Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

acquisto auto usata legge 104/92

134 views
Skip to first unread message

attivacchiano

unread,
May 3, 2006, 6:43:23 PM5/3/06
to
Salve a tutti sono nuovo di questo sito.ho una domandina semplice da
porvi.
In casa con me vive mia suocera che beneficia della legge 104/92
essendo lei portatrice di handicap grave.Posso acquistare un auto usata
con i vari benefici connessi ?
Premetto che acquisteremmo un auto usata con iva deducibile.Percio' in
teoria dovremmo pagare il 4% anziche' al 20 %.Poi il bollo ?E' da
pagare oppure no ?La macchina va' adattata ?Etc etc.
Faccio presente che mia suocera non e' a mio carico,e la accudisce sua
figlia (mia moglie).
La vettura va' intestata a lei ?Ormai non e' piu' capace di scrivere.
Purtroppo e' costretta su una sedia a rotelle e ormai non e' piu' in
grado di intendere e di volere.Sicuro di una vs gentile risposta
cordialmente saluto.
Attilio

Message has been deleted

maurizio

unread,
May 4, 2006, 5:35:50 AM5/4/06
to
Se tua suocera non è fiscalmente a carico tuo non puoi usufruire delle
agevolazioni ne dell'esenzione bollo tranne se intesti a lei stessa la
vettura (considera che un eventuale passaggio di proprietà è molto
costoso e quando questo avviene inizierai a pagare il bollo in quanto a
nome tuo).


L'esenzione bollo è limitata ai seguenti casi:

- persona disabile dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della
legge 104/92 per ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque in
possesso di indennità di accompagnamento );

- persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile
dichiarata grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 per
ridotte o impedite capacità motorie ( o comunque titolare di
indennità di accompagnamento ) ;

- persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di
accompagnamento (ex art. 1, L. 18/1980);

- persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità
psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento (ex art.1,
L. 18/1980);

- persona non vedente o sordomuta assoluta;

-persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o
sordomuta assoluta;

- invalido con ridotte o impedite capacità motorie con veicolo
adattato (adattamento risultante dalla carta di circolazione e dalla
patente speciale).

Alcune regioni (lombardia, emilia romagna) prevedono le agevolazioni
per tutti i disabili gravi al di là delle limitazioni e ciscoscrizioni
suddette.

----------------------

Per la detrazione dopo l'acquisto sull'irpef devi documentare:

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie:

-Certificato di handicap (Legge 104, art.3) o altra documentazione
rilasciata da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o
impedita capacità motoria
- Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al
trasporto;


Disabili con gravi difficoltà di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni:

- E' necessario l'accertamento dell'handicap grave (Legge 104, art.3,
comma3) derivante da patologie che comportano una permanente
limitazione della deambulazione
- Fattura del veicolo;


Disabili psichici o mentali titolari di indennità di accompagnamento:
- Certificazione di invalidità rilasciata dalle competenti Commissioni
pubbliche
- Titolarità dell'indennità di accompagnamento
- Certificato di handicap grave (Legge 104, art.3, comma 3)
- Fattura del veicolo;


Disabili sensoriali (non vedenti e sordomuti):
- Certificazione della disabilità (cecità parziale o assoluta e
sordomutismo) rilasciata dalle competenti Commissioni mediche
- Fattura del veicolo;


--------------

Per l'acquisto con l'iva agevolata solo per:


Autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina o Autovetture, aventi cilindrata fino a 2800
centimetri cubici, se con motore diesel nuove o usate.

Presupponendo che tua suocera non guida e quindi non in possesso di
patente e quindi assume la nomenclatura di TRASPORTATA limito la
descrizione solo ai seguenti
casi circoscritti:

- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o con
pluriamputazioni:
- fotocopia del certificato di handicap in situazione di gravità
(legge 104 art.3 comma 3).
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in autocertificazione)
- attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o
autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso
in cui il veicolo venga intestato ad un familiare.

- disabili senza grave limitazione della capacità di deambulazione o
pluriamputazione:
(per accedere ai benefici fiscali queste persone devono provvedere
obbligatoriamente a dotare il veicolo di uno degli adattamenti previsti
dal decreto del Ministero dei Trasporti):
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione)
attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato
dall'applicazione dell'IVA agevolata.
- Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere
motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali
accertamenti.
- Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o
autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso
in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

Se vuoi qualche modello scrivi.

Ciao.

Maurizio.

attivacchiano

unread,
May 6, 2006, 6:49:34 AM5/6/06
to
Innanzitutto grazie per le informazioni che mi hai dato,ma avevo
qualche altra domanda da farti sull'argomento.La vettura,essendo il
disabile non fiscalmente a carico,puo' essere cointestata ad un
famigliare ,per esempio mia moglie,che e' sua figlia,oppure cointestata
con me ?
Se si acquista da un privato si ha diritto lo stesso alle
agevolazioni,anche se e' ovvio che non vale il discorso dell'iva ?E poi
per cio' che riguarda il discorso dell'assicurazione sull'auto ?Deve
essere tassativamente intestata al disabile ,che nel mio caso non ha la
patente e non guida,oppure puo' essere intestata a me o a mia moglie ?
Qualche anno fa,abbiamo acquistato l'auto per mia moglie e volevamo
avvalerci dei benefici della legge 104/92,ma alla fine dopo essermi
sbattuto a destra e sinistra,avendo sempre avuto risposte discordanti
dai concessionari e addirittura dall'ufficio iva ,delusi dalla
confusione che c'era su questo argomento,decidemmo di lasciar perdere
tutto e,acquistammo l'auto normalmente,perdendo naturalmente tutte le
agevolazioni.
In attesa di una gentile risposta cordialmente saluto.
Attilio

maurizio

unread,
May 6, 2006, 11:03:12 AM5/6/06
to
>La vettura,essendo il disabile non fiscalmente a carico,puo' essere cointestata ad un
>famigliare ,per esempio mia moglie,che e' sua figlia,oppure cointestata
>con me ?

Non ti conviene in quanto per accedere all'agevolazione dell'esenzione
del bollo annuale è importante che l'auto abbia un unico
intestatario, se la macchina è cointestata infatti si perde il diritto
all'esenzione.

Inoltre riguardo alla concessione della riduzione dell'Iva al 4%
all'acquisto, nel caso di cointestazione dell'autovettura, è negata
ormai da tutti i concessionari (informati dall'Ufficio Iva che ha una
competenza e conoscenza dei diversi aspetti legati all'applicazione
delle leggi finanziarie suffragata da esiti di verifiche e controlli
sul campo) in quanto è una prassi adottata da quanti, approfittando di
tale agevolazione, cointestavano la loro autovettura con un disabile
anche se questi poi non usufruiva mai del veicolo.

>Se si acquista da un privato si ha diritto lo stesso alle
>agevolazioni,anche se e' ovvio che non vale il discorso dell'iva ?

Può darsi che la vettura usata sia acquistata dal concessionario e
anche in questo caso si ha la riduzione dell'iva al 4% nuova o usata
che sia. Idem per l'esenzione bollo, tassa di trascrizione sui passaggi
di proprietà, e detrazione irpef per max €. 18.075,99.


>per cio' che riguarda il discorso dell'assicurazione sull'auto ?

>Deve essere tassativamente intestata al disabile ,che nel mio caso non ha la


>patente e non guida,oppure puo' essere intestata a me o a mia moglie ?

Come già detto è sconveniente cointestare l'auto per via dei motivi
suddetti inoltre, spesso e volentieri, gli assicuratori, in mancaza di
una norma ben regolamentata applicano i criteri di calcolo dell'importo
considerando anche l'altro cointestatario aumentando l'importo.

Ciao.

Maurizio.

attivacchiano

unread,
May 16, 2006, 2:06:36 PM5/16/06
to
Volevo chiederti sempre in merito a questo argomento. Siccome il
disabile non e' piu' in grado di scrivere,come si fa' per la firma sui
vari documenti necessari ?Ti ricordo che non e' fiscalmente a carico.E
per un eventuale trapasso ?E se per caso dovesse venire a mancare?
La macchina va' in successione all'erede,cioe' sua figlia (mia
moglie)?

maurizio

unread,
May 16, 2006, 3:46:36 PM5/16/06
to
Per le varie firme meglio una delega alla figlia con giustificazione
della disabilità grave (magari quella cercate di farla firmare a casa
con il vostro aiuto) e si evitano tante scocciature oppure:
Oppure tramite dal Pubblico Ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante e con indicazione della causa
dell'impedimento a sottoscrivere.
Se dovesse venire a mancare, l'auto viene ereditata dagli eredi (tua
moglie) e con la trascrizione si perde: il beneficio dell'esenzione
bollo e l'agevolazione al 4% delle eventuali spese per la riparazione e
la manutenzione straordinaria del veicolo.

Ciao.

Maurizio.

maurizio

unread,
May 16, 2006, 5:20:14 PM5/16/06
to
Ti aggiungo i riferimenti per la sottoscrizione della figlia a posto
della madre disabile:

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Art. 4 (R) Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del
dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è
stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere.
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o
collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali.

Ciao.

Maurizio.

0 new messages