1) occorre che il genitore non sia con "..invalidità.." come afferma lei, e neanche con "...diritto all'accompagnamento..." perchè sono condizioni che irrilevanti al rientro in diritto ai fini della concessione del congedo biennale retribuito. Occorre che il genitore sia debitamente riconosciuto "portatore di handicap" in stato di gravità con art. 3 comma 3 L.104/92.
2)occorre la condizione di "convivenza", cioè la residenza comune (lei e il genitore portatore di handicap grave) allo stesso indirizzo.
3) le agevolazioni lavorative (permessi, precedenze, esoneri, ecc.) sono esclusivamente per il familiare "referente unico" cioè unico familiare che beneficia delle agevolazioni lavorative, se lei fruirà del congedo biennale retribuito nessun'altro familiare avrà alcunché di altre agevolazioni.
4) Le agevolazioni auto sono disposte solo per il diretto disabile o per colui che lo ha a carico fiscale.
5) affinchè un figlio possa beneficiare del congedo biennale retribuito occorre che la moglie e genitori del disabile siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti. La presenza della badante è irrilevante.
Salve.
Maurizio.