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Diritto di famiglia: diritti dei genitori naturali sui figli dati in adozione.

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l-...@neura.it

unread,
May 2, 2009, 10:52:55 AM5/2/09
to
Che diritti hanno i genitori naturali sui figli dati in adozione?
Possono chiedere di vedere i figli o addirittura che gli venga restituito
l'affidamento anche dopo diversi anni?

Grazie

pierob...@hotmail.com

unread,
May 3, 2009, 4:55:35 PM5/3/09
to
<l-...@neura.it> ha scritto

> Che diritti hanno i genitori naturali sui figli dati in adozione?
> Possono chiedere di vedere i figli o addirittura che gli venga restituito
> l'affidamento anche dopo diversi anni?

Ciao L. (suppongo che L.sia l'iniziale del tuo nome)
Sono piero barazza (genitore adottivo di Hang e H�n nate in Vi�?t Nam e
marito di Valentina)

Sui figli "dati in adozione", i genitori naturali non hanno alcun diritto
dato che chi esercita la patria potest� cioe' il padre e la madre adottivi
non ha alcun dovere legale verso i genitori naturali.

Caso diverso e' l'affidamento dei minori (che NON e' ADOZIONE) in cui chi
esercita' la patria potest� (salvo ove diversamente deciso dal giudice del
Tribunale per i Minorenni) restano i genitori naturali anche se normalmente
c'e' una sorta di "affievolimento temporaneo di questo diritto-dovere".

E' molto difficile per un genitore naturale rintracciare il proprio figlio
"dato in adozione". Piu' semplice e' per un figlio adottivo (riconosciuto
alla nascita) ma "dato in adozione" dopo alcuni anni che quest'ultimo figlio
giunto all'eta' di 25 anni possa chiedere ed ottenere informazioni al
Tribunale per i Minorenni di competenza in base al comma 5 articolo 28 Legge
184/83

"L'adottato, raggiunta l'et� di venticinque anni, pu� accedere a
informazioni che riguardano la sua origine e l'identit� dei propri genitori
biologici. Pu� farlo anche raggiunta la maggiore et�, se sussistono gravi e
comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve
essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza."

C'e' ora una proposta di legge a firma ZINZI, VIETTI, NARO, CERA, NUNZIO
FRANCESCO TESTA, PISACANE del 12 novembre 2008 che vorrebbe estendere questo
diritto anche per quei casi precedentemente esclusi dal comme 7 dello stesso
articolo della 183/83 che attualmente recita: "L'accesso alle informazioni
non � consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita
di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396."

Il resto te lo scrivo con il prossimo messaggio

piero


l-35

unread,
May 4, 2009, 2:55:47 AM5/4/09
to
pierob...@hotmail.com ha scritto:

>
> Sui figli "dati in adozione", i genitori naturali non hanno alcun diritto
> dato che chi esercita la patria potestᅵ cioe' il padre e la madre adottivi
> non ha alcun dovere legale verso i genitori naturali.
>

Ti ringrazio per la risposta. Avevo sentito parlare di casi in cui i
genitori naturali, su istanza del giudice tutelare, avevano ottenuto il
permesso si rivedere i propri figli. Evidentemente mi sbagliavo.


>
> E' molto difficile per un genitore naturale rintracciare il proprio figlio
> "dato in adozione". Piu' semplice e' per un figlio adottivo (riconosciuto
> alla nascita) ma "dato in adozione" dopo alcuni anni che quest'ultimo figlio
> giunto all'eta' di 25 anni possa chiedere ed ottenere informazioni al
> Tribunale per i Minorenni di competenza in base al comma 5 articolo 28 Legge
> 184/83
>

Si, ma ᅵ successo che la madre naturale abbia ritrovato le tracce di suo
figlio dato in adozione dopo diversi anni. In questo caso che diritti
ha? Se la madre naturale sostiene di aver dato in adozione il proprio
figlio per stato di necessitᅵ e poi ne rivendica l'affidamento, cosa
succede?

Grazie ancora.

pierob...@hotmail.com

unread,
May 5, 2009, 12:37:34 AM5/5/09
to
"l-35" <l-...@neura.it> ha scritto

> Si, ma � successo che la madre naturale abbia ritrovato le tracce di suo

> figlio dato in adozione dopo diversi anni. In questo caso che diritti ha?
> Se la madre naturale sostiene di aver dato in adozione il proprio figlio

> per stato di necessit� e poi ne rivendica l'affidamento, cosa succede?

Se la madre naturale denuncia il Servizio Sociale o altri soggetti di averla
indotta alla rinuncia del proprio figlio con inganno, e vinca una causa
contro questi soggetti (cosa alquanto difficile) penso possa ottenere alcuni
diritti che pero' si scontrano con i diritti dei genitori adottivi che sono
a tutti gli effetti i genitori giuridici del figlio.

Io affronterei la questione con buon senso e non da un aspetto prettamente
giuridico. I nostri figli adottivi, prima o poi, in maniera diversa, in
tempi diversi, con intensita' diversa, sentono il bisogno di "conoscere le
proprie origini biologiche" .... questo e' un loro bisogno che noi genitori
adottivi non possiamo negare. E' vero che la maggior parte dei figli
adottati soffoca, nasconde o sublima questo bisogno .....

Se pero', raggiunta la maggiore eta' (per cui il figlio e' responsabile di
se stesso e delle proprie azioni), di fronte ad una richiesta di contatti
della madre naturale, il figlio adottivo risponde positivamente, non vedrei
nulla di negativo, anzi un arricchimento per tutta la famiglia adottiva.

piero


l-35

unread,
May 5, 2009, 2:46:40 AM5/5/09
to
pierob...@hotmail.com ha scritto:

>
> Se la madre naturale denuncia il Servizio Sociale o altri soggetti di averla
> indotta alla rinuncia del proprio figlio con inganno, e vinca una causa
> contro questi soggetti (cosa alquanto difficile) penso possa ottenere alcuni
> diritti che pero' si scontrano con i diritti dei genitori adottivi che sono
> a tutti gli effetti i genitori giuridici del figlio.
>

Piero sei proprio sicuro di questo? L'ottenimento dell'affidamento da
parte dalla madre naturale pensavo fosse prevalente rispetto ai diritti
dei genitori adottivi, poco importa se la rinuncia fosse stata indotta o
meno, basta provare che sia stata data in "stato di necessita" della
madre. Non vorrei insistere sull'argomento ma, pur non essendo
direttamente interessato, dovrei torvare la corretta interpretazione
della legge (purtroppo mi sembra di capire che sia una questione
prettamente giuridica). Conosci qualche sito che tratti la materia?
Hai conoscenza di qualche senteza in merito?

pierob...@hotmail.com

unread,
May 5, 2009, 8:26:18 AM5/5/09
to
"l-35" <l-...@neura.it> ha scritto

> Piero sei proprio sicuro di questo? L'ottenimento dell'affidamento da
> parte dalla madre naturale pensavo fosse prevalente rispetto ai diritti
> dei genitori adottivi, poco importa se la rinuncia fosse stata indotta o
> meno, basta provare che sia stata data in "stato di necessita" della
> madre.

Per quanto riguarda eventuali sentenze in merito, non ne sono a conoscenza
ma provo ad informarmi ....

Secondo me, se venissero affidati, anzi se fosse *riassegnata la patria
potest�* alla madre naturale, per i figli adottivi con la semplice
motivazione di essere andati in adozione perche' la madre era in una
situazione di difficolta' (quello che tu chiami "stato di necessit�") allora
almeno il 50% delle adozioni internazionali sarebbe a rischio e comunque
molte delle adozioni nazionali avvenute 10-15-20 anni fa quando, a
differenza di oggi, non c'era l'impegno da parte dei servizi sociali di
*far crescere per quanto possibile i figli con la propria famiglia naturale*
ma si prediligeva l'adozione come soluzione di problemi sociali (anche per
via di un costo sociale inferiore) .

Quindi dubito fortemente che *basta provare che sia stata data in "stato di
necessita" della madre*

piero

PS: invito altri lettori (ce ne sono parecchi ma pochi sono quelli che
intervengono) a mettere in comune le loro informazioni


pierob...@hotmail.com

unread,
May 6, 2009, 3:49:04 PM5/6/09
to
<pierob...@hotmail.com> ha scritto

> Per quanto riguarda eventuali sentenze in merito, non ne sono a conoscenza
> ma provo ad informarmi ....

Ciao L.

Non ho trovato sentenze in merito a quanto dici tu, anzi, voci autorevoli mi
confermano che
l'adozione e' un atto NON REVOCABILE se non in casi di gravi violazioni
compiute durante l'iter adottivo
( come quelle di cui parlavo in alcuni messaggi precedenti a questo)

I casi in cui l'iter adottivo viene interrotto sono alcuni casi di *adozione
a rischio giuridico*
nella fase che e' anche definita *affido preadottivo* in cui i genitori
biologici hanno ricevuto da poco tempo
la sentenza di adottabilita' del proprio figlio ed hanno ancora tempo per
ricorrere in primo grado,
in appello oppure in cassazione.

Per capire meglio il caso che interessa te,
vorresti spiegarci qualcosa di piu' ?

> piero

PS: invito ANCORA altri lettori a mettere in comune le loro informazioni


l-...@neura.it

unread,
May 7, 2009, 2:55:51 AM5/7/09
to
pierob...@hotmail.com ha scritto:
> <pierob...@hotmail.com> ha scritto

>
> I casi in cui l'iter adottivo viene interrotto sono alcuni casi di *adozione
> a rischio giuridico*
> nella fase che e' anche definita *affido preadottivo* in cui i genitori
> biologici hanno ricevuto da poco tempo
> la sentenza di adottabilita' del proprio figlio ed hanno ancora tempo per
> ricorrere in primo grado,
> in appello oppure in cassazione.

Quindi mi sembra di capire che non si possa adottare fino a quando i
genitori naturali sono ancora in grado di ricorrere per vie giudiziali.
Il periodo di "affido preadottivo" intercorre dall'abbandono dei
genitori naturali fino alla sentenza di adozione che non puᅵ avvenire
prima della decadenza dei termini per opporre resistenza all'affido.
Quanto mi hai detto confermerebbe il fatto che data una sentenza di
adozione non ᅵ piᅵ possibile per i genitori naturali chiedere di vedere
i propri figli. Quando la madre naturale si avvicinasse ai propri figli
puᅵ essere chiesto il suo allontanamento per evitare un danno
psicologico al bimbo.

>
> Per capire meglio il caso che interessa te,
> vorresti spiegarci qualcosa di piu' ?
>

Grazie Piero per l'interessamento. Come ti dicevo non ᅵ un caso che mi
coinvolge direttamente ma non vorrei approfondirlo per aiutare una mia
amica.

>
> PS: invito ANCORA altri lettori a mettere in comune le loro informazioni
>

Chiunque abbia ulteriori informazioni puᅵ rispondermi in privato.
Ringrazio in anticipo.

pierob...@hotmail.com

unread,
May 8, 2009, 12:36:18 AM5/8/09
to
<l-...@neura.it> ha scritto

> Quindi mi sembra di capire che non si possa adottare fino a quando i
> genitori naturali sono ancora in grado di ricorrere per vie giudiziali.
> Il periodo di "affido preadottivo" intercorre dall'abbandono dei genitori

> naturali fino alla sentenza di adozione che non pu� avvenire prima della

> decadenza dei termini per opporre resistenza all'affido.

Non c'e' una regola esatta per i casi di "affido preadottivo" per "adozione
a rischio giuridico".
Dipende tantissimo *dall'eta' del bimbo* e dalle *reali possibilita' delle
madre (o genitori biologici) * di vincere i ricorsi ancora da percorrere.

Ci sono casi, abbastanza rari, in cui il giudice, concede alla madre
naturale di vedere il proprio figlio anche nel periodo prima di una sentenza
finale. In questi casi la coppia pre-adottiva viene preparata e condotta in
apposito luogo neutro distante dalla abitazione dei genitori adottivi.
Ovviamente diventa difficile fare questo con bimbi grandicelli che possono
in buona fede rilevare alla madre naturale il paese di residenza della
famiglia adottiva.

> Quanto mi hai detto confermerebbe il fatto che data una sentenza di

> adozione non � pi� possibile per i genitori naturali chiedere di vedere i
> propri figli. Quando la madre naturale si avvicinasse ai propri figli pu�

> essere chiesto il suo allontanamento per evitare un danno psicologico al
> bimbo.

Per essere esatti si deve leggere il contenuto della sentenza che decreta lo
stato di adottabilita' ...
Nella sentenza dovrebbe esserci la disposizione che dice piu' o meno:
" e' fatto divieto per la madre natuale avvicinare il bimbo biologico"
oppure la sentenza rimanda ad un dispositivo che successivamente il giudice
dovra' prendere (una delibera applicativa del decreto)
Se ci sono dubbi di questo genere, io mi metterei subito in contatto con il
Servizio Sociale o direttamente con il Tribunale dei Minori per ottenere
chiarimenti su quanto e' stato deciso.

questo in base alla mia limitata esperienza ..
invito ancora una volta altri ad intervenire
(ora che mi pare chiarito il problema)

piero

pierob...@hotmail.com

unread,
May 8, 2009, 1:00:45 AM5/8/09
to

<pierob...@hotmail.com> ha scritto

scusate, preciso meglio alcuni concetti scritti in modo confuso....

>> Quindi mi sembra di capire che non si possa adottare fino a quando i
>> genitori naturali sono ancora in grado di ricorrere per vie giudiziali.
>> Il periodo di "affido preadottivo" intercorre dall'abbandono dei genitori
>> naturali fino alla sentenza di adozione che non pu� avvenire prima della
>> decadenza dei termini per opporre resistenza all'affido.

nel periodo di affido preadottivo il bimbo viene collocato in una famiglia
pre-adottiva (che sara' poi la stessa famiglia a divenire adottiva)

> Non c'e' una regola esatta per i casi di "affido preadottivo" per
> "adozione a rischio giuridico".
> Dipende tantissimo *dall'eta' del bimbo* e dalle *reali possibilita' delle
> madre (o genitori biologici) * di vincere i ricorsi ancora da percorrere.
>
> Ci sono casi, abbastanza rari, in cui il giudice, concede alla madre
> naturale di vedere il proprio figlio anche nel periodo prima di una
> sentenza finale. In questi casi la coppia pre-adottiva viene preparata e
> condotta in apposito luogo neutro distante dalla abitazione dei genitori
> adottivi.

preciso che quando parlo di coppia pre-adottiva e genitori adottivi
sto parlando della stessa coppia di genitori che prima sono pre-adottivi e
poi diventano adottivi

piero


l-...@neura.it

unread,
May 8, 2009, 2:59:14 AM5/8/09
to
pierob...@hotmail.com ha scritto:

> Ci sono casi, abbastanza rari, in cui il giudice, concede alla madre
> naturale di vedere il proprio figlio anche nel periodo prima di una sentenza
> finale. In questi casi la coppia pre-adottiva viene preparata e condotta in
> apposito luogo neutro distante dalla abitazione dei genitori adottivi.
> Ovviamente diventa difficile fare questo con bimbi grandicelli che possono
> in buona fede rilevare alla madre naturale il paese di residenza della
> famiglia adottiva.

Non riesco a capire: se ad una madre naturale viene concesso di vedere i
propri figli pur sapendo che ha intenzione di chiedere l'affidamento,
che senso ha poi assegnare l'affidamento ai genitori "pre-adottivi"?

Nel momento in cui viene emessa sentenza di adozione (ai genitori
pre-adottivi), pur non considerando il desiderio della madre naturale di
chiedere l'affidamento, non si commette un'ingiustizia?

pierob...@hotmail.com

unread,
May 8, 2009, 10:58:41 AM5/8/09
to
<l-...@neura.it> ha scritto

> Non riesco a capire: se ad una madre naturale viene concesso di vedere i
> propri figli pur sapendo che ha intenzione di chiedere l'affidamento, che
> senso ha poi assegnare l'affidamento ai genitori "pre-adottivi"?
>
> Nel momento in cui viene emessa sentenza di adozione (ai genitori
> pre-adottivi), pur non considerando il desiderio della madre naturale di
> chiedere l'affidamento, non si commette un'ingiustizia?

Se viene emessa una sentenza di adozione (ai genitori pre-adottivi)
significa che presso la famiglia di origine c'e' una situazione di *disagio*
o di *maltrattamento*. Cosa significa disagio e maltrattamento ? . Su queste
2 parole ci sono libri e libri di trattati........

Non e' sufficiente che la madre naturale chieda di avere affidati i propri
figli naturali perche' questi siano concretamente affidati a lei .... Lei
deve dimostrare di essere almeno potenzialmente in grado di poter crescere
in maniera adeguata i propri figli. Anzi e' il Tribunale dei Minori che ha
dimostrato il contrario per poter sentenziare l'allontanamento del figlio
dalla famiglia di origine.... . alla madre naturale (e le serve un avvocato
per questo) il compito di dimostrare che la valutazione fatta dal Tribunale
dei Minori era sbagliata.

Ora pero', per analizzare meglio la questione ed andare oltre nella
discussione sarebbe utile che spiegassi qualcosa di piu' del caso che
riguarda la tua amica (senza ovviamente fare ne nomi ne dare indicazioni di
luoghi o eta' che possano in qualche modo ricondurre a lei)

piero


pierob...@hotmail.com

unread,
May 10, 2009, 2:37:28 AM5/10/09
to
<pierob...@hotmail.com> ha scritto

> Se viene emessa una sentenza di adozione (ai genitori pre-adottivi)
> significa che presso la famiglia di origine c'e' una situazione di
> *disagio* o di *maltrattamento*. Cosa significa disagio e maltrattamento ?
> . Su queste 2 parole ci sono libri e libri di trattati........

Ciao L-35

Vedo che non ci sono piu' state tue repliche
Mi rendo conto di aver sintetizzato troppo la situazione e me ne scuso.

Potrebbero esserci altri casi che non riguardano "disagio o maltrattamento"
ad esempio casi di *tardivo riconoscimento dei figli naturali*
dovuto a problemi di soggiorno irregolare in Italia o ancora altri casi.

In ogni modo l'adozione resta un atto irreversibile, salvo rarissimi casi,
dal punto di vista giuridico.

Poi nulla toglie, raggiunta la maggiore eta' del figlio che ci sia un
riallaccio
dei contatti tra un figlio adottato e la propria madre natuarale (o genitori
naturali)

piero


Blue Cloud

unread,
May 11, 2009, 1:46:09 PM5/11/09
to
> Quindi mi sembra di capire che non si possa adottare fino a quando i
> genitori naturali sono ancora in grado di ricorrere per vie giudiziali.

Esatto. In effetti fino a quando i genitori naturali sono ancora in
grado di ricorrere per vie giudiziali, non ᅵ possibile adottare. Anche
perchᅵ si ᅵ solo genitori affidatari.

> Il periodo di "affido preadottivo" intercorre dall'abbandono dei genitori
> naturali fino alla sentenza di adozione che non puᅵ avvenire prima della
> decadenza dei termini per opporre resistenza all'affido.

No, non ᅵ esatto. Il periodo di "affido preadottivo" intercorre
dall'entrata del bambino nella famiglia adottiva (quando giᅵ ᅵ stata
emessa la sentenza definitiva di adottabilitᅵ) fino alla sentenza
definitiva di adozione.

Infatti nel caso che il periodo di rischio giuridico sia giᅵ trascorso,
oppure non ci sia mai stato per decisione del TdM, viene emesso
direttamente il decreto di affidamento preadottivo.

Nel caso invece che la procedura di adottabilitᅵ sia ancora aperta
(ovvero quando non ᅵ ancora stata emessa una sentenza definitiva di
adottabilitᅵ) il giudice puᅵ disporre "fino all'affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi
compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia" (art.10 comma
3 legge 184/83).

> Quanto mi hai detto confermerebbe il fatto che data una sentenza di
> adozione non ᅵ piᅵ possibile per i genitori naturali chiedere di vedere i
> propri figli. Quando la madre naturale si avvicinasse ai propri figli puᅵ
> essere chiesto il suo allontanamento per evitare un danno psicologico al
> bimbo.

Esatto: "(...)Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la
famiglia d'origine (..)" (art.27 legge 184/83)

Tuttavia "l'adottato, raggiunta l'etᅵ di venticinque anni, puᅵ accedere
a informazioni che riguardano la sua origine e l'identitᅵ dei propri
genitori biologici. Puᅵ farlo anche raggiunta la maggiore etᅵ, se

sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute

psico-fisica" (art.28 comma 5 leggge 184/83).


Blue Cloud

unread,
May 11, 2009, 1:47:17 PM5/11/09
to
> Non c'e' una regola esatta per i casi di "affido preadottivo" per "adozione
> a rischio giuridico".

Credo sia meglio iniziare col chiarire un termine: l' "adozione a
rischio giuridico" non esiste. Esiste invece l'*affidamento* a rischio
giuridico di adozione (erroneamente chiamato adozione a rischio
giuridico), ovvero la possibilitᅵ di collocare *temporaneamente* un
minore presso altra famiglia con decreto di *affido* in attesa che
venga pronunciata in modo definitivo l'adottabilitᅵ del bambino, oppure
che ci sia il suo rientro nella famiglia d'origine se viene meno lo
stato di abbandono o se viene vinto il ricorso da parte della famgilia
d'origine (genitori e parenti fino al quarto grado).

La distinzione ᅵ importante.

> Dipende tantissimo *dall'eta' del bimbo* e dalle *reali possibilita' delle
> madre (o genitori biologici) * di vincere i ricorsi ancora da percorrere.

Personalmente credo che dipenda piᅵ dalle reali possibilitᅵ dei
genitori biologici e degli altri parenti di vincere il ricorso che
dall'etᅵ del bambino.

> Ci sono casi, abbastanza rari, in cui il giudice, concede alla madre
> naturale di vedere il proprio figlio anche nel periodo prima di una
> sentenza finale. In questi casi la coppia pre-adottiva viene preparata e
> condotta in apposito luogo neutro distante dalla abitazione dei genitori
> adottivi.

Confermo. Perᅵ non sono casi cosᅵ rari.

> Ovviamente diventa difficile fare questo con bimbi grandicelli che possono
> in buona fede rilevare alla madre naturale il paese di residenza della
> famiglia adottiva.

Infatti si tratta di incontri protetti, cioᅵ alla presenza dei servizi
sociali.


pierob...@hotmail.com

unread,
May 12, 2009, 12:46:40 AM5/12/09
to

"Blue Cloud" <blue....@nospam.net> ha scritto

> Esatto: "(...)Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la
> famiglia d'origine (..)" (art.27 legge 184/83)
>

> Tuttavia "l'adottato, raggiunta l'et� di venticinque anni, pu� accedere a

> informazioni che riguardano la sua origine e l'identit� dei propri

> genitori biologici. Pu� farlo anche raggiunta la maggiore et�, se

> sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute
> psico-fisica" (art.28 comma 5 leggge 184/83).


C'e' una proposta di legge presentata il 12 novembre 2008 che consente anche
a chi e' nato da "donna che non consente di essere nominata" cioe' figlio di
NN di ottenere informazioni

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati


ZINZI, VIETTI, NARO, CERA, NUNZIO FRANCESCO TESTA, PISACANE

Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
accesso dell'adottato alle informazioni che lo riguardano

Presentata il 12 novembre 2008

Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, � sostituito
dal seguente:

�7. L'adottato pu� accedere a informazioni che riguardano la sua origine,
comprese quelle concernenti la procedura di adozione, i dati sanitari, i
periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica esclusione
dell'identit� dei genitori biologici qualora egli non sia stato riconosciuto
alla nascita. In tale ultima ipotesi, previa richiesta dell'adottato che
abbia compiuto i venticinque anni di et�, il tribunale per i minorenni del
luogo di residenza dell'adottato, valutato il caso, � tenuto a informare la
madre e il padre naturali della richiesta di accesso alle informazioni da
parte dello stesso adottato e a richiedere il loro consenso al superamento
dell'anonimato. Qualora la madre risulti deceduta e il padre risulti
deceduto o non identificabile, il medesimo tribunale, su richiesta
dell'interessato, procede direttamente ad acquisire le informazioni
concernenti le loro generalit� e le loro anamnesi familiari, fisiologiche e
patologiche, in particolare per quanto concerne l'eventuale presenza di
patologie ereditarie trasmissibili e le cause del decesso, nonch� il
deposito di loro organi presso banche sanitarie�.

zucche...@gmail.com

unread,
May 8, 2017, 7:43:33 AM5/8/17
to
sono anche io figlia adottiiva oramai da 43 anni e mi chiedevo se la mia madre natuarale, che ho rintracciato solo pochi giorni fa, senza però farmi riconoscere possa accampare dei diritti su di me.
Mi sembra di capire di no a meno che non richieda la patria podestà ma è cosa molto difficile.
grazie a tutti
Betty

patriziasa...@gmail.com

unread,
Jan 16, 2018, 8:37:20 AM1/16/18
to
Sapendo la città l'indirizzo del figlio naturale che è stato adottato la madre vera puo mettersiin contatto ?

farina.ale...@gmail.com

unread,
Mar 17, 2018, 9:48:43 AM3/17/18
to
Sono madre adottiva di un figlio di 22anni, di origine ucraina. La presunta madre biologica lo ha rintracciato credo attraverso un sito di facebook Figli adottivi can o genitori biologici e poi lo ha contattato. Può farlo?

dagostino...@gmail.com

unread,
Apr 15, 2018, 9:34:06 AM4/15/18
to
Cerco bambino adottato a livorno nato 11 febbraio 1975 di nome Fusco Rommel( nato con una malformazione cardiaca) penso sicuramente gli sia stato cambiato il nome..spero che qualcuno possa darmi qualche informazione

rosannam...@gmail.com

unread,
Jun 10, 2018, 10:42:56 PM6/10/18
to
Ciao sono una mamma che vuole trovare i suoi figli ora anno 24 e25 anni come posso trovarli il tribunale dei minori me lo dicono dove sono ora

rosannam...@gmail.com

unread,
Jun 10, 2018, 11:05:46 PM6/10/18
to
Come posso fare per rotrovarli ritrovare i miei figli e una si chiama anna Matteoli nata il 20 08 1993nata a torino l altra e nata il 13 01 1995 si chiama Fatima nata a torino sorella di anna Matteoli poi c'è sarà Podda ultima nata a torino il 19 04 2001 nata a torino io sono rosanna Matteoli mamma di loro ma non so come ritrovarle

ciccicoc...@gmail.com

unread,
May 19, 2019, 3:23:52 AM5/19/19
to
Su Facebook o pure vai da chi te le a tolte e chiedi informazioni se sono maggiorenni possono dirtelo

silvana...@gmail.com

unread,
Mar 22, 2020, 12:59:40 PM3/22/20
to
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