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ISFOA UNIVERSITA FANTASMA SCONOSCIUTA IN SVIZZERA E SAN MARINO

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Feb 9, 2010, 4:34:46 AM2/9/10
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Provvedimento

PI5770 - LUIP-LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE POLITECNICA

--------------------------------------------------------------------------------
tipo Non luogo a provvedere

numero 17810

data 27.12.2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 49/2007

Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Non applicabilità del decreto


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5770 - LUIP-LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE POLITECNICA
Provvedimento n. 17810

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 dicembre 2007;

SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo, nella versione vigente prima dell’entrata
in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003,
n. 284;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la richiesta di intervento pervenuta in data 19 gennaio 2007,
con la quale un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di
un messaggio pubblicitario diffuso attraverso il sito internet www.uniluip.ch,
nella versione rilevata e stampata in data 11 gennaio 2007, volto a
promuovere l’attività di formazione universitaria offerta dalla
sedicente Libera Università Internazionale Politecnica-LUIP di
Roveredo, con sede nel Cantone Grigioni (Svizzera), nell’omonimo
comune;

VISTA la nota pervenuta in data 14 febbraio 2007, con la quale la
Guardia di Finanza ha comunicato che il titolare del domain name
uniluip.ch è I.S.F.O.A. con sede nella Repubblica di S.Marino;

VISTA la nota del 23 febbraio 2007 con la quale è stata inviata ad
I.S.F.O.A. la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 205/06, su
citato;

VISTI gli atti con i quali, non essendo andate a buon fine le
notifiche per posta internazionale, in data 23 febbraio e 26 marzo
2007 è stato richiesto all’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica di
San Marino di voler provvedere alla notifica ad I.S.F.O.A. a mezzo
ufficiale giudiziario secondo gli accordi internazionali vigenti;

VISTA la nota pervenuta in data 12 marzo 2007, con la quale il
Municipio di Roveredo – Cantone Grigioni (Svizzera) ha comunicato che
in quel territorio non risulta avere sede alcuna Libera Università
Internazionale Politecnica - LUIP;

VISTA la nota pervenuta in data 2 aprile 2007, con la quale la Guardia
di Finanza ha comunicato che dagli accertamenti esperiti è risultato
che la sedicente Libera Università Internazionale Politecnica-LUIP non
esiste nel Comune di Roveredo (Svizzera) e che il sedicente fondatore
indicato nel messaggio nella persona del “Marchese Gianfranco
Chierici” è irreperibile in Svizzera, perché non è registrato
all’anagrafe, né a lui è riferibile alcuna iscrizione presso la Camera
di Commercio elvetica;

VISTE le note pervenute in data 13 aprile 2007 ed in data 9 maggio
2007, con le quali l’Ambasciata d’Italia presso la Repubblica di San
Marino ha trasmesso due relazioni dell’ufficiale giudiziario della
Repubblica di San Marino dalle quali risulta, rispettivamente, che
all’indirizzo indicato I.S.F.O.A. non è reperibile e che, dal
controllo effettuato presso il pubblico registro, I.S.F.O.A. è
inesistente in quello Stato;

VISTI gli accertamenti esperiti d’ufficio in data 13 dicembre 2007,
dai quali risulta che i contenuti del sito internet www.uniluip.ch non
sono più accessibili, essendo unicamente visualizzabile una pagina
sprovvista di link ipertestuali attivi;

CONSIDERATO che non è stato possibile comunicare all’operatore
pubblicitario l’avvio del procedimento, in quanto I.S.F.O.A. è
irreperibile, la Libera Università Internazionale Politecnica-LUIP non
esiste nel Comune di Roveredo e la persona fisica indicata nel sito
non risulta rintracciabile nel territorio della Confederazione
Elvetica;

RITENUTO, pertanto, di non poter procedere;


DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Il presente provvedimento verrà comunicato al segnalante e pubblicato
nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino p. IL PRESIDENTE
Giorgio Guazzaloca

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