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uscite di emergenza: contrasto tra normative o no?

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Marzio

unread,
Nov 19, 2003, 12:06:58 PM11/19/03
to
Perchè un post con questo titolo? Perchè in realtà noto un certo contrasto
tra quanto detto dal D.Lgs. 626/94 e il DM 10/03/98, sanato solo in via
interpretativa. Vi pongo pertanto la seguente domanda: l'art. 33 del D.lgs.
626/94 recita "...quando in un locale si svolgono lavorazioni o sono
presenti materiali comportanti pericolo di esplosione o specifici rischi di
incendio ... almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel
senso dell'esodo e avere una larghezza di 1.2 m..." mentre il DM 10/03/98
stabilisce che porte di emergenza possono essere larghe, fino ad un
affollamento di 50 lavoratori, solo 80 cm. Come la mettiamo? Cioè il DM
10/03/98 prescrive una uscita di emergenza di 80 cm ed il 626 ne prevede 10
da 1.2 m?

Grazie a quanti avranno la cortesia di rispondere.

Ciao

Marzio

ELIOS

unread,
Nov 19, 2003, 2:24:18 PM11/19/03
to
Le porte di uso comune sono cosa diversa da uscite e /o porte di emergenza.

Le porte e/o uscite di emergenza, ove lo richiedono le occasioni, sono in
aggiunta alle normali e/o correnti.

Vale a dire che possiamo avere quelle di emergenza e le normali (in alcuni
casi) non apribili nel verso dell'esodo ed in tal altri apribili nel verso
dell'esodo.

Ma sempre due cose distinte e separate sono.

--
ELIOS

eli...@toglimiperspedire.inwind.it

per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo


"Marzio" <mrg...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:SqNub.44613$9_.17...@news1.tin.it...

Francesco

unread,
Nov 20, 2003, 4:32:08 AM11/20/03
to
Non mi sembra che ci sia contrasto.

Innanzitutto non bisogna comfondere il "pericolo di esplosione" e lo
"specifico rischio d'incendio" con concetti come "ambiente a maggior rischio
in caso d'incendio".
Quando vigeva la 64-2 si consideravano ambienti con "pericolo di esplosione"
e "specifico rischio d'incendio" attività che rientravano in questa norma
quindi il problema delle uscite di emergenza quasi sempre non si poneva per
il consulente "626" in quanto queste attività sono normalmente soggette al
controllo dei VVF e quindi per loro non si applica quanto previsto dal DM
10/3/98 riguardo alle vie di uscita ma vale quanto riportato sull'esame
progetto.

Forse per analogia si potrebbero considerare ambienti a rischio di
esplosione o a specifico rischio d'incendio quegli ambienti in cui sono
presenti zone 0 e 1 secondo CEI 31-30 (vedi 626 tit. VIII bis). Anche in
questo caso pero il consulente "626" difficilmente si trova a dover operare
su un'azienda con pericolo di esplosione o specifico rischio d'incendio
senza che questa sia soggetta al rilascio di un CPI.

Premesso che le uscite di emergenza (intese come percorso verso luogo sicuro
sempre usufruibile anche in caso di emergenza e debitamente illuminate anche
in condizioni di emergenza) devono essere presenti in tutti i luoghi di
lavoro e che nella maggior parte delle attività coincidono con le uscite
"ordinarie" se queste hanno le caratteristiche di uscite di emergenza c'è da
tenere presente che
a) il DM 10/3/98 si riferisce al dimensionamento delle uscite con il solo
riferimento all'emergenza incendio. Potrebbe essere necessario analizzare
altre emergenze
b) il DM 10/3/98 si riferisce alle uscite di piano (diciamo che si tratta
di un'uscita verso luogo sicuro con qualche sconto) mentre l'art. 14 del DPR
547/55 si riferisce alle uscite del locale (preferisco parlare di art. 14
del 547 piuttosto che di art. 33 del 626) e l'art. 13 del 547 alle uscite
dell'edificio
c) in ogni caso entrambe le norme parlano di dimensionamento minimo quindi
se dovrà utilizzare come larghezza minima la più grande di quella che viene
fuori fra il 547 e il DM 10/3/98; comunque ripeto nella maggio parte dei
casi il problema non si pone perchè gli ambienti a rischio di esplosione o a
maggio rischio in caso di incendio sono soggetti al rilascio del CPI


"Marzio" <mrg...@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:SqNub.44613$9_.17...@news1.tin.it...

Marzio

unread,
Nov 20, 2003, 5:23:41 AM11/20/03
to
> a) il DM 10/3/98 si riferisce al dimensionamento delle uscite con il solo
> riferimento all'emergenza incendio. Potrebbe essere necessario analizzare
> altre emergenze
> b) il DM 10/3/98 si riferisce alle uscite di piano (diciamo che si
tratta
> di un'uscita verso luogo sicuro con qualche sconto) mentre l'art. 14 del
DPR
> 547/55 si riferisce alle uscite del locale (preferisco parlare di art. 14
> del 547 piuttosto che di art. 33 del 626) e l'art. 13 del 547 alle uscite
> dell'edificio
> c) in ogni caso entrambe le norme parlano di dimensionamento minimo quindi
> se dovrà utilizzare come larghezza minima la più grande di quella che
viene
> fuori fra il 547 e il DM 10/3/98; comunque ripeto nella maggio parte dei
> casi il problema non si pone perchè gli ambienti a rischio di esplosione o
a
> maggio rischio in caso di incendio sono soggetti al rilascio del CPI

Premetto che sono d'accordo con tutto quello che hai detto, perchè asserisci
che le norme non sono in contrasto tra di loro? Mi pare che tu faccia una
valutazione tra articoli diversi e, concludendo, confermi che si sceglierà
la più grande dimensione che salta fuori dall'applicazione tra DPR 547/55 e
DM 10/03/98.
Facciamo l'esempio di un ufficio (magari già in attività). Se l'affollamento
previsto è compreso tra 26 e 50 l'art. 14 dice che è sufficiente una porta,
apribile nel senso dell'esodo, da 1.2 m, mentre l'art. 13 (che rimanda al DM
10/03/98) ribadisce la necessità di porta apribile nel senso dell'esodo da
0.8 m (che si affacci su luogo sicuro). Se poi considero il comma 6
dell'art. 14 dovrei però scegliere la porta da 80 cm. Non ti pare strano che
per la normale uscita sia sufficiente una porta da 1.2 m mentre per
l'emergenza ne basti una da 0.8 m?

Sono inoltre d'accordo quando accenni al fatto che la maggior parte delle
attività che possiedono rischi di esplosione o specifici rischi di incendio
sono sottoposte al controllo VVF. Non sono però tutte; esiste tutta una
serie di attività "sotto soglia", che cioè sono a rischio di incendio ma non
sono comprese nel DM 16/02/82 perchè, ad esempio stoccano 45 q di legna e
non 50, perchè possiedono 4 verniciatori e non 6 e così via. Il problema, a
questo punto, è definire che cosa è specifico rischio di incendio.

Ciao

Marzio

Francesco

unread,
Nov 20, 2003, 6:57:43 AM11/20/03
to

"> Premetto che sono d'accordo con tutto quello che hai detto, perchè
asserisci
> che le norme non sono in contrasto tra di loro? Mi pare che tu faccia una
> valutazione tra articoli diversi e, concludendo, confermi che si sceglierà
> la più grande dimensione che salta fuori dall'applicazione tra DPR 547/55
e
> DM 10/03/98.
> Facciamo l'esempio di un ufficio (magari già in attività). Se
l'affollamento
> previsto è compreso tra 26 e 50 l'art. 14 dice che è sufficiente una
porta,
> apribile nel senso dell'esodo, da 1.2 m, mentre l'art. 13 (che rimanda al
DM
> 10/03/98) ribadisce la necessità di porta apribile nel senso dell'esodo da
> 0.8 m (che si affacci su luogo sicuro). Se poi considero il comma 6
> dell'art. 14 dovrei però scegliere la porta da 80 cm. Non ti pare strano
che
> per la normale uscita sia sufficiente una porta da 1.2 m mentre per
> l'emergenza ne basti una da 0.8 m?
Locale costruito dopo il 27/11/94. L'art. 14 del DPR 547/55 si applica in
pieno.
Se in un locale ad uso ufficio sono presenti 30 persone il locale deve avere
almeno 1 uscita di di 1,2 m che si apre nel verso dell'esodo
indipendentemente dalla valutazione dei rischi
Se il locale è antecedente al 1/1/93 valuto il rischio in base al DM
10/3/98. Se sono a rischio basso il minimo è comunque un uscita di 0,80 per
quanto riguarda il rischio incendio. (Da notare comunque che il DM 10/3/98
si riferisce all'uscita di piano e non quella dei locali). Ci sono sempre
gli altri rischi comunque da valutare.

> Sono inoltre d'accordo quando accenni al fatto che la maggior parte delle
> attività che possiedono rischi di esplosione o specifici rischi di
incendio
> sono sottoposte al controllo VVF. Non sono però tutte; esiste tutta una
> serie di attività "sotto soglia", che cioè sono a rischio di incendio ma
non
> sono comprese nel DM 16/02/82 perchè, ad esempio stoccano 45 q di legna e
> non 50, perchè possiedono 4 verniciatori e non 6 e così via. Il problema,
a
> questo punto, è definire che cosa è specifico rischio di incendio.

Le soglie esistono in tutte le normative. Non vedo grosse alternative.
Come viene riportato nell'ultima norma cei 64-8/7 in vigore da maggio 2003
ambienti a maggior rischio e ambienti a rischio di esplosione sono
problematiche diverse.
Un'ambiente può essere a rischio di esplosione ma non a maggior rischio in
caso d'incendio e viceversa (nella norma precedente se l'ambiente era a
rischio di esplosione era automaticamente a maggior rischio in caso
d'incendio).
Quindi direi che in base all'ultima norma CEI 64/8 (la quinta edizione in
vigore da maggio 2003)
a) se l'attività rientra nel DM 16/2/82 è a maggior rischio in caso
d'incendio altrimenti no (tranne casi particolari che il datore di lavoro
giustificherà nel documento di valutazione rischi)
b) se nell'attività sono presenti zone 0 e 1 secondo cei 31-30 allora
l'ambiente è a rischio di esplosione (come prevede la 626 tit. 8 bis) e tra
l'altro sono obbligato anche alle specifiche verifiche previste dal DPR 462
per questi ambienti
c) nell'attività sono presenti zone 2 secondo cei 31-30 allora tutto dipende
dalla valutazione dei rischi. Penso che nella maggior parte dei casi si
possa non rientrare negli ambienti a rischio di esplosione.

Resta aperto il problema di identificare gli "specifici rischi d'incendio".
Personalmente tendo a fare tutt'uno con il rischio di esplosione cioè
presenza di zone 0 e 1 visto che quando era in vigore la cei 64-2 per essere
considerate zone a rischio di esplosione e a specifico rischio d'incendio
bisognava rientrare in questa normativa

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