Roy
Leoncavallo <li...@tor.it> scritto nell'articolo
<34C8DE13...@tor.it>...
Bertagna Ezio ha scritto:
> scusa ho confuso RSPP con RSL
> Concordo con ROY nulla è previsto in modo esplicito anche perchè comunque
> è il datore di lavoro il responsabile
> Ezio
>
Penso che si riferisse al caso in cui il datore di lavoro assume personalmente
la carica di RSPP.
In fase di prima applicazione del D.Lgs. 626/94 erano esentati dal corso solo i
datori di lavoro che comunicavano il proprio nominativo agli organi competenti
prima del 31/12/96, negli altri casi è previsto un corso.
Non mi risulta che ci siano ulteriori esenzioni, neanche in caso di nuova
attività.
Ciao
Carlo
Se Dipendente, allora deve essere adeguatamente formato ed avere requisiti
professionali idonei.
Saluti
Gianluca Botturi
>scusa ho confuso RSPP con RSL
>Concordo con ROY nulla è previsto in modo esplicito anche perchè comunque
>è il datore di lavoro il responsabile
>Ezio
Mi dispiace dare brutte notizie, ma la durata della formazione è stata
codificata dal decreto 16 gennaio 1997.
All'art. 2 si impone un minimo di 32 ore per la formazione del
Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), mentre l'articolo
3 impone un minimo di 16 ore per i datori di lavoro che assumono
direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio Di Prevenzione e
Protezione (RSPP).
Gli unici esclusi risultano essere i datori di lavoro che hanno
assunto l'incarico di responsabili prima del 31.12.1996. Per questi
l'esclusione dalla formazione è permanente.
Marco.
A parte alcune eccezioni, qualora il RSPP sia un dipendente o professionista
esterno basta che questi ultimi, rispettivamente, siano in possesso si
attitudini nonché capacità adeguate e conoscenze professionali necessarie
per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
P.I. Negrello Giancarlo
Bertagna Ezio ha scritto nel messaggio
<01bd2a46$cb0c4c20$3901...@pc-bertagna.formula.it>...
>La legge prevede esplicitamente, nel caso in cui sia eletto il RSL,
>adeguata formazione (626 art 14/g e 22/4).
>Accordi con le organizzazioni sindacali e organi paritetici prevedono un
>minimo di 32 ore di corso.
>Nel caso di aziende piccole, fino a 15 dipendenti, il rappresentante dei
>lavoratori, o viene eletto direttamente dai lavoratori oppure puo' essere
> un rappresentante cosidetto di bacino (art 18/2-4-5)
>Saluti