Saluti.
"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio
news:ai5o1r$lnv$1...@panco.nettuno.it...
"franco" <lat...@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
news:ai6t7s$aoi$1...@panco.nettuno.it...
Veramente non č cosě:
se si lavora ad altezza superiore a 2 metri il trabatello o ponteggio deve
essere a norma (e quindi provvisto anche di parapetto). Solo in situazioni
particolari (tipo il momento della costruzione del ponteggio), il ponteggio
puň non essere a norma (e non potrebbe essere diversamente). Allora in
questo caso sono obbligatorie le cinture ma solo se č tecnicamente
impossibile fare diversamente
Antonio <Ma...@Lenders.it> wrote in message ai5o1r$lnv$1...@panco.nettuno.it...
l'operaio NON deve indossare la cintura di ritenuta.
La cintura di ritenuta diventa tale se ancorata SALDAMENTE ad un ponteggio
tradizionalmnete ancorato.
In questo caso se l'operaio cade avendo indossata la cintura di ritenuta
cadrebbe nel vuoto solo per 1.50 m e poi si tirerebbe dietro il
trabattello!!!
Niente cintura: č piů sicuro cosě.
D.P.R. 164/56 - Capo IV
Ponteggi e impalcature in legname.
Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
D.P.R. 164/56 - Capo VI
Ponteggi movibili.
Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico
del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani a verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
4. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
5. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori
o sovraccarichi.
Cordialmente
AG
"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio
news:aidahe$j3b$1...@panco.nettuno.it...
A mio parere: se si lavora oltre i 2 m di altezza la legge prevede in via
primaria di approntare protezioni contro le cadute (articolo 16, DPR 164/56)
e solo quando queste opere non possono essere predisposte di usare le
cinture (articolo 10, comma 1, DPR 164/56). Il trabattello costituisce, a
patto che rispetti le relative norme di sicurezza (articolo 52, DPR 164/56),
opera provisionale atta ad evitare l'uso delle cinture.
Cordialmente
AG
"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio
news:aie32i$25t$1...@panco.nettuno.it...
"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio
news:aid8fg$i4k$1...@panco.nettuno.it...
- Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2
Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m.2
richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva
normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia
possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi
dell'allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi
"particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:
- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio
il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto
il raggio d'azione della gru; - lavori sui tetti; - lavori in altezza su
strutture non portanti; - lavori in altezza in condizioni metereologiche o
climatiche disagiate; - lavori effettuati di notte; - lavori che comportano
l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come
riferimento almeno la facciata completa di un edificio - lavori con uso
ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza; - lavori con uso
ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.
Saluti
"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:B_x29.175471$vm5.5...@news2.tin.it...