Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

quali sanzioni per assenza CPI?

697 views
Skip to first unread message

Vincenzo Cancellara

unread,
Feb 7, 2001, 7:40:14 AM2/7/01
to
La domanda è legata ad una mia personale curiosità e non a specifiche situazioni.
 
Le aziende che conosco e che hanno ottenuto il CPI sono delle mosche bianche (sarebbe troppo lungo enumerare in questa sede quali, secondo me, sono le ragioni).
 
L'antincendio è una materia troppo specialistica (e per me ostica) per andare anche solo a fare una ricerca normativa e, quindi, ho pensato di abbreviare i tempi rivolgendomi al ng.
 
saluti
 
Vincenzo Cancellara
 

Marzio

unread,
Feb 7, 2001, 3:57:47 PM2/7/01
to
Non voglio entrare nel merito delle sanzioni specifiche; bisogna tener conto che in ogni caso l'ottenimento del CPI era un obbligo sancito dall'art. 5 della Legge n. 818/84. In una fase successiva tale articolo fu dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale; è per questo che non è un "obbligo" sanzionato da una legge speciale anche se:
1) se accade un incendio in un'attività soggetta e qualcuno si fa male seriamente (lesioni gravissime o morte) il reato colposo può discendere direttamente dalla mancanza di CPI, cioè da mancanza di sicurezza antincendio;
2) l'art. 681 del c.p recita: "Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila".
3) le assicurazioni se ne stanno brave fino a quando il danno da incendio non è rilevante. Quando cominciano ad esserci di mezzo miliardi di risarcimento perchè magari è andato a fuoco un deposito, allora magari, se l'attività è soggetta, chiedono se esisteva il CPI. In caso che non esista beh...l'assicurazione liquida un incidente d'auto se il guidatore non aveva la patente?....
 
Cordialmente
 
Marzio
"Vincenzo Cancellara" <cance...@flat24.it> wrote in message 001001c09102$c1842940$d11f18d4@satan...

Vincenzo Cancellara

unread,
Feb 8, 2001, 2:26:11 AM2/8/01
to
grazie per l'esauriente descrizione dello stato.
 
mi pare di capire che la presenza/assenza del CPI (al di là degli effetti prevenzionistici legati al rispetto delle prescrizioni in esso contenuti) mostri i suoi effetti "amministrativi" e sanzionatori solo in caso di avvenuto incidente. E' così?
 
grazie
 
Vincenzo Cancellara

Vincenzo Cancellara

unread,
Feb 8, 2001, 2:33:17 AM2/8/01
to
vorrei precisare che la mia osservazione si riferisce unicamente alle attività produttive (non discoteche, pubblici locali ecc).
Vincenzo Cancellara

www.studiobonvini.it

unread,
Feb 8, 2001, 5:11:08 AM2/8/01
to
Personalemtne ho sentore di qualcosa di + grave...
Vale lo stesso per la manutanzione estintori, ed il registro, ecc. ecc. quindi anche per il CPI.
Metti il caso di un infortunio... le ASL guardano tutto...
Da quel che so c'è la denuncia....
con le relative conseguenze....
CMQ va valutato tutto caso per caso......
Ipotizza una attività complessa con + attività soggette che deve investire molti soldi per adeguarsi non puoi pensare che si faccia tutto subito, ma bisogna dimostrare buona volontà
Saluti Alessandro

www.studiobonvini.it

unread,
Feb 8, 2001, 10:51:28 AM2/8/01
to
Nella risposta del collega Morè c'è già la mia risposta.
Sarà che non hanno "cometenza" ma di fronte ad un inrtunio anche grave guardano tutto ma proprio tutto.....
alessandro
 

Saccon & Guetta Associati

unread,
Feb 8, 2001, 12:31:39 PM2/8/01
to
 
L'ASL, ARPA, ISPESL, VV.F., sono tutti organi di vigilanza e quindi Polizia Giudiziaria. Questo li autorizza a verificare tutto quello che ritengono opportuno per accertare violazioni ai requisiti minimi di sicurezza, come previsto dal Dlgs 758/94; a maggior ragione quando accade un infortunio (qualsiasi). Altra cosa è poi vedere se hanno la competenza nel riconoscere la violazione specifica; ma a questo poi l'azienda, se è a posto, può rispondere adeguatamente.
Cmq è inutile preoccuparsi tanto di fatto i controlli non ci sono perchè siamo in Italia e le leggi, si sà, è di uso comune derogarle. A questo punto ben fanno gli imprenditori a non fare niente, tanto non li controlla nessuno.
Forse qualche rischio lo corrono (forse, perchè anche la giustizia è un optional) se per sfortuna succede l'infortunio. In questo caso piombano tutti come falchi e non si salva nessuno, neanche chi è completamente estraneo.
 
 
Saluti.
Per. ind. Michele Guetta
 
"Emanuele Morè" <eman...@toglimi.crottiant.com> ha scritto nel messaggio news:95u8u8$86l$1...@pegasus.tiscalinet.it...
""Vincenzo Cancellara"" <cance...@flat24.it> ha scritto nel messaggio news:000e01c091d6$140562a0$251f18d4@satan...
e poi l'ASL non ha competenza di sorveglianza in materia di antincendio
(e dunque su registri, estintori, CPI e tutto ciò che è legato alle misure tecniche di prevenzione)
 
Vincenzo Cancellara
 
Nemmeno per le attività non soggette a CPI?  Molto spesso sono loro a richiedere ai miei clienti aspetti riguardanti l'antincendio o la mantuenzione degli impianti stessi (inclusi gli estintori...)
E' solo una richiesta informale o ne hanno il potere?

--

Emanuele Morè
---
Crotti Antincendio S.r.l.
www.crottiant.com
---
Togli "toglimi." dall'indirizzo per rispondere

Avv. Rolando Dubini

unread,
Feb 9, 2001, 6:55:08 AM2/9/01
to
Ecco un caso esemplare, che chiarisce tutta la problematica
da
http://guide.supereva.it/finanza_economia_e_lavoro/salute_e_sicurezza_sul_la
voro/interventi/2000/09/12853.shtml

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E ISTITUTI SCOLASTICI
Gli istituti scolastici non sono soggetti all'obbligo penalmente sanzionato
del certificato di prevenzione incendi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Penale, 4 maggio
2000 n. 5206, Pezzini) ha ritenuto non punibile penalmente l'Assessore ai
lavori pubblici di un Comune proprietario di un edificio ad uso scolastico
(scuola media) privo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.),
facendo riferimento al principio costituzionale di riserva di legge in
materia penale.
All'imputato venne contesta la violazione dell'art. 36 del D.P.R. 27 aprile
1955 n. 547 (punita con la pena prevista dal successivo art. 389 c. 1 lett.
c dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 500.000 a due milioni)
che prevede per le lavorazioni pericolose ai fini della prevenzione degli
incendi indicate dal D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 la soggezione al controllo
del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, che comporta l'obbligo di
richiedere il certificato di prevenzione incendi. In relazione a tale capo d
'imputazione la Suprema Corte sviluppa il proprio ragionamento, che ha
comportato l'annullamento della sentenza pretorile di condanna dell'
Assessore, sulla base di una efficace sintesi della disciplina legislativa
vigente.
Secondo la Cassazione, la materia in questione è stata successivamente
toccata anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla-osta
provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
ampliava la categoria delle stesse, rinviando per l'individuazione di tali
"attività" al D.M. 16 febbraio 1982.
Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale,
con la ricordata sentenza n. 282/1990, per contrasto con l'articolo 25,
comma 1, Cost. ("viene così demandata all'amministrazione la determinazione
di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto
tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello
Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto"),
perciò sono tutt'ora "penalmente" assoggettate al rilascio del certificato
di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente
indicate nelle tabelle 'A' e 'B' approvate con D.P.R. n. 659/1959, non lo
sono invece le 'attività' individuate con il D.M. 16 febbraio 1982, tra cui
le attività scolastiche, per le quali il citato decreto ministeriale, al
punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato,
"scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre
100 persone presenti".

--
Posted from relay-1.fastweb.it [213.140.2.39]
via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG

Vincenzo Cancellara

unread,
Feb 9, 2001, 10:05:06 AM2/9/01
to
mi scusi avv. Dubini, se non ho capito male lei sta dicendo che il D.M.16.2.1982 non è vigente, cioè non efficace ai fini
 
dell'individuazione delle attività soggette alla sorveglianza dei VV.F. ed all'ottenimento del CPI?
 
 
Vincenzo Cancellara

Ing. Francesco Gorini

unread,
Feb 9, 2001, 1:25:40 PM2/9/01
to
No, sta dicendo un'altra cosa che è nota dal 1984.
 
Sta dicendo che il penale è una cosa seria e uno non può essere sanzionato o meno penalmente in funzione del fatto di avere un documento che viene rilasciato da un ufficio dei vigili del Fuoco o dal fatto di essere dentro o fuori di una lista (il DM 16/2/82) che può essere cambiata con un semplice decreto ministeriale.
Quindi se non ci sono danni il fatto di non avere il CPI non comporta automaticamente la violazione della normativa penale.
 
Se scoppiasse un incendio e qualcuno ne rimanesse danneggiato l'assenza di CPI potrebbe costituire un comportamento colposo (o addirittura doloso) grave.
 
Nel caso in cui ci fosse un pericolo grave ed immediato i Vigili del Fuoco possono comunicare al Sindaco la situazione e proporre la chiusura immediata.
Le amministrazioni possono vincolare il rilascio di certe licenze (ad esempio autorimesse pubbliche) alla presenza di CPI
 
saluti
 
Francesco Gornii
 
 
""Vincenzo Cancellara"" <cance...@flat24.it> ha scritto nel messaggio news:003101c092a9$656acbc0$c51f18d4@satan...

Avv. Rolando Dubini

unread,
Feb 11, 2001, 8:22:22 AM2/11/01
to
La spiegazione dell?ing. Francesco Gorini è perfetta.
0 new messages