Nella condizione di ricovero a tempo pieno presso struttura sanitaria
occorre distinguere i 3gg. di permesso mensile con i 2 anni di congedo
retribuito.
Mentre per i 3gg. di permesso mensile l'art. 24 comma 1 lett. b)
della legge 182/2010 dispone: "....A condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravità, .......ecc. ......ha diritto a fruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa..." (quindi esclude la
possibilità di fruire dei permessi mensili), il congedo biennale in
alcuni casi è possibile chiederlo.
Infatti il D. L. 18 luglio 2011, n. 119 all'art. 4 comma 5-bis
dispone che la fruzione del congedo biennale in caso di ricovero del
disabile è possibile in caso di certificazione dei sanitari della
struttura:
"...Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere
non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia
richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta
assistenza...."
Salve.
Maurizio.