L'esenzione bollo è limitata ai seguenti casi:
- persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque in
possesso di indennità di accompagnamento );
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile
dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per
ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque titolare di
indennità di accompagnamento ) ;
- persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di
accompagnamento (ex art. 1, L. 18/1980);
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità
psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art.1,
L. 18/1980);
- persona non vedente o sordomuta assoluta;
-persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o
sordomuta assoluta;
- invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo
adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla
patente speciale).
Alcune regioni (lombardia, emilia romagna) prevedono le agevolazioni
per tutti i disabili gravi al di là delle limitazioni e ciscoscrizioni
suddette.
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Per la detrazione dopo l'acquisto sull'irpef devi documentare:
Disabili con ridotte o impedite capacità motorie:
-Certificato di handicap (Legge 104, art.3) o altra documentazione
rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o
impedita capacità motoria
- Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al
trasporto;
Disabili con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni:
- E' necessario l'accertamento dell'handicap grave (Legge 104, art.3,
comma3) derivante da patologie che comportano una permanente
limitazione della deambulazione
- Fattura del veicolo;
Disabili psichici o mentali titolari di indennità di accompagnamento:
- Certificazione di invalidità rilasciata dalle competenti Commissioni
pubbliche
- Titolarità dell'indennità di accompagnamento
- Certificato di handicap grave (Legge 104, art.3, comma 3)
- Fattura del veicolo;
Disabili sensoriali (non vedenti e sordomuti):
- Certificazione della disabilità (cecità parziale o assoluta e
sordomutismo) rilasciata dalle competenti Commissioni mediche
- Fattura del veicolo;
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Per l'acquisto con l'iva agevolata solo per:
Autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina o Autovetture, aventi cilindrata fino a 2800
centimetri cubici, se con motore diesel nuove o usate.
Presupponendo che tua suocera non guida e quindi non in possesso di
patente e quindi assume la nomenclatura di TRASPORTATA limito la
descrizione solo ai seguenti
casi circoscritti:
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con
pluriamputazioni:
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità
(legge 104 art.3 comma 3).
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in autocertificazione)
- attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o
autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso
in cui il veicolo venga intestato ad un familiare.
- disabili senza grave limitazione della capacità di deambulazione o
pluriamputazione:
(per accedere ai benefici fiscali queste persone devono provvedere
obbligatoriamente a dotare il veicolo di uno degli adattamenti previsti
dal decreto del Ministero dei Trasporti):
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere
motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali
accertamenti.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o
autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso
in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.
Se vuoi qualche modello scrivi.
Ciao.
Maurizio.
Non ti conviene in quanto per accedere all'agevolazione dell'esenzione
del bollo annuale è importante che l'auto abbia un unico
intestatario, se la macchina è cointestata infatti si perde il diritto
all'esenzione.
Inoltre riguardo alla concessione della riduzione dell'Iva al 4%
all'acquisto, nel caso di cointestazione dell'autovettura, è negata
ormai da tutti i concessionari (informati dall'Ufficio Iva che ha una
competenza e conoscenza dei diversi aspetti legati all'applicazione
delle leggi finanziarie suffragata da esiti di verifiche e controlli
sul campo) in quanto è una prassi adottata da quanti, approfittando di
tale agevolazione, cointestavano la loro autovettura con un disabile
anche se questi poi non usufruiva mai del veicolo.
>Se si acquista da un privato si ha diritto lo stesso alle
>agevolazioni,anche se e' ovvio che non vale il discorso dell'iva ?
Può darsi che la vettura usata sia acquistata dal concessionario e
anche in questo caso si ha la riduzione dell'iva al 4% nuova o usata
che sia. Idem per l'esenzione bollo, tassa di trascrizione sui passaggi
di proprietà, e detrazione irpef per max €. 18.075,99.
>per cio' che riguarda il discorso dell'assicurazione sull'auto ?
>Deve essere tassativamente intestata al disabile ,che nel mio caso non ha la
>patente e non guida,oppure puo' essere intestata a me o a mia moglie ?
Come già detto è sconveniente cointestare l'auto per via dei motivi
suddetti inoltre, spesso e volentieri, gli assicuratori, in mancaza di
una norma ben regolamentata applicano i criteri di calcolo dell'importo
considerando anche l'altro cointestatario aumentando l'importo.
Ciao.
Maurizio.
Ciao.
Maurizio.
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Art. 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali.
Ciao.
Maurizio.