Cara Mag non devi perderti fra termini che sembrano sinonimi, conta il
provvedimento che ti hanno dato, non come lo hanno definito a voce.
Ai sensi della legge 184 ed anche della 149, affido temporaneo è un art. (il
n°2 184/83)ed il collocamento provvisorio è un'altro ( n° 10 184/83). per
cui leggi bene, carta canta!
Comunque ti invio le note esplicative che ci hanno chiarito la situazione, a
cura di Riccardo Ripoli degli amici della zizzi.
L'articolo 10 della legge 184/83 e' stato sostituito dall'articolo 10 della
legge 149/2001. Sostanzialmente pero' e' rimasto uguale. I commi 3,4,5
recitano:
"3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una
comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul
minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina
di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3
possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un
giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o
revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4."
In cio' che vi ho sottolineato al precedente punto individuo la risposta a
quanto da voi richiesto: non si parla di affidamento, ne' di adozione,
quindi ritengo che abbia ragione l'INPS a dire che non abbiate diritto, per
ora, all'astensione obbligatoria dal lavoro. La legge n. 53/2000 prevede al
punto 5 dell'articolo 3 che "Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari" ma in
questo particolare caso voi non siete ne' genitori affidatari, ne' genitori
adottivi, ma un "recipiente" per il collocamento temporaneo che servira' al
tribunale dei minori per valutare l'effettivo abbandono del minore.
Entro il 25 aprile il tribunale dovra' pronunciarsi su tale collocamento (mi
e' parso di capire che essendo stato fatto di urgenza, ricada nel comma 4
sopracitato), ma potrebbe anche confermarlo e mandare avanti questa
situazione per parecchio tempo. Proporrei di fare una lettera raccomandata
(con ricevuta di ritorno) al presidente del tribunale minorile (inviandone
copia ai giudici firmatari del provvedimento) dichiarando che non potete
usufruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro ex legge 53/2000 in quanto
trattasi di collocomento provvisorio e non di affidamento o adozione, con
grave nocumento per la bambina. Chiedendo pertanto che venga adottato al
piu' presto, nell'interesse della minore, un provvedimento di affidamento
preadottivo o di affidamento. Chiedete, in subordine, la possibilita' di
essere ricevuti. Oltre alla raccomandata farei anche un fax ove inserite in
calce che "il presente fax anticipa la raccomdata inviata in data odierna".
Dopo una settimana telefonate in tribunale e chiedete un appuntamento con
uno dei giudici firmatari (ivi compreso il presidente del tribunale).
Non e' comunque vero che dall'affidamento non si possa passare all'adozione.
Ci sono dei casi particolari, rai (ma questo potrebbe essere) in cui si
prevede l'affidamento per una maggior tutela del bambino e dei genitori
affidatari (futuri genitori adottivi) proprio a riguardo dell'astensione dal
lavoro. Questo accade quando ci siano delle indagini in corso per verificare
l'effettivo abbandono del bambino e quando si ritenga che tali indagini
possano avere tempi lunghi. Nel vostro caso non mi preoccuperei, in quanto
se e' stato fatto un collocamento provvisorio significa (come vi hanno gia'
detto a voce) che hanno gia' tutti gli elementi in mano per prendere la
decisione definitiva e rendere la bambina adottabile. A volte capita che
vengano proprio scelti per l'affido dei genitori idonei all'adozione, in
quanto l'affido rappresenta il primo passo per togliere definitivamente la
patria potesta' ai genitori naturali.
Per quanto concerne la liceita' dell'affido, pur avendo fatto voi domanda di
adozione ... non e' un problema. Se i giudici concedono l'affido la cosa e'
di per se' stesso legale perche' da loro approvata (eventualmente sarebbero
loro ad essere passibili di ripercussioni giudiziarie). ma non ci sono
problemi comunque perche' i requisiti per essere genitori affidatari sono
minori di quelli che servono per essere genitori adottivi ... e nel piu' ci
sta il meno :-)
Ciao Patty & Roby