Ho trovato, infatti, sull'Informatore AIAS del giugno scorso (anno 3, numero
6), un articolo (pag. 19-21) di Mario Abate (Funzionario Responsabile
Ufficio polizia Giudiziaria dei VV.F di Milano e Consigliere AIAS), il quale
tratta delle competenze degli UPG dei VV.F. in merito l'applicazione delle
normative sulla sicurezza sul lavoro, ma inserisce interessanti commenti in
merito l'attivita' generale degli UPG in genere.
Prima di tutto sostiene, come sostenevo anch'io, che il confine tra le
competenze in realta' e' difficile da distinguere "...gia' diverse sentenze
giurisprudenziali ma anche il D.Lgs.626/94 all'art.23 hanno individuato nel
Corpo nazionale dei VV.F. l'organo di vigilanza sull'applicazione della
normativa antinfortunistica in materia di sicurezza in tutti i luoghi di
lavoro, per quanto attiene la specifica competenza - sicurezza
antincendio -. Pur tuttavia non si puo' impedire ad altri organi di P.G. di
contestare (e cio' indipendentemnte dal fatto che l'azienda sia soggetta o
meno a richiedere il C.P.I.), evidenti situazioni di reato di prevenzione
incendi...", intendendo come organo di P.G. chiunque eserciti "...le
funzioni di P.G. di cui all'arti.55 del c.p.p.".
Sulle competenze degli U.P.G. in generale, Abate sostiene, inotre e come
affermato da Francesco, che "...altri organi di P.G., sia pure a competenza
generale (polizia, carabinieri, guardia di finanza), possono in realtà
contestate solo i reati che sono in grado di riscontrare, in materia di
prevenzione incendi, e trasmettono successivamente al Comando VV.F. la
documentazione agli atti di competenza..." affermando pero', che in linea
generale, che quando un U.P.G. si trovi dinnanzi ad un reato in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro debba comunicare "...immediatamente la
notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, ma nel frattempo, allo scopo di
eliminare la contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una
prescrizione, fissando un termine di tempo per l'adeguamento..." e che
"...il limite operativo degli organi di P.G. diversi dai VV.F. (e dall'ASL
n.d.r.), e' invece rinvenibile unicamente nella capacità professionale di
conoscere approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi,
da sempre conpetenza dei VV.F....".
Cordialmente.
AG
Resta il fatto che le linee guida emesse dalla Procura di Milano, il 758, e
qunt'altro continuano ad essere chimere !!!
Saluti
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
P.S.: per cortesia rileggi con più attenzione la rivista, ce l'ho anch'io, e
nel punto decisivo non dice esttamente come da te descritto.
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"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:xRRdb.186598$R32.6...@news2.tin.it...
Non vedo perche' non si possa fare un dialogo costruttivo con persone che
hanno opinioni diverse...
> Resta il fatto che le linee guida emesse dalla Procura di Milano, il 758,
e
> qunt'altro continuano ad essere chimere !!!
...e stavolta non ti ho portato un mio penseiero, ma quello di un altra
persona che non la pensa come te....
> P.S.: per cortesia rileggi con più attenzione la rivista, ce l'ho anch'io,
e
> nel punto decisivo non dice esttamente come da te descritto.
Dimmi quale passo, io mi sono limitato a trascrivere...
Cordialmente.
AG
"Altri organi di PG, sia pure a competenza generale (Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza), possono in realtà contestare solo i reati che sono in
grado di riscontrare, in materia di prevenzione incendi, e trasmettono
successivamente al Comando VV.F. la documentazione per gli atti di
competenza."
Da quanto capisco io, la prescrizione (atti di competenza) devono farla
comunque, in questo caso, i VV.F.
Ciao
Marzio
"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:JHVdb.137695$hE5.4...@news1.tin.it...
Onde evitare ulteriori e logorroici interventi, ho completamente trascritto
(con qualche mia nota) il testo da te indicato a mo' di Bibbia, e lo
sottoallego.
Invece di dirti io quello che mi chiedi, vorresti tu indicare ove è scritto
quanto da te affermato, ed esattamente:
affermando pero', che in linea
generale, che quando un U.P.G. si trovi dinnanzi ad un reato in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro debba comunicare "...immediatamente la
notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, ma nel frattempo, allo scopo di
eliminare la contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una
prescrizione, fissando un termine di tempo per l'adeguamento..." e che
"...il limite operativo degli organi di P.G. diversi dai VV.F. (e dall'ASL
n.d.r.), e' invece rinvenibile unicamente nella capacità professionale di
conoscere approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi,
da sempre conpetenza dei VV.F....".
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
PS: chiedo scusa di qualche errore, ma la fretta è cattiva socia.
Testo trascritto
Competenze e responsabilità degli operatori antincendio
BY ING. MARIO ABATE dei VVF
Occorre che i professionisti della sicurezza siano sempre più preparati e
specializzati e che i datori di lavoro acquisiscano anch'essi una sempre
maggiore sensibilità a tale ordine di problemi, affinché diminuisca il
lavoro degli organi di controllo e si possa arrivare a sfruttare appieno i
vantaggi della procedura di autocertificazione prevista dal D.PR. 37/1 998.
It Is therefore necessary that safety pro fessionals aro increasingly
trained and specialised, and that employers becorne more and more sensitive
to these problems so as to reduce the bulk of work br inspection bodies and
to fully take advantage from self-certification pursuant to regulation n.
37/1998.
Oggigiorno il quadro normativo in materia di sicurezza del lavoro diventa
sempre più complesso. Appare ,quindi, sempre più difficile per il datore di
lavoro tenere il so degli adempimenti di sicurezza, che presuppone un
modello organizzativo specificamente preposto a permanentemente presente in
azienda.
Occorre quindi che i professionisti della sicurezza siano sempre più
preparati e specializzati e che i datori di lavoro acquisiscano anch'essi
una sempre maggiore sensibilità
a tale ordine di problemi, affinchè diminuisca il lavoro de ; organi di
controllo e si possa arrivare a sfruttare appieno i vantaggi della procedura
di autocertificazione prevista dal D.P.R. 37/1998.
D'altro canto, i compiti degli organi di controllo sono : di definire
esattamente gli adempimenti di sicurezza, quando non siano altrimenti
definiti.
Possono essere in questo molto aiutati dai tecnici consulenti, svolgendo
questi un lavoro professionale e minuzioso, e costituendo un momento di
collegamento importante fra il datore di lavoro, spesso preso dagli impegni
della produzione, e le rigide normative antinfortunistiche, controllate dai
vigili del fuoco.
Già da tempo ormai è intervenuta nel settore dei controlli antincendio una
importante innovazione, quasi con temporaneamente alla promulgazione del
D.Lgs. 626/94, che in parte ha già mutato (ed in alcuni casi sta mutando) l'
approccio dei vigili del fuoco ai problemi della sicurezza.
Sono infatti vigenti dal 1 994 le nuove procedure in materia di accertamenti
di violazioni alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 758 del 19.12.1994
inerente: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"
.
Ciò comporta che quando il vigile del fuoco si trovi dinanzi ad uno dei
reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dall'allegato I
del D.Lgs. 758 del 19.12.94 di sua competenza deve applicare la procedura
previ sta dal decreto stesso.
Tale procedura (del 758 nota di ELIOS) si sostanzia nell'istituto della
prescrizione, che si applica esclusivamente alle contravvenzioni, cioè ai
reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsti con la pena
alternativa dell'arresto o della ammenda.
In questo caso le prescrizioni vengono ovviamente impartite dai vigili del
fuoco nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art.
55 del codice di procedura penale.
Come noto il nuovo istituto (prescrizione ai sensi del 758 nota di ELIOS)
prevede che l'organo di vigilanza (attenzione a questo punto: dice Organo
di Vigilanza e non UPG in senso lato - nota di ELIOS) comunichi
immediatamente la notizia di reato al l'A.G. ma nel frattempo, allo scopo di
eliminare la contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una
prescrizione fissando un termine di tempo per l'adempi mento.
Tale termine dovrà essere quello strettamente necessa rio alla effettuazione
dei lavori.
Successivamente, allo scadere dei termini, si effettua una ulteriore visita
di controllo.
Si possono verificare a questo punto due casi:
il titolare dell'attività ha ottemperato esattamente alle prescrizioni
il titolare non ha ottemperato alle prescrizioni
(tutto questo lo deve e può fare solo e soltanto L'Organo di Vigilanza !!!!
e non ci vuole la zingara per interpretarlo ! nota di ELIOS) ricora questo
punto come punto 1
Nel primo caso si ammette il titolare dell'attività al pagamento di una
ammenda pari ad un quarto del massimo edittale, ed a seguito dell'avvenuto
pagamento si comunica al pubblico ministero che il procedimento è chiuso.
Nel secondo caso invece si comunica al pubblico ministero che la situazione
di pericolo non è stata rimossa. In questo caso la A.G. apre un vero e
proprio procedimento penale nei confronti della persona cui siano state
rivolte le contestazioni.
La prescrizione riportante gli adempimenti di sicurezza è un obbligo per l'
organo di vigilanza che riscontra un reato: egli non può non contestarla, e
non ha alcun potere discrezionale in merito, se non quello della valutazione
del tempo necessario per la regolarizzazione (fino a sei mesi).
È il caso di accennare a questo punto all'attività di vigilanza dei vigili
del fuoco vista in relazione con quella, spesso in sovrapposizione, di altri
organi di vigilanza o anche altri organi di polizia giudiziaria.
Si è posto infatti più volte, nella pratica operativa, il problema delle
competenze dei vari organi di controllo e di polizia giudiziaria, in merito
al settore della prevenzione incendi.
Particolarmente delicato appare il confine delle competenze fra i vigili del
fuoco e le ASL, spesso chiamati a lavorare congiuntamente.
(E spesso ho sollevato anch'io una prevaricazione di competenze, tanto da
porre un quesito al MinLAvoro ed in base al quale L'ISPETTORE GENERALE
CAIAZZA mi rispose che le ASL in merito a reati istantanei (cioè senza più
possibilità di regolarizzazione) potevano esercitare la potestà vigilante;
diversamente doveva essere di competenza dei VVF. Nota di ELIOS)
È prima di tutto necessario considerare la competenza dei vigili del fuoco
in materia di vigilanza estesa a tutti i luoghi di lavoro in generale, come
opportunamente esplicitato anche da recenti note ministeriali.
In effetti già diverse sentenze giurisprudenziali ma anche e soprattutto il
D.Lgs. 626/94, all'art. 23, hanno individuato in modo esplicito nel Corpo
nazionale dei VV.F. l'organo di vigilanza sulla applicazione della
legislazione antinfortunistica in materia di sicurezza in tuttii i luoghi di
lavoro, per quanto attiiene la specifica competenza della "sicurezza
antincendio".
Pur tuttavia non si può impedire ad altri organi di polizia giudiziaria di
contestare (e ciò indipendentemente dal fatto che l'azienda sia o meno
soggetta all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi)
evidenti situazioni di reato di prevenzione incendi, come ad esempio
estintori non revisionati o uscite di emergenza bloccate.
Altri organi di PG, sia pure a competenza generale (polizia, carabinieri,
guardia di finanza), possono in realtà contestare solo i reati che sono in
grado di riscontrare, in materia di prevenzione incendi, e trasmettono
successivamente al Comando VV.F. la documentazione per gli atti di
competenza.
(Ecco, vai a rileggerti il punto 1 contrassegnato in precedenza e capirai
che, ai sensi del 758, gli altri PU ovvero UPG possono solo partecipare l'
A.G. di una contravvenzione in atto, ma non possono sanzionare, in quanto la
sanzione deve essere obbligatoriamente (vedi Corte Costituzionale)
consequenziale ad una prescrizione. E quando l'ING. Abate parla di atti
consequenziali di competenza, è proprio questo che si ribadisce !!! nota di
ELIOS)
A volte è la stessa Autorità Giudiziaria che delega i controlli in materia
di sicurezza del lavoro per la parte di competenza ai vigili del fuoco, a
seguito della ricezione della comunicazione di notizia di reato da altro
organo di PG, quali polizia, carabinieri, vigili urbani, Ispettorato del
lavoro, ecc.
(Qui ripete un po' la procedura nota di ELIOS)
Come già detto l'eventuale contestazione da parte di altri enti di PG di
reati di prevenzione incendi non è limitabile alle attività non soggette all
'obbligo di CPI, essendo un qualsiasi reato di prevenzione incendi
contestabile da altri organi di PG a competenza generale anche in una
attività a tale obbligo sottoposta.
In sostanza la distinzione fra attività con obbligo di CPI ed attività prive
ditale obbligo, distinzione peraltro molto cara ai vigili del fuoco, è
irrilevante ai fini dell'attività repressiva dei reati di prevenzione
incendi, non esi stendo tale distinzione nella normativa antinfortunistica.
Il limite operativo degli organi di PG diversi dai VV.F. è invece
rinvenibile unicamente nella capacità professionale di conoscere
approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi, da sempre
competenza dei VV.F.
Competenza, si ribadisce, sancita in maniera inequivoca dall'art. 23 del
D.Lgs. 626/94, dove si stabilisce che:
"La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla Unità sanitaria locale e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
È peraltro estremamente importante raggiungere in tese con gli altri organi
di PG competenti, in primo luogo con la ASL, definendo però la distinzione
delle comp tenze non fra attività soggette a CPI ed attività non soggette a
CPI bensì, come richiesto dall'art. 23 del D.Lgs. 626/94, fra reati di
prevenzione incendi, di competenza dei VV.F, e reati non di prevenzione
incendi, di competenza delle ASL.
Tuffo il discorso fin qui fatto, peraltro necessario, potrebbe portare a
pensare ai vigili del fuoco come dei "repressori" che si recano nelle
aziende con l'unico scopo di comminarvi delle sanzioni.
La realtà è però ben diversa.
I vigili del fuoco vestono infatti molto male i panni dei "repressori", e
meglio quella degli "informatori", nel senso cioè di coloro che forniscono
alle aziende "informazioni puntuali in materia di adempimenti di sicurezza.
Ciò è non solo inevitabile, ma anche necessario e previsto, peraltro, dall'
art. 24 dello stesso Decreto Legislativo 626 che li ha definitivamente
rivestiti del ruolo di "organo di vigilanza
D'altronde, la stessa struttura del D.Lgs. 758 importa in sé il concetto
della fase informativa per l'azienda, successiva alla fase 'repressiva".
Nella fase "informativa" è necessario che l'organo di vigilanza impartisca
delle puntuali prescrizioni di sicurezza allo scopo di indicare esattamente
all'azienda le operazioni ed i lavori da effettuare per rimuovere la
situazione irregolare riscontrata.
Tale informazione viene spesso fornita direttamente a professionista
incaricato dall'azienda.
Vigili del fuoco quindi, non solo "vigilanti", ma soprattutto organo dello
Stato a disposizione delle attività lavorative per la migliore definizione
degli adempimenti di sicurezza.
Terminiamo con una ulteriore considerazione.
In realtà le nuove procedure di cui al D.Lgs. 758/1994 hanno affidato agli
organi di controllo, e quindi anche ai vigili del fuoco, un grande potere:
trattasi del potere, tipico un tempo degli "ispettori del lavoro", di
entrare in azienda, riscontrare quanto sia eventualmente irregolare, e
decidere cosa fare per raggiungere un idoneo livello di sicurezza.
Alla scadenza dei termini, quindi all'atto della verifica, l'organo di
vigilanza decide se ritiene o meno sufficienti le misure di sicurezza
intraprese dall'azienda.
Il P.M., come è giusto che sia, rimane sempre al vertice del procedimento,
ma in realtà nella pratica egli non interferisce quasi mai con l'azione
della polizia giudiziaria, per cui i VV.F. rimangono di fatto gli artefici
(quasi) assoluti di tuffo il procedimento.
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"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:JHVdb.137695$hE5.4...@news1.tin.it...
Beh, se non eleva un verbale di sanzione con tanto di prescrizione e termini
per la regolarizzazione (ai sensi del D.Lg.758/96), non so proprio come un
UPG possa altrimenti "contestare" un reato. Comunque, a supporto di questa
tesi, ti rimando ad un altro brano del testo che dice "...che quando un
U.P.G. si trovi dinnanzi ad un reato in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro debba comunicare "...immediatamente la notizia di reato all'Autorità
Giudiziaria, ma nel frattempo, allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, impartisca al contravventore una prescrizione, fissando un
termine di tempo per l'adeguamento...". Anche in questo caso non vedo come
si posso emettere una prescrizione snza un verbale sanzionatorio.
Cordialmente.
AG
affermando pero', che in linea generale, che quando un U.P.G. si trovi
dinnanzi ad un reato in materia di sicurezza ed igiene del lavoro debba
comunicare "...immediatamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria,
ma nel frattempo, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata,
impartisca al contravventore una prescrizione, fissando un termine di tempo
per l'adeguamento..." (Pagina 19, seconda colonna, riga 9), si, e' vero,
c'e' scritto organo di vigilanza, ma come piu' avanti tu stesso scrivi,
"...pur tuttavia non si può impedire ad altri organi di polizia giudiziaria
di contestare (e ciò indipendentemente dal fatto che l'azienda sia o meno
soggetta all'obbligo di richiedere il certificato di prevenzione incendi)
evidenti situazioni di reato di prevenzione incendi, come ad esempio
estintori non revisionati o uscite di emergenza bloccate.Altri organi di PG,
sia pure a competenza generale (polizia, carabinieri, guardia di finanza),
possono in realtà contestare solo i reati che sono in grado di riscontrare,
in materia di prevenzione incendi, e trasmettono successivamente al Comando
VV.F. la documentazione per gli atti di competenza." e quindi, "...il limite
operativo degli organi di P.G. diversi dai VV.F. (e dall'ASL n.d.r.), e'
invece rinvenibile unicamente nella capacità professionale di conoscere
approfonditamente la complessa materia della prevenzione incendi, da sempre
conpetenza dei VV.F...." (Pagina 20, prima colonna, 10mo capoverso).
Peccato, infine, che tu non abbia trascritto la parte finale, dove Abate
scrive: "...non vi sia niente di peggio di un certo tipo di potere unito
alla scarsa conoscenza. Puo' essere infatti estremamente semplice per un
ispettore (U.P.G. n.d.r.), contestare violazioni di qualsiasi tipo, sapendo
di avere il classico coletello dalla parte del manico...."
Cordialmente.
AG
Questo è un altro discorso !
E' proprio per questo che il legislatore ha tolto di mano la prescizione ed
il potere sanzionatorio agli UPG in genere !
Perchè in questo modo si ha la quasi certezza (e qui mi fermo perchè anch'io
ne dubito qualche volta) che l'operazione venga fatta da persone esperte
all'uopo.
In defintiviva spero che si sia acclarato che solo l'Organo di Vigilanza può
emettere la prescrizione e la relativa sanzione ! Tutti gli altri (e non
solo UPG: la legge dice che l'AG può ricevere la notizia di reato da UPG e/o
Pubblici Ufficiali e/o altre Autorità) possono al massimo informare il PM
e/o direttamente l'Organo di Vigilanza. NON POSSONO FARE ALTRO !!!!!!!!
Ancora, e qui chiudo: quando le Prefetture organizzano i famosi blitz nelle
aziende, il nucleo è formato da CC, Inail, Inps, Guardia di Finanza, ed ASL.
Questo perchè ? Perchè senza l'ASL non possono sanzionare !! Neanche il
Prefetto !!!
Spero che un giorno o l'altro ti leggerai le linee guida della Procura di
Milano.
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:QhXdb.138317$hE5.4...@news1.tin.it...
LADDOVE QUALCHE ALTRO UPG NE CAPISSE QUALCOSA E RINVENISSE UN REATO E'
OBBLIGATO A TRASMETTERE GLI ATTI AI VVF PER COMPETENZA !!"!!!
GLI ALTRI NON POSSONO AGIRE !!!!!
QUESTO DICE !!!!
Se non avesse il potere di prescrizione sarebbero veramente cazzi acidi per
l'azienda!!!
Saluti
Francesco
per Elios e company: ma perchè non chiedere ad un penalista di vostra
fiducia?
Ma le pensi di notte queste trovate ?
Possibile che neanche un articolo su di una rivista (usata a suo discapito
da SCAI) redatto da un dirigente dei VVF riesce a farti fare qualche piccolo
collegamento neuronale ?
Io dovrei chiedere ad un legale ? Ma tu sai quale professione svolgo ?
Sai quanti hanni ho? Sai che incarico pubblico ho svolto fino a qualche mese
addietro? Sai se,oggi, sono un esperto collaboratore del PM (tecnicamente
si dice PERITO) in materia ? Sai se ho mai istruito procedimenti in materia?
Ma va là, va !!
Io, e qualche altro, ci siamo limitati a ribadire il detatto di una legge;
non c'è nulla da interpretare !
Almeno leggi e cerca di capire quello che si è scritto nei post, prima di
rispondere.
Ma studia, studia, e studia ancora !!! Sperando che il tuo unico neurone
andato in vacanza, torni presto.
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
P.S.: Come detto inprecedenza, non rispondo più in merito. Ho risposto a
SCAI perchè, rispolverando il problema, asseriva una cosa non veritiera su
di un articolo di rivista specifica.
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"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:etYdb.357002$Ny5.11...@twister2.libero.it...
Ehy, calma. Perche' non veritiera? Perche' non ti da' ragione?
Non sei tu stesso a dare ragione ad Abate quando dice che nella realta' gli
U.P.G. contestano violazioni di qualsiasi tipo, sapendo di avere il coltello
dalla parte del manico?
E' quello che ho sempre affermato io. Se la legge e' chiara (e su questo non
ti ho mai dato torto), l'applicazione e' torbida! E l'articolo di Abate non
fa altro che sostenere la stessa cosa: gli U.P.G. in genere sanzionano e
prescrivono in funzione dei loro limiti e delle loro conoscenze, anche se
dovrebbero limitarsi a segnalare il reato all'A.G. o all'Organismo di
Vigilanza competente.
Non solo, afferma che il confine delle competenze, spesso, non e' cosi'
demarcato come vorresti far credere tu, ma lascia adito a sovrapposizioni
che non possono non essere considerate campo applicativo di piu' Organismi
di Vigilanza, come sostengo io (l'esempio di Abate era basato sulle
competenze della prevenzione incendi a cavallo tra VV.F. ed ASL (ed altri
UPG), mentre io ti avevo fatto l'esempio delle valutazioni integrative su
minori, gravide, lavoro notturno ed interinali a cavallo tra Ispettorato ed
ASL).
L'articolo e' stato da te quasi integralmente riportato, abbiamo fatto i
dovuti commenti, ognuno interpretando a proprio modo di vedere le parole di
Abate. Non tacciarmi di riportare cose non riscontrabili per favore.
Cordialmente.
AG
Non so cosa che lavor tu faccia ma se fai qualcosa di attinente a quello di
cui stiamo parlando e siamo nel caso b) lo fai male.
Saluti
Francesco (che ti riconsiglia di chiedere ad un legale che ci capisce)
Sono un pò lunghe, ma vale la pena legegrle. In più accludo anche un
trattato del PM
di PESCARA.
Spero in questo modo di chiudere la questione, ma spero ancora di più in un
post di scuse.
Saluti e buona lettura
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
PS: Francesco ringraziando il Signore non devo essere giudicato da te per il
mio lavoro. In genere eseguo l'operazione inversa.
Nel tuo caso avresti ripetuto l'esame, non una ma cento volte !!
Per cortesia non rispondetemi sulla NEW - non rispoderò più nel modo
più categorico, sull'argomento. Adesso Basta ! Chi vuole intendere
intenda !
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"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:uOZdb.665$1d.1...@twister1.libero.it...
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:uOZdb.665$1d.1...@twister1.libero.it...
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Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza
Edizione n. 16 del 24 settembre 1999
"Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro" messe a punto
dalla
Procura della Repubblica di Milano
pagina 33
Autore: Stivala S. G.
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Documento. Sicurezza del lavoro Nuove procedure sul diritto penale del
lavoro A distanza di cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.
626/1994, originariamente ritenuto provvedimento finale e risolutivo della
complessa disciplina antinfortunistica, il bilancio appare piu' che mai
negativo. Nel corso di questi anni detto provvedimento ha subito profonde
modificazioni senza pero' riuscire a svolgere quella concreta attivita' di
prevenzione cui appariva ispirato. Innegabile che tra le cause, o concause,
debba essere ravvisata la scarsa operativita' degli organi deputati ai
controlli che, se concretamente funzionanti, hanno la capacita' di svolgere
una efficace azione deterrente: purtroppo spesso le ASL e i rispettivi
Servizi di prevenzione hanno avuto serie difficolta' di interpretazione dei
disposti normativi che congiuntamente al D.Lgs. n. 626/1994 regolano la
materia. Da qui inevitabili carenze nelle attivita' ispettive e di
controllo. Si legge quindi con piacere il documento della Procura della
Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano, datato 29 maggio 1999,
con il quale sono state emanate "Nuove direttive in materia di diritto
penale del lavoro", indirizzate agli organi di Polizia Giudiziaria delle
ASL, ai Vigili del Fuoco e ai Servizi ispettivi. Composto di nove titoli, ha
la funzione di dettare linee guida agli organi deputati al controllo nella
materia della sicurezza e del rispetto ambientale, e ad attenta lettura il
contributo, pur con le censure che potrebbero essere mosse, appare di sicuro
interesse collettivo. Qualche errore di procedendo non inficia la qualita'
del lavoro svolto dalla Procura di Milano e ci auguriamo che i soggetti cui
e' indirizzato lo considerino quale stimolo d'indirizzo piuttosto che un
monito per omissioni di atti di ufficio. Il dibattito e' aperto. a cura di
Salvatore Stivala, avvocato
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L'esperienza fatta ed i suggerimenti pervenuti da varie sedi, inducono ad
integrare e modificare parti delle direttive a suo tempo emanate in materia.
Inoltre le recenti novita' legislative impongono una parziale rivisitazione
e modifica delle precedenti direttive.
L'organizzazione della Procura impone adeguamenti anche per quello che
riguarda i rapporti con la P.G.
La direttiva, nella presente versione integrale, e' rivolta unicamente agli
Organi di P.G. delle ASL, dei VVFF e del Servizio Ispezione della Direzione
Regionale del lavoro; la medesima direttiva, omessi i titoli secondo, terzo,
quarto, settimo, ottavo e nono, e' stata inviata anche a tutti i restanti
Organi di P.G. del circondario.
Titolo primo: Infortuni sul lavoro
1) In caso si apprenda o venga segnalato un infortunio sul lavoro con esiti
mortali o gravi (con prognosi superiore ai 25 giorni o tale da determinare
con probabilita' l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) si
procedera' come segue.
Si segnalera' immediatamente il fatto al Sostituto Procuratore di turno se
non risulta che la Procura presso la Pretura sia gia' informata e si
inviera' fax o fonogramma contenente:
a) generalita' dell'infortunato;
b) ragione sociale e sede del datore di lavoro;
c) descrizione sommaria della dinamica dell'incidente;
d) prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalita' e
domicilio dei familiari del defunto.
A cio' provvedera' non solo l'Autorita' di P.G. territoriale eventualmente
informata del fatto, ma tutti i Posti di Polizia presso gli Ospedali che
invieranno fax o fonogramma con i dati richiesti a questa Procura e, per
conoscenza, al competente Commissariato di Polizia o Stazione dei
Carabinieri e agli Ufficiali di P.G. dell'ASL, sollecitando e coordinando le
indagini con gli stessi.
1.1) Qualora l'infortunio si sia verificato nelle seguenti circostanze:
uso di macchine operatrici e varie (sega, tornio, trapano, pressa, ecc.);
in cantiere edile (caduta da ponteggio o su ponteggio, caduta di oggetti dal
ponteggio ecc.) o in occasione di lavori dello stesso tipo (imbiancatura,
lavori di falegnameria, ecc.);
mancato utilizzo di strumenti di protezione (guanti, occhiali, cuffie ecc.,
quali ad esempio lesioni oculari, lesioni alle dita della mano per uso di
attrezzi),
si svolgera' immediatamente l'intera indagine sul posto con il massimo
carattere di concentrazione, immediatezza ed esaustivita' dell'indagine
ovvero:
a) verranno identificati tutti i possibili destinatari della normativa
prevenzionale del caso, a partire dal legale rappresentante e verificando,
altresi', l'esistenza di eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (e
possibilmente acquisendoli) che conferiscono ad altri soggetti (quali il
direttore tecnico, di stabilimento, di cantiere dei lavori) tale
responsabilita';
b) si provvedera' ad acquisire e prendere rilievi fotografici di macchine,
impianti, ponteggi, stato dei luoghi (eventuale posizione del cadavere in
caso di omicidio colposo), ben evidenziando i particolari. A tali atti ha
facolta' di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta
alle indagini;
c) qualora il Pubblico Ministero informi che intende intervenire sul luogo
si assicurera' che lo stato dei luoghi non venga alterato e si provvedera' a
dare avviso a tutte le persone che possono divenire soggette alle indagini
che si procede per il reato di cui agli artt. 583-590 C.P. (se trattasi di
lesioni) o dell'art. 589 C.P. (se l'infortunio e' mortale) in seguito
all'incidente sul lavoro appena occorso e che possono farsi difendere da un
legale di loro fiducia che ha facolta' di assistere all'ispezione, legale
che andra' immediatamente avvisato telefonicamente;
d) si provvedera' a sentire a verbale, possibilmente sul luogo e
nell'immediatezza del fatto gli eventuali testi e, se in condizioni di
deporre, la parte lesa, in modo che tali dichiarazioni possano essere
utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite
nel fascicolo del giudizio;
e) verranno sentite comunque a verbale le persone presenti al fatto. Si
rammenta che a tale esame non puo' presenziare il difensore;
f) si procedera' al sequestro di macchine, ponteggi, impianti, quando cio'
sia necessario o ad impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad
acquisire mezzi di prova o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso
il relativo provvedimento andra' portato alla Procura presso la Pretura
entro 48 ore perche' il P.M. provveda alla convalida;
g) si raccoglieranno dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini
(datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma
dell'art. 350, 7' comma c.p.p.); si ricorda che non e' possibile sentire
altrimenti tale persona senza le presenza di un difensore. Si puo',
viceversa, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona
sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del difensore (a norma
dell'art. 350, 1', 2' e 3' comma c.p.p.);
h) si esaminera' ed eventualmente si acquisira' - ove esistente - il
documento di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, nonche' gli atti relativi
di cui agli adempimenti previsti dalla stessa normativa (ad es. nomina
responsabile del servizio di prevenzione e protezione);
i) si procedera' a rilievo dei luoghi.
In caso di dubbi ci si rivolgera' al sostituto di turno reperibile.
Una volta completata l'indagine si provvedera' ad inviare, con la massima
tempestivita', tutti gli atti alla Procura presso la Pretura - Segreteria
lavoro. Si rammenta che il termine di 48 ore contenuto nella formulazione
originaria dell'art. 347 c.p.p. e' stato modificato e le segnalazioni di
reato vanno trasmesse "senza ritardo" e che il termine per lo svolgimento
delle indagini e' di sei mesi, termine che questo Ufficio deve rispettare.
2) Se l'incidente deriva con evidenza da fatto accidentale (ad esempio
conseguente ad una semplice scivolata sul pavimento, storta, caduta da scala
fissa, taglio dall'uso di coltelli da cucina o affettatrici, ecc.), si
inviera' semplice comunicazione alla Procura della Repubblica.
3) Le denunce d'infortunio - con prognosi inferiore ai 25 gg - potranno
essere consegnate settimanalmente, unendo ad esse eventuali certificati
medici, referti ed indagini svolte (si veda comunque il titolo quinto della
presente direttiva).
4) In caso di delega di indagini da parte di Questo Ufficio si prega si
svolgere (indipendentemente dalla prognosi) tutte le indagini richieste ed
in particolare di identificare con precisione i responsabili aziendali (come
gia' precisato sopra al punto 1.1.a) e di effettuare rilievi fotografici.
Qualora si accerti - sulla base delle dichiarazioni dell'infortunato e/o di
testimoni o a seguito del sopralluogo - che l'infortunio ha avuto una causa
sicuramente accidentale, non si svolgeranno gli ulteriori accertamenti
eventualmente delegati da questa A.G. (ad es. identificazione legale
rappresentante, rilevi fotografici, ecc.).
Titolo secondo: Malattie professionali
Le Unita' Operative Tutela Salute Lavoro provvederanno a classificare le
notizie raggruppandole per azienda e per lavoratore al fine di avere
elementi per valutare la nocivita' e il tasso di sicurezza dell'azienda e di
evitare doppie registrazioni nel caso di piu' notizie sul medesimo
lavoratore.
Le notizie relative al lavoratore dovranno essere complete anche da un punto
di vista anagrafico.
A tal fine tutte le segnalazioni pervenute o che perverranno a questo
Ufficio con genericita' tale da non farle immediatamente assurgere a notizia
di reato verranno immediatamente trasmesse all'Unita' Operativa onde
consentire la classificazione di tali notizie di malattia.
Quando le notizie relative ad una azienda siano sufficientemente chiare ed
univoche ed in numero tale da costituire un indizio circa la riferibilita'
delle malattie da lavoro ad un ambiente nocivo, l'U.O. inviera' a questa
Procura - Segreteria Lavoro la notizia con i nomi dei lavoratori ammalati
corredati con le indagini che dovranno essere svolte.
Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori che hanno
prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in cui risultera'
impossibile un'indagine sul nesso di causalita' si informera' questa Procura
di tali referti con indicazione dei nomi dei lavoratori e delle ditte ed
esprimendo le valutazioni circa l'inutilita' o l'impossibilita' di acquisire
la prova del reato.
Titolo terzo: Contravvenzioni
Par. 1: Disposizioni di carattere generale
In tutti i casi in cui vengano rilevate, anche nel corso dell'attivita'
ispettiva ed amministrativa, contravvenzioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, sara' attivata la procedura di cui all'art. 19, D.Lgs. n.
758/1994.
La procedura di definizione in via amministrativa introdotta dal D.Lgs.
trova applicazione nell'ambito dell'accertamento delle contravvenzioni di
cui all'art. 19 lett. a) D.Lgs. citato con le nuove sanzioni previste dal
successivo art. 26.
All'atto dell'accertamento, ed ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di
vigilanza dovra' trasmettere, come di consueto, la relativa comunicazione di
notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente
dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del
D.Lgs.
La descrizione della situazione di fatto accertata dovra' essere
dettagliatamente riportata onde consentire al P.M. le opportune valutazioni
anche ai sensi dell'art. 23, 3' comma.
A quest'ultimo proposito qualora l'A.G. notiziata dell'accertamento,
ritenga, invece, di formulare al GIP richiesta di archiviazione del
procedimento, sara' cura dell'Ufficio comunicare all'organo di vigilanza
tale richiesta per le determinazioni conseguenti.
Par. 1.1: (Segue) termini, proroghe, rateizzazione
In relazione ai termini previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs., si precisa
che mentre sono da considerare perentori - salvo proroghe concesse
dall'organo di vigilanza - i termini relativi all'adempimento delle
prescrizioni (rimozione violazioni), sono meramente ordinatori i termini per
il pagamento della sanzione amministrativa (l'art. 24, 1' comma stabilisce
che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel
termine fissato e provvede - comunque - al pagamento della somma dovuta). Il
contravventore sara' quindi ammesso a pagare la somma anche oltre il decorso
del termine di 30 gg previsto dall'art. 21, 2' comma.
Pertanto, qualora la ASL accerti la rimozione delle violazioni entro il
termine dalla stessa imposto o prorogato, ammettera' il contravventore al
pagamento della somma nel termine di 30 gg.
Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informera' senza ritardo il
P.M.; in caso contrario l'informativa potra' essere ritardata fino al 120'
giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Tale facolta'
di riferire con ritardo dell'avvenuto pagamento e' finalizzata a consentire
il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione.
Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la USSL riferira'
dell'esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando se,
oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma.
Questo Ufficio ritiene, inoltre, che sia possibile consentire la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, analogamente a quanto stabilito, per le sanzioni
amministrative, in via generale dalla legge n. 689/1991.
Peraltro anche la pena pecuniaria, eventualmente inflitta in sede di
condanna penale, in quanto prevista dalle disposizioni di legge violate,
sarebbe rateizzabile a norma dell'art. 133-ter c.p.; analogo principio opera
anche - come detto - per quanto concerne le sanzioni amministrative di cui
alla legge n. 689/1981 (la rateizzabilita' e' prevista dall'art. 26).
Potrebbe, quindi, apparire ingiustificato non consentire all'indagato di
avvalersi delle richiamate disposizioni di legge finalizzate a consentire il
pagamento della sanzione (amministrativa e/o penale) con dilazione
temporale.
Par. 2: L'accertamento dei fatti, la prescrizione, l'ammissione al pagamento
La procedura amministrativa introdotta dovra' essere avviata anche in
presenza di contravvenzioni accertate nell'ambito di indagini, siano esse
delegate dall'A.G. o d'iniziativa dell'organo di vigilanza, relative ad
infortuni sul lavoro e ad essi collegate causalmente. Si precisa, ove
necessario, che l'attivazione della citata procedura non dipende
dall'accertamento diretto della violazione da parte dell'organo di
vigilanza, ma e' sufficiente che risulti comunque come fatto storico (ad
esempio per dichiarazioni testimoniali o perche' accertata da altri organi).
Della violazione cosi' riscontrata dovra' essere data notizia all'A.G. ex
art. 20, 4' comma, separatamente dalla trasmissione degli atti compiuti in
relazione all'infortunio.
La procedura amministrativa deve comunque essere attivata anche se sia gia'
intervenuta la rimozione delle violazioni (ivi compreso lo smantellamento
del cantiere, il passaggio in desuetudine della macchina, ecc.) e quindi
l'organo di vigilanza deve ammettere al pagamento della somma prevista dalla
legge, senza dare alcuna prescrizione. Nessuna rilevanza ha, a tale
proposito, la considerazione che non e' possibile dare prescrizioni, non
potendo tale evenienza incidere sulla possibilita' per l'indagato di
accedere allo speciale strumento di definizione amministrativa del reato
contestato.
Tale procedura dovra', pertanto, essere seguita anche per quei fatti che le
Linee Guida Regionali definiscono "a condotta esaurita" (ad es. cessione di
macchine non rispondenti ai requisiti di sicurezza); in particolare non puo'
certo dirsi impossibile fornire delle prescrizioni al cedente o produttore:
la prescrizione potra' consistere, in tale caso, nell'attivarsi presso tutti
gli acquirenti - se noti - ovvero nel rendere conoscibile agli stessi - se
ignoti - che debbono essere effettuati interventi sulla macchina per
renderla aderente alle vigenti disposizioni prevenzionali. In mancanza di
tale adempimento, non potra' dirsi che l'indagato abbia adempiuto la
prescrizione e dunque non potra' farsi luogo al pagamento della sanzione
amministrativa.
Deve comunque essere tenuto presente che, in tali casi, potrebbe essere
maturato il termine di prescrizione del reato (tre anni dalla cessione o
messa in commercio); tale evenienza impedisce di procedere all'applicazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 758/1994; si deve quindi evidenziare
il fatto all'A.G. allo scopo che questa possa valutare se richiedere
l'archiviazione del procedimento per tale causa estintiva del reato.
Par. 3: L'art. 22 D.Lgs. n. 758/1994
Nel caso in cui il Pubblico Ministero prenda notizia di una contravvenzione
di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da Pubblici Ufficiali o
da incaricati di un Pubblico Servizio o da UPG diversi dall'organo di
vigilanza, deleghera' la ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 22
del citato D.Lgs. per l'esperimento degli accertamenti di competenza: in
questo caso il P.M. provvedera' ad aprire un autonomo fascicolo processuale,
inviando (modulo allegato A) copia degli atti alla ASL, la quale - come
previsto dal 2' comma dell'art. 22 - entro 60 gg. dalla data in cui ha
ricevuto la Comunicazione di notizia di reato informera' il P.M. delegante
dell'attivita' compiuta. Si tratta per lo piu' di fascicoli per
contravvenzioni emerse nell'ambito di procedimenti per lesioni o omicidi, in
cui le indagini sono state delegate a Uffici di P.G. diversi dalle ASL. Tali
comunicazioni sono ovviamente le piu' urgenti. La delega in questo caso
viene fatta alle ASL, non come autorita' amministrativa preposta al
controllo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ma come autorita'
di P.G. delegata dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale, con il
conseguente obbligo di attivarsi entro i termini fissati dalla legge e
dall'A.G.
Qualora, invece, un'eventuale violazione alla normativa prevenzionale non
emerga chiaramente dagli atti, ma sia solo astrattamente ipotizzabile, il
P.M. non aprira' alcun fascicolo processuale, ma inviera' semplice
informativa (modulo allegato B) - priva di riferimento ad un numero di
procedimento - alla ASL unitamente alla copia degli atti, per gli
accertamenti del caso: in tale ipotesi l'Autorita' Giudiziaria verra'
informata solo ove vengano riscontrate violazioni. Si evidenzia che
trattandosi di violazione solo astrattamente ipotizzata non si ritiene di
dovere vincolare l'organo di vigilanza al rispetto dei termini di cui
all'art. 22.
Qualora la ASL venga notiziata con il modulo (gia' allegato come B), non si
e', dunque, nell'ambito dell'art. 22, bensi' si tratta di una sollecitazione
del P.M. a verificare una situazione aziendale che, dalla comunicazione di
notizia di reato per infortunio (reato archiviato per difetto di querela),
appare comunque sospetta, pur non essendovi ancora elementi per consentire
al Pubblico Ministero di iscrivere uno specifico reato contravvenzionale.
Tali comunicazioni sono trasmesse alla ASL per sollecitare quest'ultima a
svolgere accertamenti (che sono amministrativi, fino a quando non emerga una
specifica notizia di reato) in adempimento della funzione di vigilanza e con
i poteri previsti dagli artt. 21 legge n. 833/1978 e 8 del D.P.R. n.
520/1955 (richiamato e norme successive).
In relazione al problema delle priorita', gli accertamenti delle ASL,
conseguenti a tali "sollecitazioni", si precisa che essi sono i meno urgenti
rispetto alle notizie propriamente trasmesse ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n.
758/1994.
Le vere e proprie notizie trasmesse ai sensi dell'art. 22 in questione sono
quelle che, come sopra detto, riportano un numero di registro del Pubblico
ministero.
Par. 3.1: (Segue) la possibile divergenza in merito alla contravvenzione
segnalata ex art. 22
Gli accertamenti conseguenti alla segnalazione ai sensi dell'art. 22 D.Lgs.
n. 758/1994, in caso di contemporanea esistenza di un fascicolo processuale
per contravvenzioni, possono dare luogo a quattro situazioni differenti.
1) Identita' della valutazione della ASL e di quella del P.M.
Tale situazione non presenta alcun problema.
2) Difformita' delle valutazioni, non in fatto, (la ASL valuta che esista la
stessa condotta riscontrata dal P.M.) ma in diritto (la ASL qualifica
diversamente: come violazione di un diverso precetto).
3) Difformita' delle valutazioni in fatto che puo' consistere in:
a) la ASL valuta che la condotta contravvenzionale sia diversa da quella
accertata dal P.M. e che quest'ultima non sussista;
b) la ASL valuta che la condotta contravvenzionale sussista, ma che vi siano
anche altre contravvenzioni;
c) la ASL valuta che non sussista alcuna contravvenzione.
Questa Procura ritiene sulla base dell'art. 22, comma 2 ("L'organo di
vigilanza informa il P.M. delle proprie determinazioni entro ....") e
dell'art. 23, comma 2 ("... L'organo di vigilanza informa il P.M. che non
ritiene di dover impartire una prescrizione ...") che la ASL delegata non
sia obbligata a seguire pedissequamente l'ipotesi di reato emersa in prima
battuta, ma possa legittimamente compiere le valutazioni di cui al punto 2 e
ai punti 3a) e 3b), impartendo le prescrizioni che la stessa ritiene
necessarie, ovvero non impartendo alcuna prescrizione (punto 3c).
In tutti questi casi di difformi valutazioni e' comunque indispensabile che
la ASL motivi con particolare cura la relazione d'indagine che verra'
restituita al P.M. immediatamente, nel caso del punto 3c), alla scadenza dei
termini previsti dall'art. 21, negli altri casi.
Par. 3.2: (Segue) l'art. 22 e la prova della contravvenzione
Come rappresentato da varie ASL, puo' accadere che la "prova"della
contravvenzione, nel frattempo, sia venuta meno. Cio' potra' accadere per
svariate ragioni, quali ad es. l'avvenuta regolarizzazione della macchina
che aveva provocato l'infortunio, l'ultimazione dei lavori, la chiusura del
cantiere, etc.
Si chiede, in numerosi quesiti, se in questi casi sia possibile attivare, o
meno, il procedimento di prescrizione fondandosi solo sul materiale di prova
trasmesso dal P.M. (comunicazione di notizia di reato per l'infortunio,
sommarie informazioni testimoniali, sopralluoghi, relazioni tecniche,
rilievi fotoplanimetrici, etc.).
La risposta e' assolutamente negativa qualora si tratti di sollecitazioni
alla vigilanza, senza numero di registro del P.M.
In merito alle vere e proprie comunicazioni fatte ai sensi dell'art. 22,
reputa questo Ufficio che l'accertamento della contravvenzione, qualora la
constatazione sul posto e "diretta" da parte dell'ASL sia divenuta
impossibile per cause sopravvenute, possa comunque essere fatto anche sulla
base di fonti di prova acquisite dalla A.G. o da altri organi di Polizia
Giudiziaria, documentate dagli atti trasmessi dal P.M. insieme alla notizia
ex art. 22.
In tali casi sara' quindi possibile procedere con l'ammissione al pagamento
e successivi adempimenti.
Par. 4: Osservazioni presentate dall'indagato
Relativamente al comportamento da tenere quando l'azienda e/o la societa'
ritualmente contravvenzionata presenti osservazioni e/o controdeduzioni al
verbale della ASL di ispezione, controvvenzione e prescrizione (che dovra'
essere, comunque, trasmessa a questa A.G.) prima della verifica e della
scadenza del termine concesso - con cio' manifestando chiaramente la
volonta' di non adempiere -, ritiene questo Ufficio che non ci si trovi gia'
nella condizione prevista dall'art. 21, 3' comma, ma che occorra comunque
far decorrere il predetto termine, cosi' come espressamente previsto dalla
legge, considerato tra l'altro che in quello stesso periodo i contravventori
potrebbero cambiare idea ovvero potrebbe anche verificarsi una successione
di soggetti responsabili.
Par. 5: I soggetti
E' opportuno precisare che, in caso di mutamento della persona fisica
responsabile della violazione riscontrata, la procedura amministrativa deve
subire alcune variazioni.
Se il legale rappresentante cessa tale qualifica prima del decorso del
termine per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state
rimosse), lo stesso andra' ammesso al pagamento della somma dovuta,
indipendentemente dalla successiva rimozione della violazione. Il nuovo
rappresentante legale dovra' ricevere nuova prescrizione - e quindi nuovo
termine - con integrale riattivazione della procedura amministrativa.
Se il legale rappresentante cessa la qualifica dopo il decorso del termine
per la rimozione delle violazioni (e queste non siano state rimosse) non
potra' farsi luogo - nei suoi confronti - alla procedura amministrativa,
permanendo la responsabilita' penale in capo allo stesso. Se le violazioni
comunque permangono, il nuovo legale rappresentante dovra' essere
destinatario di nuove prescrizioni con attivazione ab origine della
procedura amministrativa.
Titolo quarto: Decreto legislativo n. 277/1991
Le indagini relative al D.Lgs. n. 277/1991 vanno svolte, anzitutto,
verificando e dando puntuale riscontro a tutti gli adempimenti previsti dal
citato decreto. Per la proficuita' dell'intervento e per fornire elementi,
sia pure iniziali e non esaustivi, circa l'insalubrita' dell'ambiente
lavorativo e il superamento dei valori soglia indicati nel decreto, e'
indispensabile che vengano svolti rilievi fonometrici e/o ambientali.
Si rammenta che il Lepd deve essere riferito al singolo lavoratore e non
indistintamente ad una stessa categoria o gruppo di lavoratori, salvo che
cio' risponda ad una puntuale e mirata ricostruzione dell'ambiente di
lavoro, non unicamente basata sul concetto di mansione.
A tale proposito va sottolineato che deve essere puntualmente verificato il
metodo impiegato dal datore di lavoro per la ricostruzione e determinazione
del Lepd, qualora esso si appalesi diverso da quello effettuato secondo il
metodo personalistico; di cio' va dato conto al P.M. nella segnalazione di
reato o comunque nell'atto di ispezione amministrativa redatto
nell'occasione.
Appare di assoluta necessita' che vengano indicate dal datore di lavoro le
misure di cui all'art. 41, 1' comma e che di cio' si dia contezza al P.M.
Si vorra' verificare la corretta tenuta del registro di cui all'art. 49.
Detto articolo, al 1' comma, dispone: "I lavoratori che svolgono le
attivita' di cui all'art. 41 sono iscritti nel registro di cui all'art. 4,
comma 1, lettera q)". Nei commi successivi vengono indicati ulteriori
obblighi consequenziali. Il rinvio all'art. 41 ha fatto sorgere dubbi
interpretativi, in quanto in tale norma vi e' il comma 1 (che, come e' noto,
ha carattere precettivo) il quale prescinde da valori limite e altri due
commi che prescrivono una specifica tutela per i lavoratori nella fascia di
maggior rischio.
Appaiono quindi comprensibili le divergenti interpretazioni prospettate dai
commentatori:
a) la prima, piu' estensiva, e' nel senso di ritenere che il richiamo
all'art. 41, senza ulteriori specificazioni, debba essere inteso nel senso
che tutti i lavoratori, qualunque sia il livello di esposizione, siano
soggetti alle tutele dell'art. 49;
b) la seconda, piu' restrittiva, e' nel senso di ritenere che solo i
lavoratori esposti a un livello quotidiano superiore ai 90 dBA (o addetti a
mansioni con pressione acustica istantanea superiore a 140 db) siano
soggetti alle tutele dell'art. 49.
Ad avviso di questo Ufficio sembra preferibile una soluzione mediana, che
risolve il dubbio interpretativo secondo due criteri:
il riconoscimento che il rinvio operato dall'art. 49 e' a "tutto " l'art. 41
e non solo al secondo comma, con impossibilita' di aderire alla soluzione
restrittiva sub b);
la necessaria individuazione, comunque, di uno specifico livello di
esposizione a rumore al di sotto del quale gli obblighi previsti dall'art.
49 non sorgono.
Considerato, dunque, che la soglia di attivazione della prevenzione e
protezione e' quella degli 80 dBA (artt. 40, comma 2, e 42, comma 1), e'
ragionevole concludere che dal medesimo livello sorgano gli obblighi di
registrazione e connessi.
Infine si rappresenta che, pur in assenza dei modelli previsti dall'art. 4,
lett. q), del D.Lgs. n. 277/1991, l'obbligo di registrazione, di certo
operante in ragione della natura meramente formale dell'emanando atto
amministrativo, puo' essere assolto con registri cartacei od informatici,
indicanti per ciascun lavoratore i seguenti dati: generalita', data di
assunzione, mansioni assegnate, livello di esposizione, mutamento delle
mansioni, nuovo livello di esposizione, cessazione del rapporto di lavoro.
Titolo quinto: Referti
Si rammenta che chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria,
presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave
o gravissima (cioe' da cui derivi un'incapacita' ad attendere alle proprie
occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o
una malattia certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio
sul lavoro o malattia professionale, e' tenuto a stilare referto.
Sempre in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali e' opportuno
che si riferisca all'Autorita' giudiziaria competente in tutti i casi di
malattie di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi
superiore ai 20 giorni (che presumibilmente daranno luogo ad una lesione
perseguibile di ufficio).
Tali segnalazioni andranno tutte inviate all'Unita' Operativa Tutela Salute
Lavoro ove e' avvenuto l'infortunio che a sua volta provvedera' ad unirlo
agli atti di indagine gia' esistenti e' a inviarlo a questa Procura.
Si ricorda che l'art. 334 c.p.p. prescrive che il referto debba pervenire
tempestivamente e contenga indicazione della persona cui e' stata prestata
assistenza, le sue generalita', il luogo ove si trova e le notizie che
servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali e' stato
commesso e gli effetti che ha causato. Cio' significa che e' sempre
necessario indicare anche l'azienda che ha alle dipendenze l'infortunato o
ammalato e il luogo in cui l'infortunio e' accaduto, ovvero le aziende nelle
quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con specificazione per
ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle mansioni esercitate
(dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta anamnesi
professionale).
All'A.G. dovranno essere trasmessi anche i referti di prosecuzione della
malattia accertata, evidenziando - ove noto - il numero di procedimento.
Titolo sesto: Accertamenti circa deleghe in materia di prevenzione infortuni
Si segnala, infine, la necessita' di operare un maggiore approfondimento
nello svolgimento delle indagini relative all'individuazione dei soggetti
destinatari degli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica. Il
predetto accertamento, infatti, non puo' limitarsi soltanto all'acquisizione
della documentazione relativa all'organigramma della societa' (ivi compresa
la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e ad
eventuali deleghe scritte, ma esso deve estendersi anche ad una verifica in
fatto.
Per comodita' di esposizione e per maggiore chiarezza occorre distinguere
tra le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di delega scritta in materia
di sicurezza del lavoro e le ipotesi in cui tale delega manchi.
1) Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre, preliminarmente,
verificare se esse siano effettive (per esempio se il delegato eserciti, di
fatto, poteri di controllo e di valutazione della sicurezza in azienda),
ovvero se la delega sia un atto puramente formale (per esempio conferita a
persona non idonea o, comunque, priva di autonomia), e se, quindi, abbia
come unico scopo quello di sollevare il legale rappresentante da
responsabilita' penali che gli sono proprie.
In quest'ultimo caso la responsabilita' per eventuali violazioni alla
normativa antinfortunistica non puo' che essere ricondotta al legale
rappresentante.
Nel caso in cui, invece, la delega sia effettiva si rende necessario
verificare se il delegato abbia un semplice potere di valutazione, cui
corrisponde un obbligo di riferire al superiore, o se sia munito anche di
potere di spesa e in quale misura.
Nella prima ipotesi il delegato risponde solo per l'omessa segnalazione al
superiore della situazione di non conformita'. Quando la segnalazione,
invece, sia intervenuta, il legale rappresentante sara' chiamato a
rispondere della non attuazione della misura che la situazione imponeva.
Se, invece, il legale rappresentante ha conferito delega completa di poteri
di valutazione e di spesa a persona idonea in ordine all'attuazione delle
misure di sicurezza da adottarsi, responsabile di eventuali violazioni sara'
il soggetto delegato.
2) Nella variegata realta' aziendale possono presentarsi, poi, situazioni di
effettivo esercizio di poteri di controllo, direzione e vigilanza sulle
modalita' di svolgimento dell'attivita' produttiva non recepite formalmente
e di cui e' necessaria la segnalazione al fine della individuazione delle
responsabilita' penali.
In altre parole, in assenza di una delega scritta, vi possono essere casi in
cui il legale rappresentante non si occupa, di fatto, dell'aspetto della
sicurezza del lavoro che, invece, viene seguito, anche con autonomia
decisionale, da un preposto (direttore di stabilimento, capo officina,
responsabile di cantiere o altro soggetto non rivestito di precisa
qualifica).
Si puo' verificare, infatti, che il legale rappresentante svolga compiti
prettamente amministrativi e commerciali, non intervenendo in alcun modo
nell'aspetto tecnico, con la conseguenza che la responsabilita' di eventuali
violazioni ricadra' su chi in concreto si occupa di quest'ultimo aspetto.
Nell'ipotesi in cui, invece, non vi e' una netta distinzione tra mansioni
amministrative e mansioni tecniche, occorre distinguere a seconda del tipo
di violazione accertata. Se essa attiene a carenze originarie di macchine,
impianti o ambienti di lavoro, dovra' essere contestata al legale
rappresentante; se invece, attiene alle modalita' di utilizzo di macchinari
ecc., con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza, l'obbligo di
vigilanza incombe sul preposto, il tutto valutato anche in considerazione
delle dimensioni dell'azienda.
Titolo settimo: Cantieri mobili
In relazione al problema dell'entrata in vigore del D.Lgs. in argomento,
questa Procura ritiene doversi ripercorrere i temi che sono stati posti nel
periodo successivo all'emanazione della norma. Come noto, il D.Lgs. n.
494/1996 e' entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, avvenuta
il 23 settembre 1996 e dunque la sua efficacia decorre dal 24 marzo 1997. I
problemi sono derivati dalla circostanza che, involgendo la normativa una
serie di adempimenti necessariamente "procedimentali" e dunque non
unisussistenti, non e' agevole stabilire se le norme trovino applicazione
indistintamente per tutti i cantieri aperti in data successiva a quella del
24 marzo 1997. In relazione a questi, infatti, e' stato posto il problema se
la redazione dei progetti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. in
oggetto - e l'apertura del cantiere dopo tale data e dunque sotto la vigenza
della norma - faccia ricadere i lavori medesimi sotto l'imperio della nuova
normativa con la conseguente necessita' di redigere tutti i piani di
sicurezza previsti, nonche' di provvedere a tutti gli altri adempimenti
previsti dal decreto medesimo. Nel silenzio della legge e nell'assenza di
sicuri criteri interpretativi, come noto, il Ministero del Lavoro ha emanato
la Circolare n. 41/97, ritenendo che le norme citate trovino applicazione
solo per quei cantieri "privati" in relazione ai quali vi sia stato
l'affidamento dell'incarico di progettazione in data successiva all'entrata
in vigore della normativa, mentre in relazione ai cantieri "pubblici" il
criterio suggerito e' quello della data di pubblicazione del relativo bando,
nel senso cioe' che la normativa si applichi a tutti i lavori pubblici per i
quali i bandi di gara siano stati pubblicati in data successiva al 24 marzo
1997. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
ha ritenuto di fornire delle "Linee Guida", di carattere interpretativo,
secondo le quali per determinare la data di entrata in vigore deve farsi
riferimento, per gli appalti privati, all'affidamento dell'incarico di
progettazione esecutiva, nel senso che la sola circostanza che questo sia
avvenuto entro il 24 marzo 1997, esoneri da tutti gli adempimenti di legge;
ulteriormente sostenendo che, nell'incertezza di individuazione di tale
momento storico, diventi rilevante quello - obiettivo - di apertura del
cantiere.
Questo Ufficio ritiene che debba essere fornita una interpretazione in parte
diversa dalle precedenti, osservando che le citate argomentazioni sono tutte
prive di concreta vincolativita', essendo contenute in atti amministrativi,
privi di efficacia cogente in tema di interpretazione delle norme penali.
Nondimeno i criteri che qui si proporranno, pur avendo natura unicamente
interpretativa, costituiscono una linea giurisprudenziale adottata da questo
Ufficio di Procura nel fornire indicazioni, senza pretesa di generalita',
agli operatori cui ci si rivolge.
Va preliminarmente sgombrato il campo dalla problematica relativa
all'applicazione della "direttiva cantieri" agli appalti pubblici con
l'aiuto delle recenti innovazioni legislative, contenute nella legge 18
novembre 1998, n. 415, portante modificazioni della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 c.d. "Legge Merloni". In particolare, si osserva che il combinato
disposto dei commi 1-bis lett. c) e 3 dell'art. 31 della citata legge
statuisce l'annullabilita' dei contratti di appalto pubblico in corso se non
integrati dal piano operativo di sicurezza; il comma 1-bis lett. c)
considera tale piano operativo come "piano complementare di dettaglio" del
piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di
sicurezza, previsti dal D.Lgs. n. 494/1996: previsioni queste che inducono a
ritenere, senza dubbio, che le norme delle c.d. direttiva cantieri si
applichino a tutti gli appalti pubblici in corso (con cantiere aperto dopo
il 27 marzo 1997), indipendentemente dalla data di progettazione o di
pubblicazione del bando, posto che il legislatore non ha in alcun modo
circoscritto temporalmente l'efficacia di dette norme a specifiche fasi
procedimentali.
Relativamente agli appalti privati, permane l'incertezza normativa che puo'
essere risolta alla luce dei seguenti argomenti. La c.d. "direttiva
cantieri" ha lo scopo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'attivita'
edilizia, involgendo il committente e tutti i soggetti particolarmente
qualificati di cui esso si avvale in un vero e proprio "procedimento di
sicurezza", rischi che si concretizzano unicamente con l'effettivo inizio
dell'attivita' di cantiere; attivita' che, inoltre, e' forse l'unico momento
obiettivamente accertabile e insuscettibile di artificiose immutazioni.
Questo criterio sembra del resto essere suggerito anche dalle c.d. Linee
Guida ove tuttavia viene utilizzato come principio residuale in mancanza di
prova certa circa la data di affidamento della progettazione esecutiva,
indicato - come detto - quale momento preclusivo dell'applicazione della
norma, ove avvenuta entro il 24 marzo 1997: il che evidentemente crea rischi
di disparita' di trattamento nell'applicazione della legge penale, legati
alla presenza o meno di un dato formale, quale quello della data certa
nell'affidamento dell'incarico di progettazione, che espone solo chi ne sia
sprovvisto - ovvero incapace di documentarla - all'applicazione della legge
penale; con il rischio evidente di suggerire prassi di retrodatazione degli
incarichi di progettazione, con una conseguente elusione di fatto della
normativa - teoricamente per sempre (ben potendosi retrodatare senza limiti
atti interni tra privati) -. Ne consegue la necessita' di individuare
l'unico possibile momento certo, uguale per tutti ed obiettivo di
applicazione della norma incriminatrice che non puo' non coincidere con
quello di insorgenza del rischio e cioe' quello sostanziale dell'apertura
del cantiere che, anche quando non oggetto di formale notificazione
all'autorita' di vigilanza, puo' essere piu' facile oggetto di accertamento.
La soluzione proposta sembra meglio accordarsi con quella prescelta dal
legislatore per gli appalti pubblici, cosi' evitandosi disparita' di
trattamento tra diversi settori della medesima attivita' economica.
Tale soluzione non impedisce tuttavia di tenere conto, ai fini di giustizia
sostanziale sotto il profilo della consapevolezza dell'illiceita' della
condotta, delle diverse e contrastanti indicazioni fornite agli operatori
del settore (committenti, progettisti ecc.) dagli organi amministrativi
sopra indicati, con la conseguente possibile applicazione del principio
dettato dall'art. 5 c.p., cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale
(ignoranza scusabile della legge penale a causa dell'errore ingenerato
nell'indiziato da contrastanti o contraddittorie indicazioni fornite dalla
Pubblica Amministrazione in materie di natura tecnica): con l'importante
precisazione che tale accertamento ha carattere di peculiarita' e
personalita' e che l'eventuale applicazione dell'art. 5 c.p. non impedisce,
comunque, l'imposizione di prescrizioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994
circa l'adozione del D.Lgs. n. 494/1996 (in pratica: accertata la apertura
del cantiere in data successiva al 27 marzo 1997 e riscontrata la non
applicazione dello stesso, andra' fatto il rapporto all'A.G. emettendo le
prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 758/1994; la violazione riscontrata
potrebbe essere archiviata ai sensi dell'art. 5 c.p. qualora l'indiziato
dimostri di essere caduto in errore a causa delle indicazioni del Ministero
del Lavoro, ma se, all'atto della verifica delle prescrizioni, dovesse
permanere la violazione, tale fatto dara' luogo all'accertamento del reato
poiche' l'indagato era stato reso edotto dal primo sopralluogo della ASL
dell'assoggettabilita' delle opere alle disposizioni della c.d. direttiva
cantieri).
Titolo ottavo: Lavoro interinale
La legge sul lavoro interinale, n. 196 del 1997, in attuazione della
specifica direttiva CEE, ha introdotto una disciplina del rapporto di lavoro
"in affitto" in cui gli obblighi di protezione della salute dei lavoratori
in missione (per evidenti ragioni lavoratori deboli, sia per la
provvisorieta' dei rapporti, sia per il continuo mutamento dei luoghi di
lavoro) sono posti a carico dell'impresa utilizzatrice (art. 6, comma 1,
secondo periodo).
La scelta del legislatore nazionale e' coerente con la direttiva comunitaria
e con lo stato delle cose: la disponibilita' esclusiva in capo
all'utilizzatrice dell'organizzazione aziendale in cui il lavoratore e'
inviato in missione.
Va sottolineato che l'imprenditore utilizzatore e' debitore anche delle
prestazioni di tutela sanitaria (il capo IV del D.Lgs. n. 626/1994 e le
altre norme specifiche applicabili in considerazione di particolari rischi).
A carico dell'impresa fornitrice vi e' solo un obbligo d'informazione,
limitato al rischio per la salute connesso all'attivita' produttiva in
generale (art. 3, comma 5, primo periodo) che e' un obbligo delegabile
all'utilizzatrice (norma da ultimo citata, ultimo periodo - anche se, a dire
il vero, la lettera - utilizzo del singolare - e l'intuibile ragione della
delega - l'indisponibilita' da parte della fornitrice delle macchine con cui
concretamente il lavoratore in missione sara' chiamato a svolgere le proprie
mansioni - potrebbero fare pensare che solo l'obbligo di formazione,
contemplato dalla stessa norma, sia delegabile). Ovviamente per quanto
riguarda i lavoratori alle dipendenze, oltre che formali, anche sostanziali
dell'impresa di fornitura (in altre parole quelli non in missione presso un
utilizzatore), nessuna integrazione al sistema ordinario di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro e' stata prevista dalle legge n. 196/1997.
Per quanto riguarda il contratto a tempo indeterminato (fra fornitrice e
utilizzatore), le carenze del modello legislativo, costruito a misura del
contratto a tempo determinato, sono state colmate in sede di contrattazione
collettiva nazionale con il CCNL del 28 maggio 1998. Lo sguardo operativo
deve soffermarsi sulla corretta decisione delle associazioni sindacali di
prevedere piu' atti: un contratto quadro, con cui il lavoratore diviene
dipendente della fornitrice e una lettera di assegnazione per ogni singola
missione (art. 17 lett. B). Il contenuto necessario del contratto temporaneo
stipulato fra la fornitrice e il lavoratore e' quindi ripartito fra il
contratto quadro e le singole lettere di assegnazione: il punto 14 del
paragrafo a) del CCNL (che riporta sinteticamente - anche con un'opzione in
favore della delegabilita' dell'obbligo d'informazione - i precetti di cui
all'art. 3, comma 3, lett. h), e all'art. 5 della legge n. 196/1997), deve
essere contenuto nelle singole lettere di assegnazione formate per ciascuna
missione. Tale lettera e' comunque un accordo che interviene fra la
fornitrice e il suo dipendente, sicche' non v'e' ragione per modificare le
conclusioni, cui si e' giunti per il contratto a tempo determinato, in
merito al soggetto obbligato alla sorveglianza sanitaria, da identificarsi
in ciascun utilizzatore.
L'assenza d'obblighi in capo alla fornitrice in merito alla sorveglianza
sanitaria dei lavoratori temporanei sembra una conclusione necessitata, ma
lascia qualche perplessita', soprattutto per i contratti a tempo
indeterminato.
Si pensi a un lavoratore gia' esposto a piombo con superamento presso
un'altra impresa utilizzatrice per svolgere delle mansioni comportanti
un'uguale, e maggiore, esposizione allo stesso agente. In tale caso parrebbe
auspicabile che la fornitrice fosse sanzionata, pur se, in ipotesi, nessun
danno ne sia derivato al lavoratore (altrimenti vi sarebbe una condotta con
valore di concausa nella lesione) perche' l'utilizzatrice, ben osservante il
precetto dell'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 196/1997, ne
abbia rifiutato l'utilizzazione.
La deresponsabilizzazione della fornitrice in materia di sorveglianza
sanitaria e' resa ancor piu' problematica dall'assenza del decreto
ministeriale previsto dall'art. 1, comma 4, lett. f), che vietera' il
contratto di lavoro temporaneo per quelle lavorazioni particolarmente
pericolose che saranno individuate dal Ministro. Infatti, in assenza di tale
decreto e pur consapevoli di opinioni contrarie, si reputa che per nessun
tipo di attivita', per quanto rischiosa, sia vietato ricorrere al lavoro
interinale.
Quanto sopra vale anche nel caso che la societa' fornitrice del lavoro
temporaneo sia una cooperativa in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2, comma 3, della legge n. 196/1997, pur dubitandosi della concreta
operativita' di cooperative di produzione e lavoro fornitrici di lavoro
temporaneo ai sensi della legge n. 196/1994, a causa del divieto di fornire
come prestatori di lavoro i propri soci.
Interesserebbe, anzi, a quest'Ufficio conoscere le indicazioni operative in
merito alla mappatura delle cooperative fornitrici di lavoro temporaneo nei
territori di competenza.
Quanto alla funzione di vigilanza, che l'art. 10, u.c., della legge n.
196/1997 attribuisce al Ministero del lavoro per mezzo dei suoi organi
periferici, l'oggetto immediato della stessa non pare essere l'osservanza
delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, quanto,
piuttosto, l'osservanza delle norme che stabiliscono i presupposti e i
limiti, soggettivi e oggettivi, della fornitura di lavoro temporaneo, oltre
all'ulteriore divieto contemplato dallo stesso articolo al comma 4. Non vi
e' quindi nessun problema di coordinamento con l'art. 23 del D.Lgs. n.
626/1994.
Titolo nono: Tutela delle lavoratrici madri
Cosi' come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 373/1997,
la competenza delle ASL in materia di tutela delle lavoratrici madri non ha
subito un ridimensionamento ad opera del disposto dell'art. 5 comma 2 del
D.Lgs. n. 645/1996.
Infatti, l'Ispettorato dovra' intervenire, su informazione scritta del
datore di lavoro, solo nell'ipotesi in cui l'esito della valutazione dei
rischi di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994 abbia evidenziato un
rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, e
l'esposizione a tale rischio non sia eliminabile, per cause organizzative o
produttive, mediante una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario
di lavoro. In tale caso il datore di lavoro procedera' allo spostamento
della lavoratrice ad altre mansioni, informando contestualmente il Servizio
Ispezione del Lavoro territorialmente competente. Similmente il predetto
Servizio dovra' essere informato dal datore di lavoro nel caso di
impossibilita' dello spostamento della lavoratrice ad altre mansioni e di
conseguente adozione del provvedimento di astensione dal lavoro.
Pertanto l'esercizio del potere di vigilanza dell'Ispettorato e' limitato a
questioni che attengono all'organizzazione del lavoro e dei processi
produttivi, esulando dalla sua competenza accertamenti medici, che, qualora
si ravvisino necessari per adottare una forma di tutela nei confronti della
lavoratrice madre (es. provvedimento di interdizione dal lavoro),
comporteranno l'intervento in materia del servizio della ASL competente.
Va ribadito che la competenza ad adottare il provvedimento di allontanamento
e' attribuita dalla legge al Servizio Ispezione del Lavoro che provvedera' a
definire la pratica entro 7 gg dalla segnalazione. Il Servizio citato si
attivera' in presenza di qualsivoglia segnalazione, sia essa proveniente dal
datore di lavoro - come di regola -, sia dalla lavoratrice, sia dall'ASL,
sia da altro soggetto qualificato (sindacato ecc.).
Nell'ipotesi in cui sia la ASL a ricevere la segnalazione da parte della
lavoratrice o del datore di lavoro, sara' compito di questa informare il
Servizio Ispezione, con il mezzo piu' rapido, per l'istruzione della
pratica.
I compiti istituzionali della ASL consentono alla medesima di attivare le
ispezioni amministrative all'interno dell'azienda ove la lavoratrice esposta
presta la propria attivita' lavorativa; detta attivita' sara' svolta,
generalmente, secondo i programmi di intervento che l'organo di vigilanza si
sia dato o vorra' darsi, non apparendo comunque necessario un subitaneo
intervento a seguito della segnalazione della lavoratrice.
Tuttavia, nei casi di maggiore gravita' ed urgenza, la ASL potra'
opportunamente svolgere mirati accertamenti tesi alla verifica delle
disposizioni di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 626/1994, come integrate dall'art.
5 D.Lgs. n. 645/1996, versandosi in un caso di competenza concorrente della
ASL con il Servizio Ispezione del Lavoro. Infatti, se - come detto - la
materia della tutela delle lavoratrici madri e' attribuita al Servizio
Ispezione e dunque si estende alla valutazione del documento ex art. 4
D.Lgs. n. 626/1994 unicamente sotto il profilo della specifica materia che
interessa, non puo' certo dubitarsi della competenza generale della ASL a
sindacare il medesimo documento nella sua interezza e dunque anche per cio'
che concerne la parte relativa alla tutela delle lavoratrici.
Diversamente il Servizio Ispezione dovra' segnalare alla ASL, nelle materie
in cui non vi sia una competenza concorrente, le eventuali carenze
riscontrate nel documento di cui all'art. 4 citato che siano relative a
materia diversa da quella delle lavoratrici madri.
Qualora la ASL intervenga in via d'urgenza a seguito della segnalazione
della lavoratrice dovra' segnalare al Servizio Ispezione i risultati delle
proprie valutazioni circa la compatibilita' della mansione e circa la
correttezza e compiutezza del documento di cui all'art. 4 D.Lgs. n.
626/1994, integrato dall'art. 5 D.Lgs. n. 645/1994. Il Servizio, al quale
comunque spetta la definitiva valutazione, adottera' i provvedimenti di
competenza.
In ragione della particolare delicatezza della materia e dell'urgenza di
provvedere, la ASL, nei casi di assoluta urgenza - previo contatto con il
P.M. del Pool Lavoro di turno settimanale di reperibilita' -, potra'
emanare - qualora il datore di lavoro non disponga autonomamente
l'allontanamento della lavoratrice a proprie spese - provvedimenti atipici a
norma dell'art. 55 c.p.p. disponendo che la lavoratrice sia allontanata dal
luogo di lavoro ovvero avviata a mansioni diverse compatibili con lo stato
di gravidanza, in attesa del provvedimento del Servizio Ispezione. In tale
caso la ASL comunichera' al Servizio Ispezione l'adozione del provvedimento
atipico suddetto; qualora il Servizio emetta provvedimento conforme esso
spieghera' i propri effetti fin dal momento dell'emissione del provvedimento
atipico.
Modulo allegato A
Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano
Proc. Pen. n...... P.M. Dr. ......... All'AZIENDA ASL Milano
e provincia ex USSL Ambito
Territoriale n. ...........
...........................
...........................
OGGETTO: notizia di reato acquisita ex art. 22 D.Lgs. n. 758/1994 a carico
di
...........................................................
Si trasmette copia della notizia di reato relativa al nominativo in oggetto,
per quanto di competenza di codesto Organo di Vigilanza ex art. 22, 1' e 2'
comma Decreto Legislativo citato.
Milano, ..........
Il Sostituto Procuratore
.........................
Modulo allegato B
Procura della Repubblica presso la Pretuta Circondariale di Milano
Il P.M.,
letti gli atti,
ritenuto che il procedimento per lesioni deve essere archiviato per difetto
di querela, ritenuto che appare astrattamente ipotizzabile che l'infortunio
si sia verificato a causa di violazione di norma prevenzionale e che
pertanto l'Autorita' di Vigilanza debba essere informata
visto l'art. 22 D.Lgs. n. 758/1994
dispone
che la Segreteria:
1. informi, trasmettendo la copia degli atti, la USSL competente che
procedera' agli accertamenti del caso informando questa A.G. solo in caso di
riscontrate violazioni, redigendo autonoma notizia di reato,
2. trasmetta il p.p. per lesioni al GIP come da separata richiesta
d'archiviazione.
Milano, ............
Il Procuratore della Repubblica
...............................
Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza
Edizione n. 10 del 30 maggio 2000
pagina 29
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IGIENE & SICUREZZA L'accertamento delle contravvenzioni in materia di igiene
e sicurezza del lavoro di Pasquale Fimiani,
Sostituito Procuratore presso la Procura di Pescara
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Il D.Lgs. 758/1994 ha modificato profondamente la procedura per
laccertamento dei reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Occorre, però, chiarire lambito di applicazione del decreto sia in ordine ai
reati cui si applica lo speciale meccanismo della prescrizione, sia in
ordine alle forze di polizia giudiziaria che ad esso possono fare ricorso.
D.Lgs. 758/1994: ambito di applicazione
Il D.Lgs. 758/1994, oltre a riformare lapparato sanzionatorio (prevedendo,
da un lato, la depenalizzazione di alcune contravvenzioni minori, dallaltro
la pena alternativa allarresto e ammenda in luogo della sola pena
pecuniaria), ha modificato profondamente la procedura per laccertamento dei
reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Il sistema è incentrato sullistituto della prescrizione che, per espressa
previsione (art. 25), sostituisce, per quanto attiene alle violazioni
penalmente sanzionate, la diffida e la disposizione (1) mutuandone i
rispettivi contenuti (2); a differenza di questi atti, però, viene emessa,
nellambito delle funzioni tipiche di polizia giudiziaria, con la duplice
conseguenza di far rientrare tutta la procedura nellambito della
giurisdizione penale e di sottrarre latto al regime delle impugnazioni degli
atti amministrativi (3).
Altra particolarità del nuovo sistema è che il procedimento per la
contravvenzione è sospeso dal momento delliscrizione della notizia di reato
nel registro, di cui allart. 335 del codice di procedura penale, fino al
momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
allart. 21, commi 2 e 3 (adempimento o meno alla prescrizione) (4).
Va però chiarito lambito di applicazione del decreto sia in ordine ai reati
cui si applica lo speciale meccanismo repressivo, sia in ordine alle forze
di polizia giudiziaria che ad esso possono fare ricorso.
Sotto il primo profilo, in base al comma 2 dellart. 19 del D.Lgs. 758/1994,
la definizione di contravvenzione non si applica agli effetti previsti
dallart. 60, comma 1, in relazione allart. 34, comma 1, lettera n), della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (resta cioè ferma lesclusione oggettiva per
la conversione della pena), nonché degli articoli 589, comma 2, e 590, commi
3 e 5 del codice penale. Il riferimento alle ipotesi di omicidio e lesioni
colpose, sta a significare che, per le contravvenzioni connesse a questi più
gravi reati, non si applica il meccanismo prescrizionale. In presenza,
peraltro, di contravvenzioni permanenti e ancora in atto, il P.M. ex art. 22
ovvero la A.S.L., se intervenuta o delegata per le indagini, potranno
attivare il meccanismo stesso; questo, in tale ipotesi, avrà effetto
estintivo (se ovviamente andato a buon fine) della contravvenzione con
riferimento al periodo successivo al momento dellinfortunio. Trattasi di una
fase distinta ed eventuale per la cui definizione dovrà essere aperto un
procedimento penale distinto da quello relativo allomicidio o lesioni
colpose.
Inoltre, la vigilanza in tema di sicurezza e igiene del lavoro per
violazioni penalmente rilevanti non si risolve nel solo riferimento agli
organi ispettivi della USL, contenuto nellart. 19, comma 1, lett. b) (organo
di vigilanza per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del
lavoro è "il personale ispettivo di cui allart 21, terzo comma della legge
23 dicembre 1978 n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre
norme") (5).
Secondo lart. 23 del D.Lgs. 626/1994, "1. La vigilanza sullapplicazione
della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dallunità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco (6), nonché, per il settore minerario,
dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, e per le
industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla
legislazione vigente allispettorato del lavoro (7), per attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente, lattività di vigilanza sullapplicazione della legislazione in
materia di sicurezza può essere esercitata anche dallispettorato del lavoro
che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza
dellunità sanitaria locale competente per territorio".
Le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le
quali lattività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati del
lavoro delle direzioni provinciali del lavoro sono state così individuate
dal D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412:
- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e, più in
particolare, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche,
scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in
sotterraneo e gallerie, anche comportanti limpiego di esplosivi;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
Occorre, infine, sottolineare che lart. 19 individua le contravvenzioni nei
reati puniti con la pena alternativa dellarresto o dellammenda di cui
allegato I al decreto. Orbene, dopo il D.Lgs 758/1994 sono stati emanati
altri provvedimenti con sanzioni penali (8) che non venivano inclusi nella
previsione dellallegato I citato, per cui si poneva il dubbio se il
meccanismo previsto dal decreto 758 si applicasse anche ad essi. A un
orientamento che, improntato sulla lettera della norma, era portato a
escludere lapplicazione del decreto nei casi non espressamente previsti, si
opponeva una linea interpretativa di tipo sistematico, fondata sulle
finalità chiaramente prevenzionali delle norme in questione e, quindi,
sullidentità di ratio rispetto a quelle previste dallallegato I del decreto
758, con conseguente applicazione analogica (non vietata in quanto in bonam
partem) del meccanismo prescrizionale previsto da questo provvedimento.
La tendenza al recupero delle normative escluse si manifestava sempre più
evidente sia in alcuni interventi legislativi (9), che nelle posizioni della
Corte Costituzionale (10).
Finalmente lart. 2, comma 2, legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per
ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità
europee legge comunitaria 1998), ha risolto il problema disponendo che "le
disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti
del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene
sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le
quali è prevista la pena alternativa dellarresto o dellammenda".
La prescrizione speciale
Lart. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (11), ha modificato lart. 5
D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (12) introducendo, nellambito di disposizioni
tese a favorire accordi sindacali di riallineamento retributivo, uno
speciale meccanismo premiale simile a quello previsto dal D.Lgs. 758/1994.
Sono stati introdotti i commi 2-bis, ter-quater che recitano:
"2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento,
il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi
previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro può chiedere al competente organo di vigilanza la
fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può
essere superiore a dodici mesi, è stabilito dallorgano di vigilanza mediante
apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per
eliminare le violazioni e della gravità del rischio. Entro sessanta giorni
dalla scadenza del termine, lorgano di vigilanza verifica lavvenuta
regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione
allinteressato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi
oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o
amministrativo, allautorità che procede.
2-ter. Lavvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue
i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi
alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella
della verifica della regolarizzazione a norma dellultimo periodo del comma
2-bis non posso
no essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi
relativi a tali reati e sanzioni.
2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20
e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione
di quelle relative allobbligo di pagamento della somma di cui allarticolo
21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dallarticolo 24,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la
regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella
prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del
presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste
per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà".
Il meccanismo ora descritto si applica esclusivamente nei confronti di
quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di
riallineamento retributivo, stipulati dalle associazioni imprenditoriali e
organizzazioni sindacali locali aderenti o, comunque, organizzativamente
collegate con le associazioni e le organizzazioni nazionali di categoria
firmatarie del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Questi accordi provinciali, secondo il precedente comma 1, "debbono
prevedere, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale
riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti
nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti
accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita ai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento quale requisito per
lapplicazione a favore delle imprese di tutte le normative nazionali e
comunitarie. Per il riconoscimento di tale sospensione, limpresa deve
sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti
che hanno stipulato laccordo provinciale".
Il termine per la stipula degli accordi territoriali e quelli aziendali di
recepimento (13) è di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto e, quindi, è scaduto il 30
novembre 1997 (un anno dalla entrata in vigore della legge 28 novembre 1996,
n. 608).
Nonostante lambito limitato e le particolari esigenze di tutela e
incentivazione del lavoro alla base del provvedimento, è indubbio che il
regime introdotto sia estremamente favorevole per il contravventore rispetto
a quello previsto dal D.Lgs. 758/1994 (va in particolare sottolineato come
losservanza della prescrizione abbia effetto estintivo delle
contravvenzioni, senza necessità di pagare alcuna oblazione e come la
sospensione non riguardi solo i procedimenti penali, ma anche quelli
giudiziari o amministrativi).
Limposizione della prescrizione
Obbligatorietà della prescrizione
Lobbligatorietà della prescrizione ha il suo fondamento nellart. 1) punto
b.1) della legge delega(14) in forza della quale è stato emanato il D.Lgs.
758/1994 (in questo punto, infatti, è detto espressamente che la
prescrizione deve essere impartita dagli organi di vigilanza); si è poi
giustamente osservato che, "diversamente opinando, si prospetterebbero
evidenti problemi di legittimità costituzionale proprio per eccesso di
delega (15)". Inoltre lart. 20 del D.Lgs 758/1994 nellusare il verbo
"impartisce" e non la formula "può impartire", sembra escludere ogni spazio
di discrezionalità dellorgano di vigilanza.
Vi sono però situazioni in cui è materialmente o giuridicamente impossibile
impartire una prescrizione. Sotto il primo profilo viene in evidenza
lipotesi di spontanea ed autonoma eliminazione dellillecito ad opera del
contravventore (sulla quale si tornerà in seguito).
Limpossibilità giuridica riguarda, invece, il caso di contravvenzioni che
hanno compiutamente esaurito i loro effetti con la conseguenza che non è
ipotizzabile il ripristino di una situazione conforme a diritto; ovvero
lipotesi in cui il contravventore non ricopra più, allatto dellaccertamento,
una carica che lo metta nella condizione di potere eliminare lillecito.
Della questione si è occupata la circolare 27 febbraio 1996, n. 25, emanata
dal Ministero del Lavoro (16) chiarendo che "le violazioni alle norme di
sicurezza, costituendo normalmente reati di pericolo commessi mediante
omissione", determinano una situazione antigiuridica che comporta la "messa
in pericolo" o "lesione potenziale" del bene giuridico assunto a oggetto
della tutela penale (la vita o lintegrità psicofisica degli addetti ad
attività lavorativa).
In presenza, pertanto, di reati che si qualificano come "permanenti", in
quanto la violazione rimane in essere fino a quando non venga eliminata
mediante un adeguamento alle prescritte o necessarie misure cautelari,
appare opportuno, anzi doveroso, il ricorso alla prescrizione.
In presenza, invece, di reati "istantanei" (quelli per i quali lobbligato
non è più in potere di far cessare lo stato di antigiuridicità, già
determinato dalla condotta commissiva e omissiva che ha leso in modo
definitivo linteresse tutelato dalla norma) o, "rectius", di reati non più
suscettibili di "sanatoria" o "regolarizzazione", per lorgano di vigilanza
sussiste essenzialmente lobbligo di riferire, senza ritardo, al pubblico
ministero, la notizia di reato inerente alla contravvenzione, ai sensi di
quanto dispone lart. 347 cod. proc. pen. (obbligo, questo, che ricorre
comunque, in ogni caso, anche nellipotesi in cui si possa e si debba far
ricorso allistituto della prescrizione), ferma restando, si intende, la
possibilità di imporre, ricorrendone lesigenza, tutte le misure "atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori durante
il lavoro, proprio come dispone il terzo comma dellart. 20 del decreto
legislativo in considerazione" (17).
Prosegue la circolare che per regolarizzazione deve allora intendersi "la
possibilità per il trasgressore di elidere situazioni illecite non
completamente esaurite e non già il mero intervento proteso a far solo
cessare gli effetti permanenti di un fatto o comportamento che ha comunque
determinato conseguenze od eventi che, di per sé sono dettati
dallordinamento e vanno necessariamente perseguiti in caso di accadimento.
Ne consegue che la prescrizione deve essere omessa, in quanto improduttiva
degli effetti voluti, tutte le volte in cui il reato non sia suscettibile di
sanatoria nel senso sopra precisato e quando sussiste limpossibilità
concreta per il contravvenuto di eseguire la regolarizzazione della
situazione illecita accertata ovvero quando il soggetto contravvenuto non ha
i poteri o i mezzi occorrenti a provvedere alla regolarizzazione del fatto"
(18).
La questione va ora rivista alla luce delle decisioni della Corte
Costituzionale sulla possibilità di accedere alloblazione agevolata anche
nei casi in cui sia materialmente o giuridicamente impossibile impartire la
prescrizione (sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 19; ordinanze 10-16 dicembre
1998, n. 416 e 24-28 maggio 1999, n. 205, sulle quali infra).
Può, fin dora, anticiparsi che la natura obbligatoria della prescrizione va
intesa soltanto nel senso che la stessa non costituisce una mera facoltà
dellorgano di vigilanza, per cui, una volta accertata la violazione, essa
deve necessariamente essere impartita. Ciò fatta salva limpossibilità
(materiale o giuridica) di imposizione, nel qual caso lobbligo viene
adempiuto con la verifica di tale situazione e la comunicazione al P.M.
Distinta questione, come si dirà in seguito, è se, in queste ipotesi, il
contravventore debba essere ammesso al pagamento delloblazione ex art. 21,
comma 2.
Contenuto
La prescrizione consiste in un atto (necessariamente scritto, considerato il
contenuto e liter procedurale in cui si inserisce) emanato dallorgano di
vigilanza con il quale si impartiscono le direttive per porre rimedio
allirregolarità riscontrata. Essa deve quindi indicare, nel modo più
completo e specifico possibile, le operazioni da eseguire allo scopo di
"eliminare la contravvenzione accertata"; ha, cioè, la funzione di esigere
la pronta reintegrazione dellordine giuridico violato e la soppressione
degli effetti negativi conseguenti alla violazione.
Lart. 20, comma 3, conferisce allorgano si vigilanza il potere dovere di
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e
la salute dei lavoratori durante il lavoro. Nonostante il silenzio della
norma, deve ritenersi consentito allorgano di vigilanza anche indicare, in
positivo, le misure atte a garantire la regolarizzazione (ad esempio,
modifica di un macchinario in un determinato modo). Che ciò sia possibile si
evince sia dal fatto che la prescrizione, sostituendosi per le violazioni
penalmente rilevanti agli istituti della diffida e della disposizione, mutua
il contenuto precettivo di questultima; inoltre lart. 24, nel prevedere
lipotesi di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dallorgano di
vigilanza, implicitamente riconosce che questultimo possa stabilire in quale
modo si debba procedere alla rimozione della situazione antigiuridica. La
circolare 27 febbraio 1996, n. 25 citata, sottolinea come "ampi spazi
operativi sono consentiti agli organi di vigilanza in presenza di violazioni
di norme cosiddette a struttura elastica", cioè quelle che non dettano
regole specifiche, ma impongono lobbligo di applicare anche tutti quegli
accorgimenti ("le misure necessarie" e non solo pertanto quelle
"prescritte") che siano da ritenersi indispensabili per garantire in effetti
lobbligo della sicurezza. In tal caso, la prescrizione si sovrappone e si
sostituisce agli obblighi genericamente contemplati dalla norma e la sua
emanazione comporta, indubbiamente, da parte dellorgano di vigilanza, luso
di un evidente potere discrezionale circa le misure cautelari da adottare in
concreto (19).
Termine
Secondo lart. 20 il termine deve essere commisurato al tempo tecnicamente
necessario per leliminazione della contravvenzione; sono quindi da escludere
valutazioni diverse, quali problemi occupazionali, costi economici
dellintervento (20). Va, al riguardo, richiamato il principio generale di
cui allart. 3, lett. b), D.Lgs. 626/1994 per il quale, tra le misure
generali di tutela, rientra leliminazione dei rischi in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, la loro riduzione al minimo.
Il termine concesso dallorgano di vigilanza può essere prorogato, su
richiesta dellinteressato, a condizione che ladempimento risulti
particolarmente complesso od oggettivamente difficoltoso.
La durata massima è di sei mesi. Questo termine può essere, tuttavia,
prorogato di non oltre sei mesi, per una sola volta, su richiesta del
contravventore, nellipotesi in cui specifiche circostanze, non imputabili al
contravventore stesso, determinino il ritardo nella regolarizzazione. In tal
caso, lorgano di vigilanza comunica al PM il provvedimento di proroga.
Destinatario della prescrizione
La prescrizione è impartita al contravventore che, nel nuovo sistema, può
essere, oltre al datore di lavoro, dirigente e preposto, anche il
lavoratore, il medico, il produttore e/o commerciante di macchine (artt. 89
e segg., D.Lgs. 626/1994). Se persona diversa dal contravventore, il datore
di lavoro riceve comunque comunicazione o notifica della prescrizione (art.
20, comma 2). Questa previsione fa sì che leventuale delega di funzioni, pur
in presenza degli elementi che fondano la sua idoneità a escludere la
responsabilità del datore di lavoro, non rileva essendo stato questultimo
ormai personalmente sollecitato a intervenire per predisporre misure di
sicurezza lasciate inattuate dal delegato (21). In altri termini in caso di
imposizione di prescrizioni con notifica o comunicazione oltre che al
contravventore anche al datore di lavoro, ex art. 20, comma 2, D.Lgs.
758/1994, questultimo non può invocare la delega per escludere la propria
responsabilità essendo stato direttamente interessato della necessità di
adottare misure di sicurezza.
Nellipotesi in cui sorgano dubbi sullindividuazione del soggetto
responsabile della violazione accertata, le esigenze di immediata
attivazione del meccanismo e di urgenza dellintervento, a fronte di una
situazione di regola pericolosa per ligiene e sicurezza dei lavoratori,
devono ritenersi prevalenti rispetto alla piena e definitiva cognizione dei
vari profili di responsabilità in seno allazienda. Lorgano di vigilanza
potrà, quindi, svolgere i primi accertamenti ed emettere la prescrizione
sulla base della situazione (di fatto e documentale) verificata
nellimmediatezza; il P.M. potrà, successivamente, sollecitare una più
approfondita verifica, con possibilità di successive integrazioni o
modifiche dei destinatari della prescrizione stessa.
La fase successiva allimposizione della prescrizione
Termine per adempiere e oblazione
I termini concessi dallorgano di vigilanza (22) sono da ritenere perentori,
nel senso che ladempimento delle prescrizioni dopo la scadenza impedisce di
accedere alloblazione in forma agevolata.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il successivo pagamento
delloblazione. Secondo lart. 21, comma 2, verificato ladempimento, lorgano
di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel
termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dellammenda
stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, lorgano di vigilanza
comunica, al pubblico ministero, ladempimento alla prescrizione, nonché
leventuale pagamento della predetta somma (23).
Tale essendo la ratio del meccanismo introdotto dal D.Lgs 758/1994, alcuni
ritengono che il termine di trenta giorni per il pagamento delloblazione sia
meramente ordinatorio nel senso che il pagamento può intervenire anche
successivamente (24),
anche in considerazione del fatto che deve ritenersi ammissibile la
rateizzazione del pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa, analogicamente a quanto stabilito, per le sanzioni
amministrative, in via generale dallart. 26 della legge 689/1981 (25).
Nonostante le prime decisioni della Cassazione siano di segno contrario
(26), la tesi sembra praticabile, purché il pagamento dellintero avvenga
entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, in
modo da consentire una tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Mancata imposizione della prescrizione e oblazione agevolata
Occorre ora verificare la possibilità di accedere alloblazione in forma
agevolata nei casi in cui sia stato materialmente o giuridicamente
impossibile imporre la prescrizione.
Della questione la Corte costituzionale si è occupata, per la prima volta,
con riferimento allipotesi di spontanea e autonoma eliminazione dellillecito
a opera del contravventore (27). Ciò, ad avviso del giudice remittente,
aveva reso impossibile lattivazione del meccanismo procedurale
delleliminazione della violazione in ottemperanza alle prescrizioni
dellautorità di vigilanza e della successiva ammissione, a opera della
stessa autorità amministrativa, al pagamento di una somma pari al quarto del
massimo dellammenda, cui sarebbe conseguita lestinzione del reato ex art.
24, comma 1, in relazione allart. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 (28);il
tutto con violazione dellart. 3 della Costituzione.
La Corte (sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 19) ha dato della disciplina una
soluzione interpretativa tale da superare la denunciata violazione,
affermando che entrambe le ragioni, che ispirano la disciplina del D.Lgs.
758/1994 (da un lato ad assicurare leffettività dellosservanza delle misure
di prevenzione e di protezione in tema di sicurezza e di igiene del lavoro,
dallaltro conseguire una consistente deflazione processuale), ricorrono nel
caso in cui il contravventore abbia spontaneamente e autonomamente
provveduto a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione prima o, comunque, indipendentemente dalla prescrizione
dellorgano di vigilanza.
Afferma in particolare la Corte: "Anzi, è plausibile e ragionevole sostenere
che a maggior ragione dovrebbe essere ammesso alla definizione in via
amministrativa, in vista dellestinzione del reato e della conseguente
richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il contravventore che
abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, a nulla rilevando che la
notizia del reato sia stata inoltrata da unautorità di polizia giudiziaria
diversa dallorgano di vigilanza.
Al riguardo, è significativo che lo stesso legislatore abbia espressamente
previsto due situazioni anomale rispetto al procedimento tipico descritto
dagli articoli 20 e seguenti. Nel caso in cui il pubblico ministero abbia
acquisito la notizia del reato di propria iniziativa, ovvero da privati o da
soggetti pubblici diversi dallorgano di vigilanza, lart. 22 prescrive che lo
stesso pubblico ministero debba darne immediata comunicazione a questultimo
per le determinazioni inerenti alla prescrizione necessaria per eliminare la
contravvenzione, così da fare rientrare tale ipotesi nella procedura tipica
disciplinata dalla legge. La seconda situazione si riferisce al caso in cui
ladempimento della prescrizione sia avvenuto in un tempo superiore ovvero
con modalità diverse da quelle indicate dallorgano di vigilanza: poiché in
tale ipotesi la prescrizione è già stata impartita, lart. 24, comma 3,
rinvia allapplicazione dellart. 162-bis del codice penale, relativo alla
disciplina delloblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa,
stabilendo comunque che la somma da versare sia ridotta al quarto del
massimo dellammenda prevista per la contravvenzione. Tenendo presente la
diversità tra queste due situazioni e la differente ratio che sorregge le
relative discipline legislative luna caratterizzata dallesigenza di attivare
la specifica competenza dellorgano tecnico di vigilanza e di assicurare al
contravventore la possibilità di usufruire del particolare meccanismo
estintivo del reato, laltra dalla necessità di garantire comunque il
controllo giurisdizionale sulleffettiva eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, in un caso in cui lorgano di vigilanza è
intervenuto ad impartire le prescrizioni, ma ha dettato un termine ovvero
modalità di adempimento che non sono stati esattamente rispettati, questa
Corte ritiene che non sussista alcun ostacolo ad una interpretazione
sistematica e teleologica capace di ricondurre le due situazioni oggetto
della presente causa nellalveo della procedura volta ad ammettere il
contravventore, sostanzialmente adempiente, alla definizione in via
amministrativa e alla conseguente estinzione del reato. Appare infatti che
le "lacune" segnalate dal giudice rimettente dipendono da una difettosa
formulazione tecnica della normativa in esame, derivante dallobiettiva
difficoltà di prevedere in astratto tutte le possibili situazioni
equipollenti a quelle espressamente disciplinate dalla legge, e, in quanto
tali, non sono dovute ad una consapevole scelta di politica legislativa.
Pertanto, è senzaltro possibile unapplicazione della disciplina in base alla
quale, in caso di notizia di reato acquisita da unautorità di polizia
giudiziaria diversa dallorgano di vigilanza e di spontanea regolarizzazione
da parte del contravventore, lorgano di vigilanza sia autorizzato ad
impartire ora per allora la prescrizione prevista dallart. 20, ovvero, ed a
maggior ragione, a ratificare nelle forme dovute prescrizioni irritualmente
impartite, nonché a verificare lavvenuta eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato e ad ammettere il contravventore al pagamento
della somma determinata a norma dellart. 21, commi 1 e 2, sì che lautore
dellillecito, previo pagamento della somma stabilita, possa usufruire
dellestinzione del reato disciplinata dallart. 24. Al di là delle
indicazioni ora esposte al fine di addivenire ad unapplicazione della
disciplina censurata conforme a Costituzione, rimane evidentemente
impregiudicata la discrezionalità dellautorità giudiziaria di adottare le
soluzioni più idonee ad investire lorgano di vigilanza, nel rispetto della
duplice esigenza di attivare la specifica competenza tecnica di tale organo
e di ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente
previste dalla legge nellalveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e
seguenti del decreto legislativo in esame".
Le argomentazioni sopra riportate sono state riprese dalle ordinanze 10-16
dicembre 1998, n. 416 e 24-28 maggio 1999, n. 205 che hanno dichiarato la
manifesta infondatezza di numerose questioni di legittimità costituzionale
dellart. 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994, nella parte in cui non prevede
lobbligo dellorgano di vigilanza di ammettere il contravventore al
pagamento, in sede amministrativa, di una somma pari al quarto del massimo
dellammenda stabilita per la violazione anche nel caso in cui non venga
impartita alcuna prescrizione per la materiale impossibilità della sua
emanazione. La Corte ha ampliato oltre misura le possibilità di ricorso
alloblazione agevolata, in quanto le ordinanze facevano riferimento a varie
ipotesi:
reato già consumato e non ottemperabile;
casi in cui limpossibilità di impartire la prescrizione era stata
ricollegata al tipo di violazione di natura procedurale, per la quale non
poteva essere adottato alcun provvedimento atto a rimuovere la violazione
contestata;
reati nei cui confronti era comunque venuta meno la situazione antigiuridica
che aveva dato origine alla violazione contestata.
La soluzione ha sicuramente il pregio di riavviare, sia pure in modo
atipico, il meccanismo prescrizionale e trova il suo fondamento nella
volontà (di politica giudiziaria) di garantire il più possibile il
funzionamento di uno strumento di deflazione processuale. Da un punto di
vista sia pratico che teorico, lipotesi di una prescrizione postuma "ora per
allora", pur se in linea con il principio di obbligatorietà di tale atto,
sembra però difficilmente conciliabile con la struttura che il decreto 758
ha attribuito a questo atto, avente funzione mista di accertamento della
violazione e contestuale ingiunzione a rimuoverne gli effetti entro un
determinato termine; prevedere la possibilità di una prescrizione priva del
suo contenuto ingiuntivo e avente, sostanzialmente, soltanto natura di mero
accertamento "a posteriori" significa snaturare latto privandolo di una
parte essenziale.
Modifica della posizione di responsabilità
È possibile che, impartita la prescrizione e prima della scadenza del
termine per adempiere, muti il legale rappresentante della ditta (29). In
tal caso va valutata distintamente la posizione del vecchio e nuovo
responsabile.
Al primo, trovandosi ormai nella materiale impossibilità di adempiere, non
può imputarsi la mancata osservanza delle prescrizioni. Resta da definire se
sia possibile ammetterlo al pagamento delloblazione amministrativa in
assenza di regolarizzazione (30); sembra preferibile la soluzione negativa
sia perché il termine per ladempimento è a favore del contravventore (che,
quindi, può adempiere anche anticipatamente rispetto a quanto concessogli),
sia perché loblazione in questione è collegata, in modo tassativo,
alladempimento alla prescrizione. Sarà, invece, possibile ammettere il
contravventore al pagamento delloblazione ex art. 162-bis c.p., nonostante
la permanenza delle conseguenze dannose e pericolose del reato in quanto a
lui non più addebitabile.
Questioni in tema di congruità della prescrizione
Si è detto che la prescrizione non è un provvedimento di natura
amministrativa, ma, per espressa previsione dellart. 20, comma 1, un atto
emesso dallorgano di vigilanza nellesercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui allart. 55 c.p.p. Limpossibilità di applicare le norme in
materia di ricorsi amministrativi (sia in sede gerarchica che in sede
giurisdizionale) fa sorgere allora il problema dei rimedi a fronte di una
prescrizione ingiusta.
Fermo restando che la prescrizione può essere modificata o revocata dallo
stesso organo di vigilanza, su richiesta dellinteressato ovvero sentito il
P.M., nellipotesi in cui la stessa rimanga ferma il principio dellautonomia
del controllo giurisdizionale rispetto alle valutazioni dellorgano di
vigilanza comporta che:
qualora la contravvenzione, rilevata dallorgano di vigilanza, in realtà non
sussista, il contravventore potrà sollecitare e comunque il P.M. potrà
disporre, larchiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 23,
ultimo comma del decreto 758);
nellipotesi di violazione sussistente, ma di prescrizione impartita
dallorgano di vigilanza non corretta (termine irragionevole, erronea
applicazione della normativa tecnica), è applicabile il rimedio offerto
dallart. 24, comma 3 (ladempimento in un tempo superiore a quello indicato
nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dellart. 20,
comma 1, ovvero leliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della
contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dallorgano di
vigilanza, sono valutate ai fini della applicazione dellart. 162-bis c.p..
In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dellammenda
stabilita per la contravvenzione commessa).
In questa seconda ipotesi, quindi, non avendo il contravventore adempiuto
alla prescrizione, il procedimento penale, precedentemente sospeso riprende
il suo corso. Lindagato, però, può fare domanda di oblazione; in tal caso,
nel decidere, il Giudice opera una valutazione critica di tipo sostanziale e
non formale del comportamento dellorgano di vigilanza e, se ritiene che
ladempimento della prescrizione, pur avvenuto in un tempo superiore al
termine fissato, è congruo, ovvero che le conseguenze della contravvenzione
sono state comunque eliminate, ammette al pagamento di una somma
corrispondente a quella che si sarebbe pagata in sede amministrativa
nellipotesi di adempimento delle prescrizioni. In mancanza della indicazione
del termine, deve ritenersi applicabile il termine di trenta giorni previsto
dallart. 21, comma 2, decorso il quale limporto delloblazione torna ad
essere quello di cui allart. 162-bis c.p.
Lacquisizione della notizia di reato
Lart. 22 del D.Lgs. 758/1994 regola lipotesi in cui il pubblico ministero
prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve
da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio
diversi dallorgano di vigilanza (31).
Il decreto dispone che, anche questi casi, siano sottoposti al meccanismo
procedurale della prescrizione.
È allora previsto che il pubblico ministero, acquisita la notizia, ne dia
immediata comunicazione allorgano di vigilanza per le determinazioni
inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare
la contravvenzione.
Questi, ricevuta la comunicazione, è tenuto a informare, entro sessanta
giorni, il P.M. delle determinazioni adottate. Se emette le prescrizioni, il
meccanismo procederà con i modi e i tempi di quello ordinario.
A norma dellart. 23, il procedimento riprende il suo corso quando lorgano di
vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire
una prescrizione e, comunque, alla scadenza del termine di cui allart. 22,
comma 2, se lorgano di vigilanza omette di informare il pubblico ministero
delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione.
Il controllo giurisdizionale
Il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/1994 non ha introdotto una sorta di
pregiudiziale amministrativa rispetto al procedi
mento penale; trattasi, piuttosto, di una parentesi che si apre nellambito
dellindagine penale con una duplice finalità: stimolare il contravventore
alleliminazione dellillecito e deflazionare il carico degli uffici
giudiziari attraverso la possibilità di estinzione in via amministrativa
della contravvenzione.
Che questa sia la corretta impostazione del rapporto tra lattività
dellorgano di vigilanza e la posizione del P.M., lo conferma anche lart. 23,
ultimo comma del decreto 758, per il quale la sospensione del procedimento
(32), non preclude la richiesta di archiviazione, né impedisce lassunzione
delle prove con incidente probatorio, il compimento di atti urgenti di
indagine preliminare e il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e
seguenti del codice di procedura penale.
Trova, quindi, conferma il principio dellautonomia del controllo
giurisdizionale rispetto alle valutazioni dellorgano di vigilanza.
Ciò significa che il P.M., al fine di acquisire elementi probatori, può
compiere gli atti tipici di ricerca della prova, purchè urgenti, cioè non
utilmente differibili a un momento successivo alla sospensione del
procedimento; si pensi a un sequestro probatorio (33), a unispezione di
luoghi (cantiere) o cose (macchinari), a una perquisizione negli uffici
amministrativi della ditta (34).
Perfettamente compatibile con lemissione di un provvedimento di sequestro
(sia probatorio che preventivo) è listituto della prescrizione, la cui
osservanza può essere assecondata dal P.M. consentendo laccesso al cantiere
al fine di regolarizzare le violazioni riscontrate dallorgano di vigilanza
con revoca del provvedimento allesito della verifica da parte di questultimo
(35).
La compatibilità opera anche nel senso opposto, essendo consentito allorgano
di vigilanza di non limitarsi a impartire la prescrizione, ma, per
particolari esigenze di prova o cautelari, effettuare contestualmente e
diniziativa un sequestro probatorio o preventivo. In questi casi, sarà poi
il P.M. a gestire la fase successiva disciplinando tempi e modalità di
accesso nel cantiere per la regolarizzazione.
Lautonomia del controllo giurisdizionale spiega i suoi effetti anche sotto
il profilo procedurale, nel senso che il P.M. prima e il Giudice poi
verificano tanto la sussistenza dellillecito che il percorso seguito per
leventuale definizione in via amministrativa. I passaggi di questo controllo
sono stati puntualmente ricostruiti da Cass. pen., sez. III, sent. del 18
dicembre 1998, n. 13340 (ud. 1° ottobre 1998), Curaba (36): "Secondo la
procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro introdotta dagli artt. 19 e seg. del D.Lgs. 19 dicembre
1994 n. 758, il giudice, prima di pronunciare sentenza di condanna per una
delle contravvenzioni ivi previste, deve accertare che si siano regolarmente
svolti tutti i passaggi della procedura stessa. Ovvero che lorgano di
vigilanza abbia impartito al contravventore una apposita prescrizione
fissando il termine necessario per la regolarizzazione; che lorgano di
vigilanza non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine abbia
verificato che la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nei
termini prescritti; che in caso positivo lorgano di vigilanza abbia invitato
il contravventore al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di
trenta giorni (senza che vi sia un onere del contravventore stesso di
chiedere lammissione al pagamento della sanzione amministrativa); che si sia
comunicato al P.M., entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, linadempimento alla prescrizione stessa ovvero, entro
centoventi giorni dal medesimo termine, che il contravventore sebbene abbia
adempiuto alla prescrizione, non ha effettuato il pagamento della sanzione.
Il processo rimane sospeso fino al momento in cui pervenga al P.M. una di
tali comunicazioni, mentre in caso di adempimento alla prescrizione e di
pagamento della sanzione il reato si estingue".
La decisione è importante per le precisazioni che contiene in ordine agli
oneri probatori che incombono, rispettivamente, sul contravventore e
sullorgano di vigilanza:
in primo luogo "la legge non prevede alcun onere per il contravventore di
presentare una domanda per essere ammesso al pagamento di una sanzione
amministrativa, ma al contrario pone tale onere a carico della pubblica
amministrazione";
inoltre, "non si può far ricadere sullimputato che abbia per tempo
comunicato di aver effettuato la regolarizzazione, il fatto che lorgano di
vigilanza non abbia potuto controllare tempestivamente la veridicità di tale
comunicazione" (nel caso di specie il controllo era stato effettuato dopo
sette mesi, quando ormai il cantiere era stato chiuso).
Resta però fermo, per questa seconda ipotesi, che è onere dellimputato
provare di aver eliminato, entro il tempo concessogli, ogni irregolarità,
trattandosi di una precondizione per accedere a una causa estintiva del
reato (37).
Note:
[Nota n. 1] torna indietro.
Questi poteri erano stati concessi dal D.P.R. 520/1955 allIspettorato
del Lavoro, cui veniva attribuita (art. 8) la qualifica di ufficiali di
polizia giudiziaria con il potere "di visitare in ogni parte, a qualunque
ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri
ed i lavori in quanto sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori ed
i refettori annessi agli stabilimenti". I poteri di diffida e disposizione
venivano poi estesi, con la legge di riforma del Servizio sanitario
nazionale del 23 dicembre 1978, n. 833, agli Ispettori USL cui il Prefetto,
a norma dellart. 21, avesse attribuito, su proposta del Presidente della
Regione, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
allapplicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. Subito dopo
lentrata in vigore della legge 833 si discuteva se questa avesse privato
lIspettorato del Lavoro dei poteri di controllo in materia di sicurezza e
igiene del lavoro. Lorientamento prevalente e la successiva prassi operativa
confermavano che leffetto della legge 833 era stata lestensione e non il
trasferimento di tali poteri agli organi delle U.S.L.
[Nota n. 2] torna indietro.
La diffida e la disposizione rimangono in vigore per quanto riguarda
le violazioni sanzionate in via amministrativa.
Linottemperanza alle disposizioni degli ispettori del lavoro è punita
penalmente dallart. 11 del D.Lgs. 758/1994. Stante il principio di
tassatività della norma penale, la mancata ottemperanza delle disposizioni
impartite dagli Ispettori U.S.L. non può cadere sotto la previsione dellart.
11 cit.; si ritiene però applicabile lart. 650 c.p. (M. LANOTTE, La tutela
delle condizioni di lavoro: le funzioni di vigilanza, in La sicurezza del
lavoro Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo
1996, n. 242, a cura di L. GALATINO, Milano, 1996, pag. 280 ed ivi rif.).
[Nota n. 3] torna indietro.
Nel precedente sistema lestraneità degli istituti della diffida e
della disposizione alla giurisdizione penale aveva determinato contrasti
circa il regime di impugnazione di questi atti. Mentre per le disposizioni
si era sempre pacificamente ammessa la possibilità di ricorrere al giudice
amministrativo (oltre al ricorso gerarchico espressamente previsto),
considerata la natura di provvedimento autoritativo espressione di un potere
discrezionale, per le diffide, invece, si discuteva se potessero applicarsi
gli stessi principi o se, al contrario, stante la diversa natura dellatto,
limpugnazione dovesse farsi avanti al Giudice ordinario soluzione adottata
da ultimo da Cass. civ. Sez. U., sent. del 9 luglio 1991, n. 7547,
A.CO.TRA.L. c. Amministrazione del Lavoro e Previdenza sociale (rv 473007).
Altra questione era quella dei criteri di individuazione dei due atti,
risolta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Cass. pen. Sez. U., sent.
Dell8 febbraio 1993, n. 1228 (ud. del 6 novembre 1992), Simonetti (rv
192205)sulla base non del "nomen iuris" del provvedimento adottato, ma in
relazione alla funzione in concreto esplicata.
[Nota n. 4] torna indietro.
Nei primi anni 90 vi erano state delle pronunce per le quali
linosservanza delle diffide e delle disposizioni impartite dagli organi di
vigilanza rappresentavano delle condizioni di procedibilità Cass. pen. Sez.
III, sent. del 17 maggio 1990, n. 7016 (ud. del 9 aprile 1990), Fasoli (rv
184322). Le Sezioni Unite si pronunciavano però in senso contrario dalle
Sez. U., sent. dell8 febbraio 1993, n. 1228 (ud. del 6 novembre 1992),
Simonetti (rv 192205) in cui si afferma:. La soluzione adottata dal D.Lgs
758/1994 ha risolto definitivamente il problema dei rapporti tra lattività
di repressione da parte degli organi di vigilanza e il procedimento penale.
[Nota n. 5] torna indietro.
Nellambito dellorganizzazione delle A.S.L. è da segnalare la nuova
figura del tecnico della prevenzione nellambiente e nei luoghi di lavoro,
introdotta dal D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 (pubblicato nella G.U. 14 marzo
1997, n. 61). Il tecnico svolge la sua attività professionale, in regime di
dipendenza o libero -professionale, nellambito del Servizio sanitario
nazionale, presso tutti i servizi di prevenzione, controllo e vigilanza
previsti dalla normativa vigente; è responsabile di attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi
di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di
sanità pubblica e veterinaria. A differenza dellart. 21 della legge
833/1978, non è richiesta la nomina prefettizia per assumere la qualifica di
Ufficiale di polizia giudiziaria, ma, per labilitazione allesercizio della
professione, è sufficiente il conseguimento di diploma universitario ai
sensi dellarticolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
[Nota n. 6] torna indietro.
In materia di sicurezza del lavoro la competenza del Corpo azionale
dei vigili del fuoco è stata individuata dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547. La prima assoggetta al controllo del Corpo le aziende e
le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o
si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per
dimensioni, ubicazione e altre ragioni, presentano in caso di incendio gravi
pericoli per lincolumità dei lavoratori. La determinazione delle aziende e
lavorazioni è stata fatta con D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689. La prevenzione
incendi è stata poi individuata, quale compito istituzionale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dallart. 1) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577,
che lha definita come un servizio di interesse pubblico per il conseguimento
di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dellambiente secondo criteri applicativi uniformi nel
territorio nazionale. Il successivo art. 4) prevede che "Nel rispetto delle
attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la
prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni
sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella L.
23 dicembre 1978, n. 833, sullistituzione del Servizio sanitario nazionale".
Va infine precisato che, a norma dellart. 16, legge 13 maggio 1961, n.
469, nellesercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo e i
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di
polizia giudiziaria; i vigili scelti e i vigili sono agenti di polizia
giudiziaria.
[Nota n. 7] torna indietro.
La circolare 27 febbraio 1996, n. 25, emanata dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale precisa che:
"Per quanto riguarda lIspettorato del lavoro, la qualità di "organo di
vigilanza", agli effetti in considerazione, discende da normative che o
contemplano attività di prevenzione e vigilanza in materia di sicurezza del
lavoro a competenza statale riservata (vedasi, al riguardo, circolare
Ministero del Lavoro del 1° ottobre 1982, n. 108), o attribuiscono
espressamente allIspettorato del lavoro medesimo, attesa la peculiarità dei
suoi compiti istituzionali, funzioni specifiche, peraltro anche ribadite da
recenti testi normativi (vedasi, ad esempio, in merito, il D.P.R. 30 aprile
1994, n. 365, che disciplina il procedimento di autorizzazione allimpiego di
minori in lavori nel settore dello spettacolo)". Va tenuto presente che la
circolare è stata emanata prima del D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412 (si
veda il testo) che ha ampliato le competenze, sia pure non esclusive,
dellIspettorato.
[Nota n. 8] torna indietro.
Trattasi dei seguenti provvedimenti:
l D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230: Attuazione delle direttive Euratom
80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti;
l D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro;
l D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili;
l D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624: Attuazione della direttiva
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto
o sotterranee.
Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, allart. 143, precisa però che "alle
contravvenzioni di cui ai capi IV e VIII del presente decreto si applica
listituto della prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758". La particolarità è data dal fatto che
le funzioni ispettive sono attribuite dallart. 10 allANPA, che le esercita a
mezzo dei propri ispettori (si veda anche lart. 1, lett l), D.L. 4 dicembre
1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dallart. 1, comma 1,
della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (recante disposizioni urgenti sulla
riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia
nazionale per la protezione dellambiente).
[Nota n. 9] torna indietro.
Si veda lart. 12 della legge 23 maggio 1997, n. 135, pubblicata sulla
G.U. del 24 maggio 1997, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per
favorire loccupazione", nel quale, implicitamente, si conferma
lapplicabilità del D.Lgs. n. 758 al D.Lgs. n. 494, pur con delle modifiche
per tutto il 1997. Per maggiore chiarezza se ne riporta il testo integrale:
"Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo
periodo del comma 1 articolo 20, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,
n. 758, ed è ridotta alla metà della somma di cui allarticolo 21, comma 2,
del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994".
[Nota n. 10] torna indietro.
Con ordinanza n. 212/1999 (pubblicata nella G.U., Serie Speciale, del
9 giugno 1999, n. 23) la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dellart. 8 del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 493, sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma 1, 27,
comma 3, e 76 della Costituzione in relazione allart. 1, comma 1, lettera b)
punto 1, della legge delega 6 dicembre 1993, n. 499 nella parte in cui non
consente lestinzione delle contravvenzioni in materia di segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro a mezzo del sistema della
prescrizione previsto dagli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994, sul
rilievo che il decreto 493 rappresenta unevoluzione delle omologhe
disposizioni contenute in provvedimenti indicati nel D.Lgs. 758/1994 come
definibili mediante estinzione in via amministrativa.
[Nota n. 11] torna indietro.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,
pubblicata in Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302 (Legge finanziaria 1999).
[Nota n. 12] torna indietro.
Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 1996, n. 231 e convertito in legge,
con modificazioni, dallart. 1, comma 1, legge 28 novembre 1996, n. 608, in
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1996, n. 281.
[Nota n. 13] torna indietro.
Da depositare rispettivamente, ai competenti uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione e presso le sedi provinciali dellINPS,
entro trenta giorni dalla stipula.
[Nota n. 14] torna indietro.
Legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la
riforma dellapparato sanzionatorio in materia di lavoro.
[Nota n. 15] torna indietro.
A. Culotta, Le nuove regole per la sicurezza e ligiene del lavoro
relazione presentata allincontro di studio per
Uditori giudiziari tenutosi su iniziativa del C.S.M. a Roma dall11 al
15 novembre 1996. Nello stesso senso, cfr. F. ORIGLIO, La nuova disciplina
in materia di sicurezza ed igiene del lavoro D.Lvo. 758/1994. Aspetti
processuali e sanzionatori, relazione presentata allincontro di studio
"Paolo Borsellino" sullaggiornamento professionale per magistrati delle
Procure circondariali, tenutosi su iniziativa del C.S.M. a Frascati il 5
dicembre 1995.
[Nota n. 16] torna indietro.
Avente ad oggetto: "Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Estinzione
delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Listituto della cosiddetta "prescrizione obbligatoria", della "diffida" e
della "disposizione". Aspetti operativi".
[Nota n. 17] 17
La circolare prende ad esempio la fattispecie di cui allart. 48 del
D.P.R. n. 303/1956 in tema di notifica di nuovi impianti, dalla cui
formulazione si evince chiaramente che lobbligo di notifica deve essere
eseguito nellambito di un periodo di tempo ben determinato (prima di
costruire, ampliare o adattare un edificio o locale da adibire a lavorazioni
industriali). Si afferma che "In caso di inosservanza del suddetto obbligo
(cioè, se venga utilizzato e quindi adibito a lavorazioni industriali
ledificio o il locale, senza la preventiva notifica), appare evidente come
anche leventuale tardiva assunzione del comportamento dovuto precluda ormai
al trasgressore la possibilità di determinare la cessazione dello stato
antigiuridico posto in essere e quindi di rimuovere il pregiudizio arrecato
allinteresse tutelato, che consiste per lappunto nella circostanza che si è
prodotta una situazione di fatto che lordinamento aveva, per ovvi e diversi
motivi, diritto di impedire e che comunque non doveva realizzarsi senza la
preventiva e qualificata valutazione dellorgano preposto ai controlli. Ed è
quindi altrettanto evidente che, nellipotesi in considerazione, non appare
possibile una regolarizzazione della situazione e, di conseguenza,
leliminazione della contravvenzione accertata, che dovrà essere solo
notiziata per il prosieguo dellazione penale, alla competente autorità
giudiziaria che potrà ovviamente valutare, ai fini dellapplicazione dellart.
162-bis del codice penale, eventuali tardivi adempimenti con cui si
dovessero far cessare, da parte del trasgressore, le conseguenze dannose o
pericolose della contravvenzione stessa". Nellambito del vasto "corpus
iuris" delle norme di prevenzione a tutela della sicurezza sul lavoro, molte
esemplificazioni sono possibili per individuare violazioni non suscettibili
di regolarizzazione. Allesempio fatto possono aggiungersi:
- lavere il trasgressore effettuato in ritardo, rispetto alla
scadenza, la valutazione dei rischi prevista dallart. 4,
D.Lgs. 626/1994;
- lavere il trasgressore effettuato in ritardo, rispetto alla
scadenza, una delle valutazione dei rischi prevista dal
D.Lgs. 277/1991 (art. 11 in materia di piombo; artt. 24 e 34 in
materia di amianto, art. 40 in materia di rumore);
- lomissione da parte del committente o del responsabile dei lavori
prima dellinizio degli stessi della notifica preliminare allorgano di
vigilanza territorialmente competente (art. 11, D.Lgs. 494/1996).
In questi casi, si è in presenza di reati omissivi istantanei, anche
se ad effetti permanenti. Ciò in quanto "ai fini delladempimento è previsto
un termine di scadenza perentorio, decorso il quale lobbligato non è più in
grado di far cessare lo stato di antigiuridicità determinato dalla condotta
illecita" (G. Fiandaca E. Musco, Diritto penale, parte generale, Bologna,
1998, pag. 170).
[Nota n. 18] torna indietro.
In tema di prescrizioni di competenza specifica dellIspettorato del
lavoro, la circolare prevede che gli Ispettori del lavoro, in presenza di
violazioni di norme che ineriscono alla loro specifica attività di vigilanza
e che sono richiamate nellallegato I al D.Lgs. 758/1994, dovranno valutare
se la "prescrizione" dovrà essere impartita o, viceversa, dovrà essere
omessa. A titolo esemplificativo, deve escludersi la possibilità del ricorso
alla prescrizione in presenza della contravvenzione di cui allart. 7 della
legge 22 marzo 1908, n 105, come sostituito dallarticolo unico della legge
16 ottobre 1962, n. 1498, in quanto laccertata trasgressione al divieto di
far lavorare nellazienda industriale per la produzione del pane e delle
pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4 non è suscettibile di
regolarizzazione. Il datore di lavoro, infatti, conformandosi tardivamente
al precetto, potrà far cessare solo gli ulteriori effetti negativi correlati
alla sua condotta "contra legem" e il suo ravvedimento potrà essere valutato
dal giudice ai fini dellapplicazione dellart. 162-bis del codice penale, ma
non potrà "eliminare" la contravvenzione stessa, essendosi la situazione
illecita completamente esaurita con laccertata disapprovazione del precetto.
E ancora, la prescrizione non sarà praticabile per la contravvenzione al
divieto di cui al primo e terzo comma dellart. 5 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, mentre sarà certamente utilmente impartita in presenza della
violazione del precetto di cui al secondo comma dello stesso articolo, in
quanto la tardiva comunicazione allIspettorato del lavoro della
regolamentazione che rimuove il divieto delladibizione delle donne al lavoro
notturno appare idonea a soddisfare le finalità dello specifico precetto. In
tema di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (legge 17
ottobre 1967, n. 977), la prescrizione appare praticabile essenzialmente in
presenza dellinosservanza delle disposizioni contenute nellart. 3, comma 2,
nellart. 4, comma 3, come sostituito dallart. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994,
n. 365, limitatamente alle modalità di impiego del minore, nellart. 9 e,
infine, nellart. 10, limitatamente allobbligo delle visite mediche
periodiche. In presenza delle altre violazioni, pur perseguite ai sensi
dellart. 26, commi 2 e 3, della legge n. 977/1967, nel testo modificato
dallart. 1 del D.Lgs. 566/1994, la prescrizione non sarebbe produttiva di
positivi effetti, in quanto i comportamenti che integrano le
contravvenzioni, tutti di carattere commissivo, non consentono più al
trasgressore di eliminare le situazioni illecite accertate.
[Nota n. 19] torna indietro.
Vengono richiamati, a titolo di esempio, lart. 20 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, contenente norme generali per ligiene del lavoro o lart. 39,
penultimo e ultimo comma, sempre dello stesso decreto. In tutti questi casi
si è in presenza di norma penale dal contenuto generico, che deve ritenersi
comunque violata non solo nel caso di totale inadempimento, ma anche in
quello di adempienza inadeguata, perché ancor prima dellinteressamento o
intervento del potere pubblico, sussiste pur sempre lobbligo per
limprenditore di uniformare la propria condotta al precetto e, quindi, di
individuare in forza anche di quanto dispone lart. 2087 cod. civ. le "misure
idonee", le "cautele necessarie", i "mezzi atti" a evitare il danno o il
pericolo di danno. La circolare sottolinea come "quando si impongono al
datore di lavoro obblighi che prima non erano stati ben individuati (benché
lo fossero sulla base del generico precetto legislativo ed alla stregua
delle ordinarie norme di prudenza, diligenza e perizia), si stabiliscono
proprio con la "prescrizione" i comportamenti dovuti in concreto e si
fissano, di conseguenza solo con detto provvedimento, anche le modalità ed i
tempi per ladempimento". Diverso è il caso delle norme cosiddette a
struttura rigida che indicano in modo espresso la condotta prevenzionale da
osservare.SICUREZZA
[Nota n. 20] torna indietro.
Per una ricognizione di carattere generale sul rapporto tra tutela
della sicurezza e sostenibilità economica dellintervento si veda P. SOPRANI,
I costi della sicurezza, in ISL, Igiene & Sicurezza del lavoro, 1998, 4,
152.
[Nota n. 21] torna indietro.
Come precisato da Cass. penale, sez. III, sent. del 9 ottobre 1996, n.
775 (ud. del 29 maggio 1996), Bressan (rv 206675), sul delegante, a seguito
e in ragione della delega, grava un nuovo, specifico dovere di vigilanza e
controllo dellincaricato, che viene violato quando lo stesso è nelle
condizioni di rendersi conto dellinadempienza del delegato e quindi della
necessità del suo intervento al fine di garantire il rispetto della norma
penale violata.
[Nota n. 22] torna indietro.
La procedura di verifica delladempimento è disciplinata dallart. 21
D.Lgs. 758/1994.
[Nota n. 23] torna indietro.
È anche possibile che il contravventore, ricevute le prescrizioni,
presenti controdeduzioni critiche allorgano di vigilanza, con ciò mostrando
chiaramente la volontà di non adempiere. Ciò nonostante, la A.S.L. non deve
trasmettere subito gli atti al P.M., ma deve comunque attendere il decorso
del termine di legge, sia perché il contravventore potrebbe cambiare idea,
sia perché, nelle more, potrebbe cambiare il responsabile della ditta.
[Nota n. 24] torna indietro.
Si vedano le "Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro"
messe a punto dalla Procura della Repubblica di Milano e pubblicate su
Ambiente & Sicurezza n. 16/1999.
[Nota n. 25] torna indietro.
In tal senso le "Nuove direttive in materia di diritto penale del
lavoro" elaborate dalla Procura della Repubblica di
Milano, cit., in cui si legge, altresì: "Peraltro anche la pena
pecuniaria, eventualmente inflitta in sede di condanna penale, in quanto
prevista dalle disposizioni di legge violate, sarebbe rateizzabile a norma
dellart. 133-ter. c.p.; analogo principio opera anche, come detto, per
quanto concerne le sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81(la
rateizzabilità è prevista dallart. 26). Potrebbe, quindi, apparire
ingiustificato non consentire allindagato di avvalersi delle richiamate
disposizioni di legge finalizzate a consentire il pagamento della sanzione
(amministrativa e/o penale) con dilazione temporale". In ogni caso la
possibilità di concedere la rateizzazione deve ritenersi concessa al solo
organo di vigilanza, quale autorità amministrativa che ha applicato la
sanzione per laffermazione di questo principio si veda Cassazione civile,
sez. I, sent. del 3 agosto 1992, n. 9208, Ministero dellInterno c. La Vista
(rv 478416), in cui si precisa che.
[Nota n. 26] torna indietro.
Cass. penale Sez. III, sent. n. 8577 del 24 luglio 1998 (u.p. 28
maggio 1998), Marzadro, in ISL, Igiene & Sicurezza del lavoro, 1998, 10,
556.
[Nota n. 27] torna indietro.
La spontanea regolarizzazione della violazione può intervenire prima
che lautorità di vigilanza abbia impartito la prescrizione, ovvero
nonostante lorgano di vigilanza abbia omesso di impartire la prescrizione, o
ancora labbia impartita senza osservare le forme legislativamente richieste.
[Nota n. 28] torna indietro.
Si affermava, in particolare, che (ordinanza 26 marzo 1997 del giudice
per le indagini preliminari della pretura circondariale di Ferrara): "Lart.
24, comma 1, del citato decreto legislativo, non prevedendo che possano
essere ammessi alla definizione in via amministrativa, con conseguente
estinzione del reato, anche coloro che abbiano regolarizzato la violazione
indipendentemente dal previo intervento dellorgano di vigilanza,
determinerebbe dunque, secondo il giudice a quo, lirragionevole conseguenza
che sarebbe soggetto alla sanzione penale, e comunque al procedimento
penale, chi abbia spontaneamente regolarizzato la violazione, mentre colui
il quale agisca dopo lingiunzione dellautorità sarebbe nella condizione di
beneficiare della procedura di definizione in via amministrativa, con
conseguente estinzione del reato. Ad avviso del rimettente, alla disparità
di trattamento neppure potrebbe ovviarsi argomentando in via di
"interpretazione analogica" che, ai sensi dellart. 24, comma 3, del decreto
legislativo n. 758 del 1994, al contravventore sarebbe comunque offerta la
possibilità di avanzare istanza di oblazione ex art. 162-bis cod. pen.:
difatti tale forma di oblazione non è assimilabile al meccanismo delineato
dagli artt. 20 e seguenti del decreto, per via delle condizioni soggettive
richieste allistante per lammissione alloblazione discrezionale (esclusione
nei casi previsti dagli artt. 99, 104 e 105 cod. pen.), e sarebbe comunque
maggiormente onerosa, se non altro perché comporta che il contravventore
sopporti le spese del processo e della difesa".
[Nota n. 29] torna indietro.
Nel caso di mutamento precedente allaccertamento della violazione, si
ha unipotesi di impossibilità giuridica di impartire la prescrizione in
quanto il provvedimento non potrebbe più consentire al contravventore la
regolarizzazione dellillecito.
[Nota n. 30] torna indietro.
La regolarizzazione da parte del nuovo responsabile giova, di contro,
anche al precedente che, quindi, può accedere alloblazione amministrativa.
[Nota n. 31] torna indietro.
Nelle "Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro" messe
a punto dalla Procura della Repubblica di Milano, cit., si distingue tra
queste ipotesi (che sono prevalentemente quelli di contravvenzioni emerse
nellambito di procedimenti per lesioni e omicidi in cui le indagini sono
state affidate a uffici di P.G. diversi dalle A.S.L.) e quelle in cui la
violazione alla normativa prevenzionale non emerge chiaramente dagli atti,
ma sia solo astrattamente ipotizzabile, nel qual caso la A.S.L. non viene
investita di poteri di indagine penale, ma è soltanto sollecitata al
compimento di una attività di controllo meramente amministrativa (almeno
fino a quando non emergano indizi di reato). La differenza è che solo nel
primo caso viene aperto un autonomo e distinto fascicolo e si segue in pieno
la procedura dellart. 22.
[Nota n. 32] torna indietro.
Conseguente alla comunicazione ex art. 20, comma 4, ovvero allinvio
degli atti allorgano di vigilanza da parte del P.M. nellipotesi di cui
allart. 22. Va precisato che la sospensione riguarda anche i termini di
prescrizione del reato (art. 159, comma 1 c.p.).
[Nota n. 33] torna indietro.
Benchè non espressamente ammesso dallart. 23, a differenza di quello
preventivo, il sequestro probatorio deve ritenersi compatibile con la
sospensione del procedimento sia perché atto urgente, sia perché di regola
strumentale allincidente probatorio. Attenendosi alla lettera della
disposizione dellart. 253 cod. proc. pen., si può ritenere il cantiere corpo
di reato, perché relativo a "cose mediante le quali è stato commesso
lillecito"; è però necessario tener conto del disposto dellart. 262 cod.
proc. pen., secondo il quale tutte le cose, comunque sequestrate, vanno
restituite "a chi ne abbia diritto" quando non è più necessario mantenere il
sequestro ai fini probatori.E
[Nota n. 34] torna indietro.
Anche se il verbale dellorgano di vigilanza, contenendo laccertamento
o la descrizione di una situazione di fatto suscettibile di modifica nel
tempo, per effetto di comportamenti umani o di eventi naturali, va
annoverato tra gli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia giudiziaria
(art. 431, lett. b), c.p.p. Cass. pen. Sez. III, sent. del 29 maggio 1992,
n. 6547 (ud. del 22 aprile 1992), Pescatore (rv 190497); sez. III, sent. del
16 giugno 1994, n. 7083 (ud. del 26 aprile 1994), Sorrentino (rv 199004), la
necessità di svolgere ulteriori accertamenti mediante atti tipici (pure
irripetibili) del P.M., può manifestarsi in tutti quei casi in cui sia
necessario integrare lattività svolta dalla P.G.
[Nota n. 35] torna indietro.
P. Ferraro, Sequestro probatorio, preventivo e prescrizioni dellorgano
di vigilanza, in ISL, Igiene & Sicurezza del lavoro, 1997, 9, 507,
suggerisce il ricorso al dissequestro condizionato alla osservanza delle
prescrizioni (nello stesso senso G. DE FALCO, Il nuovo sistema sanzionatorio
. . ., cit.); da un punto di vista pratico cambia poco, poiché si consente
comunque laccesso nel cantiere al solo fine di sanare le irregolarità.
[Nota n. 36] torna indietro.
In Ced, rv. 212484.
[Nota n. 37] torna indietro.
In tal senso Cass. pen., sez. III, sent. del 13 novembre 1997, n.
10210 (u.p. 25 settembre 1997), Ricci, in ISL, Igiene & Sicurezza del
lavoro, 1998, 1, 44. La sentenza sottolinea come "il giudice non abbia alcun
dovere di acquisire la prova della eliminazione delle conseguenze dannose e
pericolose del reato e tantomeno di pretendere che sia il P.M. a fornirghi
tale prova".
Riguardo all'art. del sole 24 ore mi sembra che l'articolo cercasse di
evidenziare chi, sulla base di leggi speciali, ha titolo per elevare una
prescrizione ai sensi del D. Lgs 758/94 in quanto è UPG per lo specifico
settore. Non ho trovato frasi in cui si dice che chi ha la qualifica di UPG
su tutto il campo del penale non ha il potere (potere che siamo tutti
d'accordo sul fatto che venga esercitato solo da chi conosce a fondo la
materia)
Sul post di scuse:
Ti faccio notare che gli insulti sono sempre partiti da te quindi le scuse,
se non altro per la mancanza di educazione, le dovresti fare tu.
Nel caso in cui la frustrazione che manifesti nel NG, iniziando le offese,
sia dovuta al fatto che nonostante ti senta dio in terra nel tuo lavoro la
cosa non trova riscontro a livello dei tuoi capi o dei tuoi colleghi ti
consiglio di fartene una ragione e pensare che forse capi e colleghi
potrebbero aver ragione
> PS: Francesco ringraziando il Signore non devo essere giudicato da te per
il
> mio lavoro. In genere eseguo l'operazione inversa.
> Nel tuo caso avresti ripetuto l'esame, non una ma cento
Se non sono discorsi da frustrato questi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Forse non ho ben capito, vedo che la discussione č piuttosto articolata,
ma ...
>Anche in questo caso non vedo come
> si posso emettere una prescrizione snza un verbale sanzionatorio.
>
.... una prescrizione puņ essere emessa anche in assenza di reato, se
non collegabile direttamente a nessun articolato.
Solo in quel momento diventa poi norma penale in bianco (art. 650 C.P.
se non erro) specifica per il soggetto cui č stata prescritta.
saluti
Af
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
Buon giorno a tutti,
ho letto con molto interesse l'accesa discussione in emrito all'oggetto,
traendo parecchi spunti di riflessione.Grazie a tutti, a parte le offese che
non stanno mai bene.
Leggendo quanto riportato sopra, suppongo che il sig. "Elios" sia una
persona con molta esperienza e molto preparata.
Mi farebbe molto piacere avere un suo parere in merito al mio precedente
post, con oggetto Cooperative 2.
Grazie in anticipo.
Buon lavoro.
Oreste
--------------------------------
Inviato via http://usenet.libero.it
Si prega di assimilare bene
Il sitema sanzionatorio sui reati in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro (e solo su questi !), con l'emanazione del 758 ha subito una svolta
ed una modifica radicale !!! (vedi le linee guida che ho pubblicate sulla
New !!). Dimenticate il vecchio CP !!
La prescrizione è stata introdotta con il predetto 758 e non è appellabile
e/o contestabile. Se non c'è contravvenzione non può esser eemessa una
prescrizione !! Leggi nel punto in cui dice: L'ispettore dell'ORGANO DI
VIGILANZA (e sottolineo ORGANO DI VIGILANZA) che contesta una
contravvenzione (vado a braccio) forte della sua qualifica di UPG emette una
prescrizione ecc.........
Quindi la genesi della prescrizione è un reato permanente in atto (perchè
per quelli istantanei la Corte Costiz. ha sancito che si può emettere la
prescrizione Ora per Allora); di conseguenza è gioco forza la successiva
sanzione in sede amministartiva (in caso di sanatoria) e/o in sede penale.
Quella che tu chiami prescrizione in bianco è la cosiddetta DISPOSIZIONE.
Essa viene emessa proprio per le situazioni pericolose ma non normate e
quindi non sanzionabile !! Contro la disposizione (contrariamente alla
prescrizione) è ammesso il ricorso avverso il Presidente della Giunta
Regionale (così recita la legge); è questo è un altro punto che chiarisce
chi può sanzionare in materia !
Mo basta davvero
Saluti
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Alessio" <geo...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:e4f4a2227188e063d59...@mygate.mailgate.org...
> "S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> wrote in message
> news:H5Xdb.138251$hE5.4...@news1.tin.it
>
> Forse non ho ben capito, vedo che la discussione è piuttosto articolata,
> ma ...
>
> >Anche in questo caso non vedo come
> > si posso emettere una prescrizione snza un verbale sanzionatorio.
> >
>
>
> .... una prescrizione può essere emessa anche in assenza di reato, se
> non collegabile direttamente a nessun articolato.
>
> Solo in quel momento diventa poi norma penale in bianco (art. 650 C.P.
> se non erro) specifica per il soggetto cui è stata prescritta.
> Mi ero promesso, ripromesso ecc.. di non rispondere più, ma mi titrate per i
> capelli:
>
> Si prega di assimilare bene
>
Egregio Signor Ultima Parola
come premesso non ho letto l'intero 3D, ma specificavo cmq che una
prescrizione può essere fatta anche in assenza di reato, in quanto le
prescrizioni possono essere benissimo essere impartite dai VV.FF: per
esempio a loro PURA DISCREZIONE.
visto però che io parlo perchè le cose me le invento e tu perchè ci
lavori rispondi a questo:
un vigile del fuoco conduce un sopralluogo per rilascio CPI; non rileva
inadempienze nè violazioni, ma RITIENE che una certa cosa, ad esempio
alcune reti ombreggianti, debbano essere tolte perchè a SUO AVVISO
pericolose.
Non c'è 758 perchè non c'è reato; c'è una prescrizione specifica che da
quel momento seguirà l'iter che dicevo.
L'episodio è di 4 mesi fa.
Ora se qualcuno vuol evidenziare incongruenze o abusi va bene;
se quello di cui parlavate è diverso perchè vi riferivate solo a
prescizioni del 758 anche va bene;
Per le prediche e i sermoni invece, nonchè per il dogma
dell'infallibilità, si prega presentare candidature in Vaticano, tanto
il prossimo conclave non sarà lontano.
.. ah dimenticavo ... plonk!
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione
ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al
comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
1) il committente deve fornirti dettagliate informazioni sui rischi
esistenti
nella propria struttura - Comma B
Non devi essere tu a fare la valutazione ! Devi riceverli e su questi
elaborare un DVR per il tuo cliente;
2) Che significa che la legge 46/90 non è retroattiva ?
Ha ragione ! Se un impianto è stato installato prima del marzo 90 ( e mai
più revisionato - e qui ho i miei dubbi - ma prendiamola per buona),
non è soggetto a detta legge. ( Poi bisognerebbe vedere di che impianti si
tratta: per le attività produttive vige solo l'obbligo della dichiarazione
(e non certificazione) di conformità per gli impianti elettrici. Se ti
riferisci a questa. Se invece ti riferisci alla sicurezza dell'impianto
elettrico nella sua interezza, allora vigeva e vige il 547/55 (come norma
penale) ovvero le varie CEI 64 come norme di buona tecnica.
Non puoi pretendere di fare un'ispezione presso la ditta mandante !
Chiedi il suo DVR, elabora il tuo su quella scorta e se all'inizio e/o
durante le lavorazioni di rendi conto che il DVR della mandante è
insufficiente e/o incompleto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 ne fai
partecipe il committente e ne chiedi l'integrazione e la cooperazione per
ridurre (prossimo a zero ) il rischi da te rilevato. Informandovi
reciprocamente (nota: informandovi !! Non ispezionando)
Ma non puoi chiedere altra documentazione !
La verifica la fa l'appaltante (ai sensi dell'art. 1) sull'appaltatrice.
Poi chiedere di più fa bene e non fa male - ma la pazienza ha sempre dei
limiti.
Saluti
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"oreste" <ore...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:213Z198Z170Z26Y...@usenet.libero.it...
Farlo richede tempo a disposizione ed io non ho molto. poi una volta resomi
conto che la discussione stagna per puro pregiudizio, preferisco fare
qualcosa di meglio !
Comunque quello da te prospettato: VVF - E' UN'ALTRA COSA !!!!!!!!!!!!!
E' UN ALTRO ARGOMENTO !!!!!! non fa parte di VIGILANZA IN MATERIA DI IGIENE
E SICUREZZA SUL ALVORO !!!!!!
Hai mai sentito parla e di esame progetto !!! E' la procedura per ottener il
CPI !!!
I vigili F. nel fare quell'attività amministrativa esmaninano un progetto
(ed aventualmente anche un sopralluogo) ed emettono (in taluni casi ed aloro
insindacabile giudizio) prescrizioni (ma bada bene non in quanto
accertratori di reati ma in quanto istruttori di pratica amministrativa !!!)
al fine di raggiungere l'idoneità per l'ottenimento del CPI !!
Ma dimentichi un punto: questo passaggio è propedeudico per l'inizio di
attività !! Cioè va chiesto prima di iniziare un'attività !!
Si tratta solo di un caso di omonimia descrittiva: la prescrizione del 758 è
un mezzo per eliminare una contravvenzione !
la prescrizione dei VVF per l'ottenimento del CPI è un consiglio per
superare il collaudo !
Se i VVF dovessero ravvisare una condotta omissiva in un luogo di lavoro
attivo, allora sono obbligati ad emettere la prescrizione e la relaticva
sanzione
ELIOS
PS: non c'è nessun dogma e nessuna infallibilità; si tratta di rompimenti di
C.......ni dopo decine e decine di post sullo stesso argomento.
Molti scrivono senza leggere il predente. Partono da una parola o frase
estratta da un discorso più articolato. Ogni volta bisogna tornare daccapo
ripostare le stesse cose. Ribadire e ribadire e ripetere ........
Una cosa è chiedere chiarimenti, un'altra cosa è affermare in modo
incontrovertibile il contrario di quattro parole scritte (caso strano)
chiare e comprensibili (a parte le eccezioni).
Anche il P. Eterno si riposò al 7° G.
Non bisogna sentrisi offesi per una deficiente conoscenza legislativa. Anzi
la NEW deve servire proprio a questo e non a fare spirito di contraddizione,
arrampicandosi sugli specchi e/o facendo filosofia, perchè si fa solo danni
a gli altri. Le norme penali si applicano pedissequamente, non
s'interpretano (per gli amici qualcuno lo fa !!). Quando è il caso, va
ammesso di aver detto una fesseria, punto ed accapo !
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Alessio" <geo...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:b7179c780ccfebe58e7...@mygate.mailgate.org...
Mi scusi signor Elios ma non sono d'accordo. Secondo lei Art. 7 comma 3
della L. 46/90 che riporto qui sotto, cosa significa?
Non si parla di revisionati o no.Mi sbaglio?
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di
messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre
anni da tale data (2), a quanto previsto dal presente articolo.
(1) Si veda l'art. 5 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. (2) In virtù di
quanto disposto dal secondo comma dell'art. 4
della L. 25/96, tale termine è stato differito al 31 dicembre 1996. Il
mancato rispetto del termine suindicato
comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile,
dell'amministratore di condominio per le
utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli
impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le
modalità che saranno determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Perfettamente d'accordo!
> Non puoi pretendere di fare un'ispezione presso la ditta mandante !
Perfettamente d'accordo!
> Chiedi il suo DVR, elabora il tuo su quella scorta e se all'inizio e/o
> durante le lavorazioni di rendi conto che il DVR della mandante è
> insufficiente e/o incompleto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 ne fai
> partecipe il committente e ne chiedi l'integrazione e la cooperazione per
> ridurre (prossimo a zero ) il rischi da te rilevato. Informandovi
> reciprocamente (nota: informandovi !! Non ispezionando)
> Ma non puoi chiedere altra documentazione !
> La verifica la fa l'appaltante (ai sensi dell'art. 1) sull'appaltatrice.
>
> Poi chiedere di più fa bene e non fa male - ma la pazienza ha sempre dei
limiti.
Cosa significa?
Esempio: se ho dei dubbi sul rumore presente nei reparti, io datore di
lavoro della ditta appaltante, non posso chiedere di visionare le
fonometrie?
Di certo non mi metto a misurare il rumore presente "in casa di altri", ma
se sul DVR del committente leggo 70 dbA e a "orecchio" ne rilevo molti di +,
non mi devo far venire qualche dubbio?
Grazie e buon lavoro.
> Senti non è che non voglio più ridpondere per chissà che cosa !
>
> Farlo richede tempo a disposizione ed io non ho molto. poi una volta resomi
> conto che la discussione stagna per puro pregiudizio, preferisco fare
> qualcosa di meglio !
>
CUT
Infatti, nessuno ti chiede lezioni on line di cui non ha bisogno,
nonostante tu pensi il contrario.
Avevo premesso di non aver seguito il 3D e avevo detto, la prescrizione
può esistere anche in assenza di reato, proprio perchè tale termine non
è esclusivo del 758; nel caso parliate di quello, niente; così avevo
detto + o - ... tutto lì ...
Non c'era bisogno nè di incazzarsi nè di precisare alcunchè proprio
perchè l'intervento era già compiuto in sè.
Se perdi risorse a contestare cose che nessuno ha detto ci credo che
perdi la pazienza.
Cmq come giustamente ravvedi mi sembra non ci sia niente di tecnico da
discutere.
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"oreste" <ore...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:213Z198Z170Z26Y...@usenet.libero.it...
> > 1) il committente deve fornirti dettagliate informazioni sui rischi
> esistenti nella propria struttura - Comma B
> >
> > Non devi essere tu a fare la valutazione ! Devi riceverli e su questi
> elaborare un DVR per il tuo cliente;
>
> Perfettamente d'accordo!
>
> > Non puoi pretendere di fare un'ispezione presso la ditta mandante !
>
> Perfettamente d'accordo!
>
> > Chiedi il suo DVR, elabora il tuo su quella scorta e se all'inizio e/o
> > durante le lavorazioni di rendi conto che il DVR della mandante č
> > insufficiente e/o incompleto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 ne fai
> > partecipe il committente e ne chiedi l'integrazione e la cooperazione
per
> > ridurre (prossimo a zero ) il rischi da te rilevato. Informandovi
> > reciprocamente (nota: informandovi !! Non ispezionando)
> > Ma non puoi chiedere altra documentazione !
>
> > La verifica la fa l'appaltante (ai sensi dell'art. 1) sull'appaltatrice.
> >
> > Poi chiedere di piů fa bene e non fa male - ma la pazienza ha sempre dei
> limiti.
>
> Cosa significa?
> Esempio: se ho dei dubbi sul rumore presente nei reparti, io datore di
> lavoro della ditta appaltante, non posso chiedere di visionare le
> fonometrie?
> Di certo non mi metto a misurare il rumore presente "in casa di altri", ma
> se sul DVR del committente leggo 70 dbA e a "orecchio" ne rilevo molti di
+,
> non mi devo far venire qualche dubbio?
Certamente ! Ed in questo caso applichi il comma 2 dell'art 7 (come
specificato nel corpo del post)
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"oreste" <ore...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:213Z198Z170Z26Y...@usenet.libero.it...
> >2) Che significa che la legge 46/90 non è retroattiva ?
> >
> > Ha ragione ! Se un impianto è stato installato prima del marzo 90 ( e
mai
> > più revisionato - e qui ho i miei dubbi - ma prendiamola per buona),
> > non è soggetto a detta legge. ( Poi bisognerebbe vedere di che impianti
si
> > tratta: per le attività produttive vige solo l'obbligo della
dichiarazione
> > (e non certificazione) di conformità per gli impianti elettrici. Se ti
> > riferisci a questa. Se invece ti riferisci alla sicurezza dell'impianto
>
>
> Mi scusi signor Elios ma non sono d'accordo. Secondo lei Art. 7 comma 3
> della L. 46/90 che riporto qui sotto, cosa significa?
> Non si parla di revisionati o no.Mi sbaglio?
Ha saltato l'indirizzo della legge, ai primi articoli !
Essa recita che si apllica alle strutture residenziali (abitazioni) e studi
professionali, associazioni, conventi e similari; solo per quanto riguarda
gl'impianti elettrici alle strutture produttive.
Inoltre sono esclusi gl'impianti all'aperto ed il progetto per i cantieri
mobili.
Ma i datori di lavoro erano già obbligati da altre norme (penali) a tenere
adeguato, al massimo progresso tecnico possibile e vigente, l'impianto
elettrico (terra compresa).
Quindi l'unica novità per questi ultimi riguarda la redazione della
dichiarazione di conformità (+ eventuale progetto) ed il fatto che l'impresa
installatrice deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA nelle apposite
sezioni. Di conseguenza la dichiarazione di conformità può essere redatta
solo in seguito all'installazione di nuovo impianto e/o manutenzione
straordinaria. Quindi solo dopo il marzo 90. La retroattività non è sancita;
se lo fosse stata, non vedo come poteva essere attuata.
La domanda sulla retroattività riguardava un ambiente di lavoro e, tra
l'altro non mi è neanche molto chiaro cosa volesse dire. Io l'ho
interpretata (perchè di questo parlava l'interlocutore) sul possesso o meno
di una dichiarazione di conformità per un impianto realizzato prima del
marzo 90.
In tal caso ribadisco quanto già detto e per un ambiente di lavoro.
Per quanto riguarda le sanzioni, a tutt'oggi non sono a conoscenza (e
potrebbe essere una mia deficienza) di sanzioni amministrative emesse a
carico sia di committenti, sia di imprese installatrici; per la verità ho
poche notizie anche in merito ai controlli comunali.
Qualche amministratore si limita a condizionare l'eventuale rilascio di un
atto all'esibizione di una dichiarazione di conformità. Poi il nulla.
Saluti
Saluti
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Alessio " <geo...@supereva.it> ha scritto nel messaggio
news:3795a0911c0866d2337...@mygate.mailgate.org...
>
> Quindi l'unica novità per questi ultimi riguarda la redazione della
> dichiarazione di conformità (+ eventuale progetto) ed il fatto che
l'impresa
> installatrice deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA nelle apposite
> sezioni. Di conseguenza la dichiarazione di conformità può essere redatta
> solo in seguito all'installazione di nuovo impianto e/o manutenzione
> straordinaria. Quindi solo dopo il marzo 90. La retroattività non è
sancita;
> se lo fosse stata, non vedo come poteva essere attuata.
>
> La domanda sulla retroattività riguardava un ambiente di lavoro e, tra
> l'altro non mi è neanche molto chiaro cosa volesse dire. Io l'ho
> interpretata (perchè di questo parlava l'interlocutore) sul possesso o
meno
> di una dichiarazione di conformità per un impianto realizzato prima del
> marzo 90.
> In tal caso ribadisco quanto già detto e per un ambiente di lavoro.
In un capannone industriale del 1970, come è possibile che non siano mai
stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria?
Poco credibile.Quello che intendevo dire è proprio questo.C'erano quandri
"nuovi" o recenti che devono essere corredati da dichiarazione di
conformità.Forse sono stato poco chiaro e me ne scuso.
>
> Per quanto riguarda le sanzioni, a tutt'oggi non sono a conoscenza (e
> potrebbe essere una mia deficienza) di sanzioni amministrative emesse a
> carico sia di committenti, sia di imprese installatrici; per la verità ho
> poche notizie anche in merito ai controlli comunali.
>
> Qualche amministratore si limita a condizionare l'eventuale rilascio di un
> atto all'esibizione di una dichiarazione di conformità. Poi il nulla.
Che tradotto vuol dire: la Legge non è rispettata perchè nessun organo
competente controlla?
Siamo alle solite quindi?
Grazie per le risposte e per la disponibilità.
Buona lavoro.
Paleari
--
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"oreste" <ore...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:213Z198Z170Z26Y...@usenet.libero.it...
> > Ha saltato l'indirizzo della legge, ai primi articoli !
> > Essa recita che si apllica alle strutture residenziali (abitazioni) e
> studi
> > professionali, associazioni, conventi e similari; solo per quanto
riguarda
> > gl'impianti elettrici alle strutture produttive.
> > Inoltre sono esclusi gl'impianti all'aperto ed il progetto per i
cantieri
> > mobili.
> Saltata perchè penso che la conoscano tutti molto bene!
>
> > Ma i datori di lavoro erano già obbligati da altre norme (penali) a
tenere
> > adeguato, al massimo progresso tecnico possibile e vigente, l'impianto
> > elettrico (terra compresa).
> Peccato che in pochi l'abbiano fatto!
Questo eventuale dato di fatto non modifica la risposta al quesito:
retroattività = no
> > Quindi l'unica novità per questi ultimi riguarda la redazione della
> > dichiarazione di conformità (+ eventuale progetto) ed il fatto che
> l'impresa
> > installatrice deve essere un'impresa iscritta alla CCIAA nelle apposite
> > sezioni. Di conseguenza la dichiarazione di conformità può essere
redatta
> > solo in seguito all'installazione di nuovo impianto e/o manutenzione
> > straordinaria. Quindi solo dopo il marzo 90. La retroattività non è
> sancita;
> > se lo fosse stata, non vedo come poteva essere attuata.
> >
> > La domanda sulla retroattività riguardava un ambiente di lavoro e, tra
> > l'altro non mi è neanche molto chiaro cosa volesse dire. Io l'ho
> > interpretata (perchè di questo parlava l'interlocutore) sul possesso o
> meno
> > di una dichiarazione di conformità per un impianto realizzato prima del
> > marzo 90.
> > In tal caso ribadisco quanto già detto e per un ambiente di lavoro.
>
> In un capannone industriale del 1970, come è possibile che non siano mai
> stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria?
> Poco credibile.Quello che intendevo dire è proprio questo.C'erano quandri
> "nuovi" o recenti che devono essere corredati da dichiarazione di
> conformità.Forse sono stato poco chiaro e me ne scuso.
Ma ?! La cosa potrebbe essere contestata solo se il quadro fosse provvisto
di apparecchaiture messe in commercio dopo il 90.
Altrimenti un'opportuna autocertificazione risolverebbe la cosa.
Certamente è poco credibile che dal 70 l'impianto sia rimasto vergine.
Ma non è la dichiarazione di conformità che lo legittima. Ad ogni modo è
meglio di niente.
La dichiarazione di conformità (erroneamente chiamata certificato; ma le
certificazioni sono ben altro) è un atto mediante il quale l'installatore
abilitato si assume la responsabilità di dichiarare come ha eseguito
l'impianto. Naturalmente come tutte le dichiarazioni sono da valutare a
posteriori (cioè possono essere veritiere e/o meno, ovvero in buona fede,
aver lavorato male).
Per gli ambienti di lavoro: dichiarazione o non dichiarazione, se ci sono
contravvenzioni si procede come dal caso. Ed io, a tutt'oggi, non ho ancora
ben assimilato la sua valenza (della dichiarazione) se non dal fatto che
deve essere redatta da un'impresa abilitata. MA poi, per il resto, nelle
grandi aziende e per la maggior parte dei casi, gl'impianti elettrici sono
sempre stati progettati da professionisti e sempre stati eseguiti da imprese
iscritte alla CCIAA.
Dippiù, sempre ove esistono uffici tecnici interni, le aziende possono
emettere in proprio la dichiarazione di conformità per lavori progettati ed
eseguiti al proprio interno.
In conclusione: retroattività = no; per il resto non mi ci fossilizzereri
troppo.
> In conclusione: retroattività = no; per il resto non mi ci fossilizzereri
> troppo.
Mi scusi ma non sono d'accordo.Non ha risposto alla mia domanda in merito
all'art. 7 della Legge 46/90.
Ho consultato anche altri tecnici.L'art. 7 della Legge 46/90 è chiaro.Entro
tre anni dalla sua entrata in vigore tutti gli impianti elettrici dovevano
essere adeguati a quanto prescritto dalla 46/90.
Adeguare, vuol dire mettere mano all'impianto.
Mettere mano all'impianto nel 90% dei casi vuol dire manutenzione
straordinaria.
Manutenzione straordinaria vuol dire dichiarazione di conformità delle opere
eseguite.
Penso che non debbano esserci dubbi in materia.E lei cosa ne pensa?
Buon lavoro.
PAleari
E' vero tutti gl'impianti dovevavo essere adeguati entro tre anni
(tralasciando altre proroghe postume).
Ma l'adeguamento lo dovevano subire gli inadeguati !!
Quindi, per ipotesi, se un impianto era già adeguato a cosa si sarebbe
dovuto riadeguare ?
Perchè dico questo: perchè, per legge, negli ambienti di lavoro già vigeva
il 547. Cioè i DL erano già obbligati ad installare gl'impianti secondo la
migliore tecnologia disponibile al momento. Vale a dire se un ambiente di
lavoro aveva già il suo impianto rispondente ad una delle CEI 64 (a seconda
dei casi) non vedo a che cosa doveva adeguarsi.
E non vuol dire mettere mano. Si mette mano solo per mutamenti ! E se
l'impianto è rispondente alle norme, perchè deve essere mutato ?
Es.: Se una norma imponesse a tutte le persone di tingersi i capelli di
biondo, mi vuoi spiegare cosa dovrebbero fare quelli biondi di natura e/o
già tinti ?
L'indirizzo dell'art. 7 era rivolto (in modo preponderante) per i privati
che nella stragrande maggioranza dei casi erano privi di terra. Tanto vero
che il regolamento, onde alleviare le spese e altre menate varie, stabilì
che s'intendeva adeguato un impianto anche con la sola adozione
dell'interruttore differenziale.
MA non dimenticare che gli ambienti di lavoro avevavo l'obbligo della terra,
della denuncia, della verifica periodica e delal manutenzione periodica, e
considerato che l'interruttore differenziale è stato introdotto sul mercato
all'incirca verso il 1970 - 71, se ne deduce che nel 90 esisteva già
l'obbligo anche per quest'altro (negli ambienti di lavoro - migliore
tecnologia disponibile).
Resta sempre e comunque che una legge non è mai (quasi) retroattiva. In
genere retroattive sono le leggi che aumentano gli stipendi ai Ns
Legislatori.
Poi sul fatto del richiamo alla dichiarazione di conformità, ti rimando al
post precedente per le mie considerazioni. (non è la dichiarazione che
certifica la bontà tecnologica dell'impianto; ma essa è un'assunzione di
responsabilità da parte dell'installatore su come e su cosa ha operato e
quali normative ha applicato - E va presa in considerazione fino a prova
contraria - Vedi verifiche periodiche obbligatorie in alcuni ambienti).
Ecco perchè non l'andrei a cercare come verità rivelata ! MA potrebbe
tornare utile per un'eventuale azione risarcitoria ( se ci riesce a scucire
soldi il danneggiato ?!) in sede civile e/o per il rilascio di
autorizzazioni varie. Valenza più di tanto non ne vedo.
Spero di aver risposto al tuo quesito.
Viceversa chiariscimi
Saluti
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"oreste" <ore...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:213Z198Z170Z26Y...@usenet.libero.it...
>
>
TI RIPETO LA DEFINIZIONE DI
ORGANO DI VIGILANZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE LEGGI VIGENTI IN
MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO:
DLgs 758/94
Art. 19. Definizioni.
1. AGLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI IN CUI AL PRESENTE CAPO SI INTENDE PER:
b)organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,[ fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme.[leggi: ispettorato del lavoro e VVFF]
2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti
previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo
comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè degli
articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.
Art. 20. Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'ORGANO DI
VIGILANZA nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione....
---------------------------------
Art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente
della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale,
nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai
sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria,
in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate
relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del
lavoro.
--------------------------------
QUINDI - ricapitolando
ORGANO DI VIGILANZA= personale ispettivo di ciascuna Unità Sanitaria Locale
che assume ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi
esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza
del lavoro (fatte salve le competenze residue dell'ispettorato del lavoro e
VVFF)
Sai cosa significa in italiano "Agli effetti delle disposizioni in cui al
presente capo" ? significa che tutti gli articoli che seguono, e cioè quelli
riguardanti la prescrizione, fanno riferimento a questa definizione.
Pertanto SOLO L'ORGANO DI VIGILANZA (e cioè il personale ispettivo di
ciascuna Unità Sanitaria Locale che assume ai sensi delle leggi vigenti la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni
ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione
della legislazione sulla sicurezza del lavoro - fatte salve le competenze
residue dell'ispettorato del lavoro e VVFF) PUO' EMANARE PRESCRIZIONI.
Perchè non ci fai una bella ricerca e ci porti una prescrizione ai sensi del
758 fatta da un UPG della Polizia di Stato? non la troverai e sai perchè?
non perchè la p.g. della polizia di stato non abbia l'esperienza tecnica
sufficiente per emanarle ma semplicemente perchè la LEGGE DISPONE COSI'.
Invito tutti gli appassionati di questo forum da prendere le distanze da
tali argomentazioni
sciatte, ignoranti e senza alcun fondamento giuridico e dai soggetti che le
promanano al
solo fine di confodere gli altri e per proprio piacere personale.
Comunque a mio avviso ignorante e sciatto sarai tu perchè nell'esprimere
pareri non vanno prese in considerazioni solo le norme specifiche ma tutta
la gerarchia delle leggi.
Le norme 626, 547, 758 ecc. vanno analizzate considerando tutte le altre
norme penali vigenti (ccp, cp,. ecc.)
Sei comunque libero di pensarla come vuoi. Peggio per i tuoi clienti
(poveretti)!!!!
Infatti!!! Che senso ha riaccendere la discussione dopo tanto tempo e per
dire ancora una volta le stesse cose? Io passo la mano.
AG
bene, allora trova l'articolo del ccp, cp,. ecc. dove si dice che un UPG
della polizia o dei CC puo' impartire prescrizioni ai sensi del DLgs 758/94.
e questo dovrebbe terminare la tua ideologia talebana.
>
>
>
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:bn6hbq$n62$1...@lacerta.tiscalinet.it...
Stanco della polemica invito a leggere:
"Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza
Edizione n. 16 del 24 settembre 1999
"Nuove direttive in materia di diritto penale del lavoro" messe a punto
dallaProcura della Repubblica di Milano
pagina 33
Autore: Stivala S. G."
dove di legge, tra l'altro
"Par. 3: L'art. 22 D.Lgs. n. 758/1994
Nel caso in cui il Pubblico Ministero prenda notizia di una contravvenzione
di propria iniziativa ovvero la riceva da privati o da Pubblici Ufficiali o
da incaricati di un Pubblico Servizio o da UPG diversi dall'organo di
vigilanza, deleghera' la ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 22
del citato D.Lgs. per l'esperimento degli accertamenti di competenza: in
questo caso il P.M. provvedera' ad aprire un autonomo fascicolo processuale,
inviando (modulo allegato A) copia degli atti alla ASL, la quale - come
previsto dal 2' comma dell'art. 22 - entro 60 gg. dalla data in cui ha
ricevuto la Comunicazione di notizia di reato informera' il P.M. delegante
dell'attivita' compiuta. Si tratta per lo piu' di fascicoli per
contravvenzioni emerse nell'ambito di procedimenti per lesioni o omicidi, in
cui le indagini sono state delegate a Uffici di P.G. diversi dalle ASL. Tali
comunicazioni sono ovviamente le piu' urgenti. La delega in questo caso
viene fatta alle ASL, non come autorita' amministrativa preposta al
controllo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ma come autorita'
di P.G. delegata dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale, con il
conseguente obbligo di attivarsi entro i termini fissati dalla legge e
dall'A.G."
plonk
Claudio
--
====================================================
- p.i. Claudio Pozzi -
Se non leggi il 758 nell'ambito del cp e cpp non inquadri il problema.
Poveri i tuoi clienti!!!!!!!!!!!!
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:9fNlb.60851$e6.21...@twister2.libero.it...
Auguri per i tuoi clienti (poveretti)
Francesco
bene, allora trova l'articolo del ccp, cp,. ecc. dove si dice che un UPG
della polizia o dei CC puo' impartire prescrizioni ai sensi del DLgs
758/94.
e questo dovrebbe terminare la tua ideologia talebana.
p.s.
il riferimento a "ideologia talebana" è evidentemente una metafora
racchiudente il tuo "pensiero" (chimiamolo così..) privo di alcun
riferimento razionale alla pari di tale religione. E' un dogma, al quale tu
credi ciecamente senza spirito critico.
p.p.s.
E' altresì evidente che il non saper comprendere ed individuare una metafora
in un discorso lascia pochi dubbi sulle capacità intellettive del "nostro
sfortunato interlocutore"..
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:Cz5mb.61725$vO5.2...@twister1.libero.it...
La metafora è una cosa, l'ignoranza è un'altra
E mi sa che lo stesso approccio ce l'hai sul diritto penale
Un augurio ai tuoi clienti (poveri loro)
Saluti
Francesco
> > Le norme 626, 547, 758 ecc. vanno analizzate considerando tutte le
> > altre norme penali vigenti (ccp, cp,. ecc.)
>
> bene, allora trova l'articolo del ccp, cp,. ecc. dove si dice che un UPG
> della polizia o dei CC puo' impartire prescrizioni ai sensi del DLgs
> 758/94.
> e questo dovrebbe terminare la tua ideologia talebana.
>
>
č inutile che lo tagli dai messaggi.. per il resto.. no-comment.
Quindi sei tu che mi devi dire dove c'č scritto nel nostro codice di
procedura penale che per uno specifico settore (nel nostro caso diritto
penale del lavoro) esistono UPG di serie A e di serie B.
> č inutile che lo tagli dai messaggi.. per il resto.. no-comment.
cioč prendo atto che sui talebani ti sei reso conto di aver detto una grossa
cazzata
e con questo credo di avere terminato con praticità.
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:l7dmb.63125$vO5.2...@twister1.libero.it...
> Allora vedo che non riesci a leggere
> Ti ho detto che:
> a) La prescrizione è un atto di polizia giudiziaria
> b) Chi è autorizzato come UPG in un certo settore può svolgere tutti gli
> incarichi che la legge prevede per gli UPG in quel settore
>
> Quindi sei tu che mi devi dire dove c'è scritto nel nostro codice di
> procedura penale che per uno specifico settore (nel nostro caso diritto
> penale del lavoro) esistono UPG di serie A e di serie B.
>
>
>
>
>
> > è inutile che lo tagli dai messaggi.. per il resto.. no-comment.
> cioè prendo atto che sui talebani ti sei reso conto di aver detto una
grossa
> cazzata
>
>
>
Che sia in problema di demenza senile precoce?
Saluti
Francesco
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:bnc39k$vgj$1...@lacerta.tiscalinet.it...
Saluti e tanti auguri ai tuoi (poveri) clienti
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:bne27n$1di$1...@lacerta.tiscalinet.it...
> > Le norme 626, 547, 758 ecc. vanno analizzate considerando tutte le
> > altre norme penali vigenti (ccp, cp,. ecc.)
>
bene, allora CITAl'articolo del ccp, cp,. ecc. dove si dice che un UPG
della polizia o dei CC puo' impartire prescrizioni ai sensi del DLgs
758/94.
ovvero
CITA un solo caso UNO SOLO nel quale un carabiniere (che non sia del
ministero del lavoro ovviamente) od un poliziotto abbiano impartito una
prescrizione ex DLgs 758/94.
e' evidente che ad una domanda analitica come sopra la tua filosofia non
tiene e cerchi di evadere in altri argomenti.
Fattene una ragione. tanto la brutta figura l'hai già fatta.
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:qxxmb.66837$e6.23...@twister2.libero.it...
Premesso che in base al nostro codice di procedura penale esistono due
tipologie di UPG
a) quelli che sono tali in tutto il campo del penale (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza)
b) quelli che sono tali solo in specifici campi del penale a seguito di
specifica autorizzazione dell'autorità preposta (ispettori ASL con
qualificia di UPG, ..)
il motivo del contendere è se una prescrizone ai sensi del D. Lgs 758/94
possa essere impartita da qualunque persona che ricopre il compito di UPG
relativamente alla normativa di diritto penale nel campo della sicurezza nei
luoghi di lavoro (inclusi quindi Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza)
o se il 758 ha di fatto variato il codice di procedura penale introducendo
nella procedura penale due tipologie di UPG e cioè:
a) quelli che una volta accertarto il reato (perchè pur sempre di reato
penale si tratta finché non si chiude l'iter del 758) per farlo cessare
(ricordo che sussiste l'obbligo imposto a tutti gli UPG dal codice di
procedura penale di far cessare i reati riscontrati) hanno a disposizione
solo la possibilità di far cessare immediatamente il reato e hanno l'obbligo
di mandare coloro che hanno commesso il reato di fronte al giudice.
b) quelli che per far cessare il reato hanno il diritto / dovere di
applicare una prescrizione.
Il collega "cc" protende per la seconda ipotesi argomentando
fondamentalmente che non conosce nessuna prescrizione impartita da
carabinieri, guardia di finanza o polizia e che le linee guida di tutte le
procure impongono ai PM di incaricare di indagini inerenti i reati sulla
"sicurezza" gli UPG ASL.
Il mio punto di vista è che:
a) Un decreto legislativo non ha il potere di cambiare assetto al nostro
codice di procedura penale introducendo, di fatto, due livelli di UPG
nell'ambito di uno specifico settore del penale. Esiste infatti una
gerarchia nelle leggi e vale il principio che una legge di rango inferiore
non può stravolgere il senso di una legge di rango superiore
b) Se ad alcuni UPG non fosse data la possibilità di emettere la
prescrizione si cadrebbe nell'assurdo che a fronte di una constatazione di
reato a seconda che a rilevarlo sia un carabiniere o un ispettore asl il
"povero" datore di lavoro si troverebbe di fronte a due situazioni diverse.
Nel caso del carabiniere il reato dovrebbe cessare immediatemente e il
datore di lavoro risponderebbe di fronte al giudice penale per la violazione
della norma penale. Nel caso dell'ispettore ASL invece si potrebbe portare
avanti la prescrizone e in caso di adeguamento da parte del datore di lavoro
il reato di estingue.
c) Il fatto che non si trovino a giro prescrizioni effettaute da carabinieri
e simili non può essere portato a prova della tesi di "cc" per diversi
motivi ed in particolare perchè
1) La materia di diritto penale nel campo della sicurezza dei luoghi di
lavoro è materia abbastanza incasinata e ostica e nessun PM si sognerebbe di
far eseguire sopralluoghi o simili a persone non specificatamente addestrate
nel campo. Le linee guida indicano quindi coerentemente di incaricare UPG
ASL di tali cose e non il primo UPG che passa nel corridoio.
2) La materia di diritto penale nel campo della sicurezza dei luoghi di
lavoro è un lavoro considerato di serie B da forze di polizia e carabinieri
(e aggiungerei anche dai giudici) perchè a parte pochi casi (vedi
Guariniello) occupandosi di queste cose (perartro molto incasinate) non si
ha visibilità nè si fa carriera.
Quindi non si danno incarichi di questo tipo a carabinieri, polizia e
guardia di finanza ne questi ultimi chiedono di occuparsi di queste cose.
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:bnek20$h5p$1...@lacerta.tiscalinet.it...
Mi astengo dal commentare il contentuo dell'esposizione come gia detto nei
vari post.
Un solo punto mi preme sottolineare: Le leggi non s'interpretano ovvero si
analizzano secondo punti di vista, ma si apllicano e basta !!
Dimentichi i tre poteri fondamentali su cui si fonda uno STATO. Se una legge
potesse essere attuata mediante iterpretazioni soggettive, oltre a
vanificare il potere legislativo mi vuoi spiegare cosa accadrebbe in quello
Stato ?
Per concludere e solo per questa volta: nessun potere viene tolto agli UPG a
tutto campo (come tu dici) ed è vero che hanno l'obbligo d'intervenire in
caso di flagranza di reato. Però nel nostro caso hanno solo tre
alternative:
1) Se il reato è di estremo pericolo - porre sotto sequestro la struttura ed
informare immediatamente il PM
2) Inviare solo un'informativa al PM (notizia di reato)
3) Inviare un'informativa direttamente all'Organo di Vigilanza (è la prassi
preferita dalle Procure)
NON POSSONO FARE NULL'ALTRO !!! E' SCRITTO IN UNA LEGGE DELLO STATO
IL POTERE PRESCRITTIVO, DEPENALIZZATORIO E SANZIONATORIO E' AFFIDATO SOLO E
SOLTANTO ALL'ORGANO DI VIGILANZA - tanto che anche il PM ricevuta la notizia
, di cui ai punti 1 e 2, è OBBLIGATO DALLA STESSA LEGGE ( vedi art. 22 del
758) ad inviare gli atti all'ORGANO DI VIGILANZA per i provvedimenti
conseguenziali !!! IN CASO CONTRARIO TUTTO IL PROCEDIMENTO E' NULLO !!!!
(non lo dico io ma la Corte Cost. e Cassazione).
Nota:
Contrariamente alle tue astrologiche iterpretazioni procedurali, Il PM non
ha mai (sottolineo mai) reinviato gli atti, per provevdimenti
conseguenziali, agli organi di polizia (CC, Polizia di S., Guardia di F.,
Forestale, ecc....), proprio perchè non poteva, e non può, per legge ( vedi
art. 22 del 758); e non perchè la materia è ostica, difficile e/o di serie B
per i CC. Anzi prima della promulgazione del 758 hai voglia a vedere come
Polizia e CC si accaparravano le pratiche. Lo fanno ancora oggi in alcuni
settori dove non vige il 758. Vedi: Ambiente, Ecologia, ecc... Fanno a gara
tra i vari Corpi a chi scova più reati !! ??
Addirittura sono stati creati speciali nuclei.
Speriamo che finisca qui, gli zebedei mi fanno male da parecchio a furia di
strusciare per terra.
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:yRNmb.68249$e6.24...@twister2.libero.it...
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:yRNmb.68249$e6.24...@twister2.libero.it...
o se il 758 ha di fatto variato il codice di procedura penale introducendo
> nella procedura penale due tipologie di UPG e cioè:
> a) quelli che una volta accertarto il reato (perchè pur sempre di reato
> penale si tratta finché non si chiude l'iter del 758) per farlo cessare
> (ricordo che sussiste l'obbligo imposto a tutti gli UPG dal codice di
> procedura penale di far cessare i reati riscontrati) hanno a disposizione
> solo la possibilità di far cessare immediatamente il reato e hanno
l'obbligo
> di mandare coloro che hanno commesso il reato di fronte al giudice.
> b) quelli che per far cessare il reato hanno il diritto / dovere di
> applicare una prescrizione.
sgombriamo il campo da false convinzioni: il DLgs 758/94 non introduce 2
tipologie di UPG (che nella realtà già esistono - quelli in tutto il campo
penale e quelli in specifici settori)
il DLgs 758/94 introduce, invero, un nuovo istituto: quello della
PRESCRIZIONE:
Art. 20. Prescrizione.
1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'ORGANO DI
VIGILANZA nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore
un'apposita prescrizione....
La stessa legge ci dice che è l'ORGANO DI VIGILANZA ad impartirla e nessun
altro (neanche il PM)
La stessa legge ci dice CHI E' L'ORGANO DI VIGILANZA:
Art. 19. Definizioni.
b)organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,[ fatte salve le diverse
competenze previste da altre norme.[leggi: ispettorato del lavoro e VVFF]
Il personale ispettivo di di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 sono gli addetti ai servizi di ciascuna unità
sanitaria locale che assumono ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di
controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del
lavoro. PUNTO
la legge non cita carabinieri, polizia ecc.. ecc..
la legge indica, all'art. 19, il personale ispettivo delle USL di cui
all'art. 21 L. 833/78.
>
> Il collega "cc" protende per la seconda ipotesi argomentando
> fondamentalmente che non conosce nessuna prescrizione impartita da
> carabinieri, guardia di finanza o polizia e che le linee guida di tutte le
> procure impongono ai PM di incaricare di indagini inerenti i reati sulla
> "sicurezza" gli UPG ASL.
non le linee guida ma la LEGGE! il DLGS 758/94 !! (tutto il forum ti
scongiura di leggertelo!)
>
> Il mio punto di vista è che:
> a) Un decreto legislativo non ha il potere di cambiare assetto al nostro
> codice di procedura penale introducendo, di fatto, due livelli di UPG
> nell'ambito di uno specifico settore del penale. Esiste infatti una
> gerarchia nelle leggi e vale il principio che una legge di rango inferiore
> non può stravolgere il senso di una legge di rango superiore
ha ha ha
BENE ALLORA RIPASSIAMO DIRITTO PUBBLICO
Per quanto concerne la nostra Nazione, la legislazione è ordinata secondo
una precisa gerarchia:
- la Costituzione,
- le Leggi Ordinarie (tra cui: Codice Civile, Codice Penale, Codice di
Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, Codice della Navigazione,
D.P.R. e D. Legislativi,Regolamenti C.E.E.);
- Regolamenti e Circolari Ministeriali;
- Leggi Regionali; provvedimenti dell'Autorità competente.
DUNQUE
i CODICI di PROCEDURA (penale e civile) fanno parte della gerarchia LEGGI
i DECRETI LEGISLATIVI fanno parte della gerarchia LEGGI
un decreto legislativo PUO' BENISSIMO MODIFICARE una norma del CODICE di
PROCEDURA PENALE!
ma questa vuole essere solo una precisazione (tanto per evidenziare la tua
competenza nel campo del diritto) in quanto il DLgs 758/94 non ha modificato
alcuna norma: il legislatore si è limitato ad introdurre un nuovo apparato
sanzionatorio-prescrittivo per il quale non risultava necessaria alcuna
modifica del C.P.P. ma piuttosto introduce nuovi compiti per gli UPG delle
ASL
> b) Se ad alcuni UPG non fosse data la possibilità di emettere la
> prescrizione si cadrebbe nell'assurdo che a fronte di una constatazione di
> reato a seconda che a rilevarlo sia un carabiniere o un ispettore asl il
> "povero" datore di lavoro si troverebbe di fronte a due situazioni
diverse.
> Nel caso del carabiniere il reato dovrebbe cessare immediatemente e il
> datore di lavoro risponderebbe di fronte al giudice penale per la
violazione
> della norma penale. Nel caso dell'ispettore ASL invece si potrebbe portare
> avanti la prescrizone e in caso di adeguamento da parte del datore di
lavoro
> il reato di estingue.
SBAGLIATO leggiamo le leggi ogni tanto...
Il DLgs 758/94 ricomprende benissimo questa ipotesi all'art. 22
Art. 22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.
1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati
di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in
cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
Pertanto il Carabiniere che prende notizia di un reato attinente la
sicurezza sul lavoro ne da' comunicazione al PM (come per tutti i reati).
Sarà poi il PM a comunicarne gli estremi alla ASL al fine di impartire la
PRESCRIZIONE che si renda necessaria.
> c) Il fatto che non si trovino a giro prescrizioni effettaute da
carabinieri
> e simili non può essere portato a prova della tesi di "cc" per diversi
> motivi
e magari tra uno di questi c'e' anche il fatto che la LEGGE IMPONE COSI'.
per il resto ti ha ben risposto ELIOS.
E tanti auguri per i tuoi clienti (poveretti)
Se l'hai fatto, ancorchè letto anche il post di CC, successivo al mio, ho
veramente seri dubbi sulle tue capacità (e non solo intellettive).
Non avendo argomenti per commentare ti riduci a dichiarare poveretti
ipotetici clienti. Ma?! Mi cadono le braccia.
La maturità di una persona si manifesta anche con la capacità di accettare
la commissione di un errore. D'altronde questa New dovrebbe servire proprio
a questo. E possibilmente portare argomenti validi, e cosa importante:
tangibili e riscontrabili; non opinabili !!
Vergognarsi è meschino. Poi sei anche anonimo. I tuoi clienti, stai sicuro
non ti riconosceranno. Altrimenti, leggere quello che scrivi, sarebbero
Ca...i amari !!
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:ZAUmb.67934$vO5.2...@twister1.libero.it...
Personalmente dopo aver letto fino in fondo il tuo post resto convinto delle
mie idee tutto qui.
> La maturità di una persona si manifesta anche con la capacità di accettare
> la commissione di un errore. D'altronde questa New dovrebbe servire
proprio
> a questo. E possibilmente portare argomenti validi, e cosa importante:
> tangibili e riscontrabili; non opinabili !!
Frequento questo NG da diversi anni. Sono sempre stato anonimo per scelta.
Mi sembra una scelta legittima.
Qualcun altro fa scelte diverse da questa che sono ugualmente legittime
> Poi sei anche anonimo. I tuoi clienti, stai sicuro
> non ti riconosceranno. Altrimenti, leggere quello che scrivi, sarebbero
> Ca...i amari !!
Ma per caso hai dei problemi personali che cerchi di riversare su questo
NG!!!!
Per caso sei un funzionario ASL o Ispettorato il cui capo ha deciso di
lasciare dietro una scrivania perchè facevi troppi guai dai clienti? (è una
semplice domanda la mia, non un'affermazione)?
Adesso che sai cosa faccio, la prossima volta e prima di rivolgerti a me,
vai in bagno e prima di scrivere qualche ca..ta, lavati le mani con acido
muriatico con aggiunta di cloro. Così i fumi che si sprigionano vanno anche
a disinfettare la via tracheale che da vibrazione alle tue corde vocali.
Anzi fa una cosa: non rispondere proprio più. Il ridicolo ha già raggiunto
livelli alti ! Desisti !
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:SiVmb.69502$e6.24...@twister2.libero.it...
Mi pare di capire che ora sei in pensione (non hai clienti e hai parlato di
libera professione) ! Chissà se la tracotanza che hai sprigionato in questo
NG la sprigionavi anche dai clienti
"ELIOS" <aureliop...@toglimiperspedire.tin.it> ha scritto nel
messaggio news:fYVmb.50840$e5.18...@news1.tin.it...
Sono molto soddisfatto e felice della posizione raggiunta. Non avrei potuto
aspirare di più.
Oltre all'ignoranza, hai manifestato un altro deplorevole sentimento
(ammesso che possa chiamarsi tale): l'invidia.
Purtroppo, per te, credo mai potrai raggiungere un livello tale.
Faccio ammenda sulla quantificazione dei neuroni allocati nella tua
testolina. Pensavo che ne avessi uno. Mi dispiace di essermi sbagliato.
Ho avuto la conferma della teoria sulla desertificazione cerebrale del corpo
umano: il tuo.
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:R4Wmb.68187$vO5.2...@twister1.libero.it...
> Purtroppo, per te, credo mai potrai raggiungere un livello tale.
Ma che cavolo ne sai di quello che faccio io?
Oltre ad essere molto maleducato mi sa che sei molto presuntuoso
Vatti a guardare la differenza fra UPG, Pubblico Ufficiale, Incaricato
Pubblico servizio ed esercente funzione di pubblica utilità.
Secondo me hai poche idee e molto confuse sull'argomento e quindi non ti
rendi conto di dove sta il baco del tuo ragionamento
> Faccio ammenda sulla quantificazione dei neuroni allocati nella tua
> testolina. Pensavo che ne avessi uno. Mi dispiace di essermi sbagliato.
> Ho avuto la conferma della teoria sulla desertificazione cerebrale del
corpo
> umano: il tuo.
Se il NG era moderato saresti stato sbattuto fuori.
Forse devi ringraziare il cielo di aver cominciato ad operare nel settore
quando non c'era concorrenza altrimenti con la tua arroganza avresti smesso
prima ancora di conimicare
A riprova della correttezza e puntualità di quanto tu affermi ti faccio
questo esempio reale, concreto e ripetuto da anni.
Posto di blocco della Stradale.
Viene bloccato un autocarro con grue retrocabina; l'apparecchio di portata
superiore a 200 kg è omologato ISPESL, ma non è stato verificato dalla ASL
da oltre 1 anno.
I puffi (mi si permetta il termine e che nessuno si offenda !!!!) redigono
un bel verbale non oblabile per violazione dell'art 194 del DPR 547/55 a
carico del conducente e del responsabile del mezzo.
Questo verbale viene inviato in Procura.
Il PM assegnatario fa un bel plico e lo invia alla ASL
L'ispettore ASL redige un verbale di contestazine dell'art. 194 del DPR
54/55 con prescrizione di ottemperare alla verifica annuale presso un
Servizio impiantistico o uno SPSAL della ASL medesima o di altra a scelta
del contravventore.
Acquisito il verbale di cui in prescrizione viene irrogata la s.a. di 248 ?
al contrvventore.
Se lo stesso ottempera alla prescrizione (verifica gru) e paga la s.a.
l'ispettore ASL comunica al PM l'estinzione del reato e quindi lo stesso
richiede l'archiviazione.
Mi chiedo e vi chiedo: se quanto il francesco ha affermato fosse vero e
quindi smentito l'assunto del cc, tutta questa procedura non la farebbe la
Stradale o meglio la squadra di PG presso la Procura.
Ergo: l'assunto di cc ha stigmatizzato la reale situazione; se poi ci volete
togliere anche questo rivolgetevi al Parlamento perchè modifichi il 758.
Saluti.
Nessuno ha mai auspicato che la sorveglianza nei luoghi di lavoro fosse fata
da UPG diversi da ispettori asl.
Tra l'altro per il nostro codice penale e il codice di procedura penale la
forma è sostanza e quindi anche un errore formale rischia di invalidare
tutto!! (per mancanza di timbri sono stati liberati pericolosi mafiosi)
Faccio solo notare che il 758 afferma che se un pubblico ufficiale o un
incaricato di pubblico servizio riscontra un reato in questo settore deve
"passare la palla" ad un ispettore ASL
Non afferma che se un UPG dello specifico settore (prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro) diverso da un ispettore ASL è OBBLIGATO a "passare la
palla" ad un ispettore ASL
P.S. Cari ELIOS e CC potreste nelle eventuali risposte evitare di dimostrare
la maleducazione ampliamente dimostrata negli scambi di opinioni precedenti
evitando di effendere gratuitamente chi la pensa diversamente da voi. Se ci
riuscite ovviamente .......................
> Tra l'altro per il nostro codice penale e il codice di procedura penale la
> forma č sostanza e quindi anche un errore formale rischia di invalidare
> tutto!! (per mancanza di timbri sono stati liberati pericolosi mafiosi)
R: sacrosante parole, nulla da obiettare
>
> Faccio solo notare che il 758 afferma che se un pubblico ufficiale o un
> incaricato di pubblico servizio riscontra un reato in questo settore deve
> "passare la palla" ad un ispettore ASL
R: ovvio quanto banale
> Non afferma che se un UPG dello specifico settore (prevenzione e sicurezza
> nei luoghi di lavoro) diverso da un ispettore ASL č OBBLIGATO a "passare
la
> palla" ad un ispettore ASL
R: mi spieghi chi sarebbero costoro ? Gli isepttori del lavoro ? Passano la
palla. I CC dei nuclei ispettorato del lavoro: agiscono in via autonoma. Chi
altri ? Gli ispettori INPS o INAIL: vale lo stesso che per gli ispettori del
lavoro.
Per fare diversamente ci vuole una Legge quadro o meglio l'Agenzia della
prevenzione.
Cosě saremo tutti contenti
> > Non afferma che se un UPG dello specifico settore (prevenzione e
sicurezza
> > nei luoghi di lavoro) diverso da un ispettore ASL è OBBLIGATO a
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:veupb.88731$e6.32...@twister2.libero.it...
Il punto della discussione è se la prescrizione (in linea teorica
ovviamente) possa essere esercitata da qualunque UPG con competenza nel
settore della sicurezza ed igiene del lavoro (e quindi anche quegli UPG che
sono tali in tutto il campo del penale) e soltanto dagli ispettori ASL con
qualifica di UPG.
Io protendo per la prima per diversi motivi che sono stati già spiegati ma
ovviamente auspico che venga esercitata solo dagli ispettori della ASL con
qualifica di UPG e competenti nella specifica materia in cui stanno dando la
prescrizione (cioè un un medico della ASL sarebbe opportuno che non facesse
prescrizioni in materia di macchine ed impianti elettrici)
C'è un detto che recita quanto segue (lo scrivo in italiano, ma andrebbe
detto in un qualsiasi dialetto): A lavare la testa al ciuco (Francesco) si
perde tempo, acqua e sapone.
Se ti può essere di conforto, prova a dare una lettura completa a tutti i
post sull'argomento.
Saluti
ELIOS
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"isp Merlo" <ispm...@virgilio.it> ha scritto nel messaggio
news:6Zxpb.405363$R32.13...@news2.tin.it...
Saluti
Francesco
"ELIOS" <aureliop...@toglimiperspedire.tin.it> ha scritto nel
messaggio news:VBQpb.412599$R32.13...@news2.tin.it...
Intendevo, solo, sottolineare la durezza della calotta cranica, oltre la
media
Niente di più. Anche perchè non c'è nientaltro da dire.
ELIOS
Ps1: ho raccolto il tuo invito !! Sto ridendo a crepapelle !!!
Ps2: i clienti non si trovano. In genere sono persone che si recano e/o
chiedono la conulenza e/o assistenza di un professionista.
eli...@toglimiperspedire.inwind.it
per contatti cancellare (toglimiperspedire.) dall'indirizzo
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:fXRpb.92104$e6.33...@twister2.libero.it...
Questa affermazione, tipica dei professionisti degli anni 70 è vecchia e
decrepita
e conferma ancora di più che se fossi partito adesso al massimo trovavi un
posto da disegnatore autocad in uno studio tecnico a 7,5 Euro l'ora lordi e
che questo lavoro lo avresti fatto per lungo tempo!!!!!!!
> A mio avviso il 758 non ha (anche perchè non poteva) modificare il codice
di
> procedura penale relativamente al fatto di privare di specifici poteri
> alcuni UPG.
he-he ma allora insistiamo..
ALLORA RIPASSIAMO (per la 2° volta) DIRITTO PUBBLICO ma questa volta il
testo che ti propongo è un po' piu' corposo, onde evitare
che tu faccia ancora la solita brutta figura:
GERARCHIA DELLE FONTI NEL DIRITTO ITALIANO -
1) La Costituzione
contiene i principi fondamentali relativi all'organizzazione dello Stato ed
ai rapporti fra Stato e cittadini. Tutte le altre fonti sono ad essa
inferiori. La nostra è una Costituzione RIGIDA, cioè può essere modificata
solo attraverso un procedimento più lungo e complicato di quello previsto
per le leggi ordinarie.
2) Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale
cancellano o modificano le norme contenute nella Costituzione.
3) Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
(decreto legislativo e decreto legge, i codici, i testi unici)
- LA LEGGE ORDINARIA è fatta dal Parlamento mentre gli atti aventi forza di
legge, cioè il DECRETO LEGGE ed il DECRETO LEGISLATIVO, sono emanati dal
Governo, con la differenza che il decreto legislativo è emanato sulla base
di una precedente legge delega del Parlamento al Governo, contenente i
principi, i criteri ed il termine, mentre il decreto legge è emanato dal
Governo autonomamente in casi di necessità ed urgenza e per questo deve
essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione; in mancanza il decreto legge decade.
- I CODICI sono leggi che hanno forma di un' organica raccolta di norme in
modo sistematico e tendenzialmente completo, relative ad un ampio settore
dell'ordinamento giuridico. In Italia abbiamo 5 codici:
CODICE CIVILE che si occupa di diritto privato, formato da 2969 articoli
divisi in 6 libri:
1) delle persone e della famiglia (1-455),
2) delle successioni (456-809),
3) della proprietà (810-1172)
4) delle obbligazioni (1173-2059)
5) del lavoro (2060 - 2642)
6) della tutela dei diritti (2643 - 2969)
CODICE DI PROCEDURA CIVILE che regola il processo civile
CODICE DELLA NAVIGAZIONE che disciplina il trasporto marittimo ed aereo
CODICE PENALE che individua i reati e le pene
CODICE DI PROCEDURA PENALE che regola il processo penale.
- I TESTI UNICI sono raccolte ordinate di norme relative a una stessa
materia ma provenienti da fonti diverse ed accumulatesi nel tempo.
4) Le leggi regionali e i regolamenti dell'Unione Europea
sono emanate dalle singole regioni; ad esse sono equiparate le leggi
PROVINCIALI delle province autonome di Trento e Bolzano.
5) I regolamenti
governativi, ministeriali, territoriali (Comuni, Province), non
territoriali. Non sono abilitati a regolare qualsiasi materia, infatti
alcune materie hanno RISERVA DI LEGGE, assoluta (solo la legge può
regolarla) o relativa (la legge fissa i principi fondamentali).
6) La consuetudine
fonte non scritta di norme prodotte dallo stesso corpo sociale consiste
nella ripetizione costante e uniforme di un dato comportamento con la
convinzione che sia norma giuridica. La consuetudine è ammessa solo se
richiamata da fonti scritte e solo per materie non disciplinate da fonti
scritte. Le consuetudini sono raccolte a cura della Camera di Commercio
locale.
--- dunque:
IL DECRETO LEGISLATIVO APPARTIENE ALLA GERARCHIA "LEGGE ORDINARIA"
IL CODICE DI PROCEDURA PENALE APPARTIENE ALLA GERARCHIA "LEGGE ORDINARIA"
ergo:
UN DECRETO LEGISLATIVO PUO' BENISSIMO MODIFICARE / ABROGARE UNA NORMA
ESISTENTE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE!
e non mi dilungo oltre in quanto le tue affermazioni sono state già
ampliamente "smontate" in altri threads.
E quindi? a parte che non mi sfugge visto che l'hai imparato dal mio
precedente post e comunque non vedo il nesso
se il Dlgs dice "modifichiamo il codice di procedura penale" evidentemente
corrisponde alla legge delega che dice "delega al governo l'approvazione di
un Dlgs che modifichi il CCP".
quindi, ribadisco
UN DECRETO LEGISLATIVO PUO' BENISSIMO MODIFICARE / ABROGARE UNA NORMA
ESISTENTE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE!
Non arrampichiamoci sugli specchi per favore... e ripassiamoci diritto
pubblico prima di postare certe castronerie facendo perdere tempo agli
utenti di questo newsgroup..
e non mi dilungo oltre in quanto le tue affermazioni sono state già
ampliamente "smontate" in altri threads.
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:PGLqb.99767$e6.35...@twister2.libero.it...
he-he ma allora insistiamo..
2) delle successioni (456-809),
3) della proprietà (810-1172)
4) delle obbligazioni (1173-2059)
--- dunque:
IL DECRETO LEGISLATIVO APPARTIENE ALLA GERARCHIA "LEGGE ORDINARIA"
IL CODICE DI PROCEDURA PENALE APPARTIENE ALLA GERARCHIA "LEGGE ORDINARIA"
Noi stiamo discutendo se il 758 ha solo reso automatico l'archiviazione di
un procedimento penale che prima doveva comunque passare attraverso il
giudice oppure se ha ANCHE modificato il concetto di UPG introducendo, per
uno specifico settore, la possibilità di estinzione del reato solo se la
procedura passa attraverso alcuni ispettori che hanno la qualifica di UPG
per quello specifico settore e non per tutti gli UPG che hanno tale
qualifica per quello specifico settore.
In questo secondo caso la legge doveva delegare dei poteri ben più ampi
rispetto al semplice riordino del sistema delle sanzioni in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
> E quindi? a parte che non mi sfugge visto che l'hai imparato dal mio
> precedente post e comunque non vedo il nesso
Presuntoso, come al solito eh.......... No, da te non ho imparato niente.
tu affermi (ed hai affermato anche in un altro thread, e lė almeno hai avuto
il buon senso di tacere) che "A mio avviso il 758 non ha (anche perchč non
poteva) modificare il codice
di procedura penale " e facevi riferimento (nell'altro post) alla gerarchia
delle leggi di rango superiore ed inferiore.
Al di lā del fatto che il Dlgs 758/94 non ha modificato il CPP, introducendo
invero nuovi compiti per gli UPG ASL ex L.833/78 ti si vuol fare capire che
un DLGS puo', in qualsiasi momento, modificare il CPP in quanto appartengono
alla stessa categoria di fonti.
e per finire, occorre ancora una volta correggere le tue maldestre e
sconclusionate affermazioni: "..possibilitā di estinzione del reato solo se
la procedura passa attraverso alcuni ispettori che hanno la qualifica di UPG
per quello specifico settore e non per tutti gli UPG che hanno tale
qualifica per quello specifico settore"
con il DLgs 758/94 la procedura deve passare de iure attraverso gli
ispettori UPG della ASL al fine di impartire la prescrizione che si renda
necessaria.
Infatti tutti, pubblici ufficiali* (e quindi ricomprendendo tutti gli
u.p.g./a.p.g. previsti dal nostro ordinamento) e gli stessi cittadini, che
dovessero riscontrare un reato devono comunicarne gli estremi al PM il
quale, se trattasi di reato in materia di sicurezza del lavoro, č OBBLIGATO
dal DLgs 758/94 (art. 22) a passare la pratica al personale ispettivo della
ASL per la successiva prescrizione e quindi attivazione del processo
estintivo.
e visto che ancora non ti sei letto l'articolo in argomento, lo riposto:
Art. 22 DLgs 758/94. Notizie di reato non pervenute dall'organo di
vigilanza.
. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria
iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati
di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dā immediata
comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla
prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la
contravvenzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in
cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero
Tutto il forum ti scongiura: leggi il DLgs 758/94 artt. 19-25 (sono solo 6
artt.)
*
sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
----- Original Message -----
From: "Francesco" <franci1...@inwind.it>
Newsgroups: it.lavoro.prevenzione
Sent: Friday, November 07, 2003 6:07 PM
Subject: Re: Ancora sulle competenze degli UPG
> > > Ti sfugge una piccola cosa.
> > > I D.Lgs. sono fatti sulla base di una legge delega e non possono
> > legiferare
> > > al di la di quello che la legge delega dice!!!!
>
> Noi stiamo discutendo se il 758 ha solo reso automatico l'archiviazione di
> un procedimento penale che prima doveva comunque passare attraverso il
> giudice oppure se ha ANCHE modificato il concetto di UPG introducendo, per
> uno specifico settore, la possibilitā di estinzione del reato solo se la
> procedura passa attraverso alcuni ispettori che hanno la qualifica di UPG
> per quello specifico settore e non per tutti gli UPG che hanno tale
> qualifica per quello specifico settore.
>
> In questo secondo caso la legge doveva delegare dei poteri ben pių ampi
> e no!
> non cercare vie d'uscita a quanto da te maldestramente affermato
>
> tu affermi (ed hai affermato anche in un altro thread, e lì almeno hai
avuto
> il buon senso di tacere) che "A mio avviso il 758 non ha (anche perchè non
> poteva) modificare il codice
> di procedura penale " e facevi riferimento (nell'altro post) alla
gerarchia
> delle leggi di rango superiore ed inferiore.
> Al di là del fatto che il Dlgs 758/94 non ha modificato il CPP,
introducendo
> invero nuovi compiti per gli UPG ASL ex L.833/78 ti si vuol fare capire
che
> un DLGS puo', in qualsiasi momento, modificare il CPP in quanto
appartengono
> alla stessa categoria di fonti.
>
> e per finire, occorre ancora una volta correggere le tue maldestre e
> sconclusionate affermazioni: "..possibilità di estinzione del reato solo
se
> la procedura passa attraverso alcuni ispettori che hanno la qualifica di
UPG
> per quello specifico settore e non per tutti gli UPG che hanno tale
> qualifica per quello specifico settore"
>
> con il DLgs 758/94 la procedura deve passare de iure attraverso gli
> ispettori UPG della ASL al fine di impartire la prescrizione che si renda
> necessaria.
>
> Infatti tutti, pubblici ufficiali* (e quindi ricomprendendo tutti gli
> u.p.g./a.p.g. previsti dal nostro ordinamento) e gli stessi cittadini, che
> dovessero riscontrare un reato devono comunicarne gli estremi al PM il
> quale, se trattasi di reato in materia di sicurezza del lavoro, è
OBBLIGATO
> dal DLgs 758/94 (art. 22) a passare la pratica al personale ispettivo
della
> ASL per la successiva prescrizione e quindi attivazione del processo
> estintivo.
>
> e visto che ancora non ti sei letto l'articolo in argomento, lo riposto:
>
> Art. 22 DLgs 758/94. Notizie di reato non pervenute dall'organo di
> vigilanza.
> . Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di
propria
> iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o
incaricati
> di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata
> > uno specifico settore, la possibilità di estinzione del reato solo se la
> > procedura passa attraverso alcuni ispettori che hanno la qualifica di
UPG
> > per quello specifico settore e non per tutti gli UPG che hanno tale
> > qualifica per quello specifico settore.
> >
> > In questo secondo caso la legge doveva delegare dei poteri ben più ampi
"Francesco" <franci1...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:rhSqb.98259$vO5.3...@twister1.libero.it...
"cc" <a...@me.com> ha scritto nel messaggio
news:boh0ps$he1$1...@lacerta.tiscalinet.it...
spero abbiate tutti un po' di buon senso e la si finisca con queste
polemiche sterili
Andate a lavorare ed evitate eventi tipo Genova 8 novembre 2003; vergogna !