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[EDICOLANTI] La Regione Piemonte sulla circolare 3538/C

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Daniele Zulian

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Mar 14, 2002, 3:43:36 AM3/14/02
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Pubblichiamo il testo di una circolare della regione Piemonte
indirizzata ai comuni della regione stessa in merito alla circolare
ministeriale 3538/c.

Facciamo notare che i comuni vengono invitati ad agire con prudenza e
buon senso nella fase di rilascio di nuove autorizzazioni alla vendita
di giornali e riviste.

Riteniamo che tale documento possa essere di valido aiuto in tutta
Italia nella fase di individuazione dei criteri di formazione degli
indirizzi normativi regionali: perciò lo pubblichiamo.

Cordiali saluti

Mario Bertolini

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REGIONE PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

direz...@regione.piemonte.it

Data: 8/02/2002

Protocollo: 1628/17.1


Ai Signori Sindaci

dei Comuni del Piemonte

LORO SEDI


OGGETTO: disciplina delle rivendite di giornali e riviste. Comunicato.


La materia delle rivendite di giornali e riviste è come noto
disciplinata, allo stato attuale, dalle seguenti fonti normative:

legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche ed integrazioni di
cui alle leggi:

13 aprile 1999, n. 108, legge delega con la quale è stata demandata al
Governo la competenza di emanare un decreto legislativo di riordino
del comparto;

d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 con il quale il governo ha provveduto,
in attuazione della predetta legge delega, al riordino del sistema di
vendita della stampa quotidiana e periodica.

Nel quadro delle fonti sinteticamente delineato, si inserisce inoltre
la recente riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Alla luce della riforma e
del nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, la
disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica risulta
essere attribuita alla competenza legislativa esclusiva regionale,
all'interno della più vasta materia del commercio interno.

In proposito è appena il caso di evidenziare che le competenze
regionali troveranno concreta attuazione a partire da nuove leggi
regionali che, riformando integralmente la materia, andranno a far
cessare l'applicabilità della legislazione statale previgente.

In questo contesto, il Ministero delle attività produttive, che pur
non aveva ritenuto opportuno fornire alcun tipo di precisazione sui
contenuti del d.lgs. 170 quando ne avrebbe avuto la piena competenza,
in data 28/12/2001, successivamente pertanto all'entrata in vigore
della legge costituzionale 3/2001, ha emanato la circolare n. 3538/c,
esplicativa del d.lgs. 170/ 2001.

Poiché il documento ministeriale, oltre ad evidenti riserve in merito
alla sua opportunità, induce alcune perplessità sotto il profilo della
legittimità, si ritiene opportuno segnalare gli aspetti che appaiono
più problematici.

Definizione di “punto vendita non esclusivo”. Il d.lgs.
recita testualmente (art 1,c.2 lett.b) ”sono punti vendita non
esclusivi gli esercizi previsti dal presente decreto che, in aggiunta
ad altre merci sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero
periodici”. Nella circolare si afferma invece che “i punti
non esclusivi sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di
prodotto editoriale (quotidiani e periodici) o solo una delle due
tipologie di prodotto”. Le rivendite non esclusive potrebbero,
in sostanza, vendere l'intera gamma delle pubblicazioni, esattamente
come le esclusive.

Obbligo di garantire parità alle testate. Dopo che nel d.lgs. è
sancito, per tutti i tipi di rivendita (esclusive e non) l'obbligo di
garantire parità di trattamento alle testate, nell'ambito della
tipologia prescelta, la circolare ammette invece a chiare lettere che
“sembra abbastanza difficile che un punto non esclusivo proceda
alla vendita di tutti i quotidiani e periodici assicurando loro parità
di trattamento”. Le rivendite non esclusive pertanto avrebbero,
a fronte delle stesse possibilità di vendita delle esclusive, minori
obblighi contrattuali, oltre che di legge;

Rilasci dell'autorizzazione di diritto a seguito di sperimentazione.
Il d.lgs. prevede (art.2 e 4) “per gli esercizi che hanno
effettuato la sperimentazione l'autorizzazione è rilasciata di
diritto”. La circolare arriva ad interpretare la legge nel senso
che la locuzione “hanno effettuato” debba essere intesa
come se fosse semplicemente “hanno comunicato di voler
sperimentare”.

Applicabilità dei piani comunali previgenrti. Il d.lgs. 170 non
contiene alcuna norma transitoria ed abroga espressamente l'art. 14
della legge 416/81, disposizione nella quale trovano legittimazione le
normative regionali previgenti e, a discendere, i piani comunali delle
edicole. Nella coircolare si afferma che “i piani comunali
possono ancora essere applicati, se prevedono possibilità di nuovi
rilasci. Invece le disposizioni regionali non possono più avere
efficacia stante l'abrogazione dell'art. 14 della legge 416/81”.
L'illogicità e la contraddittorietà delle argomentazioni sono del
tutto manifeste.

Come è agevole rilevare, sui punti segnalati, la circolare specifica,
modificandone il contenuto letterale, la portata di alcune
disposizioni normative che peraltro, essendo già dotate di un
inequivocabile significato lessicale, non evrebbero avuto bisogno di
alcun chiarimento.

Alla luce di quanto evidenziato si richiama l'attenzione delle
Amministrazioni in indirizzo sull'opportunità di procedere con le
dovute cautele nell'applicazione della circolare ministeriale, atto
non pienamnete idoneo a garantire la legittimità dell'azione
amministrativa nella misura in cui appare palesemente difforme
dall'atto legislativo di riferimento.

Si rammenta infatti che una circolare, pur potendosi annoverare tra le
fonti del diritto amministrativo in senso lato (come del resto la
stessa prassi amministrativa), deve trovare fondamento nel sistema
legislativo vigente e può essere considerata legittima solo in quanto
non si discosti da esso.

Cordiali saluti.

Il Direttore Regionale

Dott. Marco Cavaletto

Visto:

il Dirigente del Settore

Programmazione ed interventi

sui Settori commerciali

Arch. Patrizia Vernoni

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