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cintura su ponteggio

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Antonio

unread,
Jul 30, 2002, 5:59:41 AM7/30/02
to
Mi rivolgo a chi riuscirà ad illuminarmi:
la cintura di ritenuta di sicurezza va utilizzata sui trabattelli?
Un lavoratore da noi si è rifiutato di indossarla perchè il ponteggio mobile
alto 2,5 metri circa era da lui giudicato insicuro, e preferiva al limite
saltare giù al volo che restare appeso e precipitarsi il ponteggio addosso
dallo strattone. a me sembra una cazzata che il ponteggio ben fissato cada,
ma il problema cintura rimane.
Grazie a chi saprà aiutarmi!


franco

unread,
Jul 30, 2002, 4:40:31 PM7/30/02
to
Mi sembra una sacrosanta sciocchezza che si debba usare la cintura di
sicurezza mentre si lavora su di un trabatello. Non mi sembra che sia
richiesto da nessun atto normativo cogente. Consultare al riguardo la norma
UNI HD 1004.

Saluti.

"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio
news:ai5o1r$lnv$1...@panco.nettuno.it...

Mario Sottile

unread,
Jul 31, 2002, 4:31:26 PM7/31/02
to
Se si lavora ad altezze superiori ai 2m il trabattello deve essere provvisto
di parapetto altrimenti sono obbligatorie le cinture.
Ciao, Mario Sottile :-)

"franco" <lat...@iperbole.bologna.it> ha scritto nel messaggio
news:ai6t7s$aoi$1...@panco.nettuno.it...

Francesco

unread,
Aug 1, 2002, 10:57:07 AM8/1/02
to

> Se si lavora ad altezze superiori ai 2m il trabattello deve essere
provvisto
> di parapetto altrimenti sono obbligatorie le cinture.
> Ciao, Mario Sottile :-)

Veramente non č cosě:
se si lavora ad altezza superiore a 2 metri il trabatello o ponteggio deve
essere a norma (e quindi provvisto anche di parapetto). Solo in situazioni
particolari (tipo il momento della costruzione del ponteggio), il ponteggio
puň non essere a norma (e non potrebbe essere diversamente). Allora in
questo caso sono obbligatorie le cinture ma solo se č tecnicamente
impossibile fare diversamente

vincenzo Roccasalva

unread,
Aug 1, 2002, 11:51:54 AM8/1/02
to
la cintura non serve per quell'altezza.
meglio disporre il trabattello di opportuno parapetto.

Antonio <Ma...@Lenders.it> wrote in message ai5o1r$lnv$1...@panco.nettuno.it...

Norberto

unread,
Aug 1, 2002, 1:45:40 PM8/1/02
to
Condivido Le affermazioni dei precedenti, ma il problema credo sia:

"era da lui giudicato insicuro, e preferiva al limite
saltare giů al volo che restare appeso e precipitarsi il ponteggio addosso

dallo strattone. a me sembra una cazzata che il ponteggio ben fissato cada"
Mi chiedo perchč il lavoratore considera non sicuro il trabattello
(abbastanza normale visto l'altezza)? Strano poi fissare un trabattello cosě
basso (ma stiamo parlando di fissarlo a una struttura portante?).
Bye
Norberto


Antonio

unread,
Aug 2, 2002, 2:22:53 AM8/2/02
to
Ciao e grazie a tutti per l'interessamento.
Il trabattello ha le sbarre che fungono da parapetto a tutte le altezze, e
non è fissato a strutture portanti.
L'operaio deve fissare la cintura al trabattello ed è questo il problema,
dato che se per qualche motivo tale trabattello cade se lo porta dietro.
Purtroppo però viste le molteplici risposte non ho capito se può omettere di
indossarla oppure no...


vincenzo Roccasalva

unread,
Aug 2, 2002, 2:53:41 AM8/2/02
to

Antonio <Ma...@Lenders.it> wrote in message aid8fg$i4k$1...@panco.nettuno.it...
> Ciao e grazie a tutti per l'interessamento......

l'operaio NON deve indossare la cintura di ritenuta.
La cintura di ritenuta diventa tale se ancorata SALDAMENTE ad un ponteggio
tradizionalmnete ancorato.
In questo caso se l'operaio cade avendo indossata la cintura di ritenuta
cadrebbe nel vuoto solo per 1.50 m e poi si tirerebbe dietro il
trabattello!!!

Niente cintura: č piů sicuro cosě.

Antonio

unread,
Aug 2, 2002, 2:58:07 AM8/2/02
to
Ora ho le idee più chiare.
Mi sai indicare un riferimento normativo o legislativo in modo da poter
sostenere questa linea?


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Aug 2, 2002, 5:16:45 AM8/2/02
to
D.P.R. 164/56 - Capo II
Disposizioni di carattere generale.
Art. 10 - Cinture di sicurezza
1. Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili
a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che
comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non
sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai
addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate
a fune di trattenuta.
2. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante
anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle
opere fisse o provvisionali.
3. La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni
tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del
lavoratore
4. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la
caduta a non oltre m 1,50.

D.P.R. 164/56 - Capo IV
Ponteggi e impalcature in legname.
Art. 16 - Ponteggi ed opere provvisionali
1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

D.P.R. 164/56 - Capo VI
Ponteggi movibili.
Art. 52 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice
1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere
sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico
del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o
altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei
dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani a verticalità dei ponti su ruote deve essere
controllata con livello o con pendolino.
4. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
5. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di
contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori
o sovraccarichi.


Cordialmente
AG


"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio

news:aidahe$j3b$1...@panco.nettuno.it...

Antonio

unread,
Aug 2, 2002, 9:56:50 AM8/2/02
to
Gentile soc. SCAI, ringraziando per la cordiale risposta, noto che purtroppo
non si parla di cinture su trabattelli o meno ma solo dell'argomento in
generale. nel mio caso è un problema poichè non ho colto come risolvere il
mio dubbio. maledette cinture!!!


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Aug 2, 2002, 11:58:25 AM8/2/02
to
Credo che la risposta sia da ricercare nel complesso delle leggi e delle
risposte che le sono state date.

A mio parere: se si lavora oltre i 2 m di altezza la legge prevede in via
primaria di approntare protezioni contro le cadute (articolo 16, DPR 164/56)
e solo quando queste opere non possono essere predisposte di usare le
cinture (articolo 10, comma 1, DPR 164/56). Il trabattello costituisce, a
patto che rispetti le relative norme di sicurezza (articolo 52, DPR 164/56),
opera provisionale atta ad evitare l'uso delle cinture.

Cordialmente
AG


"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio

news:aie32i$25t$1...@panco.nettuno.it...

Stefano Scattini

unread,
Aug 5, 2002, 5:59:28 PM8/5/02
to
Sulle piattaforme aeree è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza.
Io in genere le faccio indossare, tennedo conto dei lavori che vengono
eseguiti al limite dell'area operativa della piattaforma con l'operatore che
tende a sporgersi oltre i parapetti.


"Antonio" <Ma...@Lenders.it> ha scritto nel messaggio

news:aid8fg$i4k$1...@panco.nettuno.it...

Stefano Scattini

unread,
Aug 5, 2002, 6:06:47 PM8/5/02
to
Dalle linee guida del 1997:

- Rischio di caduta dall'alto da altezza superiore a m. 2

Premesso che qualunque circostanza di lavoro ad altezza superiore a m.2
richiede sempre l'allestimento dei dispositivi di protezione collettiva
normalmente costituiti da parapetti anticaduta o, nel caso non ne sia
possibile l'installazione, l'uso della cintura di sicurezza, ai sensi
dell'allegato II, punto 1, appare ragionevole considerare fra i rischi
"particolarmente aggravati" quantomeno le seguenti situazioni di lavoro:

- le attività che comportano rischi incrociati o multipli, come ad esempio
il lavoro su ponteggi in caso di demolizioni oppure lavori in altezza sotto
il raggio d'azione della gru; - lavori sui tetti; - lavori in altezza su
strutture non portanti; - lavori in altezza in condizioni metereologiche o
climatiche disagiate; - lavori effettuati di notte; - lavori che comportano
l'allestimento o l'uso di ponteggi di grandi dimensioni, prendendo come
riferimento almeno la facciata completa di un edificio - lavori con uso
ripetitivo o continuativo della cintura di sicurezza; - lavori con uso
ripetitivo o continuativo del trabattello, di ponte sviluppabile o simili.

Saluti


"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:B_x29.175471$vm5.5...@news2.tin.it...

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