Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Essere un "preposto" ??????

791 views
Skip to first unread message

Rovesti F

unread,
Jul 11, 2001, 1:07:01 PM7/11/01
to
Sono a sottoporvi un quesito:
Nella mia azienda vi sono stati nominati dei "preposti" in materia di
sicurezza; senza spiegare concretamente quali sono i rischi concreti, sia
penali che di rivalsa da parte dell'azienda in caso di infortunio. Qualcuno
mi puň dare maggiori delucidazioni in merito a questo ruolo e che tipo di
istruzione comporta? Vorrei anche sapere se l'azienda grazie ad una firma di
partecipazione ad un incontro puň cosě ritenerti un "preposto" senza averti
firmato un contratto dove indica questo tipo di mansione?


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 11, 2001, 1:29:51 PM7/11/01
to

"Rovesti F" <fabrizio...@smeg.it> ha scritto nel messaggio
news:9ii0t2$1eumk$1...@news02.it.net...

> Sono a sottoporvi un quesito:
> Nella mia azienda vi sono stati nominati dei "preposti" in materia di
> sicurezza; senza spiegare concretamente quali sono i rischi concreti, sia
> penali che di rivalsa da parte dell'azienda in caso di infortunio.
Qualcuno
> mi può dare maggiori delucidazioni in merito a questo ruolo e che tipo di
> istruzione comporta?

I preposti alla sicurezza, insieme ai dirigenti, rappresentano le figure
intermedie tra il datore di lavoro (DL) e le maestranze. Come nell'ambito
prettamente produttivo, essi rappresentano il DL ma non lo sostituiscono per
le sue funzioni peculiari. Fondamentalmente sovraintendono alla produzione
seguendo le istruzioni impartite o le direttive approvate dal DL stesso.

Per quanto attiene alla gestione delle tematiche di tutela della sicurezza e
della salute, il ruolo progettuale e' demandato al Servizio di Prevenzione e
Protezione (DL, Responsabile SPP, MC con la collaborazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), mentre a dirigenti e
preposti e' demandato il compito di sorvegliare sulla corretta applicazione
delle disposizioni e delle procedure, sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione collettivi ed individuali, nonche', eventualmente, a
sospendere l'attivita' in caso di pericolo.
I preposti ed i dirigenti sono assoggettati alle medesime sanzioni previste
per il DL e possono venire identificati d'ufficio dagli Enti di controllo,
ove esista un organigramma completo (ad esempio il direttore di produzione,
i capi reparto, i capi turno i capi canitere, ecc.), quindi verificando il
livello contrattuale, oppure possono essere designati dal DL qualora sia
necessaria questa figura di sorveglianza anche senza basarsi sul
riconoscimento contrattuale (purtroppo nei C.C.N.L. non sono ancora previsti
interventi correttivi basati sui vari ruoli imposti con la 626!).

>Vorrei anche sapere se l'azienda grazie ad una firma di

> partecipazione ad un incontro può così ritenerti un "preposto" senza


averti
> firmato un contratto dove indica questo tipo di mansione?

Mi sembra veramente poco.
Innanzitutto la figura del preposto, in particolare quando non identificato
contrattualmete, deve venire formalmente nominata con la consultazione del
RLS (in quanto addetto al SPP).
Poi l'effettiva responsabilizzazione del preposto e' subordinata al suo
livello di formazione; intendo dire che il preposto deve sapere precisamente
cosa deve controllare, come lo deve fare, e deve avere una certa autonomia
per poter intervenire in caso di pericolo o di emergenza e per elevare
ammonizioni verbali se non scritte (per questo e' preferibile avere preposti
motivati anche contrattualmente). La mancanza di questi requisiti,
automaticamente, fa decadere la responsabilita' del preposto, aprendo un
ulteriore problema per il DL che ha nominato, ma non correttamente formato,
queste figure intermedie.

Cordialita'.

Andrea Gobbi.


MS

unread,
Jul 11, 2001, 7:14:52 PM7/11/01
to

"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:j2037.51055$cd.3...@news1.tin.it...

Salve,
io ho partecipato ad un corso di formazione di 40 ore per preposto, i cui
temi essenziali, oltre al DLgs626, ruotavano attorno alla comunicazione ed
agli aspetti giuridici. Lì è emersa la dualità della interpretazione del
preposto, una inerente la 574, l'altra riguardante la 626. Ai fini della
547, il preposto è la figura di riferimento "sul luogo", ad esempio il capo
squadra oppure il lavoratore di livello più alto ed attinente il settore
entro il quale si svolge l'azione lavorativa; ai fini della 626 il preposto
deve essere individuato dal DL, ed il soggetto deve "accettare" un incarico
pieno e circoscritto. Le interpretazioni date da varie sentenze
presentateci, si imperniano sulla responsabilità de facto, in quanto
soggetto presente al fatto e indampiente nell'azione di salvaguardia, ed
anche sulla responsabilità formale derivante dalla correttezza delle azioni
subordinate alla 626. Quanto sopra deriva da incidenti in cui il preposto
non era presente al momento dell'infortunio (nella mia realtà sarebbe la
norma, visto che tutto il personale operativo lavora disperso sul territorio
di competenza)
Io ritengo che il preposto ai fini della 626, debba essere una figura
investita di tale incarico con la forma della delega (anche se delega non è)
delle SpA, e che principalmente debba far percepire "formalmente" lo stato
di attuazione della cultura della sicurezza in atto nell'azienda; pertanto
la sua seconda massima occupazione (la prima è "comunicare" la sicurezza)
sarà documentare tutte le attività e quindi: corsi, formazione,
informazione, sanzioni, pubblicazioni interne, manualistica, segnaletica,
ecc. ecc., entro i limiti definiti dal SPP ed in forma proattiva finalizzata
al miglioramento del sistema sicurezza.

Gradirei un tuo parere Andrea, anche perché sto pò pò di discorso vorrei
farlo capire alla mia direzione ed al mio SPP, perché su questo lato siamo
un pò carenti.

Ciao, Massimiliano Santoni

R&O

unread,
Jul 12, 2001, 1:05:36 AM7/12/01
to
Salve,
a quanto detto aggiungo una particolarità delle aziende medio/piccole (<200
dip.) che ho verificato nel corso della ricerca di un nuovo posto di lavoro:
la delega "totale". La stessa prevede, generalmente per le forme che ho
visionato, che un soggetto venga investito di tutte le responsabilità dei DL
e dei "preposti", demandando ai preposti di fatto la sola verifica degli
adempimenti "minimi" (vedi uso dei dpi) in quanto non preparati tecnicamente
sul resto (vedi macchine, sostanze, sorv.sanitaria ecc.). In pratica Dl e
dirigenti cercano di scaricare su un soggetto "terzo" tutte le
responsabilità. I risultati sono abbastanza evidenti, le sentenze inoltre
tendono a "demolire" questa malsana prassi. Il parametro diventa la capacità
di spesa e di controllo che, in linea teorica, dovrebbe essere illimitata
per poter dar corpo alla delega. Però ritengo che nessun delegato possa
sollevare i preposti dalle loro responsabilità di controllo. D'altronde un
preposto caporeparto dovrebbe, per la sua funzione di capo reparto,
conoscere la miglior tecnica della produzione che segue, quindi essere al
corrente anche delle miglior tecniche di prevenzione, specialmente sulle
macchine. Ora la cosa è abbastanza ingarbugliata! Come consiglio posso solo
dire che la funzione di preposto con nomina, deve avere dei limiti ben
evidenziati sulla nomina, non è possibile pensare che dl ed altri scaricano
così facilmente responsabilità. Sul cosa deve fare il preposto sono
d'accordo con l'analisi di Santoni, approvo l'idea che nel caso di più unita
produttive vale la regola per cui il "capo" che sovraintende le attività (e
deve esserci!), abbia i compiti indicati. Però dev'esserci anche un rspp che
sappia coordinare tutte le attività di tutte le unità produttive sulla
sicurezza e che sappia, cosa più importante, comunicare ai preposti la
politica aziendale in merito e leggittimarli a far il meglio perchè sia
seguita come dev'essere. In ogni caso se mi mandi l'indirizzo ti posso
inviare le linee guida della procura di MIlano sulle indagini in caso di
infortunio, vedrai che la tendenza è verificare esattamente i limiti delle
"deleghe" e delle "nomine", che siano a soggetti "particolari con delega
totale" a dirigenti od a preposti. Seguendo le linee guida, e le sentenze,
si può notare come la tendenza è per una "reale e approfondita" analisi
delle responsabilità in essere, senza dimenticare "nessuno", dal lavoratore
infortunato sino all'amministratore delegato. Quindi attenzione a deleghe ed
a nomine. spesso e volentieri nascondono la volontà di togliersi
responsabilità in caso d'infortunio, in modo semplice e rapido. Però, ripeto
ed aggiungo per fortuna, le procure non si fermano all'apparenza delle
nomine o delle deleghe.
Buon Lavoro
Fausto Oggionni


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 12, 2001, 6:42:56 AM7/12/01
to
>... Lì è emersa la dualità della interpretazione del

Per Massimiliano...

Non sono daccordo, prima di tutto la 547 (ahime') non e' stata ancora
abrogata, pertanto la figura del "sovrintendente" e' valida ancor oggi a
tutti gli effetti. In secondo luogo non e' detto che i preposti siano
identificati solo dal DL, ma possono venire identificati per la loro
posizione contrattuale anche dagli Enti in caso di inchiesta (ed esiste
numerosa giurisprudenza a riguardo). Inoltre la nomina non deve essere
necessariamente accettata in quanto l'identificazione del preposto e/o del
dirigente e' semplicemente un atto dovuto, se necessario, perche' previsto
dalla legge e non ha niente a che vedere con la delega di responsabilita'.

L'articolo 4 dell'ex D.Lgs.626/94, al comma 5, dice ch2 "... Il datore di
lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano (il DL), dirigono (il
dirigente) o sovraintendono (il preposto) le attività indicate all'art. 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze (livello
contrattuale, formazione, ecc.), adottano (DL, dirigenti e proposti), le
misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, ...
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti ...
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale ...
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di
igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione (La cui
progettazione spetta al SPP);
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza ...
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave ed immediato ...
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute ...
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro ...
p) consulta il rappresentante per la sicurezza ...
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, ..."

Come vedi i compiti del dirigente e del preposto (e del DL), sono ben
chiaramente descritti nel 626 e non sussiste la capacita' progettuale ed
economica per realizzarli, essendo fondamentalmente funzioni di
sovrintendenza...I compiti progettuali spettano invece al SPP (Art. 9, ex
D.Lgs.626/94), e quelli esecutivi al DL (Art.4, commi 1, 2, 4, 6, 8 ed altri
ex D.Lgs.626/94)..

Poi, che senso avrebbe una delega (che delega non e'), solo per le SpA (e le
S.n.c. con tanti cantieri, non vogliamo nominare preposti i capi cantiere?)
per una figura "doppione" del SPP? Che senso avrebbe avere un preposto che
formalmente percepisce quello che formalmente viene realizzato ed archiviato
dal SPP?

per Fausto

Sono daccordo con te sull'abuso delle deleghe e sull'infondatezza di talune
soluzioni "capestro" inventate dai DL, ma qui non si parla di delegare
nulla!

La delega (parziale o totale) sulle questioni di sicurezza e salute, non
viene data a preposti e dirigenti (o perlomento non e' un attribuzione
tipica e prevista dalla legge, anche se puo' essere plausibile).
Solitamente la delega viene fornita dal Legale Rappresentante ad un terzo e,
come dici anche tu, deve essere specifica e limitata. Non solo, per essere
pienamente valida, deve essere formale (atto notarile), a titolo onoroso
(dietro contribuzione) e con capacita' di spesa (limitata o no).

Tanto per capirci, funziona come nei CdA: i vari Consiglieri o
Amministratori "delegati", nel'atto scostitutivo, si ripartiscono le
responsabilita' aziendali (chi la gestione tecnico/produttiva, chi quella
commerciale, chi la contabile/amministrativa...ora, solitamente, inseriscono
anche quella per la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro, che ha le medesime caratteristiche delle altre deleghe. E' evidente
che delegare un socio o un consigliere e' diverso che delegare un dirigente,
un preposto o un povero diavolo! Magari senza fornirgli sufficiente margine
di azione!

Credo che collimiamo nell'interpretazione quando distingui i preposti dai
delegati, anche se non credo sia un problema di competenze. Il delegato
rappresenta il DL ed ha le medesime responsabilita' (come dicevamo esecutive
progettuali e di controllo), ii preposto ha solo quelle del controllo e
della sensibilizzazione...

Per qaunto riguardfa i limiti della nomina si deve far riferimento ai punti
previsti dall'articolo 4, comma 5 del 626...andando oltre si correrebbe il
rischio di affidare compiti non previsti e quindi inefficaci!

Daccordo anche sulla verifica dell'efficacia della nomina (per esempio
nomina di preposti non contratualmente adeguati), e della loro formazione.

Cordialmente

Andrea Gobbi
---
Riporto alcune sentenze a riguardo (per i piu' pazienti):

Corte di Cassazione, sezione IV penale, 30 ottobre 1999, n. 12331, udienza
11 giugno 1999 s. 1917, Pres. Fattori, P.M: Abbate (diff.) ric. Gatti.
La Cassazione, con un orientamento costante, da tempo ha affermato il
principio secondo il quale «il datore di lavoro non si libera della
responsabilità in ordine agli infortuni con la semplice emanazione delle
necessarie istruzioni, ma è tenuto altresì a vigilare affinché esse siano
osservate. In mancanza di tale vigilanza, che può essere attribuita ad un
preposto idoneo dal punto di vista tecnico e culturale, viene meno all'
obbligo di vigilare sulla puntuale osservanza delle norme di sicurezza da
parte dei lavoratori»

Cass. penale, sez. IV, 08-06-1988 (10-03-1988), n. 6831 (sent.) - Pres.
LAUDATO C - Rel. SARTORIO G - P.M. (CONF)MAMMARELLA - Imp. SWUEC
Le attribuzioni e le competenze relative all'attuazione delle misure
antinfortunistiche possono di fatto competere anziché ai titolari
dell'impresa, ai dirigenti ed ai preposti; tuttavia ai fini della
responsabilità contravvenzionale è indispensabile che sia dimostrata la
devoluzione dall'imprenditore ad un collaboratore dell' impresa delle
incompetenze direttamente inerenti all'adozione e sorveglianza delle misure
di prevenzione.

Cass. penale, sez. IV, 17-07-1987 (07-05-1987), n. 8337 (sent.) - Pres.
NIGRO R - Rel. IAROSSI M - P.M. (CONF)TRANFO - Imp. BATELLI
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando le misure
antinfortunistiche devono essere apprestate a livello direttivo,
l'imprenditore, essendo destinatario dello obbligo per le precise ed
inequivoche prescrizioni dell'art. 2087 cod. civ., non può delegarne agli
altri l'osservanza. In sede di materiale attuazione delle misure, può
esservi la delega a preposti a singoli incarichi, ma costoro di regola non
si sostituiscono alle mansioni direttive dell'imprenditore, tranne che, per
le grandissime dimensioni dell'impresa, non vi sia la nomina di un direttore
qualificato e capace e soprattutto dotato di poteri di ampia iniziativa nel
campo della prevenzione.

Cass. penale, sez. IV, 29-05-1981 (13-03-1981), n. 5262 (sent.) - Pres.
PUGLISI L - Rel. MISURACA F - P.M. (CONF)CECERE - Imp. COBELLI
Il dovere di adottare le misure antinfortunistiche e di provvedere alla loro
pratica attuazione incombe - ai sensi dell'art 4 dpr 27 aprile 1955 n 547 -
sia ai datori di lavoro ed ai dirigenti che ai preposti nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze. Consegue che destinatari della norma
di cui all'art 182 dpr 27 aprile 1955 n 547 (la quale prevede la
predisposizione di un servizio di segnalazioni, quando dal posto di manovra
dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto non sia possibile
controllare tutta la zona di azione) sono non soltanto i datori di lavoro ed
i dirigenti, ma anche i preposti, i quali non hanno soltanto l'esclusivo
compito di vigilare l'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche,
ma anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure
protettive colui che aveva l'obbligo di provvedere alla relativa attuazione.

S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 12, 2001, 6:42:58 AM7/12/01
to
>... Lì è emersa la dualità della interpretazione del

Per Massimiliano...

> Salve,

per Fausto

Raffaele Brina

unread,
Jul 12, 2001, 1:51:01 PM7/12/01
to
Cerco di limitare la discussione solo su alcune cose o concetti espressi in
modo dubbio tralasciando quello che egregiamente è già stato descritto dai
colleghi:

Per Andrea che saluto:

> Per quanto attiene alla gestione delle tematiche di tutela della sicurezza
e


> della salute, il ruolo progettuale e' demandato al Servizio di Prevenzione
e
> Protezione (DL, Responsabile SPP, MC con la collaborazione del
> Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), mentre a dirigenti e
> preposti e' demandato il compito di sorvegliare sulla corretta
applicazione
> delle disposizioni e delle procedure, sul corretto utilizzo dei
dispositivi
> di protezione collettivi ed individuali, nonche', eventualmente, a
> sospendere l'attivita' in caso di pericolo.

Espressa in questo modo potrebbe generare qualche dubbio, mi spiego meglio:
il ruolo progettuale è un compito del SPP e non è una delega (demandare
sembra delegare) infatti il RSPP viene utilizzato dal DL e collabora con il
MC.

> I preposti ed i dirigenti sono assoggettati alle medesime sanzioni

previste per il DL ...

No, l'art.89 è per datori di lavoro e dirigenti, mentre l'art.90 è per i
preposti. Inoltre le sanzioni sono molto più lievi per i preposti.

> Innanzitutto la figura del preposto, in particolare quando non
identificato
> contrattualmete, deve venire formalmente nominata con la consultazione del
> RLS (in quanto addetto al SPP).

Non condivido, in quanto il preposto è una figura di linea, cioè è una
figura completamente diversa dagli addetti al SPP e dal RSSP che possono
essere funzioni di linea o di staff alla linea.
Infatti il preposto può essere sanzionato per inadempienze alla normativa,
mentre il RSPP no.
Diverso è il caso dell'infortunio: non mi dilungo anche perchè Andrea lo
conosce.


Per Massimiliano che saluto:

> Lì è emersa la dualità della interpretazione del
> preposto, una inerente la 574, l'altra riguardante la 626. Ai fini della
> 547, il preposto è la figura di riferimento "sul luogo", ad esempio il
capo
> squadra oppure il lavoratore di livello più alto ed attinente il settore
> entro il quale si svolge l'azione lavorativa; ai fini della 626 il
preposto
> deve essere individuato dal DL, ed il soggetto deve "accettare" un
incarico
> pieno e circoscritto.

Scusa, ma se stavi a casa da questo corso era meglio.
Il preposto identificato dal 547/55 e dalla 626/94 sono la stessa persona
(non dimenticare il 303/56 e il 277/91).

> Quanto sopra deriva da incidenti in cui il preposto
> non era presente al momento dell'infortunio (nella mia realtà sarebbe la
> norma, visto che tutto il personale operativo lavora disperso sul
territorio
> di competenza)

Il preposto deve essere messo in condizioni di svolgere al meglio la propria
mansione, quindi se uno è preposto (capo squadra) deve essere presente sul
luogo di lavoro per sovraintendere alle attività lavorative.
Se non è presente non è responsabile di nulla, oppure viene identificato
come preposto un altro, forse il più alto in grado, oppure se la squadra è
composta da personale non qualificato, la responsabilità si dice va verso
l'alto, cioè diventano responsabili i dirigenti e anche il datore di lavoro
dell'azienda.

> Io ritengo che il preposto ai fini della 626, debba essere una figura
> investita di tale incarico con la forma della delega (anche se delega non
è)
> delle SpA

Cancelliamo "anche se delega non è" e "SpA" e scriviamo:
- il preposto ai fini della normativa in materia di sicurezza e salute sul
lavoro deve essere una figura delegata dal datore di lavoro dell'impresa
ovvero unità produttiva.


Per Fausto che saluto:

> Sul cosa deve fare il preposto sono
> d'accordo con l'analisi di Santoni, approvo l'idea che nel caso di più
unita
> produttive vale la regola per cui il "capo" che sovraintende le attività
(e
> deve esserci!), abbia i compiti indicati. Però dev'esserci anche un rspp
che
> sappia coordinare tutte le attività di tutte le unità produttive sulla
> sicurezza e che sappia, cosa più importante, comunicare ai preposti la
> politica aziendale in merito e leggittimarli a far il meglio perchè sia
> seguita come dev'essere.

Ma la centralità del DL dove la mettiamo, e gli obblighi dei dirigenti non
esistono più?
Non mi stancherò mai di ripetere che la politica aziendale deve essere
attuata attraverso le funzioni di linea.
Il RSPP non legittima nessuno, è il DL e dirigenti che devono mettere in
condizioni il preposto di operare al meglio, è solo una questione di
responsabilità che deve essere concepita nella maniera più grande possibile
dai Line Managers.
Se tu hai il RSPP più bravo del mondo e la linea non lo ascolta, la
sicurezza nella tua azienda rimarrà sempre a bassi livelli.


Cordialmente Vi saluto tutti di nuovo.
Raffaele


MS

unread,
Jul 12, 2001, 6:12:51 PM7/12/01
to
Un cortese saluto a tutti,

temevo che la mia scarsa attitudine allo scrivere in forma giuridicamente
"esatta" avrebbe sollevato perplessità, e così è stato. Mi scuso per la mia
scarsa preparazione.

Nel punto in cui parlo di delega in stile SpA, non mi riferisco in alcun
modo alla struttura delle deleghe incui si rivolgono e/o "scaricano" anche
responsabilità né tantomeno limitarmi a tale tipo di struttura societaria,
ma esclusivamente la forma, certe volte articolata, complessa e se volete,
garantista, in cui la forma rende sostanza all'incarico (cfr. con
circostanziato e circoscritto ambiente operativo per il preposto).

Là dove, invece, mi si contesta da parte di Andrea l'interpretazione della
figura del preposto, lungi dal sollevare sterile polemica, sottolineo il
carattere interpretativo propostomi della figura in questione (anche qui
cercherò di spiegarmi al meglio); ai fini della 547 è sempre preposto il più
alto di livello tra le figure coinvolte in un evento infortunistico, fino al
caso estremo del "preposto di sé stesso", con l'arrivo della 626 si aggiunge
un alter ego del preposto che però deve essere incaricato dal DL. Ora, nella
mia realtà di squadre e singoli, operanti sul territorio, stante la
impossibilità di incaricare (e formare) tanti preposti quanti sono gli
operatori così come di controllare tutti da parte di un solo preposto, gioca
ruolo essenziale "l'elevazione" della figura del preposto 626 a colui che
sì, mette in pratica le norme esistenti (siano esse interne, vedi
valutazione dei rischi ed uso dei DPI, come di quelle esterne), ma anche e
principalmente opera in modo proattivo per l'instaurazione di una cultura
della sicurezza e non la sola bovina applicazione di norme e procedure.

Spero di essere andato meglio stavolta :-))

Cordialmente, Massimiliano Santoni


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 13, 2001, 3:02:14 AM7/13/01
to
> Espressa in questo modo potrebbe generare qualche dubbio, mi spiego
meglio:
> il ruolo progettuale è un compito del SPP e non è una delega (demandare
> sembra delegare) infatti il RSPP viene utilizzato dal DL e collabora con
il
> MC.

Si, forse l'ho usato senza pensarci, diciamo, meglio che "e' uno dei compiti
previsti dal 626 per il SPP"...

> No, l'art.89 è per datori di lavoro e dirigenti, mentre l'art.90 è per i
> preposti. Inoltre le sanzioni sono molto più lievi per i preposti.

Si, DL e dirigenti insieme e preposti a parte...diciamo, meglio che
"relativamente all''articolo 4, comma 5 sono entrambi sanzionabili"

> Non condivido, in quanto il preposto è una figura di linea, cioè è una
> figura completamente diversa dagli addetti al SPP e dal RSSP che possono
> essere funzioni di linea o di staff alla linea.
> Infatti il preposto può essere sanzionato per inadempienze alla normativa,
> mentre il RSPP no.


Credo siamo daccordo, ma forse non mi sono spiegato bene. Intendo che il
preposto, se non identificato dal contratto di lavoro (capo reparto, capo
cantiere, ecc.), puo' essere comunque nominato dal DL se ritenuto
necessario, anche perche' non vi e' ancora (spero per poco...), alcuna
connessione tra ruolo aziendale nel campo della sicurezza sul lavoro e
inquadramento contrattuale.

Cordialita' ed un saluto all'amico Raffaele.
Andrea Gobbi


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 13, 2001, 3:08:37 AM7/13/01
to
> temevo che la mia scarsa attitudine allo scrivere in forma giuridicamente
> "esatta" avrebbe sollevato perplessità, e così è stato. Mi scuso per la
mia
> scarsa preparazione.

Purtroppo il nostro e' un "campo minato", se non si presta attenzione a come
vengono esposte le idee si rischia di essere fraintesi!

> Là dove, invece, mi si contesta da parte di Andrea l'interpretazione della
> figura del preposto, lungi dal sollevare sterile polemica, sottolineo il
> carattere interpretativo propostomi della figura in questione (anche qui
> cercherò di spiegarmi al meglio); ai fini della 547 è sempre preposto il
più
> alto di livello tra le figure coinvolte in un evento infortunistico, fino
al
> caso estremo del "preposto di sé stesso", con l'arrivo della 626 si
aggiunge
> un alter ego del preposto che però deve essere incaricato dal DL. Ora,
nella
> mia realtà di squadre e singoli, operanti sul territorio, stante la
> impossibilità di incaricare (e formare) tanti preposti quanti sono gli

> operatori così come di controllare tutti da parte di un solo preposto, ...

E' qui che secondo me fai confusione...non devo nominare o identificare un
solo preposto, ma quanti te ne occorrono per sovrintendere i vari cantieri.
Tra i lavoratori della squadra, inoltre, ci sara' gia' qualcuno con mansioni
di responsabilita' sul lavoro o, almeno, un referente per l'azienda (il capo
cantiere). Se cosi' e', in caso di infortunio, queste figure saranno gia'
identificate quali preposti dall'Ente di controllo, quindi, per rendere
effettivo questo ruolo, allora e' conveniente aper l'azienda fornire a
questi signori tutti i mezzi per esercitare questa forma di sovrintendenza,
comprese delle procedure per assicurare la presenza del materiale
antinfortunistico, di sengnalazione e di emergenza sul cantiere, per
richiamare i lavoratori inadempienti, ecc.

>...gioca


> ruolo essenziale "l'elevazione" della figura del preposto 626 a colui che
> sì, mette in pratica le norme esistenti (siano esse interne, vedi
> valutazione dei rischi ed uso dei DPI, come di quelle esterne), ma anche e
> principalmente opera in modo proattivo per l'instaurazione di una cultura
> della sicurezza e non la sola bovina applicazione di norme e procedure.

In parte si, infatti tra i ruoli del preposto vi e' anche in certa misura la
fornitura di informazione alle maestranze, ma colui che progetta la
sicurezza e la relativa informazione, formazione e sensibilizzazione, resta
il SPP cin collaborazione con il RLS.

Cordialita'.
Andrea Gobbi


Raffaele Brina

unread,
Jul 13, 2001, 3:04:50 AM7/13/01
to
"MS" <dit...@Xcentroin.it> ha scritto nel messaggio
news:9il6tb$abe$1...@news.flashnet.it...

> Là dove, invece, mi si contesta da parte di Andrea l'interpretazione della
> figura del preposto, lungi dal sollevare sterile polemica, sottolineo il
> carattere interpretativo propostomi della figura in questione (anche qui
> cercherò di spiegarmi al meglio); ai fini della 547 è sempre preposto il
più
> alto di livello tra le figure coinvolte in un evento infortunistico, fino
al
> caso estremo del "preposto di sé stesso", con l'arrivo della 626 si
aggiunge
> un alter ego del preposto che però deve essere incaricato dal DL. Ora,
nella
> mia realtà di squadre e singoli, operanti sul territorio, stante la
> impossibilità di incaricare (e formare) tanti preposti quanti sono gli
> operatori così come di controllare tutti da parte di un solo preposto,
gioca
> ruolo essenziale "l'elevazione" della figura del preposto 626 a colui che
> sì, mette in pratica le norme esistenti (siano esse interne, vedi
> valutazione dei rischi ed uso dei DPI, come di quelle esterne), ma anche e
> principalmente opera in modo proattivo per l'instaurazione di una cultura
> della sicurezza e non la sola bovina applicazione di norme e procedure.


Ciao Massimiliano, tutto bene a parte la frase "alter ego".
Ripeto, il preposto della 547 è lo stesso preposto della 626 con obblighi
ampliati, ma stai attento: a lui delegabili.
Ciò significa che il datore di lavoro può delegare buona parte dei suoi
obblighi a dirigenti a preposti, i quali come ha già spiegato Andrea, devono
essere capaci, adeguatamente formati, competenti, dotati di autonomia, ecc.
ecc. ecc. (vedi tutti i criteri relativi all'istituto delle delega).
Il datore di lavoro non può delegare solo gli adempimenti previsti
dall'art.4, commi 1,2,4 lett.a) e 11 primo periodo (vedi art.1 comma 4-ter
del D.Lgs. n.626/94).
Quel "a lui delegabili" è importante perchè presupposto della delega è
l'organizzazione dell'azienda.
Faccio alcuni esempi non esaustivi:
- impresa con titolare e un dipendente: il titolare è il DL, non esiste nè
dirigente nè preposto;
- impresa con titolare e 5 dipendenti: il titolare è il DL, l'operaio più
competente può essere dirigente o preposto a seconda dell'autonomia che ha
ricevuto ovvero a seconda della presenza sistematica del titolare;
- impresa con titolare e 10 dipendenti: il titolare è il DL, il suo braccio
dx può essere il dirigente ed un altro capetto il preposto se il dirigente
non riesce materialmente a svolgere i compiti anche di preposto;
- impresa con titolare e 100 dipendenti: il titolare è il DL, i capi
funzione o capi reparto sono i dirigenti, i capi squadra sono i preposti.
Questo per farti capire che l'attribuzione del titolo di preposto dipende
dall'esercizio di fatto del ruolo, non tanto dall'incarico che deve
conferito come dici tu. Se poi esistono deleghe o incarichi formali è meglio
come ad esempio l'accettazione di un regolamento con attribuzione di
responsabilità.
In sintesi la responsabilità individuale si attribuisce quasi sempre alla
persona che poteva e doveva fare in base all'organizzazione aziendale e alla
ripartizione dei compiti.
Cordialmente Saluto.
Raffaele

Raffaele Brina

unread,
Jul 13, 2001, 3:14:54 AM7/13/01
to

"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:W1x37.66322$cd.4...@news1.tin.it...

> Cordialita' ed un saluto all'amico Raffaele.
> Andrea Gobbi

Ti saluto anch'io Andrea, scusa per la pignoleria quasi maniacale ma
purtoppo in questo mondo difficile la forma ha ancora la sua importanza.
Purtroppo chi legge a volte non è un addetto ai lavori e quindi potrebbe
fraintendere i contenuti della discussione.
Ti saluto di nuovo, sempre cordialmente.
Raffaele


S.C.A.I. S.r.l.

unread,
Jul 13, 2001, 6:16:16 AM7/13/01
to

"Raffaele Brina" <s...@evc-comp.it> ha scritto nel messaggio
news:9im7ah$37b$1...@serv1.iunet.it...

Non fa nulla, sono daccordo.
Un saluto.
Andrea


MS

unread,
Jul 13, 2001, 6:24:09 PM7/13/01
to
Ringrazio tutti per la positiva discussione.
Mi riprometto di farmi vivo al ritorno dalle ferie, nel frattempo vi saluto
cordialmente.

Massimiliano Santoni


0 new messages