Scherzi a parte. Le informazioni che cerchi sono tutte contenute
nell'articolo 17 del D.Lgs.626/94:
1. Il medico competente:
...
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di
rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
...
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni
e dei pareri di competenza;...
Quindi la cartella clinica deve essere prodotta in duplice copia. Una va
conservata in azienda coperta da segreto professionale (buste sigillate o
scaffale chiuso a chiave con chiave in busta sigillata), una va consegnata
al lavoratore (scelta più frequente) o tenuta a sua disposizione dal MC.
I risultati collettivi anonimi della sorveglianza sanitaria e l'elenco
idoneità vanno raccolti in una relazione annuale (o registro dati
biostatistici) da consegnare al DL e da utilizare in sede di riunione
periodica del SPP. Nella relazione annuale va compresa l'attività di
informazione ed i sopralluoghi in azienda, nonchè le eventuali DMP.
Cordialmente.
AG
<uov...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:61800915.04120...@posting.google.com...