uscirà un chiarimento in merito? speriamo!!!
il problema è anche che adesso alla posta chiedono un annullo su ogni pagina
e una spillatura nell'angolo, per un DVR di 50 pagine oltre al costo non
indifferente, al tempo che ci vuole, è una prassi poco gestibile.
Sarebbe una buona cosa limitarsi all'invio del documento a mezzo di posta
elettronica certificata.
MM
la posta certificata mi pare dia solo garanzie sul mittente/destinatario e
della ricezione, non credo dia la data certa... un po' come se tu inviassi
un DVR per raccomandata, sai che è arrivato, ma sulla data del DVR non si
può dire nulla.
E' come andare da un notaio: il DVR può essere stato scritto un anno prima
ma nemmeno un secondo dopo che il notaio lo vede
MM
La firma digitale E la marca temporale (quest'ultima garantisce proprio
data e ora di registrazione del documento)
Marco
--
Attenzione: indirizzo e-mail non valido
(per rispondere togliere gli alcolici e il suffiso invalid)
Invalid e-mail address.
(Remove alcohol reference and "invalid" suffix for responding)
Salve a tutti.
Potreste chiarire meglio questa cosa sul dvr o darmi dei link da
leggere?
grazie mille!
Alex
Sezione II
Valutazione dei rischi
Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra
cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, alle differenze di genere,
all'età,
alla provenienza da altri paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto
lavorativo.
Ci si è forse dimenticati del Decreto Ministeriale del 05/12/1996
"Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art.
4, c. 9, del d. lgs 19 settembre 1994, n. 626, ... "?
NOTA:
Poi chissà operativamente come si dovrà interpretare quel: "rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi"? Mi sa che
così va a finire che nessun DVR potrà essere "sufficiente ed adeguato"
difronte a un giudice!
>
> NOTA:
> Poi chissà operativamente come si dovrà interpretare quel: "rischi
> particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
> secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, alle
> differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi"? Mi sa che
> così va a finire che nessun DVR potrà essere "sufficiente ed adeguato"
> difronte a un giudice!
Evidentemente lasciare qualcosa all'interpretazione e' uno stimolo a
migliorare..
Ma per le responsabilita' e' lasciare aperto un vaso di pandora..
perché il medico è una sorta di notaio ?
MM
>>
>> Ma la semplice firma con data del medico competente non basta come
>> garanzia di data certa ?
aggiungerei... nei casi laddove non č prevista sorveglianza sanitaria
obbligatoria , con conseguente assenza del medico competente ?
Mi sembra di aver capito che per vidmare il DVR con DATA CERTA occorre la marca temporale visto che bisogna produrre un documento cartaceo da consegnare all'ASL competente....mi sbaglio?
Mi sapresti consigliare quale acquistare?
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