Volevo un vostro parere sul controllo dei ponteggi metalici fissi.
Il coordinatore (CSE), effettivamente, che mansioni ha?
Lasciamo stare ciò che è "opportuno" e ciò che è "prassi"...
E lasciamo stare i discorsi già fatti sui coordinatori che si svendono per
due euro e che quindi non fanno un bel nulla.
La legge che cosa impone?
L'articolo di legge più attinenete, mi pare sia il famigerato 5-1.a:
il cse ha l'obbligo di:
"verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro".
Ora mi chiedo però:
1.
In tutte le inadempienze al DPR 164/56 (" L'impalcato non ha il sottoponte
di sicurezza, Le andatole e le passerelle non sono dotate di normale
parapetto e tavole fermapiede etc. etc.") il coordinatore c'entra qualcosa?
Certo, sul PSC ci sarà sicuramente scritto che il ponteggio deve rispettare
il 164, ma per il solo fatto di essere scritto sul psc, il coordinatore,
tramite l'art. 5-1.a diventa automaticamente organismo di controllo
sull'applicazione di un DPR?
Ed in caso di visita dell'organismo di controllo, su tali inadempienze,
perché viene sanzionato il coordinatore?
2.
Idem come sopra.
Per il disegno del ponteggio (sotto i 20 metri)?
Se manca perché dovrebbe essere sanzionato il coordinatore?
Grazie a chi ha avuto la pazienza di leggere tutto.
Non è che il coordinatore sia considerato un "organismo di vigilanza" in
cantiere, fatto sta che, proprio alla luce dell'articolo da te citato, se un
ponteggio è palesemente inadeguato ed il coordinatore non dimostra di aver
segnalato la cosa o addirittura di aver richiesto la sospensione dei lavori
per pericolo grave ed imminente, come può dire di aver verificato
l'applicazione delle procedure di sicurezza stabilite nel PSC? Anche perchè
non è che un ponteggio lo tiri su in 20 minuti: se siamo già arrivati al
terzo solaio e gli ancoraggi non sono realizzati a regola d'arte o manca
l'intavolato, vuol dire che probabilmente il coordinatore in cantiere non
c'è mai andato!!!
Si potrebbe fare lo stesso discorso, ad esempio, per gli impianti di
cantiere: se dopo 6 mesi di lavoro l'ispettore trova che non è mai stato
installato un quadretto elettrico di cantiere a norma, oppure non è mai
stato realizzato l'impianto di terra da parte dell'installatore, beh, è
difficile difendere il CSE...
Idem per il disegno del ponteggio: è una documentazione che deve essere
presente in cantiere, e che deve essere stata redatta preliminarmente al
montaggio del ponteggio. Se, di nuovo, arrivati al terzo solaio la ASL va in
cantiere e trova un ponteggio senza disegno esecutivo o, peggio, senza
calcolo di verifica, quando richiesto, come si può affermare che il
coordinatore abbia verificato la corretta applicazione di quanto stabilito
nel PSC? La verifica della documentazione prodotta dalle imprese (e ritengo
che il disegno esecutivo del ponteggio sia in tal senso da considerare sullo
stesso livello del POS) è un compito specifico del CSE.
Di contro, credo sia ovvio che nessuno possa sanzionare il CSE perchè al
momento dell'ispezione in cantiere ha trovato un lavoratore privo
dell'elmetto, oppure arrampicato su una scaletta di fortuna fatta con
legname di cantiere. Nessuno chiede al CSE di trasformarsi in preposto
dell'impresa...
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed è sbagliata."
Ok.
Un ponteggio palesemente inadeguato può effettivamente essere indizio del
fatto che il Coordinatore non ha coordinato...
Però già sull'assenza del disegno esecutivo sono un po' meno d'accordo.
> Si potrebbe fare lo stesso discorso, ad esempio, per gli impianti di
> cantiere: se dopo 6 mesi di lavoro l'ispettore trova che non è mai stato
> installato un quadretto elettrico di cantiere a norma, oppure non è mai
> stato realizzato l'impianto di terra da parte dell'installatore, beh, è
> difficile difendere il CSE...
> Idem per il disegno del ponteggio: è una documentazione che deve essere
> presente in cantiere, e che deve essere stata redatta preliminarmente al
> montaggio del ponteggio. Se, di nuovo, arrivati al terzo solaio la ASL va
> in
> cantiere e trova un ponteggio senza disegno esecutivo o, peggio, senza
> calcolo di verifica, quando richiesto, come si può affermare che il
> coordinatore abbia verificato la corretta applicazione di quanto stabilito
> nel PSC?
E' questo il punto che cercavo di chiarire (nella mia testa).
E' un po' complicato per me il concetto di "corretta applicazione di quanto
stabilito nel PSC".
Mettiamo che nel PSC io scriva la seguente frase:
"Per tale fase è necessario il montaggio del ponteggio metallico fisso. Il
CSE non è responsabile in alcun modo sulla mancata predisposizione del
disegno esecutivo del ponteggio".
Oppure, al contrario.
"Per tale fase è necessario il montaggio del ponteggio metallico fisso. il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovrà eseguire il calcolo anche per
altezze sotto i 20 e ponteggi installati seguendo lo schema del libretto".
L'impresa dovrebbe con il suo pos, proporre una modifica... Che io posso
sempre valutare (Art. 5-1.b) ma poi non accogliere...
A quel punto?
Lo so, è una provocazione, ma vorrei capire se il psc diventa
automaticamente legge...
Beh, non credo che il CSE possa ignorare la mancanza del disegno esecutivo
(o peggio della verifica) di un ponteggio...
> Mettiamo che nel PSC io scriva la seguente frase:
>
> "Per tale fase è necessario il montaggio del ponteggio metallico fisso. Il
> CSE non è responsabile in alcun modo sulla mancata predisposizione del
> disegno esecutivo del ponteggio".
>
> Oppure, al contrario.
>
> "Per tale fase è necessario il montaggio del ponteggio metallico fisso. il
> datore di lavoro dell'impresa esecutrice dovrà eseguire il calcolo anche
per
> altezze sotto i 20 e ponteggi installati seguendo lo schema del libretto".
>
>
>
> L'impresa dovrebbe con il suo pos, proporre una modifica... Che io posso
> sempre valutare (Art. 5-1.b) ma poi non accogliere...
>
> A quel punto?
> Lo so, è una provocazione, ma vorrei capire se il psc diventa
> automaticamente legge...
Non sono sicuro di capire bene quello che intendi...in ogni caso, posso
dirti che se il CSP ha stabilito nel PSC delle misure di sicurezza che
impongono un livello di sicurezza superiore a quello strettamente imposto a
livello normativo, sicuramente l'impresa deve adeguarsi a questo maggiore
livello di sicurezza richiesto. Anche perchè il PSC è un documento
contrattuale, e gli oneri per la sicurezza sono riconosciuti automaticamente
all'impresa e non soggetti a ribasso (traduzione: io questo maggiore livello
di sicurezza che ti impongo te lo pago profumatamente, quindi non puoi
assolutamente esimerti dal metterlo in atto!).
Certo, l'impresa può sempre proporre modifiche, che come giustamente affermi
sono però soggette alla valutazione del CSE: se non vengono accettate, in
quanto non garantiscono, a discrezione del CSE, un livello di sicurezza
uguale o maggiore a quello imposto dal PSC, l'impresa deve necessariamente
fare quanto stabilito dal PSC, non si scappa.
Quanto invece al fatto che il Coordinatore possa "lavarsi le mani" rispetto
a quanto effettivamente fatto dall'impresa in cantiere, diversamente da
quanto stabilito nel PSC, ho delle serie perplessità che in sede di
un'eventuale indagine il CSE possa in questo modo ritenersi al sicuro...se
fosse così basterebbe scrivere sul PSC "Il CSE non è in alcun modo
responsabile di quanto accade in cantiere"...ovviamente, anche questa è una
provocazione! ;-)
> Quanto invece al fatto che il Coordinatore possa "lavarsi le mani"
> rispetto
> a quanto effettivamente fatto dall'impresa in cantiere, diversamente da
> quanto stabilito nel PSC, ho delle serie perplessità che in sede di
> un'eventuale indagine il CSE possa in questo modo ritenersi al sicuro...se
> fosse così basterebbe scrivere sul PSC "Il CSE non è in alcun modo
> responsabile di quanto accade in cantiere"...ovviamente, anche questa è
> una
> provocazione! ;-)
Vedi che però, paradosso per paradosso ariviamo al nocciolo.
Allora fino a che punto il CSE è sanzionabile?
Se il cse non facesse rispettare QUELLO SPECIFICO CONTENUTO DEL PSC, sarebbe
sanzionabile?
Ciò include anche le modalità di montaggio del ponteggio (ad esempio non uso
delle cinture) che rientra a mio avviso fra le attività da non tollerare in
nessun modo anche perchè il coordinatore non potrà certo dire che non si
aspettava che gli operai montassero i ponteggi senza cinture visto che
questa è una CERTEZZA e non una possibilità.
E' vero che il coordinatore non ha l'obbligo di vigilanza ma è anche vero
che in caso di caduta dell'operaio che non indossava le cinture se
a) non erano presenti sul cantiere cinture idonee al montaggio dei ponteggi
secondo la 164 (e non tutte le cinture sono idonee)
b) non erano presenti funi di scorrimento
c) i lavoratori non sapevano utilizzarle
d) i lavoratori dichiarano che non sono mai state utilizzate, neppure quando
il coordinatore era presente in cantiere
e) il coordinatore non riesce a dimostrare che in qualche fase del montaggio
dei ponteggi era presente
allora, a mio avviso, il coordinatore potrebbe risponderne.
Stesso discorso in presenza di violazioni tipo:
a) mancanza di sottoponte
b) non adeguatezza delle tavole
c) erroneo montaggio del castello di tiro
e) mancanza di disegno / progetto
ecc. ecc.
oramai , da poco , per i ponteggi è obbligatorio il "pimus" che si deve
integrare con la documentazione di cantiere, percui il coordinatore è
responsabile comunque! ciao -al-
Porca miseria, questa mi era sfuggita.
Anche se mi devi spiegare in quale punto del DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
2003, n.235 viene citato il Coordinatore.
Anzi, ho seguito recentemente un infortunio per caduta da ponteggio e con
l'ASL ho disquisito sul 235 ma l'Ente ha deciso di non procedere secondo
questa norma in quanto, di fatto, non esistono i supporti per i lavoratori
addetti (leggi i corsi di formazione), pertanto anche il PIMUS sarebbe
lettera morta.
Qualcuno ha esperienze più positive in tal senso? Esisotno software per
reidgerlo?
Cordialmente.
AG
Penso che rimarrà nel dimenticatoio ancora per qualche mese e poi tutti
dovranno adeguarsi (non so ancora come...)
> Qualcuno ha esperienze più positive in tal senso? Esisotno software per
> reidgerlo?
Esiste qualche pubblicazione (cona annesso CD). Sono in attesa di riceverlo
in quanto mi dicono che è stato mandato in ristampa.
Sono comunque stato ad un convegno organizzato dalle ASS della mia zona,
tutti parlano delle procedure di montaggio (quasi impossibili da attuare nei
cantieri standard medio piccoli) e del fatto che più che un PIMUS debba
essere integrato il POS (a dir la verità doveva già essere fatto prima). La
situazione è che comunque tanti non hanno neanche il calcolo dell'ing.
oppure lo schema del ponteggio.
Staremo a vedere
> Cordialmente.
> AG
>
Buona giornata
Stefano
> Porca miseria, questa mi era sfuggita.
>
> Anche se mi devi spiegare in quale punto del DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio
> 2003, n.235 viene citato il Coordinatore.
Scusami, non per essere polemico, ma proprio per capire: qual'č il ruolo del
Coordinatore in fase di esecuzione, secondo te? Operativamente,
intendo...cosa fai quando ti viene affidato un incarico di CSE?
aLUCArd (from work)
--
"Per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice. Ed č sbagliata."
> Anzi, ho seguito recentemente un infortunio per caduta da ponteggio e con
> l'ASL ho disquisito sul 235 ma l'Ente ha deciso di non procedere secondo
Mi sembra assurdo il comportamento dell'OdV.
Vorrei sapere cosa è cambiato dopo il 235!
Leggiamo:
"Il datore di lavoro, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non
sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi
di impiego, procede, ai sensi dell'articolo 36-quater, alla redazione di un
calcolo di resistenza e di stabilità e delle CORRISPONDENTI CONFIGURAZIONI
DI IMPIEGO del ponteggio. NON sussiste tale obbligo, se si provvede
all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164."
Come si sa questo obbligo esiste in Italia ormai da 50 anni. Diamo pure per
scontato che il 90% dei ponteggi abbia la necessità (dato concreto) in
quanto installato fuori dai "schemi-tipo" (art.31 p.7 164/56) previsti da
fabbricante: ma la previsione che nella relazione di calcolo vi siano già
informazioni circa il montaggio mi sembra evidente.
"Il datore di lavoro incarica una persona competente a redigere un piano di
montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio
scelto."
E chi se non lo stesso "strutturista" ricordato dall'art. 32 del 164/56? A
cui oggi si potrebbero aggiungere gli obblighi dell'art. 6 c.1 dell'ex
626/94.
"Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata
integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto
alla sorveglianza e dei lavoratori interessati."
Ma può esistere un sw per la redazione del PIMUS? A mio avviso no, perché
dovrebbe contenere tutte le istruzioni dei vari fabbricanti e poi essere in
grado di integrare con le istruzioni mancanti relative alle specificità
tipiche di quel ponteggio (pensa solo quando si installa un ponteggio con
elementi di 2 o più fabbricanti). Ma la redazione mi sembra facile. Una
volta individuate le difformità dalla configurazione prevista dal
fabbricante occorre procedere a individuare la configurazione AGGIUNTIVA
SPECIALE necessaria, fare un disegno schematico, relazionare sul calcolo
strutturale e INSERIRE alcune note relative al montaggio/smontaggio per
quella parte specifica. Es.: prima di togliere gli ancoraggi smontare la
mantovana (ho visto 2 ponteggi caduti in questo modo!)
> questa norma in quanto, di fatto, non esistono i supporti per i lavoratori
> addetti (leggi i corsi di formazione), pertanto anche il PIMUS sarebbe
> lettera morta.
C'è da chiedersi allora come si sia potuto installare ponteggi fino ad oggi,
visto che la 235 non è altro che l'estensione (generalizzata) di obblighi
già previsti in Italia dal DPR 164 (ricordo che la Dir. UE serve a dare
indicazioni a tutti i paesi aderenti)? In particolare gli articoli 31, 32,
33 e 36 (quest'ultimo da leggersi in abbinamento con il 22 e 37, 38 del
626).
Difatti io non avrei recepito in questo modo la Dir UE ma avrei
semplicemente modificato l'art. 32 (progetto) dicendo che TUTTI i ponteggi
(quindi anche sotto i 20 mt) devono essere accompagnati da relazione tecnica
"eventualmente integrata da ISTRUZIONI e PROGETTI PARTICOLAREGGIATI per gli
schemi speciali costituenti il ponteggio" nel caso in cui "si provveda
all'assemblaggio del ponteggio NON in conformità agli schemi-tipo previsti
nella relazione tecnica del fabbricante".
Bye
Norbert
Mah, teoricamente seguendo pedissequamente la norma l'ASL avrebbe dovuto far
smontare il ponteggio, richiedere il piano di montaggio (ed eventualmente il
progetto), quindi farlo rimontare da personale qualificiato (che oggi non
esiste). Mi sembra solo che abbia applicato il buon senso.
> Vorrei sapere cosa è cambiato dopo il 235!
Per il momento nulla, mi sembra.
> Come si sa questo obbligo esiste in Italia ormai da 50 anni. Diamo pure
per
> scontato che il 90% dei ponteggi abbia la necessità (dato concreto) in
> quanto installato fuori dai "schemi-tipo" (art.31 p.7 164/56) previsti da
> fabbricante: ma la previsione che nella relazione di calcolo vi siano già
> informazioni circa il montaggio mi sembra evidente.
ok
> E chi se non lo stesso "strutturista" ricordato dall'art. 32 del 164/56? A
> cui oggi si potrebbero aggiungere gli obblighi dell'art. 6 c.1 dell'ex
> 626/94.
ok
> Ma può esistere un sw per la redazione del PIMUS? A mio avviso no, perché
> dovrebbe contenere tutte le istruzioni dei vari fabbricanti e poi essere
in > grado di integrare con le istruzioni mancanti relative alle specificità
> tipiche di quel ponteggio (pensa solo quando si installa un ponteggio con
> elementi di 2 o più fabbricanti). Ma la redazione mi sembra facile. Una
> volta individuate le difformità dalla configurazione prevista dal
> fabbricante occorre procedere a individuare la configurazione AGGIUNTIVA
> SPECIALE necessaria, fare un disegno schematico, relazionare sul calcolo
> strutturale e INSERIRE alcune note relative al montaggio/smontaggio per
> quella parte specifica. Es.: prima di togliere gli ancoraggi smontare la
> mantovana (ho visto 2 ponteggi caduti in questo modo!)
Qui non sono daccordo. Il progetto è una cosa, il PIMUS un'altra. L'impresa
deve montare il ponteggio secondo le istruzioni del libretto o secondo il
progetto, non credo debba anche riportarle sul suo PIMUS. Il PIMUS dovrebbe
contenere semplicemente quelle informazioni generali circa le norma di
sicurezza da applcare nel montaggio e nello smontaggio dei ponti.
Ovvero, dovrebbe esservi il medesimo rapporto che c'e' (o meglio ci dovrebbe
essere), tra il PSC (progetto) ed il POS (PIMUS).
> C'è da chiedersi allora come si sia potuto installare ponteggi fino ad
oggi,
> visto che la 235 non è altro che l'estensione (generalizzata) di obblighi
> già previsti in Italia dal DPR 164 (ricordo che la Dir. UE serve a dare
> indicazioni a tutti i paesi aderenti)? In particolare gli articoli 31, 32,
> 33 e 36 (quest'ultimo da leggersi in abbinamento con il 22 e 37, 38 del
> 626).
Daccordo, ma non esisteva, prima del 235, uno specifico corso che forniva
una specifica qualifica, si parla sempre di formazione in generale...poi,
dai, Norberto, non vivi certo sulla luna, sai come sono sempre funzionate le
cose!
Cordialmente.
AG
> progetto), quindi farlo rimontare da personale qualificiato (che oggi non
> esiste). Mi sembra solo che abbia applicato il buon senso.
Scusa e il personale che da 20 anni installa ponteggi, le imprese di
noleggio: chi sono? E poi perchè avrebbe dovuto farlo smontare ecc. e non
invece chiedere la verifica in base agli schemi tipo e al progetto? Seguendo
il tuo ragionamento chi può fare formazione in merito oggi in Italia, visto
che l'esperienza pregressa non conta?
> Qui non sono daccordo. Il progetto è una cosa, il PIMUS un'altra.
> L'impresa
Trovami allora differenze tra quanto riportato nell'art. 31 del 164 e quanto
richiesto dal 235.
> progetto, non credo debba anche riportarle sul suo PIMUS. Il PIMUS
> dovrebbe
> contenere semplicemente quelle informazioni generali circa le norma di
> sicurezza da applcare nel montaggio e nello smontaggio dei ponti.
Cioè le stesse informazioni che si riportano nel POS (del noleggiatore ad
esempio).
> Ovvero, dovrebbe esservi il medesimo rapporto che c'e' (o meglio ci
> dovrebbe
> essere), tra il PSC (progetto) ed il POS (PIMUS).
Come ripeto il PIMUS (in Italia con ancora esistente il 164) non trova senso
se non nelle descrizioni contenute nel PSC e nel POS delle imprese.
>> C'è da chiedersi allora come si sia potuto installare ponteggi fino ad
> oggi,
>> visto che la 235 non è altro che l'estensione (generalizzata) di obblighi
>> già previsti in Italia dal DPR 164 (ricordo che la Dir. UE serve a dare
>> indicazioni a tutti i paesi aderenti)? In particolare gli articoli 31,
>> 32,
>> 33 e 36 (quest'ultimo da leggersi in abbinamento con il 22 e 37, 38 del
>> 626).
>
> Daccordo, ma non esisteva, prima del 235, uno specifico corso che forniva
> una specifica qualifica, si parla sempre di formazione in generale...
Formazione all'uso di un'attrezzatura specifica non è generale (art. 38 del
626). Trovo veramente assurdo poi parlare di specifica qualifica. Seguo
alcuni noleggiatori il cui personale dura 7-9 mesi pensa se questi iniziano
ogni anno ad assumere 20-30 persone e ad ognuna di queste gli fanno fare 1
settimana di formazione (vedi la mia nota in merito su un tread
precedente)!!
> dai, Norberto, non vivi certo sulla luna, sai come sono sempre funzionate
> le
> cose!
Appunto, se mi dici che nessuno applica la normativa da circa 50 anni sono
d'accordo, se però mi dici che si sentiva la mancanza del 235 proprio no
(per scale a pioli e ponteggi).
Quello che sento è la mancanza di normatori intelligenti che siano in grado
di integrare la legislazione esistente con i nuovi adempimenti europei.
Bye
Norbert
Lo sai anche tu che la formazione "per esperienza" non viene considerata. Io
ho un caso di infortuinio ortale dove il giudice ha condannato l'azienda per
omicidio colposo per la mancanza di formazione invocata a gran voce dai
difensori perchè validata da 20 anni di esperienza!
Se poi ci sono obblighi specifici che impongono corsi specifici, svolti da
determinati Enti, allora l'esperienza va a farsi friggere...
> E poi perchè avrebbe dovuto farlo smontare ecc. e non
> invece chiedere la verifica in base agli schemi tipo e al progetto?
Nella fattispecie il ponteggio era montato in maniera diversa dallo schema
fornito dal costruttore...cosa che peraltro ha causato la caduta (eccessiva
distanza tra ponti e struttura in corrispondenza di rientranze nella
costruzione). Il progetto non esisteva (naturalmente).
> Seguendo
> il tuo ragionamento chi può fare formazione in merito oggi in Italia,
visto
> che l'esperienza pregressa non conta?
Questo varebbe per qualsiasi tipo di formazione richiamata dalla 626...ma
chissà come mail i corsi del 195 potranno farli solo certi Enti, e quelli
della 235 sarà la stessa cosa.
> Trovami allora differenze tra quanto riportato nell'art. 31 del 164 e
quanto
> richiesto dal 235.
Che la relazione tecnica del costruttore è standardizzata sulla costruzione
più semplice ed il progetto è richiesto solo in taluni casi, mentre la 235
prevede che il progetto venga redatto per qualsiasi ponteggio fuori standard
(come dici tu, il 90% dei ponteggi).
> Come ripeto il PIMUS (in Italia con ancora esistente il 164) non trova
senso
> se non nelle descrizioni contenute nel PSC e nel POS delle imprese.
Infatti.
> Formazione all'uso di un'attrezzatura specifica non è generale (art. 38
del
> 626). Trovo veramente assurdo poi parlare di specifica qualifica. Seguo >
alcuni noleggiatori il cui personale dura 7-9 mesi pensa se questi iniziano
> ogni anno ad assumere 20-30 persone e ad ognuna di queste gli fanno fare 1
> settimana di formazione (vedi la mia nota in merito su un tread
> precedente)!!
Daccordo. Ma quando la Conferenza Unificata deciderà, per esempio, di
affidare i corsi 235, che so, alla CPT, anche questi dovrano sorbirsi il
corsettino (e poi, magari, farsi ancora il corso vero in azienda).
> Appunto, se mi dici che nessuno applica la normativa da circa 50 anni sono
> d'accordo, se però mi dici che si sentiva la mancanza del 235 proprio no
> (per scale a pioli e ponteggi).
> Quello che sento è la mancanza di normatori intelligenti che siano in
grado
> di integrare la legislazione esistente con i nuovi adempimenti europei.
Ma su questo siamo daccordo! Io non ho mai detto che sentivo la mancanza di
un'altra norma che serve per far carta e non per fare sicurezza!
A proposito, mi è arrivata la famosa "enciclopedia del ponteggio"...non ho
mai visto un'opera tanto avulsa dalla realtà quitidiana!
Cordialmente
AG
Attualmente, se mi danno una scopa, gli ramazzo anche il piazzale.
Ma ritengo che in questo modo il ruolo del CSE si sia ridotto a cane da
guardia del cantiere.
Il CSE non dovrebbe ssere quello che va in cantiere e "fa bau bau"
all'operaio che non porta l'elmetto o a quello che toglie un pannello dal
ponteggio per usarlo su cavalletti come trabattello.
Il CSE non dovrebbe essere il revisore dei documenti di cantiere; per lo
meno dovrebbe esserlo per quanto attiene il suo incarico (notifica, psc,
pos), ma non a livello globale .
Il CSE non dovrebbe, (torniamo al 235) essere quello che impone e controlla
la redazione del PIMUS.
Ed invece attualmente il CSE č il Respondabile unico di tutto ciņ che accade
nel cantiere.
Per poco non mi fanno controllare anche gli F24 delle imprese o le schede
sanitarie degli operai.
Il coordinatore dovrebbe "coordinare".
Il coordinatore dovrebbe studiare la convivenza delle imprese nel cantiere e
la sovrapposizione temporale e/o territoriale delle fasi di lavoro.
Il coordinatore dovrebbe essere un legame tra i datori di lavoro delle
imprese che prenderanno parte al cantiere.
Il coordinatore dovrebbe organizzare una riunione di coordinamento ogni
volta che sta per iniziare una sovrapposizione delicata.
E' un sogno... Ed il CSE rimane un misero custode del cantiere.
Sentenze:
- i parapetti previsti dall'art. 24 DPR 164/56 vanni predisposti SOLO quando
i lavori si eseguono ad altezza superiore ai 2 metri (Cass.pen. sez IV
2/02/89 Canu)
- diversamente da quanto stabilito dagli artt. 16 e 24 DPR 164/56, detto
DPR, ... si applica ANCHE nel caso in cui i lavori si eseguano a una altezza
inferiore a 2 metri dal piano di calpestio (Cass.pen. sez IV 10/10/89
Capacchioni)
> Se poi ci sono obblighi specifici che impongono corsi specifici, svolti da
> determinati Enti, allora l'esperienza va a farsi friggere...
Eh, già ...
> Questo varebbe per qualsiasi tipo di formazione richiamata dalla 626...ma
> chissà come mail i corsi del 195 potranno farli solo certi Enti, e quelli
Mah, per fortuna ora hanno corretto il tiro chiedendo un pò di esperienza in
merito (2 anni come per i docenti) e l'accreditamento in Regione come OdF
(mi sembra il minimo).
> della 235 sarà la stessa cosa.
Della 235 non hanno ancora deciso nulla. Certo trovo assurdo che per un
impianto industriale che può provorare esplosioni e danni ambientali possa
essere il DdL e per un ponteggio si debba ricorrere a organismi esterni. Fra
un pò si inventeranno anche il "patentino" del tornitore.
> Che la relazione tecnica del costruttore è standardizzata sulla
> costruzione
> più semplice ed il progetto è richiesto solo in taluni casi, mentre la 235
> prevede che il progetto venga redatto per qualsiasi ponteggio fuori
> standard
> (come dici tu, il 90% dei ponteggi).
Per me, seguendo la logica del normatore europeo e la realtà di alcuni paesi
europei, l'intenzione era proprio quella di richiedere la relazione tecnica
prevista nel 164 all'art. 31 (quasi totalmente assente in tutte le altre
legislazioni).
> Daccordo. Ma quando la Conferenza Unificata deciderà, per esempio, di
> affidare i corsi 235, che so, alla CPT, anche questi dovrano sorbirsi il
> corsettino (e poi, magari, farsi ancora il corso vero in azienda).
Vedremo. Per il momento, anche qui, la bozza giace in qualche cassetto e mi
pare che i motivi siano chiari come nel 195.
> A proposito, mi è arrivata la famosa "enciclopedia del ponteggio"...non ho
> mai visto un'opera tanto avulsa dalla realtà quitidiana!
Ecco, pensa che è l'opera del principale artefice del 235 sui ponteggi,
ovvero egli ti presenta come andrebbe interpretata la norma da parte del
normatore (es.: 2 che lavorano e 1 che guarda/sovrintende).
Bye
Norbert
giusto per farsi una (amara) risata:
"non mi parli di quella roba (decibel) perchč non distinguo un decibel da un
fagiolo"
sono le testutali parole rivoltemi di un giudice in una causa per disturbi
da rumore!
poi se gli dici perchč mai ti ha convocato ti arrestano per offesa alla
corte.
Questa č una offesa al Popolo, questa gente dovrebbe andare a lavorare
giorgio
Non per rimarcare, ma mi ero dimenticato delle Linee Guida Ispesl sui
ponteggi da riportare giusto a completezza di quanto detto:
Un breve stralcio significativo:
"Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di
valutazione del rischio ed il piano operativo di sicurezza (POS) dovranno
prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di
esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.
4.3.3 Rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi
Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di valutazione
del rischio ed il piano operativo di sicurezza (POS) dovranno prevedere
modalità di effettuazione di tali attività che riducano sia l'entità del
rischio sia i tempi di esposizione.
4.3.4 Rischi dovuti al sollevamento degli elementi prefabbricati da montare
Il piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS), il documento di valutazione
del rischio ed il piano operativo di sicurezza (POS) dovranno prevedere le
modalità di effettuazione di tali attività, che riducano il rischio
relativo. "
Altro che produzione di carta: qui si va alla DEFORESTAZIONE INUTILE!
Facendo la somma di quanto previsto dalle linee guida il PiMUS dovrebbe
contenere:
- identificazione del cantiere
- identificazione dell'impresa addetta al montaggio e smontaggio
- identificazione del personale addetto al montaggio (addetti e preposto)
con allegati gli attestati di formazione e dell'attività già svolta
- tipo di ponteggio da montare con allegato una copia del libretto di
istruzione
- esame del fabbricato per individuare elementi particolari( rientranze,
aggetti, cartelloni, impossibilità di una uniforme distribuzione degli
ancoraggi, ecc.)
- descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio
(vicinanza di linee elettriche, idoneità dei piani di appoggio, ecc.)
- schema di montaggio del ponteggio (indicare se conformi o difformi ai
parametri della relazione di calcolo, se realizzato con elementi di ponteggi
diversi, ecc.)
- disegni riportanti il ponteggio in pianta e prospetto e la posizione degli
ancoraggi da realizzare
- misure di sicurezza da utilizzare durante la fase di montaggio o
smontaggio
del ponteggio
- verifiche da effettuare sugli elementi del ponteggio prima del montaggio
- modalità di montaggio e smontaggio del ponteggio
- modalità di uso del ponteggio
E mettiamola a raffronto con il DPR 164/56:
Art. 31. Relazione tecnica
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
1) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro
dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
2) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di
sicurezza adottati per i singoli materiali;
3) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari
elementi;
4) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
5) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
6) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
7) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di
sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i
quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 32. Progetto
1. I ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 e le altre opere
provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono
essere eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione
ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto
abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle
sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 e copia del
progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli ispettori del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i
ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.
Art. 33 Disegno
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici deve essere tenuta
ed esibita, a richiesta degli ispettori del lavoro, copia dell'attestazione
di conformità di cui all'ultimo comma dell'art. 30 e copia del disegno
esecutivo, dalle quali risultino:
a) l'indicazione del tipo di ponteggio usato;
b) generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al n. 7 dell'art.
31;
c) sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
d) indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
2. Quando non sussiste l'obbligo del calcolo, ai sensi del n. 7 dell'art.
31, invece delle indicazioni di cui al precedente n. 2, sono sufficienti le
generalità e la firma del responsabile del cantiere.
3. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate
sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema - tipo che ha
giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
* Riferimento alla circolare del ministero del lavoro n 149/85
Come si evince, aggiungendo pure il POS, non ci sono differenze sostanziali
anzi, inoltre gli artt. 31 e 33 si applicano (si applicavano ?) a tutti i
ponteggi. Voglio anche ricordare:
- D.M. n. 466/92 - Sistema di protezione per gli addetti al montaggio e
smontaggio di ponteggi metallici
- Circolare MLPS n. 46/00 -Verifiche di sicurezza per ponteggi metallici
(altro che PiMUS!!)
L'unica vera novità al riguardo del 235 è questa:
"Il DdL assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto
la sorveglianza di un PREPOSTO"
Insomma, come già detto, uno guarda e l'altro lavora.
"e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste."
e confrontiamolo con "sistema gestionale" antecedentemente previsto:
(164) Art. 36 Montaggio e smontaggio
1. Al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere
adibito personale pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono
stato di manutenzione.
5. Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga
montato conformemente al progetto e a regola d'arte.
(164) Art. 37 Manutenzione e revisione
1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve
assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,
della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale
sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi
esterni con verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.
ALTRO CHE 235 e Direttive Europee!!!
Bye
Norbert
Un gruppo di lavoratori che seguo è appena tornato da un cantiere in
Inghilterra. Mi dicono che il "Responsabile della Sicurezza" in Cantiere (lì
non è applicata la 494 e a noi non viene richiesto il POS, che comunque
rediamo) è rimasto in cantiere tutto il tempo 11-12 ore al giorno.
Normalmente è un rompiballe incredibile per tutto ciò che attiene la
sicurezza. In Francia (patria della Direttiva della 494) idem. In Germania
l'unico cartello presente è quello con il nome del Responsabile della
sicurezza del cantiere (normalmente dipendente dell'impresa appaltatrice
principale) che risponde in primis in caso di omissioni e come i sui
colleghi europei è sempre presente in cantiere.
Bye
Norbert
Sono pienamente d'accordo.
> La colpa non è dei politici ma dei loro sindacalisti, dei loro
> rappresentanti non politici (associazioni degli industriali, ecc) e quindi
> di noi tutti italiani che vogliono una cosa del genere.
Il compito del politico, a mio avviso, è proprio quello di salvaguardare gli
interessi della comunità dagli interessi specifici di gruppi o lobbies
(almeno io lì voto per questo). Le lobbies fanno il loro mestiere. Ma se poi
il politico nel mediare i vari interessi inizia a fare i propri o quelli
solo di una minoranza (lobbies) allora viene meno al suo mandato e sarebbe
giusto che pagasse (in tutti i sensi: destituzione, risarcimento, detenzione
in lavori socialmente utili (appunto il muratore in cantiere), ecc.).
Bye
Norbert
A mio avviso il più grave di tutti i mali è la mancanza di un sistema in cui
si individua chiaramente chi governa e chi è all'opposizione ma prendo atto
che per la maggior parte dei concittadini questo non è un problema.
Forse però ai concittadini andrebbe spiegato chiaramente che da che mondo è
mondo se la politica non riesce a fare delle buone leggi le conseguenze le
paga sempre e solo il popolo (argentina docet)
Anch'io ho un'idea che mi frulla da tempo e che ben si sposa con quanto da
Te detto.
Purtroppo abbiamo ulteriormente rinviato il nostro incontro al prossimo
anno, perň credo sia una proposta da non far cadere nel vuoto.
Bye
Norbert
Ed infatti da noi manca la figura di "Responsabile della sicurezza".
Manca un referente unico che faccia da tramite tra il coordinatore e le
imprese.
Un po' come il "geometra di cantiere" (noi lo chiamiamo coosì, ma non è per
forza un geometra) fa da tramite tra il direttore dei lavori e le imprese
esecutrici.
Io ci sono...
Per le prese di posizione piů che per gli incontri.
Abito in Terronia :)
e tra casa mia e l'uscita di Affi ci sono circa 4 ore di macchina...
Perň tenetemi al corrente.
No, lě il CSP/CSE (non esiste all'estero questa distinzione) non č il
capocantiere. E' proprio una figura che oltre ad occuparsi mediamente di
Direzione Lavori fa anche da CS e rimane nel suo ufficio di cantiere tutto
il tempo.
Bye
Norbert
Quindi il CS segue un cantiere alla volta. E fa solo quello.
Sinceramente non mi piacerebbe quel tipo di incarico.
Diventa una sorta di dipentente della committenza.
Diventa davvero una sorta di capocantiere.
Oddio...
Un po' quello che la vacatio legis italiana lascia intendere a chi cosě
vuole intendere...
Ma in Spagna cosa dice il testo della recepimento.
Ed il compenso?
> Diventa davvero una sorta di capocantiere.
Beh, c'č una bella differenza tra capocantiere e Direttore Lavori/CS.
> Un po' quello che la vacatio legis italiana lascia intendere a chi cosě
> vuole intendere...
Mi pare ovvio che l'attuale sistema non funziona. Un CSE con 10 cantieri in
contemporanea non č credibile. Poi questa dicotomia tra Progettazione ed
Esecuzione mi pare assurda (soprattutto in ambito pubblico).
> Ma in Spagna cosa dice il testo della recepimento.
Il Decreto č una copia in spagnolo della Direttiva (senza tutti quegli
arzigogolamenti da illuministi del nostro 494, confrontare per credere).
Perň non sono andato a leggermi anche gli eventuali Decreti applicativi,
circolari, ecc. che sicuramente ci saranno. Inoltre ogni Stato da
un'interpretazione secondo gli usi, normativa e giurisprudenza
pre-esistente.
> Ed il compenso?
Boh! Chiederň, se ne avrň occasione, a una delle prossime riunioni
dell'ISHCCO - INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS
ORGANIZATION, l'Organizzazione internazionale che raggruppa le Associazioni
dei Coordinatori della sicurezza d'Europa (Belgio, Luxenburgo, Francia,
Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra, Spagna, Scozia ed Irlanda, in
Italia č socio fondatore l'ADES).
Bye
Norbert