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D.Lgs. 626/94 : URGENTISSIMO CHIARIMENTO sulla figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione !!!

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Leoncavallo

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Jan 23, 1998, 3:00:00 AM1/23/98
to

Nella mia zona di lavoro, qualche giorno fa, ho sentito un collega che,
con fare sicuro e disinvolto, spacciava per vera la notizia che nessun
corso di formazione fosse necessario per la figura di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione in seno ad aziende che occupano
fino a 10 dipendenti.
Vorrei dunque al più presto sapere da tutti coloro che scrivono e
collaborano su questo Nsg se tale notizia abbia un qualche fondamento
giuridico di verità, dal momento che a me nulla risulta di variato su
tale tema, anche alla luce di tutti i chiarimenti ormai intercorsi dalla
data di emanazione del DLgs 626/94.
Grazie a tutti per la collaborazione.


Leoncavallo

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Jan 23, 1998, 3:00:00 AM1/23/98
to

Roy

unread,
Jan 24, 1998, 3:00:00 AM1/24/98
to

A quanto ne so io, non è mai stato previsto un corso di formazione per il
Responsabile del Servizio... anche per aziende con molti dipendenti

Roy


Bertagna Ezio

unread,
Jan 26, 1998, 3:00:00 AM1/26/98
to

La legge prevede esplicitamente, nel caso in cui sia eletto il RSL,
adeguata formazione (626 art 14/g e 22/4).
Accordi con le organizzazioni sindacali e organi paritetici prevedono un
minimo di 32 ore di corso.
Nel caso di aziende piccole, fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei
lavoratori, o viene eletto direttamente dai lavoratori oppure puo' essere
un rappresentante cosidetto di bacino (art 18/2-4-5)
Saluti
Ezio

Leoncavallo <li...@tor.it> scritto nell'articolo
<34C8DE13...@tor.it>...

Bertagna Ezio

unread,
Jan 26, 1998, 3:00:00 AM1/26/98
to

scusa ho confuso RSPP con RSL
Concordo con ROY nulla è previsto in modo esplicito anche perchè comunque
è il datore di lavoro il responsabile

Carlo S.

unread,
Jan 27, 1998, 3:00:00 AM1/27/98
to


Bertagna Ezio ha scritto:

> scusa ho confuso RSPP con RSL
> Concordo con ROY nulla è previsto in modo esplicito anche perchè comunque
> è il datore di lavoro il responsabile
> Ezio
>

Penso che si riferisse al caso in cui il datore di lavoro assume personalmente
la carica di RSPP.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. 626/94 erano esentati dal corso solo i
datori di lavoro che comunicavano il proprio nominativo agli organi competenti
prima del 31/12/96, negli altri casi è previsto un corso.
Non mi risulta che ci siano ulteriori esenzioni, neanche in caso di nuova
attività.

Ciao
Carlo

dr Gianluca Botturi

unread,
Jan 27, 1998, 3:00:00 AM1/27/98
to

Se RSPP = Datore di lavoro e nominato e comunicato ad Enti competenti
antecedentemente 31/12/96, allora è esonerato dall'obbligo del "corso di
formazione" - D.Lgs 626/94 e successive modifche e Circolare di cui
sinceramente non ricordo gli estremi -

Se Dipendente, allora deve essere adeguatamente formato ed avere requisiti
professionali idonei.

Saluti

Gianluca Botturi

dr Gianluca Botturi

unread,
Jan 27, 1998, 3:00:00 AM1/27/98
to

Assolutamente non concordo
RSPP=Datore deve fare corso se nominato successivamente al 31/12/96
se RSPP= dipendente deve essere "adeguatamente formato e possedere requisiti

mus...@tin.it

unread,
Jan 27, 1998, 3:00:00 AM1/27/98
to

"Bertagna Ezio" <Ezio.B...@CUTformula.it> wrote:

>scusa ho confuso RSPP con RSL
>Concordo con ROY nulla è previsto in modo esplicito anche perchè comunque
>è il datore di lavoro il responsabile
>Ezio

Mi dispiace dare brutte notizie, ma la durata della formazione è stata
codificata dal decreto 16 gennaio 1997.
All'art. 2 si impone un minimo di 32 ore per la formazione del
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), mentre l'articolo
3 impone un minimo di 16 ore per i datori di lavoro che assumono
direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio Di Prevenzione e
Protezione (RSPP).
Gli unici esclusi risultano essere i datori di lavoro che hanno
assunto l'incarico di responsabili prima del 31.12.1996. Per questi
l'esclusione dalla formazione è permanente.

Marco.


Giancarlo

unread,
Feb 14, 1998, 3:00:00 AM2/14/98
to

Il corso (di n.16 ore) è obbligatorio solo per il datore di lavoro che
voglia svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione facoltà permessagli nei seguenti casi :
- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- Aziende della pesca fino a 20 addetti;
- Altre aziende fino a 200 addetti.

A parte alcune eccezioni, qualora il RSPP sia un dipendente o professionista
esterno basta che questi ultimi, rispettivamente, siano in possesso si
attitudini nonché capacità adeguate e conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione e protezione.

P.I. Negrello Giancarlo

Bertagna Ezio ha scritto nel messaggio
<01bd2a46$cb0c4c20$3901...@pc-bertagna.formula.it>...


>La legge prevede esplicitamente, nel caso in cui sia eletto il RSL,
>adeguata formazione (626 art 14/g e 22/4).
>Accordi con le organizzazioni sindacali e organi paritetici prevedono un
>minimo di 32 ore di corso.
>Nel caso di aziende piccole, fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei
>lavoratori, o viene eletto direttamente dai lavoratori oppure puo' essere
> un rappresentante cosidetto di bacino (art 18/2-4-5)
>Saluti

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