Aiuto e grazie tante, ho davvero bisogno di risposte.
No in
prigione no! Se l'azienda è abbastanza sicura (uffici o simili) e il datore
di lavoro e gli RLS sono "regionevoli" il livello di sbattimento è scarso.
Certo se l'impegno è notevole (sostanze e lavorazioni pericolose a volontà,
incidenti rilevanti alle persone, normative in rapida evoluzione, DdL e RLS
rompini) devo dire che è un mestiere pericoloso: poche soddisfazioni, tutte
grane, nessuna vera certezza normativa etc
In qs ultim caso il mio
personale suggerimento è di valutare bene che cosa vuol dire in termini
economici e di inquadramento: se c'è una miglioria notevole ok altrimenti
"no ho altri interessi, preferirei altri sviluppi"
Nel mio caso
affidarmi alla sola 626 per al carriera professionale ha comportato
l'estraniamento dal business aziendale senza nessuno sbocco ulteriore
interno all'azienda.
Ti auguro che non sia così e in ogni caso cerca di
mantenere un'attività anche minima legata al core business aziendale
Saluti
--------------------------------
Inviato via http://usenet.iol.it
Primo consiglio è leggere la norma. Ti passo un commento stringato, ma
efficacie per spiegarti il problema, trovato su di un testo : " Compiti
preminenti del Serv.Prev. Prot.sono quelli di individuazione dei rischi, di
elaborazione delle misure preventive e protettive, non chè di programmazione
della loro attuazione. Il servizio collabora altresì con il datore di lavoro
in materia di formazione e informazione dei lavoratori". Detto ciò posso
solo consigliarti di rifiutare. Perchè un'azienda metalmeccanica di 250 dip.
non è un scherzo! Fatti un giro della fabbrica: tieni bene a mente il numero
di macchine utensili, la quantità e complessità degli impianti tecnologici,
le difficoltà delle manovre degli operatori, la dislocazione degli
estintori/manichette/ecc. e dei presidi di primo soccorso, la pulizia e
l'ordine negli impianti produttivi, annusa l'aria e guarda controluce
eventuali polveri sottili in tutti gli ambienti, pass un dito sulle macchine
e sui pavimenti, guarda le scarpe degli operai e le loro divise, gira gli
uffici controlla sedie, postazioni a videoterminali, scrivanie e luce e
lucentezza dei piani di lavoro delle scrivanie, considera se avete donne in
fabbrica, considera che possono (per fortuna e ben venga) rimanere incinte,
guarda se ci sono ascensori, montacarichi, carri ponti, gru e simili, vedi
quanti automezzi, camion, muletti e simili ci sono, ad ogni cosa ( e non ho
fatto un elenco completo) dell'elenco collega una o più leggi specifiche, a
tutto collega varie leggi di coordinamento, aggiungi tutti i dipendenti che
ti cercano per problemi/consigli/dubbi, aggiungi la formazione/informazione
e poi valuta se ti conviene! Ovviamente se vuoi farlo come si deve. Come
sempre ripeto: quì si lavora sulla salute delle persone, attenzione! Può
darsi che tu non vada in galera, ma spero tu abbia un pò di coscienza, ne
sono sicuro: altrimenti non avresti scritto al ng!!
Buona Fortuna
Fausto Oggionni
PS
Ora capisco perchè sono sempre più rari gli annunci per resp. sicurezza e/o
sicurezza/ambiente, se tutte le aziende si comportano così!!!
Volevo rispondere qualche giorno fa a questa domanda, ma ho rininciato
perche' volveo innescare un'altra discussione e non mi andava di farlo prima
che qualcuno desse una risposta, ora posso farlo.
Pensavo all'azienda che ha avanzato la proposta (o l'obbligo) al ns. amico
di diventare RSPP...Possibile che una grande azienda (250 dip.
metalmeccanici), non abbia considerato le conseguenza di una nomina di
questo tipo?
Se il "giovane vecchio" accettasse l'incarico non rischierebbe nulla, anzi,
la sua posizione sarebbe sicuramente stralciata anche in caso di inchieste
per lasioni o omicidio colposo in caso di gravi infortuni (Galeazzi docet).
Per contro l'azienda sta palesemente ineescando un meccanismo che portera'
il suo legale rappresentante, in caso di contenzioso, a rispondere di "culpa
in eligendo", a creare tensioni nel SPP (ricordo che un'azienda simile avra'
ben 3 RLS appartenenti alle RSU aziendali), oltre a non poter disporre di un
valido supporto nell'organizzaizione e nella gestione operativa della
sicurezza.
E tutto cio', come cigliegina sulla torta, si va ad inserire in un contesto
appena "scottato" alla sentenza della corte di giustizia europea in merito
la trasposizione delle direttive madri della "626", nella fattispecie sulla
necessita', da parte dell'azienda, di nominare quale RSPP personale
competente interno o, in mancanza di quato, esterno.
Che dire...in bocca al lupo. Servira' molta fortuna alla ditta in questione,
anche se sarebbe tutto piu' semplice se le cose potrebbero fossero
predisposte in maniera piu' coerente (magari con l'ausilio di consulenti
preparati in materia).
Cordialmente.
Andrea Gobbi
> Che dire...in bocca al lupo. Servira' molta fortuna alla ditta in
questione,
> anche se sarebbe tutto piu' semplice se le cose potrebbero fossero
> predisposte in maniera piu' coerente (magari con l'ausilio di consulenti
> preparati in materia).
Giusto! Od assumere un manager preparato, magari riunendo la funzione con
Ambiente o Manutenzione.
Per il consulente ricordati che esistono certi personaggi......c'è un tuo
"caro" amico che gira i quesiti dei suoi Clienti al ng!! Di contro ci sono
ottimi consulenti molto ben preparati. (non essendo della categoria, posso
dirlo senza divenire spam!!).
> Cordialmente.
> Andrea Gobbi
Buon Lavoro, Ciao
Fausto Oggionni
--
Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG
"Giovane Vecchio" <abo...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:%zB88.37551$om6.9...@news1.tin.it...
"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:WOh98.53181$3J1.1...@news2.tin.it...
Sulla responsabilita' del RSPP si e' dibattuto anche qui sul NG ed i pareri
sono ancora abbastanza contrastanti. Se e' vero che da un punto di vista
squisitamente legato alle norme antinfortunistiche ("626" in primis) il RSPP
viene di fatto "esonerato" da sanzioni e colpe, da un punto di vista
penalistico (Codice di Procedura Penale), puo' essere indagato come
qualsiasi altra persona che il P.M. prima e/o il G.I.P. poi ritengano
opportuno indagare in merito a lesioni o omicidio colposo.
Il discorso qui era un altro...un RSPP nominato "a caso", senza preparazione
specifica ed aventi funzioni non coerenti e non sufficiente per l'incarico,
risulterebbe sicuramente escluso da un eventuale procedimento penale. Questo
per la colpa del DL che ha nominato una persona evidentemente impreparata
per tale compito. Potrebbe non essere cosi' se il RSPP, per esempio, venisse
nominato nell'ambito delle funzioni tecniche aziendali (Responsabile di
Produzione, Responsabile della Manutenzione, ecc.) e se allo stesso venisse
fornita un adeguata (o meglio ritenibile adeguata) preparazione.
Non basta certo il "farsi pagare" per risolvere i problemi. E nemmeno
l'assicurazione aziendale, in particolare se poi il soggetto viene
"abbandonato" o addirittura utilizzato quale "capro espiatorio"
dall'azienda. E parlo di soggetto perche' in questa situazione ci si possono
trovare non solo gli RSPP (che dalla loro hanno, perlomeno, un'incerta
interpretazione circa la loro effettiva responsabilita'), ma i dirigenti, i
preposti e i lavoratori stessi, nonche' gli appaltatori, i consulenti ed
altre figura che si interfacciano con l'azienda. Anche io sono indagato per
omicidio colposo, perche' a parere del P.M. il docuemnto di valutazione dei
rischi che avevo redatto per conto di un trasportatore non era completo in
funzione dell'attivita' che ha causato la morte di un operaio (uso della gru
idraulica autocarrata), e non ero, in tale occasione, ne' RSPP, ne'
dipendente dell'azienda...
Cordialmente.
Andrea Gobbi
saluti
Francesco Gorini
Cazzo Francesco...(e passami il termine)...sapro' bene la differenza tra
testimone e indagato!
Vuoi vedere le carte?
Dai....fammi il piacere!
AG
Saluti
Francesco Gorini
S.C.A.I. S.r.l. <sca...@tin.it> wrote in message
57Ke8.16108$Ns4.7...@news2.tin.it...
"Francesco" <franc...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:f8Le8.28957$fa5.1...@twister2.libero.it...
Saluti
Francesco Gorini
"Francesco" <franc...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:q9Ne8.27887$v7.10...@twister1.libero.it...
"Francesco" <franc...@inwind.it> ha scritto nel messaggio
news:KeIe8.28038$fa5.9...@twister2.libero.it...
Non ne sono cosi' convinto. O meglio, dipende dal tipo di consulenza
fornita.
Se la consulenza rientra in settori normati dove si riscontrino oggetive a
carico del professionista (per esempio la progettazione edile, strutturale,
impiantistica, ecc.), allora possono essere ravvisate oggettive
responsabilita' a carico del consulente per omissione o per errore.
Se la consulenza e' invece operata in ambiti non precisamente normati, o
dove la normativa e' incompleta o, ancora, e' soggetta a molteplicita'
interpretativa, e' perlomeno difficile ricondurre al consulte
responsabilita' penali oggettive a suo carico.
Nel mio caso specifico, per esempio, mi si addebita una superficialita'
nell'aver valutato il rischio derivante dall'uso di una gru autocarrata
nell'ambito della redazione di un documento di valutazione nei rischi di
un'azienda di trasporti (preciso, inoltre, che io lavoravo con contratto di
CoCoCo in una Srl di consulenza). Da qui (ed anche questo e' comunque
opinabile), a determinare che da tale carenza sia scaturito l'infortunio
mortale...credo che ne passi di acqua sotto i ponti! Ritengo, infatti, che
compito del valutatore (a parte l'aver identificato il rischio), sia quello
di aver previsto tutto quanto ritenuto necessario al fine di ridurre la
probabilita' che il rischio si tramuti in infortunio (quindi nel caso
specificio, l'aver consigliato verifiche periodiche interne
sull'attrezzatura, l'aver ricordato la necessita' di verifiche annuali a
cura dell'Ente preposto, l'aver sottolineato la necessita' di istruire
convenientemente gli operatori, ecc.), non quello di verificare, in futuro,
che tali compiti vengoano effettivamente svolti.
AG
La ditta xxx incarica Andrea di redigere il documento di valutazione dei
rischi previsto dall'art. 4 del D. Lgs 626/94.
Non vengono richieste perizie (tanto meno perizie giurate) relative a
singole macchine o sottoposti per iscritto quesiti relativi a conformità di
specifiche macchine.
Andrea in tale situazione non ha la qualifica di progettista, di locatore
finanziario, di venditore o di installatore
Andrea redige il documento facendo un sopralluogo accompagnato da un
dipendente dell'azienda xxx e consultando la documentazione esistente.
Su tale documento però non viene rilevato un rischio ad esempio che sul
piazzale di scarico merci è presente una rampa di pendenza maggiore rispetto
a quanto può normalmente sopportare il muletto e di conseguenza non vengono
date istruzioni scritte agli operatori del muletto di non uscire sul
piazzale ma di fare solo scarico e carico all'interno dei locali di
lavorazione.
Il documento di valutazione dei rischi viene inviato al datore di lavoro,
all'RSPP e al RLS perchè se lo leggano con calma e poi viene indetta la
riunione prevista dall'art. 11 del D. Lgs 626/94.
Nessuno in sede di riunione si accorge di questa carenza del documento di
valutazione dei rischi.
Avviene un incidente grave direttamente collegabile a questa carenza del
documento di valutazione dei rischi e il p.m. chiama a giudizio oltre il
datore di lavoro anche il sig. Andrea imputandolo del reato di cui all'art.
590 del c.p (lesioni personali colpose) in quanto per il p.m. il sig. Andrea
era destinatario di specifici obblighi in materia di tutela dei lavoratori
(mi riesce però capire in virtù di quale legge è destinatario di tali
obblighi), obblighi che non sono stati ottemperati per imperizia e/o
imprudenza e/o negligenza e/o violazione di norme a tutela dei lavoratori.
Ho capito bene la situazione?
saluti
Francesco Gorini
Ti faccio due o tre piccole correzioni:
> La ditta xxx incarica Andrea di redigere il documento di valutazione dei
> rischi previsto dall'art. 4 del D. Lgs 626/94.
La ditta XXX incarica la ditta YYY di redigere il DVR. La ditta YYY incarica
Andrea, sotto CoCoCo, di redigerlo.
> Non vengono richieste perizie (tanto meno perizie giurate) relative a
> singole macchine o sottoposti per iscritto quesiti relativi a conformità
di
> specifiche macchine.
> Andrea in tale situazione non ha la qualifica di progettista, di locatore
> finanziario, di venditore o di installatore
Ok
> Andrea redige il documento facendo un sopralluogo accompagnato da un
> dipendente dell'azienda xxx e consultando la documentazione esistente.
Dal titolare
> Su tale documento però non viene rilevato un rischio ad esempio che sul
> piazzale di scarico merci è presente una rampa di pendenza maggiore
rispetto
> a quanto può normalmente sopportare il muletto e di conseguenza non
vengono
> date istruzioni scritte agli operatori del muletto di non uscire sul
> piazzale ma di fare solo scarico e carico all'interno dei locali di
> lavorazione.
Puo' andare come esempio, ma nella realta' il rischio e' addirittura piu'
subdolo di quanto tu non esemplifichi.
Il lavoratore scaricando dei plinti con l'autogru, per una serie di fattori,
ne causa il ribaltamento restando schiacciato. I fattori: lo scarico avviene
fuori dal cantiere, perche' "qualcuno" chiede cortesemente di non entrare in
quanto si stanno effettuado lavori di reinterro e il camion darebbe
fastidio. Il camion si posiziona cul ciglio della strada (piccola) ed al di
la' di una recinzione. Il lavoratore estrai gli stabilizzatori a meta' (non
c'e' spazio) poggiandoli sul terreno laterale alla strada asfaltata ed
inizia il lavoro. Ci sono testimoni (un collega un altro autocarro) e un
addetto in cantiere che assiste allo scarico. scaricato un mezzo inizia con
il suo. I comandi sul mezzo sono doppi, su entrambi i lati, ma il lavoratore
si mette tra la recinzione e il mezzo, probabilmente perche' non ci vede
bene attraverso la rete. l'addetto in cantiere chiede se gentilmente il
prossimo plinto lo si puo' scaricare diretamente nello scavo, per non
intralciare la manovra del mezzo che sta reinterrando. il lavoratore
sbraccia tutta lunghezza la gru...e succede il patatrac. i plinti sono al
limite di portata, ma gli stabilizzatori non sono completamente
estratti...affondano quel tanto nel terreno permettendo l'oscillazione del
mezzo...poi di schianto cedono i bracci ed il camion travolge l'operatore
che non ha via di fuga perche' limitato dalla recinzione.
Dall'inchiesta dell'ASL il DL e' stato semplicemente sanzionato per
l'articolo 37 dell'ex D.lgs.626/94. In effetti mancava una formalita' sulla
formazione, ma a niente e' servito dimostrare i 28 anni di esperienza
dell'infortunato ne' la presenza di chiare indicazioni su ambo i lati della
cabina, in corrispondenza dei comandi della gru. Non sto a dirti che la gru
era omologata, il mezzo ricollaudato e le verifiche effettuate annualemnte
presso l'Ente.
La ditta su consiglio del legale ha contestato il verbale. Poi e' arrivato
l'avviso di garanzia articolo 589 cp diretto a: 4 soci della snc XXX, il
sottoscritto (come professionista collaborante con la societa' YYY) in
qualita' di consulente esterno per la sicurezza e tecnico che ha redatto il
documento per la sicurezza ex art.4 D.Lvo 646/94 datto 11/11/1997- cito
testualmente l'avviso compreso l'errore sulla legge), i consigliari della
ditta che ha prodotto i plinti (!), il titolare della ditta e committente
del cantiere dove si operava.
Sempra dall'avviso ti leggo: "colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed
imperizia, nonche' in violazione delle norme sulla prevenzione degli
infortuni e precisamente:
- titolare della XXX per articolo 4, 21 lett a & b, 22, 37, 38 lett. a, 35
2do coma e 7 ex D.Lgs.626/94 unitamnete ad Andrea per la violazione
del'articolo 4 in quanto i DL non valutavano adeguatamente - ne' lo faceva
Andrea nell'ambito dell'incarico conferitogli - i rischi connessi alla
mansione di autista/gruista".
> Il documento di valutazione dei rischi viene inviato al datore di lavoro,
> all'RSPP e al RLS perchè se lo leggano con calma e poi viene indetta la
> riunione prevista dall'art. 11 del D. Lgs 626/94.
> Nessuno in sede di riunione si accorge di questa carenza del documento di
> valutazione dei rischi.
> Avviene un incidente grave direttamente collegabile a questa carenza del
> documento di valutazione dei rischi e il p.m. chiama a giudizio oltre il
> datore di lavoro anche il sig. Andrea imputandolo del reato di cui
all'art.
> 590 del c.p (lesioni personali colpose)
No, come hai visto omicidio colposo...
> in quanto per il p.m. il sig. Andrea
> era destinatario di specifici obblighi in materia di tutela dei lavoratori
> (mi riesce però capire in virtù di quale legge è destinatario di tali
> obblighi), obblighi che non sono stati ottemperati per imperizia e/o
> imprudenza e/o negligenza e/o violazione di norme a tutela dei lavoratori.
Anche io me lo sto ancora chiedendo...infatti, il 20/2, se non ricodo male,
pensavo che durante l'udienza preliminare la mia posizione venisse stornata
proprio per i motivi da te addotti...invece mi ritrovo rinviato a giudizio!
Ciao.
AG
Non so cosa dirti. In bocca al lupo e facci sapere come evolve la faccenda
perchè penso che interessi praticamente tutti.
Cordiali saluti
Francesco Gorini
"S.C.A.I. S.r.l." <sca...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:nX7f8.20766$Ns4.8...@news2.tin.it...
"luca salami" <lusa...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:7sNf8.26876$_u5.7...@news1.tin.it...