"Vincenzo Cancellara" <cance...@flat24.it> wrote in message 001001c09102$c1842940$d11f18d4@satan...
"Emanuele Morè" <eman...@toglimi.crottiant.com> ha scritto nel messaggio news:95u8u8$86l$1...@pegasus.tiscalinet.it...""Vincenzo Cancellara"" <cance...@flat24.it> ha scritto nel messaggio news:000e01c091d6$140562a0$251f18d4@satan...e poi l'ASL non ha competenza di sorveglianza in materia di antincendio(e dunque su registri, estintori, CPI e tutto ciò che è legato alle misure tecniche di prevenzione)Vincenzo CancellaraNemmeno per le attività non soggette a CPI? Molto spesso sono loro a richiedere ai miei clienti aspetti riguardanti l'antincendio o la mantuenzione degli impianti stessi (inclusi gli estintori...)E' solo una richiesta informale o ne hanno il potere?
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Emanuele Morè
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Crotti Antincendio S.r.l.
www.crottiant.com
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Togli "toglimi." dall'indirizzo per rispondere
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E ISTITUTI SCOLASTICI
Gli istituti scolastici non sono soggetti all'obbligo penalmente sanzionato
del certificato di prevenzione incendi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez. III Penale, 4 maggio
2000 n. 5206, Pezzini) ha ritenuto non punibile penalmente l'Assessore ai
lavori pubblici di un Comune proprietario di un edificio ad uso scolastico
(scuola media) privo del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.),
facendo riferimento al principio costituzionale di riserva di legge in
materia penale.
All'imputato venne contesta la violazione dell'art. 36 del D.P.R. 27 aprile
1955 n. 547 (punita con la pena prevista dal successivo art. 389 c. 1 lett.
c dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da lire 500.000 a due milioni)
che prevede per le lavorazioni pericolose ai fini della prevenzione degli
incendi indicate dal D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 la soggezione al controllo
del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, che comporta l'obbligo di
richiedere il certificato di prevenzione incendi. In relazione a tale capo d
'imputazione la Suprema Corte sviluppa il proprio ragionamento, che ha
comportato l'annullamento della sentenza pretorile di condanna dell'
Assessore, sulla base di una efficace sintesi della disciplina legislativa
vigente.
Secondo la Cassazione, la materia in questione è stata successivamente
toccata anche dalla L. n. 818/1984, che, introducendo il nulla-osta
provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
ampliava la categoria delle stesse, rinviando per l'individuazione di tali
"attività" al D.M. 16 febbraio 1982.
Questa disposizione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale,
con la ricordata sentenza n. 282/1990, per contrasto con l'articolo 25,
comma 1, Cost. ("viene così demandata all'amministrazione la determinazione
di tutti i termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto
tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello
Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto"),
perciò sono tutt'ora "penalmente" assoggettate al rilascio del certificato
di prevenzione incendi quelle "aziende e lavorazioni" specificamente
indicate nelle tabelle 'A' e 'B' approvate con D.P.R. n. 659/1959, non lo
sono invece le 'attività' individuate con il D.M. 16 febbraio 1982, tra cui
le attività scolastiche, per le quali il citato decreto ministeriale, al
punto 85, pone, tra le attività soggette al rilascio del detto certificato,
"scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre
100 persone presenti".
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