La norma parla di cantieri, quindi, l'obbligo è previsto per tutte le ditte
che eseguono lavorazioni in tali ambiti, seppure non prettamente edili.
Per i lavoratori subordinati è sicuramente obbligatorio. Non essendoci
chiarificazioni in merito ai soci lavoratori, io consiglio di dotarli del
tesserino, in quanto questi soggetti sono equiparati ai lavoratori
subordinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs.626/94.
Peraltro il Decreto Bersani obbliga ad esporre il tesserino anche i
lavoratori autonomi.
Cordialmente.
AG
Cortesemente mi spieghi bene il riferimento legislativo?? Vale solo per
società o anche per impresa individuale con 10 dipendenti??
Grazie
Con l'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto di
conversione della legge Bersani):
Ai sensi dell'art. 36 bis,
"3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a
decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in
cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera.
4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo
delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi
quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3."
Non esistendo un modello ufficiale del tesserino, consiglio di mettere
l'essenziale (come dal comma citato) per non inserire informazioni che
possono essere incompatibili con il D.lgs 196/03 sulla privacy.
ESEMPIO
_______________________________________
. .............................. . Ditta:
. . RAGIONE SOCIALE
. F O T O . indirizzo
. .
. . Lavoratore:
. . COGNOME NOME
. .............................. . matricola n° XXX
_______________________________________
Quindi TUTTI i lavoratori presenti in cantiere, COMPRESI i lavoratori
autonomi
(che devono provvedervi per proprio conto), sono tenuti ad esporre il
tesserino.
Se il datore di lavoro non provvede a fornire ai lavoratori il citato
tesserino di riconoscimento incorre in una sanzione amministrativa da
100 a 500 euro (per ciascun lavoratore).
Se il lavoratore, munito della tessera di riconoscimento, non provvede
ad esporla incorre in una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.
Chi ha meno di 10 dipendenti ha la possibilità di evitare il tesserino
se provvede a tenere un registro vidimato dalla Direzione Provinciale
del Lavoro in cui annotare quotidianamente i nomi degli addetti
"nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 3."
Suggerisco, laddove possibile, oltre a fornire i lavoratori di una versione
su BADGE, di stampare o far applicare il tesserino direttamente sulle
magliette (come per le tessere militari su velcro), così difficilmente i
lavoratori potranno perderlo, dimenticare a casa, ecc.
Il medesimo art. 36 bis prevede inoltre:
- che i datori di lavoro comunichino (art. 9-bis D.L. 510/1996) le
nuove assunzioni il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa;
- l'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano
lavoratori in nero.
Infine lo stesso art. 36 prevede che il personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), puo' adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili
qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in
caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.
Bye
Norby