vecchio e non credo che l'OP sia ancora qui.
Penso comunque che si tratti di un regolamento interno di qualche ASL
Marchigiana.

Il NG e' praticamente morto ma forse qualcun altro, come me, e' ancora
in ascolto (lurka). Prova a chiedere che ti serve, magari possiamo
aiutarti. :-)

Un saluto,


--
Gianfranco Bertozzi
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