Altra domanda. La valutazione dei rischi ai sensi della 626/94, mi par di
capire, deve essere fatta, trattandosi di un'impresa edile, da un lato
ricercando tutte le possibili fonti di rischio nelle strutture della società
con i possibili rimedi, dall'altro, per l'attività per così dire esterna,
alla stregua di un Piano operativo di sicurezza (POS) unico e generico buono
per tutti i cantieri. E' così oppure sto prendendo un abbaglio.
Un saluto e un grazie a tutti.
Antonio
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La visita medica preventiva, come quella periodica, si basa su di un
programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico Competente che non
puo' prescindere dalle mansioni a cui verra' assegnato il lavoratore. Sara'
quindi il MC a valutare se effetuare la visita prevntiva o meno. Per
l'impiegato, per esempio, potrebbe soprassedere, per l'assistente tecnico
direi di no, visto che non sarebbe soggetto solo al rischio citato (polveri,
rumore, microclima, ecc.).
Peraltro, da un lato la visita preventiva tutela l'azienda, verificando in
prima istanza le condizioni di salute generali del lavoratore e gli
eventuali problemi sanitari incompatibili con l'attivita', o le patologie
presistenti all'atto dell'assunzione, quindi, tendenzialmente le visite
preventive vengono estese a tutti i lavoratori.
Inoltre per gli apprendisti e' sempre prevista la visita medica preventiva,
eseguita dal SSN se l'azienda non e' soggetta a sorveglianza sanitaria, o
dal MC se lo e'. Infatti, l'attestazione di avvenuta visita medica e'
richiesta al fine della domanda di assunzione per apprendista da inoltrare
all'ispettorato del lavoro.
> Altra domanda. La valutazione dei rischi ai sensi della 626/94, mi par di
> capire, deve essere fatta, trattandosi di un'impresa edile, da un lato
> ricercando tutte le possibili fonti di rischio nelle strutture della
società
> con i possibili rimedi, dall'altro, per l'attività per così dire esterna,
> alla stregua di un Piano operativo di sicurezza (POS) unico e generico
buono
> per tutti i cantieri. E' così oppure sto prendendo un abbaglio.
Piu' o meno. Diciamo che il POS deriva dalla Valutazione dei Rischi e che la
sostituisce sullo specifico cantiere. Quindi, la valutazione dei rischi deve
essere svolta sull'intero complesso aziendale (per esempio inserendo la
valutazione delle strutture quali uffici, depositi, ecc. e delle mansioni,
impianti ed attrezzature relative), mentre il POS deve riguardare
esclusivamente le lavorazioni svolte, le attrezzaturee utilizzate e le
mansioni impiegate su di uno specifico cantiere.
Cordialita'.
Andrea Gobbi
...dimenticavo, approfitto del collegamento per un breve spunto: una recente
interpretazione fornita all'associazione dei Medici Competenti della
provincia di Brescia dalla triade ASL/Ispettorato del Lavoro/Regione
Lombardia, ha chiarito le modalita' di esecuzione delle visite preventive,
che in passato hanno creato contrasti sociali tra imprenditoria e sindacati.
Le visite preassuntive, ovvero svolte prima dell'assunzione effettiva del
lavoratore, sono da considerarsi illegali, in quanto ledono il diritto del
lavoratore ad opporsi all'eventuale inidoneita' alla mansione (previsto
dallo stesso ex D.Lgs.626794). Infatti, non essendo assunto, il lavoratre
inidoneo non puo' accedere a tale possibilita' e ricorrere al giudizio del
MC.
Si deve quindi parlare di visite preventive, effettuate dopo l'assunzione e
prima dell'adibizione alla mansione (direi quasi contestuali). Il DL potrà
utilizzare il periodo di prova previsto dai C.C.N.L. per poter decidere in
merito lanon conferma di lavoratori inidonei.
Cordialita'.
Andrea Gobbi