PRONTUARIO RILIEVI STRUMENTALI
contenuto nella pubblicazione:
CONOSCERE PER PREVENIRE
La valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il
lavoro nelle attività edili.
Editrice EDILSCUOLA S.r.l. Via Quarello 15/17, TORINO
a cura del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia
Ti segnalo, pero', che talune ASL (Bergamo in primis), ritengono tali valori
unicamente di supporto ad un rilievo fonometrico strumentale vero e proprio
e non come riferimento unico per la valutazione del rischio rumore.
Per l'altra domanda, sulla stessa pubblicazione trovi una metodologia
applicativa che utilizza tabelle preformate atte a calcolare il Lep.d
(esposizione giornaliera) per ognuna delle lavorazioni svolte in ambito
cantieristico (Scavi/demolizioni, carpenteria, murature,
finiture/intonaci/assistenza ed assistenza muraria alle finiture) in
funzione delle macchine e degli ambientali tipici di quelle fasi per poi
giungere a calcolare un Lep.w (esposizione settimanale) attribuendo ad
ognuna o ad alcune di queste fasi i giorni/settimane di esecuzione.
Cordialmente.
AG
Saluti
Francesco
Mister ISO <ingr...@libero.it> wrote in message
%wM6a.155397$ZE.45...@twister2.libero.it...
Sono sostanzialmente d'accordo su tutto, ma...
L'attività edile (in senso ampio) si basa su una sequenza di fasi anche
molto distanti tra loro nel tempo, e che una stessa impresa non esegue
necessariamente tutte in uno stesso cantiere. Bisogna poi osservare che ogni
cantiere rappresenta per molti versi una realtà a sè, e che le stesse
operazioni possono dare riscontri anche molto diversi in funzione del luogo
in cui sono svolte, della presenza contemporanea di altre attività, ecc.
Nella maggior parte dei casi non è quindi possibile eseguire una valutazione
esaustiva con metodi "tradizionali". Mi pare quindi corretto comprendere
nell'operazione di valutazione del rischio anche quanto non direttamente
osservabile facendo ricorso a documentazione che gode di un certo avvallo
ufficiale; quello indicato da AG per esempio.
Ritengo comunque che una valutazione basata SOLO su dati di confronto non
sia accettabile nel caso di superamento della soglia Lep,d = 80 dBA (come
chiaramente indicato nel D.Lgs. 277): consiglio quindi quantomeno di
verificare strumentalmente le operazioni più significative.
Buon lavoro,
LB
Saluti
Francesco
LB <lucab...@tiscalinet.it> wrote in message
b3g7dc$ao6$1...@lacerta.tiscalinet.it...
CORTE DI CASSAZIONE Sez. pen. - Sentenza 3 aprile 1998, n. 4133
Pres. Giammanco - Est. Grillo
- Rumore - Obbligo di effettuare la valutazione del rischio di cui all'art.
40, D.Lgs. n. 277 del 1991 in ogni caso ed in modo completo - Irrilevanza
del superamento o meno di una predeterminata soglia di rumorosità -
Irrilevanza ai fini dell'esclusione della colpa dell'invocazione
dell'ignoranza della legge penale data la chiarezza della norma e tanto più
nel caso responsabile sia professionalmente inserito in un determinato campo
di attività per cui maggiore deve essere il grado di informazione sulla
normativa vigente in materia
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in premessa, il Pretore di Verbania - Sezione
distaccata di Domodossola, a seguito di opposizione a decreto penale,
affermava la penale responsabilità di B. L. in ordine al reato di cui agli
artt. 40, commi 1-3-4, e 50, lett. a), D.Lgs. n. 277/1991 - per aver omesso,
quale legale rappresentante della Cattaneo S.p.a., la valutazione del
rischio da rumore nella detta azienda, secondo le prescrizioni normative,
come accertato in data 24 maggio 1994 - e la condannava alla pena di L.
10.000.000 di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputata, deducendo: 1) inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, in quanto il Pretore aveva fondato la
decisione sull'erroneo convincimento che la valutazione del rischio, ex art.
40 in questione, dovesse essere redatta per iscritto; 2) manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta chiarezza della
normativa in materia, che invece aveva richiesto una circolare regionale
esplicativa per la sua applicazione, e quindi insussistenza dell'elemento
psicologico del reato.
All'odierna udienza il P.M. conclude come riportato in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto deve ribadirsi la natura permanente della contravvenzione in
questione, già reiteratamente affermata da questa Corte suprema (Sez. III, 7
settembre 1995 - ud. 10 luglio 1995, Bertoldi; Sez. III, 15 gennaio 1996 -
ud. 29 novembre 1995, Vitali); permanenza che cessa con l'adempimento
dell'obbligo di legge da parte del datore di lavoro, ovvero - come nel caso
in esame - con la sentenza di primo grado. Difatti il termine entro cui
andava effettuata la prima valutazione del rischio e redatto il relativo
rapporto è ordinatorio ed il datore di lavoro può sempre, anche
successivamente, far cessare la situazione antigiuridica, che si concreta
pure nel non tenere a disposizione dell'organo di vigilanza il predetto
rapporto.
Pertanto il reato "de quo", accertato il 24 maggio 1994 e punito all'epoca
dei fatti con la sola pena pecuniaria, non è estinto per prescrizione,
essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado il 27 febbraio 1997.
Passando all'esame delle doglianze del ricorrente, ritiene questo Collegio
che la prima non abbia ragion d'essere, in quanto - come è ben precisato
nella gravata decisione - ciò che viene addebitato all'imputata è la mancata
valutazione, secondo le prescrizioni normative, del rischio rumore in
relazione ai singoli lavoratori ed ai luoghi di lavoro ove essi operavano,
al fine dell'eventuale adozione delle opportune misure di prevenzione, e non
la mancata redazione o l'incompletezza del "rapporto" che si sarebbe dovuto
redigere, come prospettato nel ricorso.
E' stato, invero, accertato "in fatto" che la valutazione eseguito dalla
Cattaneo S.p.a. riguardava solo alcuni impianti (frantumazione inerti e
preparazione conglomerato bituminoso) e neppure ogni singolo lavoratore agli
stessi addetto, per cui non potevano considerarsi certo adempiuti gli
obblighi contemplati dall'art. 40, D.Lgs. n. 277/1991. La valutazione del
rischio rumore, infatti, deve essere effettuata in ogni caso ed in modo
completo, non essendo subordinato il detto obbligo al superamento di una
predeterminata soglia di rumorosità.
Ulteriore addebito, risultante dalla rubrica, di cui l'imputata è stata
riconosciuta colpevole, è quello di non aver programmato ed effettuato la
detta valutazione ad opportuni intervalli temporali, obbligo previsto dal
comma 3 dell'art. 40 in questione, la cui violazione già legittimerebbe - di
per sè sola - la condanna.
Ebbene, in ordine ad essa la ricorrente non ha svolto alcuna specifica
difesa o proposto censura alla decisione.
Non è stata, invece, contestata dall'accusa e non è quindi oggetto della
condanna - contrariamente all'assunto della ricorrente - la diversa
violazione del comma 6 del menzionato articolo 40, che si riferisce alla
mancata redazione e tenuta del "rapporto" indicante i criteri e le modalità
di effettuazione della valutazione. E del resto, essendo stata proprio
omessa la valutazione, con le modalità prescritte dalla legge, non poteva
essere ipotizzata - come reato concorrente - la mancata redazione e tenuta
del relativo rapporto, violazione che resta assorbita dalla prima, più
radicale e di maggiore gravità.
Per quanto concerne, poi, la seconda censura, riguardante la motivazione
della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del
reato, ritiene il Collegio che la gravata decisione sia correttamente ed
adeguatamente motivata sul punto.
La ricorrente invoca - a giustificazione della propria inadempienza -
l'ignoranza scusabile della normativa amministrativa in materia,
"presupposta alla norma penale incriminatrice", tant'è che la Regione
Piemonte aveva ritenuto necessario emanare una circolare sulle "linee guida
per l'applicazione del D.Lgs. n. 277/1991".
Senonchè, come ha rilevato il Pretore, la norma violata nella fattispecie in
esame è tra quelle più chiare ed inequivoche di tutto il decreto, ponendo un
obbligo basilare (la valutazione del rischio rumore) a carico del datore di
lavoro, di cui delinea compiutamente la condotta dovuta, e - nella specie -
omessa dall'imputata.
Pertanto costei non può invocare nè la mancanza di riconoscibilità della
disposizione normativa, nè un caotico atteggiamento interpretativo degli
organi giudiziari, donde l'inevitabilità dell'ignoranza della legge penale,
tanto più che era professionalmente inserita in un determinato campo di
attività per cui maggiore doveva essere il grado di informazione sulla
normativa vigente in materia.
La gravata decisione è, pertanto, immune dalle proposte censure.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
"Mister ISO" <ingr...@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:z707a.157521$ZE.46...@twister2.libero.it...
posso continuare un vecchio thread anche se sembra già esuaurito?
(Premetto che non sono un'esperta di rischio rumore!)
MI riferisco alla legittimità dell'utilizzo di misure tabellate anzichè
rilievi strumentali.
Mi sembra che la sentanza citata (Verbania) però si riferisca a un'azienda
che il rischio rumore non l'aveva neppure considerato!
So che c'è una pubblicazione del Comitato Paritetico Territoriale
Prevenzione Infortuni Igiene Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia
"Valutazione del rischio derivante dall'esposizione a rumore durante il
lavoro nelle attività edili" e che tale pubblicazione è legittimata , per le
lavorazioni in edilizia, dall'art 3 comma 2 della Circolare del Presidente
della Giunta Regionale Piemonte del 22 novembre 1994.
Tra l'altro i valori nella publicazione citata non consentono mai , a quanto
ho visto , di arrivare a un Leq inferiore agli 85 dba, anzi, è facile
superare il 90 per qualunque lavoratore presente in cantiere, quindi mi
semrba che non portino a una minore tutela dei lavoratori ma al
contrario...ASpetto qualche commento
Grazie a tutti
CIAO
PAOLA
Criteri dell'allegato VI:
1.1. Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono:
i) misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
ii) calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il
tempo di esposizione.
1.2. Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati
dai lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e la
durata delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della
rappresentatività dei valori ottenuti.
A-2. Apparecchiatura
2.1. I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della
norma IEC 651 gruppo 1; essi devono essere muniti di indicatore di
sovraccarico.
Tali strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq Te e in presenza di
rumore impulsivo.
Ove vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi
alle prescrizioni della norma 804 gruppo 1.
Sono consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa
intermedia dei segnali su supporto magnetico
2.2. Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo
(picco) della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una
costante di tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3. Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori
ad un anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni
3.1. La misurazione della pressione acustica in presenza della persona
interessata deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al
campo di pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere
eseguita a 0,1 metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio.
3.2. Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se l'intervallo
di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della
ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui
molto rapidamente.
3.3. Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la
medesima è affetta (errore casuale).
Quindi se le tabelle a cui ti riferisci riportano valori di Leq. superiori
agli 85 dba (superiori quindi agli 80 indicati dall'art.40), DEVE ESSERE
SEMPRE FATTA LA VALUTAZIONE DEL RUMORE SECONDO I CRITERI INDICATI
NELL'ALLEGATO VI DEL DLGS 277/91 indicando, tra l'altro, anche l'errore
casuale di ogni misurazione effettuata.
SE LA VALUAZIONE NON VIENE EFFETTUATA O VIENE EFFETTUATA DIFFORMEMENTE A
QUANTO DISPONE L'ALLEGATO VI la pena prevista è l'arresto da tre a sei mesi
o l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (eventuale
oblazione ASL: 12 milioni e 500 mila lire).
E le circolari, le linee guida, le pubblicazioni di comitati etc.. etc.. non
possono sostituirsi o modificare una legge dello stato.
Visto che hai citato la sentenza di Verbania la allego qui di seguito.
Saluti
(Omissis)
Svolgimento del processo
Motivi della decisione
Per questi motivi
"PAOLA MILANI" <PAOLA....@KATAMAIL.COM> ha scritto nel messaggio
news:b4dshp$1trorn$1...@ID-138981.news.dfncis.de...
cut...
> Tra l'altro i valori nella publicazione citata non consentono mai , a
quanto
> ho visto , di arrivare a un Leq inferiore agli 85 dba, anzi, è facile
> superare il 90 per qualunque lavoratore presente in cantiere, quindi mi
> semrba che non portino a una minore tutela dei lavoratori ma al
> contrario...ASpetto qualche commento
Ma l'hai letta bene? Mi pare proprio il contrario!
Su oltre 600 schede predisposte solo una quarantina hanno una esposizione
personale quotidiana uguale o superiore a 90 dBA (ancora meno se
consideriamo quella settimanale)!
Il metodo delineato nella pubblicazione, come tutti quelli basati su dati di
letteratura (AUSL Modena, ISPESL, per citare quelli più noti e qualificati)
, a mio avviso utili come termine di paragone e previsione dell'esposizione
per una serie di motivi già esposti in questo NG, offrono pericolosamente il
fianco ad un rischio di sottostima dell'esposizione se usato da inesperti o
da esperti "maliziosi"...
Se poi vogliamo discutere l'efficacia di una valutazione basata sul D.Lgs.
277 per attività ad elevata variabilità come quelle edili, di manutenzione
ecc. allora è un altro discorso.
LB