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accertamento provvisorio l.104

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amleto

unread,
Feb 19, 2009, 12:11:37 PM2/19/09
to
L'art. 9 del contratto sulla mobilità del 12/02/09 consente l'accertamento
provisorio della 104 nel caso in cui la commissione medica non si pronunci
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.Pertanto se io ho
presentato la domanda per essere sottoposto a visita alla asl in base alla
L. 80 in data 16/02/09 entro il 9 marzo
(data di scadenza della mobilità) posso dichiarare di essere in attesa di
essere sottoposto a visita certificando la patologia con un certificato
medico dello specialista della patologia della asl presso cui sono
asistito?
Gradirei una vs. risposta.


marec...@gmail.com

unread,
Feb 19, 2009, 6:17:39 PM2/19/09
to

Il verbale provvisorio deve rispettare una ben precisa formalità dei
contenuti:

http://www.edscuola.org/archivio/norme/circolari/cinps032_06.pdf

Cioè non si tratta semplicemente di certificare una patologia.

Inoltre l'art. 2 comma 2 della legge 423 del 27/10/1993 dispone:

".....2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati,
in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della
stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito
l'interessato...."

Pertanto se lei ha presentato istanza in data 16/02/2009 i 90gg.
disposti dalla legge 423 (vedi anche art.9 del sul C.C.N.) non sono
affatto trascorsi al 9/3/2009.
La legge 80 prevede il rilascio di una certificazione provvisoria per
gravissime patologie oncologice (per cure urgenti chemio) direttamente
dalla Commissione ASL, in attesa della convalida della C.M. INPS.

In sostanza lei stà confondendo e mescolando 2 leggi (legge 80 e legge
423) che riguardano certificazioni provvisorie di diversa natura e
regolamentate in modo diverso.

Se lei rientra nella legge 80 (gravissima patologia oncologica) ,
l'ASL dovrebbe visitarla entro e non oltre 15gg. dall'istanza e
rilasciare immediatamente una certificazione provvisoria secondo il
disposto art. 6 comma 3bis:

"....3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero del-
l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e'
effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.
Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento
dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della
commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino
all'esito di ulteriori accertamenti. ..."

mentre la legge 423/93 dispone che lei può farsi rilasciare da uno
specialista ASL della patologia una certificazione provvisoria di
handicap grave dopo che sono trascorsi 90gg. dalla data di
presentazione dell'istanza (occorre una dichiarazione di protocollo
della segreteria della C.M. ASL).

Salve.

Maurizio.

amleto

unread,
Feb 20, 2009, 9:40:06 AM2/20/09
to
Ti ringrazio ma non sono del tutto convintsu alcuni punti:
1-l'art. 2 comma 2 della legge 423 del 27/10/1993 dispone
" ...non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda", per cui i 90 gg decorrono dal 16/2/09
e non trascorsi 90gg dal 16/2.
2- l'art. 2 comma 2 della legge 423 del 27/10/1993 dispone
"...gli accertamenti sono effettuati,

in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della
stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito
l'interessato...."- cioè ai fini della fruizione dei permessi mensili.
Ma l'art. 9 del contratto sulla mobilità del 12/02/09 non ha nulla a che
fare con i permessi mensili, per cui ritengo
che il riferimento alla L.423 in questo contesto si riferisca esclusivamente
alla possibilità di fruizione della precedenza
per la mobilità o all'esclusione dalla graduatoria interna dei
sovrannumerari a coloro che pur avendo presentato domanda in base alla L. 80
sono in attesa di essere sottoposti a visita entro 15gg dalla presentazione
della domanda.
Pertanto se ho presentato domanda alla ASL in base alla L.80 il 16/02/09 ,
ai fini della graduatoria interna per i sovrannumerari
posso dichiarare quanto sopra ed allegare il certificato dello specialista
oncologo in attesa di essere sottoposto a visita?
Spero di essere stato chiaro...??? Grazie

marec...@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:423d79aa-2553-4a33...@e18g2000yqo.googlegroups.com...

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marec...@gmail.com

unread,
Feb 20, 2009, 2:07:28 PM2/20/09
to
> Ti ringrazio ma non sono del tutto convintsu alcuni punti:
> 1-l'art. 2 comma 2 della legge 423 del 27/10/1993 dispone
> " ...non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della
> domanda", per cui i 90 gg decorrono dal 16/2/09
> e non trascorsi 90gg dal 16/2.


Mi permetto di evidenziare che probabilmente è stato informato male.

Personalmente sono nel settore dal 1990 e ho avuto a che fare con la
legge 423 tantissime volte soprattutto nell'Italia del Sud dove i
ritardi di risposta sono evidenti, nonchè in molte aule di tribunale
con i ricorsi giudiziali di cui all'ex art. 700 c.c.


Molte C.M. ASL (ripeto soprattutto nelle regioni del sud Italia) sono
sommerse di istanze di accertamento e quindi non riescono a rientrare
in quanto dispone l'apposito D.P.R. n. 698/94 art. 3 comma 1 che
prevede appunto i 90gg di tempo di risposta dell'ASL:


"...La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione
dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita
medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può
presentare una diffida a provvedere, in carta semplice,
all'assessorato alla sanità della regione territorialmente
competente, ..........."


Pertanto il limite temporale previsto secondo normativa che intercorre
dalla presentazione dell'istanza a quando avviene la convocazione a
visita del soggetto è di 90giorni (D.P.R. 698 art.3 comma 1).


La legge 423 dispone che dopo il 90° giorno dall'istanza, se la C.M.
non ha provveduto ad accertare l'handicap o l'invalidità del soggetto
(la pronuncia è in fase di accertamento) l'interessato può produrre
una certificazione provvisoria tramite lo specialista ASL.


Lei invece ha inteso erroneamente al contrario, cioè ha inteso che i
90 giorni non devono trascorrere prima della pronuncia. Invece l'iter
della legge 423 è il seguente:


1)il soggetto presenta l'istanza in data X


2) se il soggetto aspetta inutilmente almeno 3 mesi senza ricevere
alcuna convocazione a visita può, (ma solo dopo che sono trascorsi
90gg. dalla data X), rivolgersi prima di tutto alla segreteria ASL
della Commissione Medica per farsi rilasciare la data e il protocollo
dell'istanza prodotta 3 mesi prima (alcune ASL applicano il bollo con
data e protocollo al momento della presentazione in una copia della
stessa istanza).


3) Poi occorre rivolgersi agli specialisti ASL della patologia per una
certificazione conforme alla Circolare che ho riportato nella mia
precedente risposta, in tale certificato provvisorio lo specialista
ASL deve riportare il protocollo e la data dell'istanza presentata 3
mesi prima all'ASL (lo prevede lo stesso art. 9 del suo C.C.N.
mobilità, cioè non è una condizione che può dichiarare lei stesso
come
afferma nel suo quesito, ma deve essere contenuta nello stesso verbale
provvisorio emesso dallo specialista).

> 2- l'art. 2 comma 2 della legge 423 del 27/10/1993 dispone
> "...gli accertamenti sono effettuati,
> in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della
> stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in
> servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito
> l'interessato...."- cioè ai fini della fruizione dei permessi mensili.


Si sbaglia anche in questa parte.
Come ha riportato lei stesso "gli accertamenti sono effettuati in via


provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa

legge", i fini previsti sono dell'intero articolo 33 con tutti e 7
i commi (permessi --> comma 3, precedenze --> commi 5 , 6 e 7 e
inamovibilità di sede --> commi 5, 6 e 7)


> Ma l'art. 9 del contratto sulla mobilità del 12/02/09 non ha nulla a che
> fare con i permessi mensili, per cui ritengo
> che il riferimento alla L.423 in questo contesto si riferisca esclusivamente
> alla possibilità di fruizione della precedenza
> per la mobilità o all'esclusione dalla graduatoria interna dei
> sovrannumerari a coloro che pur avendo presentato domanda in base alla L. 80
> sono in attesa di essere sottoposti a visita entro 15gg dalla presentazione
> della domanda.
> Pertanto se ho presentato domanda alla ASL in base alla L.80 il 16/02/09 ,
> ai fini della graduatoria interna per i sovrannumerari
> posso dichiarare quanto sopra ed allegare il certificato dello specialista
> oncologo in attesa di essere sottoposto a visita?
> Spero di essere stato chiaro...??? Grazie


Se lei ha presentato domanda in base alla legge 80/2006 (gravi
patologie oncologiche con chemio in atto) sarà cura dell'ASl di
visitarla entro e non oltre 15gg. e se sarà valutata la necessità di
concessione immediata delle agevolazioni le sarà consegnato all'atto
dell'accertamento un verbale provvisorio direttamente dall'ASL (e non
dallo specialista come prevede la legge 423).

L'art. 9 del suo C.C.N. non contempla affatto la legge 80/2006,
infatti è normato già il contesto in cui il disabile con grave
disabilità per grave patologia oncologica in meno di 15gg. è visitato
dalla C.M. ASL con rilascio immediato del verbale provvisorio (solo
se riconosciuto con handicap grave) secondo il disposto art. 2 comma
3bis della stessa legge 80 che autorizza la commissione al rilascio
del
verbale e non certo allo specialista asl. In sostanza per la legge 80
è solo la commissione ASL ad emettere la certificazione provvisoria
(lo prevede la legge 80 all'art. 6).


Ecco l'art. 9 dove è chiarissimo l'unico riferimento al verbale
provvisorio nell'unico caso previsto di cui alla legge 423 e solo
dopo aver atteso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
________________________________________
Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o
copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti
presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora
tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
presentazione
della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del .L.
27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n.
423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità,
con
certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia
denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito
l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per
il decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in
sede
del predetto accertamento provvisorio.
__________________________________________


Se lei non viene convocato a visita entro i 15gg. dall'istanza (come
avviene in molti casi) significa che la C.M. ASL ha ritenuto il caso
non rientrante nelle condizioni di urgenza previste dalla legge 80 e
pertanto l'istanza viene convertita in quelle con iter normale (art. 4
L.104/92).

Concludo affermando che se lei rientra nella legge 80 lei sarà
convocato entro e non oltre il 3/3/2009 a visita di accertamento e, se
sarà riconosciuto con handicap grave, le sarà rilasciato
immediatamente un certificato provvisorio salvo applicazione dell'art.
1 comma 7 L.295/90. Se non sarà chiamato entro il 3/3/2009 significa
che la C.M. ASL ha ritenuto la sua istanza non rientrante nell'urgenza
prevista dalla legge 80 (condizione che capita spesso).
A questo punto se non rientra nella legge 80 la commissione può
convocarla in un periodo variabile tra 1 mese e 3 mesi e poi occorre
attendere minimo 2 mesi per la convalida da parte della seconda C.M.
INPS. Se invece non viene convocato entro il 18 maggio 2009 (90gg.
dall'istanza) può procedere con l'iter previsto dalla legge 423 se lo
specialista ritiene di certificare tale gravità di handicap. Pertanto
può fruire della precedenza o inamovibilità prevista dal suo C.C.N.
mobilità all'art. 7 comma 2 sistema di precedenze comuni solo se la
commissione la convocherà entro 15gg e riterrà di rilasciare una
certificazione provvisoria con la definizione di handicap grave.

Salve.


Maurizio.

fm2766

unread,
Apr 22, 2009, 10:05:16 AM4/22/09
to
marec...@gmail.com ha scritto:

> Molte C.M. ASL (ripeto soprattutto nelle regioni del sud Italia) sono
> sommerse di istanze di accertamento e quindi non riescono a rientrare
> in quanto dispone l'apposito D.P.R. n. 698/94 art. 3 comma 1 che
> prevede appunto i 90gg di tempo di risposta dell'ASL:
> "...La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione
> dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita
> medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può
> presentare una diffida a provvedere, in carta semplice,
> all'assessorato alla sanità della regione territorialmente
> competente, ..........."
> Pertanto il limite temporale previsto secondo normativa che
> intercorre
> dalla presentazione dell'istanza a quando avviene la convocazione a
> visita del soggetto è di 90giorni (D.P.R. 698 art.3 comma 1).
> La legge 423 dispone che dopo il 90° giorno dall'istanza, se la C.M.
> non ha provveduto ad accertare l'handicap o l'invalidità del soggetto
> (la pronuncia è in fase di accertamento) l'interessato può produrre
> una certificazione provvisoria tramite lo specialista ASL.

> ...


> 1)il soggetto presenta l'istanza in data X
> 2) se il soggetto aspetta inutilmente almeno 3 mesi senza ricevere
> alcuna convocazione a visita può, (ma solo dopo che sono trascorsi
> 90gg. dalla data X), rivolgersi prima di tutto alla segreteria ASL
> della Commissione Medica per farsi rilasciare la data e il protocollo
> dell'istanza prodotta 3 mesi prima (alcune ASL applicano il bollo con
> data e protocollo al momento della presentazione in una copia della
> stessa istanza).
> 3) Poi occorre rivolgersi agli specialisti ASL della patologia per
> una certificazione conforme alla Circolare che ho riportato nella mia
> precedente risposta, in tale certificato provvisorio lo specialista
> ASL deve riportare il protocollo e la data dell'istanza presentata 3
> mesi prima all'ASL (lo prevede lo stesso art. 9 del suo C.C.N.
> mobilità, cioè non è una condizione che può dichiarare lei stesso come
> afferma nel suo quesito, ma deve essere contenuta nello stesso verbale
> provvisorio emesso dallo specialista).

> ..."gli accertamenti sono effettuati in via


> provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa

> legge", i fini previsti sono dell'intero articolo 33 con tutti e 7
> i commi (permessi --> comma 3, precedenze --> commi 5 , 6 e 7 e
> inamovibilità di sede --> commi 5, 6 e 7)

> ...

> Ecco l'art. 9 dove è chiarissimo l'unico riferimento al verbale
> provvisorio nell'unico caso previsto di cui alla legge 423 e solo
> dopo
> aver atteso 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
> ________________________________________
> Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o
> copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti
> presso le A.S.L., di cui all'art.4, della legge n. 104/92. Qualora

> tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione


> della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2, comma 2, del .L.
> 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n.
> 423, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con
> certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia
> denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito
> l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per
> il
> decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede
> del predetto accertamento provvisorio.
> __________________________________________

Io ho fatto domanda di visita per accertamento sanitario di mia madre
(ai sensi del.537/93 e del relativo regolamento) per:
a) il riconoscimento dell'invalidità civile (ai sensi della legge 118/71
e successive modifiche ed integrazioni);
b) il riconoscimento dell'handicap (ai sensi della legge 104/92).

Il discorso dei 90 giorni vale per entrambe le richieste, o solo per la
104? Fra tante leggi, commi, codici e codicilli, mi ci perdo...

Grazie a chi vorrà chiarirmi qualcosa...

marec...@gmail.com

unread,
Apr 22, 2009, 1:11:49 PM4/22/09
to
On 22 Apr, 16:05, fm2766 <fm2...@yahoo.it> wrote:
> marecor...@gmail.com ha scritto:
> Grazie a chi vorrà chiarirmi qualcosa...- Nascondi testo citato
>
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Nel D.P.R. 698 art.3 comma 1(limite di 90giorni per la convocazione a
visita) rientra sia l'accertamento dell'invalidità, sia quello
dell'handicap.

Purtroppo essendo prevista in primo luogo solo una semplice diffida,
molte Commissioni superano questo limite rimanendo "impunite".

Salve.

Maurizio.

fm2766

unread,
Apr 22, 2009, 2:49:10 PM4/22/09
to
marec...@gmail.com ha scritto:

> Nel D.P.R. 698 art.3 comma 1(limite di 90giorni per la convocazione a
> visita) rientra sia l'accertamento dell'invalidità, sia quello
> dell'handicap.
> Purtroppo essendo prevista in primo luogo solo una semplice diffida,
> molte Commissioni superano questo limite rimanendo "impunite".

La ringrazio del chiarimento. A buon rendere.

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