E' facile constatare la natura meramente consultiva del servizio e del suo
responsabile, il quale certamente non ha per sé il potere di adottare le
misure di sicurezza e di disporre per le relative spese.
Pertanto, egli in tale veste deve considerarsi semplice ausiliario del
datore di lavoro, così come emerge dal citato D.Lgs. n. 626/94 il quale,
esclusa la sanzionabilità penale del responsabile del servizio di protezione
e prevenzione, dispone, quanto agli esperti esterni, che la loro
utilizzazione non vale a liberare il datore di lavoro dalle proprie
responsabilità in materia prevenzionale. La ragione di ciò sta nel fatto che
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge compiti di
consulenza essendo «i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni
come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione
dell'azienda (ad esempio in campo fiscale tributario, giuslavoristico, ecc.)
... fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di
affidamento liberamente instaurato e della loro opera si avvale per meglio
ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario».
Si tratta di conclusione alla quale perviene unanimemente la dottrina, la
quale pone in luce, confermando quanto precedentemente esposto, che il
responsabile del servizio assume il ruolo di mero coordinatore dello stesso,
svolgendo «la funzione ... di supporto tecnico fornito al datore di lavoro».
Il responsabile del servizio, pertanto, non è responsabile a titolo di colpa
specifica, per non essere destinatario degli obblighi di sicurezza
individuati nel D.Lgs. n. 626/94 o da altre precedenti norme
prevenzionistiche.
In definitiva, il responsabile del servizio, qualora sia soggetto esterno
alla azienda assume, al pari di qualsiasi consulente privato, «l'onere di
riconoscere ed affrontare le situazioni e i problemi inerenti al ruolo
rivestito secondo lo standard di diligenza, di capacità, di conoscenza
richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo».
In effetti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è
destinatario degli obblighi di sicurezza delineati dagli artt. 4 e 7 del
D.Lgs. n. 626 del 1994; ciò conformemente ai compiti «tendenzialmente
propositivi e programmatici» non implicanti, per se stessi, autonomia
decisionale e operativa.
Essendo, pertanto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
privo di poteri organizzativi, ne consegue che egli non può considerarsi
destinatario dei precetti penalmente sanzionati dei quali al menzionato
D.Lgs n. 626/94. In effetti, i reati prevenzionali dei quali al menzionato
decreto legislativo sono reati propri e, dunque, tali da poter essere
commessi soltanto da soggetti i quali rivestano le speciali qualifiche
individuate nel precetto legislativo penalmente sanzionato.
Nella specie trattasi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e,
per specifiche responsabilità, dei medici competenti e dei lavoratori.
Certamente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è
civilmente responsabile: il datore di lavoro può rivalersi nei suoi
confronti delle conseguenze dannose derivategli dall'errata o incompleta
attività di consulenza.
Trattandosi della responsabilità penale si distingue tra responsabile del
servizio che sia dirigente o delegato del datore di lavoro, reputandosi
costui penalmente responsabile per l'attuazione delle misure di sicurezza
conformemente alla sua competenza o ai compiti delegatigli e il consulente
esterno al quale, come già constatato, è attribuibile la responsabilità per
colpa generica e non per colpa specifica correlata alla violazione delle
specifiche norme prevenzionali. Il consulente esterno, dunque, risponde per
colpa generica laddove la sua «condotta negligente, imperita o imprudente
... abbia provocato, eventualmente in concorso con altri soggetti eventi dai
quali dipenda l'esistenza di reati»; ciò in forza degli artt. 43 e 113 del
codice penale.
Sotto il profilo squisitamente prevenzionale deve ritenersi responsabile il
destinatario dei precetti, quand'anche l'inosservanza sia dipesa da errore
valutativo commesso dal responsabile del servizio di prevenzione e
protezione; ciò «nella misura in cui quell'errore risulti evitabile o con
una maggiore oculatezza nella scelta dell'esperto o con una maggiore
diligenza o nella sorveglianza del suo operato».
Sotto l'altro profilo essendosi verificato l'infortunio sul lavoro o la
malattia professionale e, dunque, l'evento lesivo dell'incolumità e della
salute del lavoratore «la ricerca della responsabilità va ... compiuta alla
stregua del normale criterio secondo cui qualunque comportamento colposo
abbia contribuito a produrre l'evento lesivo, nella misura in cui tale
condotta si inserisce eziologicamente nel determinismo causale».
Pertanto il responsabile del servizio il quale abbia indotto il datore di
lavoro ad omettere una misura prevenzionale, per aver trascurato di
segnalare una situazione di pericolo a causa della propria imperizia,
negligenza, imprudenza e inosservanza di leggi e discipline è responsabile
insieme al medesimo datore di lavoro dell'evento di danno derivatone.
Tuttavia, non essendo il responsabile del servizio destinatario delle norme
prevenzionali egli è imputabile a titolo di colpa generica e, dunque,
laddove si tratti di lesioni gravi e gravissime egli sarà perseguibile
soltanto a querela della persona offesa giacché sono perseguibili d'ufficio
le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro e
che abbiano determinato una malattia professionale (art 590, comma 5 c.p.),
come modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 198 1, n. 869.
In definitiva il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è
penalmente responsabile allorquando sia provato «il rapporto causale tra
condotta negligente, imprudente o imperita... e l’evento dannoso».
Tuttavia, trattandosi di responsabilità per concorso colposo col datore di
lavoro, deve accertarsi la consapevolezza del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione di recare un contributo alla condotta del datore di
lavoro contraria alle regole cautelari.
Ebbene, trattandosi di concorso colposo, ravvisata la causa esclusiva
dell'evento (lesione o morte del lavoratore) alla condotta volontaria di
altro soggetto (datore di lavoro, dirigente, preposto) il principio di
affidamento, per il quale può lecitamente presumersi che costoro si
comportino «senza dolo e osservando le normali regole di prevenzione»
impedisce «il concretizzarsi della qualifica normativa di negligenza,
imprudenza o imperizia» sul comportamento del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Non solo: qualora si segua la tesi per la quale si richiede nell'ipotesi di
concorso di persone un nesso condizionale tra ogni singola azione e l'evento
offensivo, assai raramente potrà, l'errato consiglio o la carente
valutazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
assurgere a concausa dell'evento lesivo sofferto dal lavoratore, per lo più
esclusivamente imputabile al datore di lavoro che, sotto l'indicato profilo,
è l'unico soggetto passivo del debito di sicurezza.
Enzo Trapanese
P.S. Quanto sopra è, in sintesi (?!), tutta la "dottrina" e la poca
giurisprudenza che ho potuto raccogliere in quest'ultima settimana
"pescando" in articoli di riviste specializzate, in massimari giuridici e in
testi pubblicati da varie case editrici.
Vorrei che si aprisse un dibattito su questa questione che, a mio parere, è
di "vitale importanza" per tutti gli operatori della "sicurezza del lavoro".
Saluti ancora e scusate la prolissità.