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Impianto elettrico di cantiere

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Simba

unread,
Jan 17, 1999, 3:00:00 AM1/17/99
to
Ho un dubbio relativo alla installazione e relativa certificazione di un
impianto elettrico di cantiere. Si tratta di un cantiere medio-grande,
in cui le opere edili, gli impianti elettrici e quelli meccanici hanno
avuto appalti scorporati; ci sono tre ditte diverse (contemporaneamente)
che non hanno alcun legame tra loro. La ditta incaricata delle opere
edili sarà quella che installerà e certificherà l'impianto di cantiere.
E' noto che per tali impianti non è necessario il progetto.
L'edificio è a cinque piani fuori terra, ha forma allungata e per questo
è dotato di due vani scala. L'impianto di cantiere, per farla breve,
sarà costituito da due montanti lungo i due vani scala e due quadri di
zona per ogni piano. Così facendo la certificazione dell'impianto
finisce al quadro di zona in prossimità dei vani scale. Le altre ditte,
allora, si attaccheranno a tale impianto con un cavo e quadretto mobile
su cui attaccare i propri utilizzatori. Questi sostengono che questo
loro "impianto volante" non è nient'altro che una sorta di prolunga che
non ha, quindi, bisogno di alcuna certificazione in quanto non fa parte
dell'impianto fisso di cantiere.
Io non sono convinto che tale impianto secondario non sia da
considerarsi impianto (e quindi da non certificare), anche perchè il
percorso del cavo volante è abbastanza lungo (una ventina di metri);
inoltre gli utilizzatori saranno protetti da magnetotermico
differenziale sul quadretto mobile, e perchè questi funzionino devono
essere coordinati con l'impianto fisso di cantiere (certificato). In
definitiva vorrei capire dove è il limite (se esiste) per cui una parte
di impianto può essere considerata fissa e quindi da certificare ed
un'altra volante (tipo prolunga) e quindi estranea all'impianto
elettrico e da considerarsi come un vero e proprio utilizzatore.
Spero di essere stato chiaro e non eccessivamente prolisso.
Grazie: Ing. D. Andreacchi.


sm

unread,
Jan 18, 1999, 3:00:00 AM1/18/99
to
I loro impianti volanti dovranno essere cetificati a norma in modo singolo.
Una prolunga anche se dotata di differenziale e magnetotermico non è un
impianto fisso. Il completo rispetto delle norme di cantiere dovrebbe
portare ad un sostanziale pareggio delle responsabilità ognuno per le
proprie zone competenti.

Simba ha scritto nel messaggio <36A1F1DA...@tin.it>...

Giorgio Pangerc

unread,
Jan 21, 1999, 3:00:00 AM1/21/99
to

In linea generale, la dichiarazione di conformità (Legge 46/1990) viene
rilasciata per l'impianto utilizzatore e non per i componenti derivati
mediante un collegamento con presa a spina.
Le disposizioni della normativa tecnica (Norma CEI 64-8) e delle norme di
legge (DPR 447/1991) consentono di definire i "confini" dell'impianto
utilizzatore:
l'origine è il punto di consegna dell'energia elettrica (a valle del gruppo
di misura dell'ente distributore in caso di alimentazione in bassa tensione
da rete pubblica)
la fine è rappresentata da tutti i componenti elettrici non alimentati da
prese a spina e dai componenti fissi alimentati da prese a spina destinate
unicamente alla loro alimentazione
le prese fisse fanno parte dell'impianto utilizzatore
non fanno parte dell'impianto utilizzatore gli apparecchi trasportabili,
mobili o portatili, gli equipaggiamenti elettrici delle macchine ecc.
In un ambiente "tradizionale" (diciamo così) è abbastanza facile
individuare l'estensione dell'impianto utilizzatore. In un cantiere, dove
l'impianto elettrico si sviluppa in funzione del progredire dei lavori ed è
perciò soggetto a modifiche frequenti, le certezze sono meno consolidate.
Una posizione ragionevole potrebbe essere quella di considerare soggetta
all'obbligo della dichiarazione di conformità la parte di impianto che
comprende i quadri di distribuzione generale e secondaria, e quindi
tralasciando i quadretti di prese a spina che possono essere collegati dal
personale dell'impresa edile.
Ciò non significa che la parte di impianto "volante" debba essere
considerata come una terra di nessuno. I quadri per cantiere devono
corrispondere a quanto previsto dalla Norme CEI 17-13/4 in quanto a dati
di targa, comportamento termico, tenuta al corto circuito, grado di
protezione, resistenza meccanica ed alla corrosione ecc .
In particolare, i quadri di prese (che sono soggetti a spostamenti) devono
essere alimentati attraverso un cavo dotato di presa (la presa evita il
collegamento in morsettiera e quindi rende possibile il collegamento anche
da parte di personale non addestrato - cioè, non addestrato come un
installatore), il cavo deve essere resistente all'abrasione ed all'acqua, i
circuiti in uscita devono terminare esclusivamente con prese a spina, la
corrente nominale non può superare i 63 A ecc.
In ogni caso e di là dalla dichiarazione di conformità, l'impianto
elettrico ed i componenti devono comunque essere costruiti e realizzati a
regola d'arte (Legge 186/1968). E la sicurezza elettrica rientra comunque
fra gli obblighi generali di coordinamento degli interventi di prevenzione
e protezione previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 626/1994 (e lasciamo perdere
il D.Lgs. 494/1996…).

Chiedo scusa per la lunghezza. G. Pangerc


Simba <dome...@tin.it> scritto nell'articolo <36A1F1DA...@tin.it>...
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