(circostanze: numerosi solleciti scritti, nessun insoluto, realizzazione di
nuovo impianto)
Carlo Barbieri
cb <c...@libero.it> wrote in message 9D%da.82472$pG1.1...@news1.tin.it...
"cb" <c...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:9D%da.82472$pG1.1...@news1.tin.it...
Si tratta proprio di rapporti tra imprese.
Quanto è vero: mai pagare prima di vedere il lavoro finito al 100%
"Renato D'Avenia" <rda...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:P10ea.82664$pG1.1...@news1.tin.it...
Se poi ti sembra di essere cattivo.....
Gianky
cb <c...@libero.it> wrote in message 6j1ea.83199$pG1.1...@news1.tin.it...
Avendo fatto il CTU su una posizione analoga, ti posso riportare la mia
esperienza. Un imprenditore ha incaricato un installatore di adeguare il
proprio impianto elettrico. Alla fine dei lavori, l'installatore porta il
conto. L'imprenditore prende paura e non vuole pagare. L'installatore non
rilascia la D.C. 46/90. L'imprenditore fa eseguire una perizia documentando
che l'impianto eseguito non è a norma. L'installatore ribatte che il lavoro
non è terminato e di conseguenza non può rilasciare la D.C.. Morale della
favola hanno raggiunto un accordo bonario altrimenti non se ne cavava un
ragno da un buco.
La questione è questa, l'installatore è obbligato a rilasciare la D.C. entro
30 giorni dal termine dei lavori. Ma chi decide se i lavori sono terminati o
meno ? Nel tuo caso, se hai incaricato un progettista (se l'intervento era
sotto obbligo di progetto) quest'ultimo come D.LL. doveva determinare la
fine dei lavori e richiedere tutta la documentazione prima di saldare lo
stato di avanzamento finale. Faccio delle ipotesi (non volermene, ma faccio
la parte dell'avvocato del diavolo), ma forse questo installatore ha fatto
un intervento che era soggetto a progettazione senza progetto e adesso
volutamente non rilascia la D.C. (il progetto è un allegato obbligatorio).
La "colpa" in questo caso ricade sicuramente sull'installatore che ha
eseguito un lavoro senza progetto, ma anche sul committente che doveva
conoscere la legge 46/90. Non trovo infatti altre motivazioni per non
rilasciare appunto la D.C. (dopo che è stato pagato) almeno che non fosse
provvisto dei requisiti di legge, e qnche in questo caso la colpa è ancora
del committente (in eligendo) che prima di affidare un incarico deve
verificare i requisiti. Molte volte, 99 su 100, si affidano i lavori a chi
fa il preventivo più basso senza mettere nel piatto della bilancia tutti gli
altri aspetti di valutazione molto più consistenti. Inoltre, con l'illusione
di risparmiare non si incarica un professionista di fiducia ma si fanno fare
i preventivi a piu ditte installatrici con l'onere anche della progettazione
esecutiva, con il risultato che: non si possono fare dei confronti se non
c'è un capitolato ed un progetto unico di riferimento, l'impresa che esegue
il progetto fa i propri interessi e non quelli del committente, inoltre può
sbagliare due volte, come progettista e come installatore non avendo nessuno
che lo controlla. Il "risparmio" il più delle volte si traduce in: impianti
non conformi alle reali esigenze del cliente, preventivi che da 100 in
consuntivo diventano 150 (... nel preventivo non era previsto.... Ovviamente
volutamente......), ecc, ecc..
--
--
Michele Guetta - Perito Industriale
Posso sapere quali problemi implica ora, a due anni di distanza dai lavori,
la mancanza di coordinamento della sicurezza tra committente ed appaltatore?
E che risvolti dovrebbe avere sul mancato rilascio del certificato di
conformita' dell'impianto?
Grazie.
AG
Il problema è successivo.
CB
"Renato D'Avenia" <rda...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:wD2ea.119648$zo2.3...@news2.tin.it...
Purtroppo il caso è effettivamente molto frequente: si affidano lavori di
manutenzione strordinaria o ampliamento senza un progetto e senza nemmeno
indicare l'incarico di redarre ANCHE il progetto!
Dici che in questo caso la colpa è del committente? Formalmente concordo ma
sul piano sostanziale a cosa va in contro esattamente il committente?
Scagionerebbe l'appaltatore dal mancato rilascio della DC e dalle sanzioni
conseguenti?
CB
"S&G Engineering" <in...@sacconeguetta.it> ha scritto nel messaggio
news:b5bskj$16d70$1...@news02.it.net...
Come volevasi dimostrare....
> Purtroppo il caso è effettivamente molto frequente: si affidano lavori di
> manutenzione strordinaria o ampliamento senza un progetto e senza nemmeno
> indicare l'incarico di redarre ANCHE il progetto!
Prima di affidare un incarico all'installatore bisogna determinare a priori
di che tipo di intervento si tratta:
- manutenzione ordinaria, non serve progetto e non è richiesta la D.C. L.
46/90;
- manutenzione straordinaria, non serve il progetto ma è obbligatorio il
rilascio della D.C. L. 46/90;
- ampliamento, trasformazione, nuovo impianto, è obbligatorio il progetto e
rilascio D.C. L. 46/90.
Attenzione per manutenzione ordinaria si intendono i piccoli interventi come
la sostituzione di una lampadina; per manutenzione straordinaria si
intendono sempre piccoli interventi per i quali è necessario possedere delle
competenze specifiche, per esempio la sostituzione di un interruttore
differenziale; per trasformazione si intende la modifica di un impianto
esistente, dall'adeguamento ai fini della sicurezza o per cambio di tensione
o sistema di alimentazione; infine per ampliamento si intende la
realizzazione di nuovi circuiti, per esempio se devo far mettere una presa
in più in ufficio e per fare questo mi derivo dalla dorsale esistente non è
un ampliamento ma manutenzione straordinaria, viceversa se devo aggiungere
un nuovo circuito è un ampliamento.
> Dici che in questo caso la colpa è del committente? Formalmente concordo
ma
> sul piano sostanziale a cosa va in contro esattamente il committente?
Vale il solito principio che fino a quando non succede niente siamo tutti
liberi. In caso di infortunio invece, come reato penale dove valgono le
respnsabilità personali, se il giudice rileva che le responsabilità in
merito sono da ricondurre all'impianto elettrico sicuramente terrà conto del
fatto che il datore di lavoro non ha agito con perizia, prudenza e
diligenza. Sicuramente non lo mette in buona luce....La giurisprudenza in
materia insegna, o hai il modo di giustificare che il tuo modo di operare
(carta scritta, altrimenti non vale niente) è stato nell'insegna della
perizia, prudenza e diligenza ed hai fatto tutto il possibile,
altrimenti....
> Scagionerebbe l'appaltatore dal mancato rilascio della DC e dalle sanzioni
> conseguenti?
Assolutamente no. In campo penale ognuno risponde per la sua competenza,
anche l'installatore avrà la sua parte, ma è ovviamente relativa in caso di
infortunio, il primo responsabile è sempre il datore di lavoro.