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Verifiche apparecchi di sollevamento

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Mimmo Andreacchi

unread,
May 26, 2001, 6:12:58 AM5/26/01
to
D.P.R. 547/56 - ART. 194: Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e
quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere
sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.

D.M. 12.09.59 - ART. 7: I datori di lavoro, utenti di (...) gru o di altri
apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, esclusi quelli
azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge;
devono farne denuncia all'ufficio competente per territorio dell'ente
nazionale prevenzione infortuni prima della loro messa in servizio.
La denuncia, oltre alla indicazione del datore di lavoro, all'attività
esercitata, all'ubicazione dello stabilimento o del cantiere o del luogo di
lavoro deve contenere i dati relativi al tipo ed al numero delle macchine e
degli apparecchi ed alla portata degli apparecchi di sollevamento.

Tutto ciò premesso, è a tutti noto l'obbligo per il datore di lavoro di
denunciare all'ISPESL (l'ENPI non esiste più) la prima installazione della
gru (D.M. 12.09.1959). La verifica periodica prescritta dal D.M. 12.09.59
paretirà, ovviamente, ad un anno da tale insallazione. Il collaudo della gru
e quindi il relativo rilascio del libretto è un obbligo dell'ISPESL, non del
datore di lavoro che d'altronde è impotente di fronte all'inerzia ed
all'impotenza dell'ISPESL stessa (NOTA ovviamente sto parlando di una gru
non marcata CE).
In questo contesto, però, si inserisce anche il D.L. 359/99 che modifica il
D.L. 626/94, aggiungendo - tra l'altro - all'art. 35 il comma seguente:
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a
verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche
periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

In questo contesto, l'assolvimento al D.M. 12.09.1959 risolve l'adempimento
a quanto prescritto dal D.L. 359/99? Cioè, il datore di lavoro che denuncia
all'ISPESL la installazione della gru chiedendone il collaudo, ha provveduto
affinchè la attrezzatura sia sottoposta a verifica di prima installazione?
Quindi: può cominciare ad usare l'apparecchio di sollevamento in mora
dell'ISPESL come leggittimamente si è sempre fatto? (prassi leggittimata
anche da qualsiasi commento che si trova in letteratura). Non so se esistano
sentenze o interpretazioni ufficiali a riguardo, se si vi prego di
comunicarmele.

Vi ringrazio per la pazienza.


Raffaele Brina

unread,
May 30, 2001, 11:09:00 AM5/30/01
to
"Mimmo Andreacchi" <dome...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:KkLP6.14039$VT1.2...@news1.tin.it...

> Tutto ciò premesso, è a tutti noto l'obbligo per il datore di lavoro di
> denunciare all'ISPESL (l'ENPI non esiste più) la prima installazione della
> gru (D.M. 12.09.1959). La verifica periodica prescritta dal D.M. 12.09.59
> paretirà, ovviamente, ad un anno da tale insallazione. Il collaudo della
gru
> e quindi il relativo rilascio del libretto è un obbligo dell'ISPESL, non
del
> datore di lavoro che d'altronde è impotente di fronte all'inerzia ed
> all'impotenza dell'ISPESL stessa (NOTA ovviamente sto parlando di una gru
> non marcata CE).

Nelle mie aziende esistono domande di 1° verifica presentate nel lontano
1992 tuttora inevase.
Non avendo ancora ottenuto l'omologazione degli apparecchi, ovviamente
continuamo ad utilizzarli sotto la ns. responsabilità, ed abbiamo affidato
le verifiche periodiche annuali e le verifiche trimestrali delle funi o
catene a ditte specializzate.

> In questo contesto, però, si inserisce anche il D.L. 359/99 che modifica
il
> D.L. 626/94, aggiungendo - tra l'altro - all'art. 35 il comma seguente:
> 4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede
> affinche' le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a
> verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a
verifiche
> periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
> assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Esiste anche l'art.36 comma 2 che recita: "Le modalità e le procedure
tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello
in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio".

> In questo contesto, l'assolvimento al D.M. 12.09.1959 risolve
l'adempimento
> a quanto prescritto dal D.L. 359/99? Cioè, il datore di lavoro che
denuncia
> all'ISPESL la installazione della gru chiedendone il collaudo, ha
provveduto
> affinchè la attrezzatura sia sottoposta a verifica di prima installazione?
> Quindi: può cominciare ad usare l'apparecchio di sollevamento in mora
> dell'ISPESL come leggittimamente si è sempre fatto? (prassi leggittimata
> anche da qualsiasi commento che si trova in letteratura).

Ai tuoi quesiti io risponderei: certamente si!!

>Non so se esistano sentenze o interpretazioni ufficiali a riguardo, se si
vi prego di
> comunicarmele.

Io non ho trovato alcuna sentenza al riguardo, però ho rivolto un quesito
all'URP dell'ISPESL il 6/4/2001 in quanto anche il recente documento
relativo alle Competenze dell'ISPESL (scaricabile dal sito www.ispesl.it)
non tratta il comportamento del datore di lavoro (ditta/utente) che dopo
aver fatto la denuncia e dopo aver pagato il bollettino (richiesto dagli
uffici quasi immediatamente) relativo alle competenze, purtroppo attende
(anche invano) l'espletamento del servizio.
Appena ricevo notizie in merito, provvederò a segnalarle.

Cordialmente Saluto.
Raffaele


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