Salvatore Manai TOS 505
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Il CNO (seduta del 23 marzo 2002)
Visto l'art. 28, comma 6 lettera d) della L. 56/89
Vista la legge comunitaria 2001/31 CEE sul commercio elettronico
Ritenuto che le pratiche di attività psicodiagnostica e
psicoterapeutica via internet non sono conformi ai principi espressi
negli artt. 6,7 e 11 del vigente codice deontologico
DELIBERA
Di ritenere l'esercizio di tali attività sanzionabili ai sensi degli
artt. 26 e 27 della legge 56/89.
Si invitano pertanto tutti i consigli regionali e provinciali a fare
osservare la presente delibera dandone ampia diffusione agli iscritti;
Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione sul Sito web
e sul giornale dell'Ordine nazionale degli Psicologi.
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