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Porte installate lungo le vie di uscita D.M. 10-03-98

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Ingpasquale

unread,
Feb 15, 2002, 6:06:58 AM2/15/02
to
Il problema che mi pongo č il seguente :
In un negozio di parrucchiere ( rischio di incendio BASSO) di circa 100 mq
e con un numero piccolo di persone presenti ( circa 10 tra lavoratori e
clienti ) č necessaria l'uscita di emergenza ( intesa nel senso larghezza
minima 1,20 , maniglione antipanico, apertura verso l'esterno) ?

ai sensi del decreto citato in oggetto - All. III art. 3.9 non posso
utilizzare la porta di ingresso ( larghezza maggiore di 1,20 , apertura
verso l'interno, ovviamente nessun maniglione ) anche come uscita di
emergenza? Misure compensative ( lunghezza percorso di esodo max 15. m. ,
limitazione dell'affollamento 10 pers.) ai sensi dell'All. I art. 1.4.5 ??

Grazie a chiunque mi risponderą ......


gianbotto

unread,
Feb 15, 2002, 11:19:04 AM2/15/02
to
Per quanto riguarda le dimensioni è sufficiente una porta 0.80 in quanto un
modulo da 0.60 garantisce un deflusso di 50 persone, inoltre nei locali ove
non è prevista la presenza contemporanea di più di 50 persone è concessa
d'ufficio la deroga al senso di apertura verso l'esterno, semprechè sia un
luogo a rischio di incendio basso.

Gianluca

"Ingpasquale" <ingpa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:a4ipsv$2vu$1...@serv1.albacom.net...
> Il problema che mi pongo è il seguente :


> In un negozio di parrucchiere ( rischio di incendio BASSO) di circa 100 mq
> e con un numero piccolo di persone presenti ( circa 10 tra lavoratori e

> clienti ) è necessaria l'uscita di emergenza ( intesa nel senso larghezza


> minima 1,20 , maniglione antipanico, apertura verso l'esterno) ?
>
> ai sensi del decreto citato in oggetto - All. III art. 3.9 non posso
> utilizzare la porta di ingresso ( larghezza maggiore di 1,20 , apertura
> verso l'interno, ovviamente nessun maniglione ) anche come uscita di
> emergenza? Misure compensative ( lunghezza percorso di esodo max 15. m. ,
> limitazione dell'affollamento 10 pers.) ai sensi dell'All. I art. 1.4.5 ??
>

> Grazie a chiunque mi risponderà ......
>
>


ELIOS

unread,
Feb 16, 2002, 3:34:58 AM2/16/02
to
Dov'è sancita la obbligatorietà, per tutte le attività, delle uscite di
emergenza e/o alternativa?? Ancorchè a rischio basso ??
A tal proposito vedi il capo a) del par. 3.3 dello stesso allegato!
La porta d'ingresso non è una porta lungo una via di emergenza! Proprio per
la mancanza (consentita in questo caso) di quest'ultima.

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"Ingpasquale" <ingpa...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:a4ipsv$2vu$1...@serv1.albacom.net...

> Il problema che mi pongo è il seguente :


> In un negozio di parrucchiere ( rischio di incendio BASSO) di circa 100 mq
> e con un numero piccolo di persone presenti ( circa 10 tra lavoratori e

> clienti ) è necessaria l'uscita di emergenza ( intesa nel senso larghezza


> minima 1,20 , maniglione antipanico, apertura verso l'esterno) ?
>
> ai sensi del decreto citato in oggetto - All. III art. 3.9 non posso
> utilizzare la porta di ingresso ( larghezza maggiore di 1,20 , apertura
> verso l'interno, ovviamente nessun maniglione ) anche come uscita di
> emergenza? Misure compensative ( lunghezza percorso di esodo max 15. m. ,
> limitazione dell'affollamento 10 pers.) ai sensi dell'All. I art. 1.4.5 ??
>

> Grazie a chiunque mi risponderà ......
>
>


Ingpasquale

unread,
Feb 18, 2002, 8:36:13 AM2/18/02
to

"ELIOS" <eli...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:SQob8.3106$8F6.2...@twister2.libero.it...
> Il Decreto 10-03-1998 è stato fatto in attuazione dell'art. 13 comma 1 del
D. Lgs. 626 per stabilire i criteri per la valutazione del rischio incendio
e indicare le conseguenti misure necessarie (art. 1). La procedura
necessaria, mi pare, sia la seguente :
1) Si valuta il rischio secondo l'allegato I, stabilendo la classificazione
del luogo di lavoro : alto, medio, basso. (art. 2)
2) Si applicano le misure ( tutte) indicate all'art. 3. Tali misure si
applicano in maniera diversa in base alla classificazione precedente.
Ovviamente saranno necessarie misure più o meno gravose a seconda del
rischio del luogo.
Ad es. per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio , basta un
semplice allarme dato a voce ( "Tutti fuori !!") se il locale di lavoro è
unico ( All. IV art. 4.2) e il rischio è medio o basso.
Nel caso specifico delle vie ed uscite di emergenza, riferendosi intanto
all'art. 33 del 626 bisogna tra l'altro che tutti i posti di lavoro, in
caso di pericolo ... oltre l'incendio c'è ad es. il crollo della struttura
( terremoto) .... siano evacuati rapidamente e in piena sicurezza. Mi pare
quindi che una via ed uscita di emergenza necessiti. L'all. III al punto
3.3.a mi permette di avere una sola via di uscita (non serve la via
alternativa) di larghezza 0,8 mt. ( righe finali del punto 3.5 ); ed io
utilizzo, ovviamente, l'ingresso. Il problema è il senso di apertura , che
è verso l'interno. Se non ti dispiace ... gianbotto ... potresti indicarmi
dove si trova " la deroga d'ufficio " indicata nella tua risposta (
Circolare , FAQ, o quant'altro ......)?
Grazie per la tua gentilezza .... prima o poi ricambiero' ........

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