La domanda e' interessante e pone spunti di discussione sullo "scollamento"
che spesso contraddistingue l'emanazione di una legge e la sua applicazione
pratica.
Per definizione il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, questa la sua definzione corretta), non e' sanzionato per quanto
concerne l'applicazione dell'ex D.Lgs.626/94, infatti, al Titolo IX
(sanzioni), non troverai menzionata ne' questa figura, ne' quella del RLS
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Il disposto viene
confermato dallla successiva giurisprudenza, la quale ammette un concorso di
colpa per i RSPP esterni (qualora sussista un nesso causale tra infortunio e
omissione/errore nelle funzioni) ma esclude lo stesso nel caso il RSPP sia
un dipendente nominato dal DL (Datore di Lavoro), questo perche' il DL deve
vigilare sull'operato dei propri dipendenti, qualsiasi attivita' essi
svolgano (a questo si aggiunge anche la "culpa in eligendo", nel caso il DL
nomini persone prive delle capacita' previste per la figura del RSPP).
Detto questo passiamo alla retribuzione. Che mi risulti, nessun contratto di
lavoro (C.C.N.L.) e nessun accordo di settore, considera, in qualsiasi modo,
l'entrata in vigore dell'ex D.Lgs.626/94. Intendo dire che non esistono
incentivi riguardo l'attribuzione di ruoli da quest'ultimo previsti (RSPP,
RLS, Addetto alle emergenze, Preposto alla sicurezza), non sono previsti
procedimenti disciplinari a carico degli inadempienti in riferimento a tale
decreto (per esempio l'uso dei DPI, Dispositivi di Protezione Individuale),
non sono previsti requisiti minimi obbligatori riguardole attivita'
correlate (formazione, informazione, ecc.). Questo, purtroppo, e' un grosso
"gap", che spesso rende piu' difficoltosa l'applicazione della nuova
filosofia antinfortunistica e prevenzionale del decreto.
Cordialita'.
Andrea Gobbi
Saluti
Francesco Gorini
Collaboro con il NG ormai da parecchio tempo e, modestia a parte, ho
ricevuto numerosi ringraziamenti per la precisione e la solerzia dei miei
interventi.
Sono uso a lavorare sulla concretezza e quando non conosco una cosa
piuttosto non rispondo, chiedo lumi e non mi spaventa ne' mi umilia
confrontarmi con chi ne sa piu' di me, e questo credo di averlo dimostrato
piu' volte a tutti.
Per tali motivi il tuo atteggiamento risulta essere molto fastidioso.
Sarebbe stato molto piu' elegante richiedere, come fatto in passato, gli
estremi bibliografici a cui si fa riferimento invece che fare del facile e
superficiale sarcasmo.
Comunque quanto da me riportato nel precedente post era stato pubblicato
ormai qualche mese fa, credo nel 2000, in un interessantissimo articolo
apparso su ISL di Ipsoa. Dammi il tempo di cercarlo e ti daro' il numero,
che tra l'altro ho gia' avuto occasione di indicare in un precedente post
sul medesimo argomento.
Mi auguro che in futuro non solo le critiche siano costruttive e non
distrutttive, che che, almeno tra gli "aficionados" del NG si sviluppi un
minimo di fiducia.
Sempre cordialmente.
Andrea Gobbi
Se invece si trattava del parere personale di un redattore di un articolo
non siamo in presenza di giurisprudenza ma di pareri personali che sono una
cosa diversa da un atto ufficiale della repubblica italiana emanato da un
giudice.
La prima è molto interessante. La seconda lascia il tempo che trova
saluti
Francesco Gorini
"S.C.A.I. S.r.l." <scaisrl...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:LuGl7.110551$TS4.9...@news2.tin.it...
> > Se invece bisogna andare per sentito dire è
> > meglio lasciar perdere. Di leggende metropolitane ne girano già
abbastanza
> > sulla sicurezza.
>
>
Una recente sentenza della giurisprudenza di merito affronta in modo
esemplare la rete di responsabilità dei vari soggetti aziendali e i compiti
specifici del responsabile del servizio aziendale di prevenzione e
protezione. Innanzitutto ribadisce il principio fondamentale contenuto nel
D. Lgs. n. 626/94: «l'adozione di procedure di sicurezza e l'affissione
delle relative norme all'esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei
compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale
ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare la
presenza di omissioni in materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso
provvedere all'applicazione delle prescrizioni del caso».
Infatti il servizio di prevenzione elabora e propone le procedure, qualora
ciò non sia già stato fatto da consulenti esterni, ma non ha il potere di
adottarLe, e per questo motivo il D. Lgs. n. 626/94 esonera da
responsabilità penali dirette i soggetti che fanno parte di tale servizio,
qualora abbiano svolto i propri compiti nei limiti individuati con
precisione dalla legge prevenzionistica.
La sentenza sottolinea che ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 " le funzioni del
servizio di sicurezza sono di natura consultiva all'interno
dell'organizzazione aziendale, essendo costituito allo scopo di supportare
il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
Ciò si evince sia dal contenuto dell'art. 9, che analiticamente elenca i
compiti del servizio, individuandoli come compiti di analisi e studio e di
elaborazione di interventi, e non come compiti di carattere decisionale, sia
dal fatto che è espressamente previsto che il datore di lavoro si avvalga di
persone esterne all'azienda, dotate di competenze professionali specifiche,
sia infine dal fatto che in tutti i titoli della analitica normativa
relativa ai vari settori di intervento non è mai previsto alcun obbligo o
responsabilità del servizio o del suo responsabile" (Pretura - sez.
distaccata di Mezzolombardo (TRENTO) in data 25 gennaio 1999).
Saluti Max
Il punto è se il RSPP che non ha individuato in modo chiaro il rischio e non
proposto misure efficaci per abbatterlo a livelli accettabili oppure non
abbia segnalato chiaramente al datore di lavoro la necessità di avvalersi di
specifici esperti per risolvere il problema non risponda di lesioni colpose
o di omicidio colposo nel caso in cui la sua azione sbagliata o la sua
omissione sia legata all'evento infortunistico.
Ricordo che i principi su cui potrebbe basarsi il giudice sono
Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a
cagionarlo
Nell'esercizio di attività pericolose (e gestire problematiche di sicurezza
è considerato un'attività pericolosa) nel caso in cui si procuri un danno, è
colui che ha creato il danno che deve dimostrare di aver fatto tutto il
possibile per evitarlo e non il danneggiato che deve dimostrare di aver
ricevuto un danno ingiusto. Ed in presenza di violazione di specifica norma
penale (art. 9 del D. Lgs 626/94 ad esempio) voglio vedere come fa il RSPP a
dimostrare di aver fatto tutto quello che era in suo potere
Son poi d'accordo sul fatto che operaio dipendente senza particolare
qualifica nominato RSPP davanti al giudice può facilmente dimostrare che ha
dovuto di fatto accettare l'incarico in modo non volontario viste le
pressioni di fatto esercitate (visto che si sa come vanno di solito queste
cose). Sicuramente un ingegnere dipendente avrebbe molte più difficoltà.
Quindi la sentenza sottostanze non aggiunge niente al problema della
responsabilità penale dell'RSPP.
saluti
Francesco Gorini
PS: utilizzando Outlook Express non riesco a vedere alcuni messaggi a cui
voi rispondete e non so perchè, c'è qulcuno che può illuminarmi? Grazie
Ho criticato, e continuo a farlo, l'atteggiamento oltremodo fastidioso di
chi, come te, scrive per contestare, ma non aggiunge nulla a quanto detto.
Ho criticato, e continuo a farlo, la faziosita', l'inutilita', la
superiorita' con cui alcuni, come te (e devo dire normalmente, visto che non
e' la prima volta che te lo dico), ti rivolgi agli altri.
Ho criticato, e continuo a farlo, le appendici ironiche che emanano l'aria
di sufficienza con la quale ti confronti con gli altri.
Ma con chi credi di parlare? Con un mentecatto? Credi che solo tu abbia
l'aurea scienza di distinguere un articolo ed una sentenza? Hai mai comprato
un numero di ISL? Evidentemente no, altrimenti sapresti che, in linea di
massima, gli articoli pubblicati vengono supportati da giurisprudenza e
bibliografia.
Dammi tempo, purtroppo, oltre che collaborare al NG devo anche lavorare, ma
appena posso ti invio gli estremi del giornale in questione.
Sempre cordialmente
Andrea Gobbi
Gli obblighi del SPP (e del relativo Responsabile) sono elencati
nell'articolo 9, comma 1 dell'ex D.Lgs.626/94:
"1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo
di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
Poi, per quanto riguarda la gestione della sicurezza in azienda, entriamo in
un "campo minato", ogni realta' produttiva dovrebbe "costruirsi su misura"
un sistema idoneo alla sua dimensione, attivita' e complessita', teso al
mantenimento nel tempo di quanto inizialmente introdotto per migliorare le
condizioni di sicurezza e di salute dei luoghi di lavoro. Recentemente e'
stata realizzata una norma (al momento non ancora recepita dall'UNI in
Italia), che, in maniera similare a quanto avviene per la qualita',
stabilisce una serie di procedure e di requisiti che tale sistema debba
avere (la ISO 18000, dal BS 8800), ma anche qui stiamo precorrendo i tempi.
> se si è obbligati a frequentare corsi di formazione oppure se questo
dipende e varia in base al tipo di azienda e contratto...
L'ex D.Lgs.626/94 non stabilisce, di fatto, il livello di formazione che
debba avere il RSPP di un azienda (se non nel caso in cui il DL si assuma
l'incarico, tramite il D.M. 16/01/1997). L'articolo 8 del decreto, infatti,
indica semplicemente che il Responsabile del SPP sia in possesso di
attitudini e capacità adeguate. Chiaramente, meno sara' possibile dimostrare
tali capacita' da parte del DL, piu' sara' elevata la sua responsabilita'
relativamente alla "culpa in eligendo".
Cordialita'.
Andrea Gobbi
Comunque torniamo al problema
Il dubbio se l'RSPP è o no responsabile è importante ed è la cosa che tutti
i dipendenti chiedono quando loro malgrado (perchè nessuno si propone al
datore di lavoro) vengono designati e non si possono rifiutare per ovvi
motivi.
Questo dubbio è di solito girato dal malcapitato neo RSPP al consulente
esterno.
Dal mio punto di vista, pur considerando che sono pagato dal datore di
lavoro, non me la sento di dire al dipendente neo RSPP che lui non è
responsabile sia per le considerazioni che ho fatto nei miei precedenti post
sull'argomento (ma evidentemente tu non li hai letti con attenzione
altrimenti non avresti detto che non ho aggiunto niente) sia perchè in tutte
le società del mondo è chiaro il concetto che gli obblighi devono SEMPRE
essere accompagnati da sanzioni altrimenti non sono obblighi ma carta
straccia.
> Ho criticato, e continuo a farlo, la faziosita', l'inutilita', la
> superiorita' con cui alcuni, come te (e devo dire normalmente, visto che
non
> e' la prima volta che te lo dico), ti rivolgi agli altri.
L'argomento in questione ogni tanto torna alla ribalta in questo nesgroup e
puntualmente tu ci dici che l'RSPP dipendente non è responsabile facendo
sempre riferimento alla giurisprudenza però mai citando tale giurisprudenza.
Da cui nasce il solito battibeccho fra di noi.
> Ho criticato, e continuo a farlo, le appendici ironiche che emanano l'aria
> di sufficienza con la quale ti confronti con gli altri.
> Ma con chi credi di parlare? Con un mentecatto? Credi che solo tu abbia
> l'aurea scienza di distinguere un articolo ed una sentenza? Hai mai
comprato
> un numero di ISL? Evidentemente no, altrimenti sapresti che, in linea di
> massima, gli articoli pubblicati vengono supportati da giurisprudenza e
> bibliografia.
ISL non è il vangelo sulla sicurezza come qualunque altra rivista. Non mi
sono abbonato a ISL molto tardi, quando avevo già 6 abbonamenti ad
autorevoli riviste sulla sicurezza e quindi non volevo farne una settima.
Lascio agli altri giudicare se la tua affermazione precedente non pecchi
delle critiche che mi rivolgi.
> Dammi tempo, purtroppo, oltre che collaborare al NG devo anche lavorare,
ma
> appena posso ti invio gli estremi del giornale in questione.
Non dire per l'ennesima volta come fai da svariato tempo che ci darai gli
estermi. O ce li dai o non ce li dai.
Saluti Francesco Gorini
(Io sono abbonato a ISL..da sempre...anche se devo dire...che non la
amo...ma questi sono altri discorsi/problemi...)
Mi correga se sbaglio !
Saluti a tutti.
Ho comunque apprezzato, (se posso permettermi di commentare), nel vedere un
battibecco costruttivo e privo di qualsivoglia offesa.
La cosa, vi rende merito ed onore e posso assicurarvi che non succede in
altri NG, dove da mesi si assiste a scambi di accuse o sproloqui insensati..
Grazie a tutti e due, siete a mio avviso importanti per il NG.
allego sentenza che a mio avviso testimonia in maniera chiara se l'RSPP è
o no responsabile ..tra l'altro una sentenza crea giurisprudenza..per
fortuna...
Saluti
Max
Sentenza del 25/01/1999
Pretura - sez. distaccata di Mezzolombardo (TRENTO)
Massima
L'adozione di procedure di sicurezza e l'affissione delle relative norme
all'esterno dei luoghi pericolosi non rientra nei compiti del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha il mero obbligo nei
confronti del datore di lavoro di segnalare la presenza di omissioni in
materia, dovendo, poi, il datore di lavoro stesso provvedere
all'applicazione delle prescrizioni del caso.
Fatto e diritto
I) Il fatto. Il fatto storico in relazione al quale sono stati trattati a
giudizio gli odierni imputati, nelle loro rispettive qualità di presidente
della cooperativa SFC, di direttore della stessa e di responsabile del
servizio di sicurezza, riguarda la morte del lavoratore frigorista Angeli
Umberto, il quale si è introdotto all'interno di una cella frigorifera ad
atmosfera modificata, cioè povera di ossigeno e ricca di anidride carbonica,
sprovvisto di mezzi di protezione, in particolare di maschera respiratoria.
Deve e premettersi, in ordine alla ricostruzione dei fatti, che
dall'istruttoria condotta risulta che:
1) nessuno ha visto l'Angeli introdursi nella cella n. 9;
2) l'Angeli è stato trovato da alcuni colleghi di lavoro disteso davanti
all'oblò di ispezione, che era aperto e attraverso il quale il lavoratore si
è introdotto nella cella, dovendosi escludere che sia entrato per il
portellone principale che era regolarmente chiuso e sigillato;
3) l'Angeli indossava degli stivali che presumibilmente aveva calzato al
fine di entrare nella cella, in quanto sul pavimento della stessa vi è
sempre un piccolo strato di acqua.
Sulla base di questi dati di fatto non è dato stabilire in concreto quale
fosse l'intervento che l'Angeli intendeva realizzare introducendosi nella
cella, né quale fosse la ragione che lo ha spinto, atteso che è pacifico che
le normali esigenze di lavorazione non richiedevano l'ingresso nella cella
se non in ipotesi eccezionali e saltuarie, e questo costituisce ad avviso
della difesa degli imputati l'elemento chiave per esimere da responsabilità
penali i responsabili della SFC.
Per contro ad avviso di questo pretore il fatto che non sia stato possibile
accertare il motivo che ha indotto l'Angeli ad introdursi nella cella non
costituisce elemento di rilievo ai fini dell'individuazione delle
responsabilità penali. Si è discusso al proposito nel corso del
dibattimento, anche a mezzo dell'acquisizione e dell'analisi dei tabulati
registrati dal computer relativi al funzionamento della cella n. 9 (v.
deposizione dell'ispettore del lavoro Casalini e elaborato del consulente
tecnico di parte ing. Dolzani), se in quella giornata o in giorni precedenti
si fossero evidenziate delle anomalie. Il risultato di tali analisi pare
indurre la conclusione che non si fosse manifestata alcuna anomalia.
In ogni caso, che la cella n. 9 funzionasse o meno, deve ritenersi certo che
l'Angeli vi si sia introdotto per una qualche ragione connessa comunque con
la sua funzione di frigorista, quindi nell'espletamento delle sue mansioni
tipiche, non essendovi alcun motivo per ritenere che lo abbia fatto con
intenti più o meno autolesionistici, anche in considerazione del fatto che
il teste Noldin ha riferito che poteva succedere, anche se raramente, che si
creasse la necessità di accedere all'interno della cella per operazioni di
controllo. Pertanto il fatto deve qualificarsi come un infortunio sul lavoro
e come per qualunque ipotesi di questo tipo, occorre valutare se da parte
dei responsabili fossero state adottate tutte le misure necessarie e
previste dalla legge per garantire la sicurezza dei lavoratori, ovvero se
sussistano omissioni colpose da porsi in rapporto di causalità con l'evento
realizzatosi.
II) Elemento oggettivo del reato. In relazione a tale valutazione in ordine
all'elemento oggettivo del reato, si osserva che la contestazione che viene
mossa nel presente giudizio è quella della violazione degli art. 236 e 352
d.p.r. 547/55. La prima delle disposizioni richiamate impone che nel caso di
lavorazioni all'interno di luoghi in cui possano esservi vapori tossici od
asfissianti, il lavoratore debba essere assistito da altro lavoratore
situato all'esterno, e che in caso di accesso disagevole sia collegato
all'altro lavoratore con cintura di sicurezza e sia munito di apparecchio
idoneo alla respirazione. La seconda norma prevede l'obbligo di affissione
delle norme di sicurezza all'ingresso del luogo dove si svolgano lavorazioni
con materie asfissianti, oltre che tossiche, corrosive, ecc.
Nel caso di specie risulta che presso le celle frigorifere della SFC, in
particolare presso la cella n. 9, fossero affissi all'esterno due cartelli,
di dimensioni adeguate e sicuramente visibili, indicanti pericolo di
asfissia e obbligo di impiego della maschera. Inoltre era in dotazione del
frigorista la bombola ad ossigeno con relativa maschera, in stato di
efficienza.
Deve ritenersi che tali affissioni e dotazioni non siano sufficienti ed
adeguate in relazione alle chiare ed inequivoche previsioni di legge.
Quanto alla previsione di cui all'art. 236, risulta pacificamente che
nessuna procedura fosse mai stata elaborata all'interno della SFC, affinché
venisse disposto che l'accesso alla cella frigorifera dovesse avvenire solo
in presenza di due lavoratori collegati da una cintura di sicurezza. Nessun
oggetto che avesse la parvenza di una cintura di sicurezza è stato trovato
presso lo stabilimento. Risulta per contro che l'istruzione dell'Angeli
relativamente a come effettuare l'accesso alla cella frigorifera fosse stata
curata dal precedente frigorista, Noldin, che è poi subentrato all'Angeli
nelle medesime funzioni. Il Noldin nella sua testimonianza ha riferito che
egli aveva appreso della necessità di essere in due quando si entrava nella
cella nell'ambito dei corsi che aveva frequentato, con il che implicitamente
ammettendo che nessuna disposizione in tal senso, quale norma di
comportamento, aveva ricevuto da parte della direzione aziendale.
Sempre il Noldin inoltre ha riferito di aver accompagnato una volta l'Angeli
all'interno della cella, al fine di istruirlo, ed ha descritto le modalità
con cui ciò è avvenuto, in palese violazione del disposto di legge: i due
lavoratori infatti sono entrati insieme, mentre nessuno si trovava
all'esterno ed entrambi non erano assicurati con cordino di sicurezza. Il
Noldin, sulla base della sua conoscenza personale, ha riferito che «quando
si è in due non c'è bisogno del cordino», ma tale interpretazione è del
tutto soggettiva ed indice di una certa approssimazione nella conoscenza
delle norme di sicurezza.
Dunque le norme di sicurezza, così come previste dall'art. 236, non erano
state impartite, e tanto meno risultavano affisse all'interno dei locali
come previsto dall'art. 352. L'affissione dei cartelli indicanti pericolo di
asfissia e obbligo di utilizzare la maschera non esauriscono tutta la
normativa di sicurezza prevista dalla legge, e come tali non possono
ritenersi sufficienti.
La difesa degli imputati in relazione a ciò ha sostenuto che l'Angeli non
potesse non ritenersi edotto dei rischi specifici della sua attività, in
quanto aveva conseguito il patentino per l'utilizzo di gas tossici, e dunque
in quella sede era stato più che esaurientemente informato di tutti i rischi
e le modalità di comportamento ai fini della sicurezza.
Tale assunto non può essere condiviso. Invero la legge impone al datore di
lavoro di predisporre delle procedure normativamente articolate (e ciò si
evince dalla lettura dell'art. 236, che descrive tali procedure) che
impongano al lavoratore, ancorché informato dei rischi specifici, di non
effettuare operazioni oggettivamente rischiose per la sua incolumità. Non
può infatti ritenersi sufficiente che il datore di lavoro «avvisi» il
lavoratore del rischio di asfissia in cui incorre nell'entrare nella cella
ad atmosfera modificata senza maschera (e per essere consapevoli di ciò non
è nemmeno necessario conseguire il patentino per l'uso di gas tossici!),
essendogli richiesto qualcosa di più, e cioè di stabilire delle prassi di
lavoro che evitino il verificarsi dei rischi e di renderle note ai
lavoratori con indicazioni inequivoche affisse all'ingresso dei luoghi dove
sussiste il pericolo, secondo quanto stabilito dall'art. 352.
Tale conclusione, oltre che essere conforme al chiaro dettato normativo,
riveste un contenuto di ragionevolezza proprio in relazione al caso di
specie.
Si rileva infatti che sia il frigorista Noldin che il consulente tecnico di
parte ing. Dolzani, sono venuti a riferire con tutta tranquillità al
dibattimento che l'apertura dell'oblò senza misure di protezione non è fonte
di pericolo, poiché l'aria che esce dalla cella non è pericolosa, in quanto
non è tossica, ma semplicemente povera di ossigeno. Il Noldin ha dichiarato
che la prassi di aprire l'oblò senza l'utilizzo della maschera era di uso
comune, da lui sempre praticata.
L'ing. Dolzani ha riportato considerazioni del medesimo tenore nel suo
elaborato, ed ha riferito in dibattimento che è possibile respirare l'aria
per un munito e mezzo o due all'interno della cella senza conseguenze per la
sopravvivenza.
Tali convinzioni circa la non pericolosità dell'aria da parte di due
«tecnici» sono sicuramente discutibili, se solo si considera che il medico
legale, dott. Barbareschi, all'udienza del 28 settembre 1998, ha dichiarato
che la morte dell'Angeli è intervenuta in pochi attimi, in un tempo
inferiore al minuto, proprio per la rapidità con cui si realizza l'arresto
cardiocircolatorio per asfissia. Peraltro trovano una loro ragione e
spiegazione nel fatto che l'aria che fuoriesce dalla cella non è di tipo
tossico, nel senso che non contiene sostanze, nocive, ed è atta a
confondersi con l'aria normale.
Tale circostanza ha consentito l'instaurarsi di prassi di «confidenza» con
le celle, il cui oblò di ispezione (attraverso il quale, si noti, si è
introdotto l'Angeli, come avveniva sempre nel caso di necessità di accesso
alla cella: v. deposizioni del Noldin), veniva aperto, vuoi per controllare
le mele, vuoi per introdurre una manica per portare acqua, senza utilizzo di
alcuno strumento di protezione.
Proprio sulla base di tali prassi si è presumibilmente inserito l'intervento
dell'Angeli, il quale, fiducioso del fatto, come sostenuto dall'ing.
Dolzani, che si può resistere all'interno della cella qualche minuto
trattenendo il respiro, è entrato nella stessa privo di strumenti di
protezione, ponendosi in una situazione di pericolo. È chiaro che pericolo
non equivale a sicuro danno, ed infatti molte volte seguendo medesime prassi
non è accaduto nulla; nel caso di specie, però, quel pericolo si è
concretato nel danno che il pericolo stesso prospetta.
Solo se i responsabili della SFC avessero disposto che l'accesso alle celle
frigorifere era consentito in presenza di altro soggetto, con l'ausilio del
cordino di sicurezza, può ritenersi che l'Angeli non avrebbe tenuto il
comportamento imprudente che lo ha condotto alla morte.
Ovviamente, sotto un profilo strettamente naturalistico, l'Angeli avrebbe
potuto comunque compiere un'imprudenza, ma la legge prevede che il datore di
lavoro ponga in essere tutte le cautele necessarie per evitare tali
comportamenti. Solo con l'adozione di tali cautele, che costituiscono un
obbligo giuridico del datore di lavoro, la contravvenzione alle stesse da
parte del lavoratore fa ricadere esclusivamente su questi ogni
responsabilità, liberando il datore di lavoro, il quale non avrebbe tenuto
comportamenti omissivi giuridicamente rilevanti.
Nel caso di specie peraltro il lavoratore ha violato solo una delle
disposizioni impartite dal datore di lavoro, quella di indossare la
maschera, ma non ha violato nessun'altra disposizione, che, contrariamente a
quanto prevede la legge, non gli era mai stata impartita.
In questo senso l'accertamento della sussistenza di un'omissione da parte
del destinatario di un obbligo giuridico è sufficiente per ritenere
sussistente un nesso di causalità tra l'omissione colposa del datore di
lavoro e l'evento realizzatosi, come costantemente affermato dalla
giurisprudenza in materia, non ché dalla ricostruzione dogmatica in tema di
omissioni colpose, dove il nesso di causalità deve costruirsi in termini
necessariamente ipotetici, in relazione ad un giudizio di equivalenza tra il
comportamento omissivo e la causazione dell'evento.
Nello stesso senso prive di rilievo appaiono le osservazioni della difesa
secondo cui, anche in ipotesi di adozione di una procedura di accesso alle
celle che prevedesse una chiusura a chiave, poiché la chiave sarebbe stata
sicuramente nella disponibilità dell'Angeli, ciò non avrebbe impedito il
realizzarsi dell'evento.
Al proposito si osserva che da un lato tali supposizioni sono meramente
teoriche, dall'altro la configurazione normativa dell'omissione non consente
di fare troppe ipotesi su quello che sarebbe successo anche qualora gli
obblighi giuridici del soggetto responsabile fossero stati adempiuti, perché
è la stessa legge che, nel prevedere un obbligo a garanzia di terzi, presume
che la violazione di quell'obbligo sia da valutarsi quale contributo causale
al verificarsi dell'evento.
Pertanto possono dirsi integrati gli elementi oggettivi del reato.
III) Responsabilità soggettiva dei singoli imputati. Quanto alla posizione
soggettiva dei tre imputati, deve affermarsi in primo luogo che non vi sono
dubbi in ordine alla responsabilità del presidente della SFC Pezzi Flavio e
del direttore Branz Franco.
La difesa del Branz ha preliminarmente sottolineato che lo stesso era
direttore solo da quattro mesi, e dunque non aveva avuto materialmente il
tempo di prendere cognizione di ogni aspetto dello stabilimento. Tale
assunto non può essere condiviso, in primo luogo perché la legge riconosce
come destinatari degli obblighi giuridici in materia di prevenzione alcuni
soggetti dal momento in cui svolgono le funzioni di responsabilità in ordine
ai lavoratori, senza differimenti di sorta. Inoltre nel caso di specie il
Branz aveva sicuramente preso visione, cosi come il Pezzi, della relazione
della società di consulenza Sea a cui era stato commissionato di elaborare
la mappa dei rischi dell'ambiente di lavoro. Ebbene in tale relazione si
evidenzia chiaramente, alla pag. 9, capitolo «celle frigorifere», quali
siano le situazioni a rischio e quali procedure vadano adottate, ponendo in
luce che al momento del rilievo noti erano presenti nella SFC. Si rileva che
la Sea nel suo elaborato non fa altro che riproporre il contenuto degli art.
236 d.p.r. 5471/55 quale procedura da adottarsi.
Ciò che deve porsi in evidenza, e ciò sia per quanto riguarda la situazione
dei Pezzi che del Branz, è il fatto che le misure di sicurezza da adottarsi
non necessitavano di elaborazione complessa, ma potevano evincersi dalla
lettura stessa della legge.
Sotto questo profilo il tempo di permanenza alla direzione della cooperativa
non può ritenersi elemento rilevante né costituire esimente circa una
responsabilità soggettiva, in quanto non occorrevano interventi strutturali
od analisi articolate per l'adozione delle misure già esaurientemente
previste dalla legge.
La responsabilità del presidente della cooperativa, quale figura del datore
di lavoro, e del direttore, quale preposto alla conduzione dello
stabilimento, con piena potestà di direttive sui lavoratori, è dunque da
ritenersi provata. Si osserva al proposito che la l. 626/94 non ha
modificato la posizione di responsabilità del preposto nel dare la
definizione di datore di lavoro, nel caso in cui il preposto stesso abbia
inequivocabili poteri direttivi sui lavoratori.
Nel caso di specie tra l'altro l'adozione della procedura di sicurezza non
comportava alcun impegno di spesa, e dunque poteva essere adottata anche dal
direttore senza bisogno di delibere di organi superiori.
Diverso è il discorso quanto alla figura del terzo imputato, Santoni, quale
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, istituito ai sensi
della l. 626/94. In primo luogo si osserva che la lettura complessiva della
l. 626/94 consente con sufficiente chiarezza di ritenere che le funzioni del
servizio di sicurezza siano di natura consultiva all'interno
dell'organizzazione aziendale, essendo costituito allo scopo di supportare
il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
Ciò si evince sia dal contenuto dell'art. 9, che analiticamente elenca i
compiti del servizio, individuandoli come compiti di analisi e studio e di
elaborazione di interventi, e non come compiti di carattere decisionale, sia
dal fatto che è espressamente previsto che il datore di lavoro si avvalga di
persone esterne all'azienda, dotate di competenze professionali specifiche,
sia infine dal fatto che in tutti i titoli della analitica normativa
relativa ai vari settori di intervento non è mai previsto alcun obbligo o
responsabilità del servizio o del suo responsabile.
L'unico punto che potrebbe costituire un obbligo diretto del responsabile
del servizio nei confronti dei lavoratori, come posto in luce dal p.m.
quando ha chiesto la condanna del Santoni, è costituito dal richiamo
effettuato dall'art. 9, lett. f), che prevede che compito del servizio di
prevenzione è quello di fornire i lavoratori delle informazioni di cui
all'art. 21. L'art. 21 indica che il datore di lavoro debba informare i
lavoratori circa i rischi generali e specifici, circa le misure e le
attività di prevenzione e circa le misure di pronto soccorso. La lettura
congiunta dei due articoli porta alla conclusione che sia obbligo del
servizio di prevenzione, cumulativamente all'obbligo del datore di lavoro di
fornire le informazioni ai lavoratori di cui all'art. 21.
Tale conclusione deve essere sicuramente ricondotta all'interno di
un'interpretazione sistematica, che, come posto in luce sopra, configura il
servizio di prevenzione quale strumento di supporto del datore di lavoro
nella gestione delle questioni relative alla sicurezza, non sostituendosi in
alcun modo allo stesso nella responsabilità circa le omissioni in materia di
prevenzione.
Per un verso pertanto deve sicuramente escludersi che la presenza di un
responsabile del servizio di prevenzione sollevi da una qualche
responsabilità il datore di lavoro, che resta destinatario in proprio degli
obblighi, previsti dalla legge.
Nel caso di specie peraltro, come si è espresso sopra nell'individuazione
dell'elemento oggettivo del reato, l'omissione nei confronti del frigorista
non ha riguardato tanto l'informativa generale dello stesso circa i rischi
specifici della propria attività, in quanto ciò faceva parte della sua
formazione professionale. L'omissione ha riguardato piuttosto l'adozione di
procedure di sicurezza per l'accesso alla cella e l'informazione delle
stesse mediante affissione. Sotto tale profilo deve ritenersi che l'adozione
di procedure di sicurezza e l'affissione delle relative norme all'esterno
dei luoghi pericolosi non sia compito del servizio di prevenzione, il quale
peraltro ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare
la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso
provvedere all'applicazione delle prescrizioni del caso.
Relativamente a tale obbligo nei confronti del datore di lavoro, si osserva
che nel caso di specie, poiché la società di consulenza Sea aveva già più
che esaurientemente indicato l'omissione presente nell'azienda e la relativa
procedura da adottarsi, non può ritenersi che da parte del responsabile del
servizio di prevenzione dovesse essere svolta altra attività specifica sul
punto, di elaborazione di procedure, anche ai sensi della lett. c) dell'art.
9 l. 626/94, perché il datore di lavoro fosse posto in grado di adottare i
provvedimenti previsti dalla legge. Né d'altra parte può ritenersi che
l'obbligo di informazione previsto direttamente in capo al servizio di
prevenzione potesse riguardare l'informazione dei lavoratori circa una
procedura che non era stata adottata dalla direzione aziendale.
Al proposito si osserva che nell'affermare che non vi è stata violazione
dell'art. 21 da parte del responsabile del servizio di prevenzione, e dunque
neppure del datore di lavoro e del preposto, non si addiviene ad una
contestazione del fatto diversa da quella di cui al capo di imputazione, in
quanto nello stesso è esplicitamente indicato che l'omissione di informativa
riguarda quella relativa alla procedura di cui all'art. 236, mediante lo
specifico strumento dell'affissione previsto dall'art. 352 d.p.r. 547/55.
Dunque Santoni Bernardino, nella sua qualità di responsabile del servizio di
prevenzione, deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli.
Quanto alla pena, agli imputati Pezzi e Branz, devono in primo luogo essere
riconosciute le circostanze attenuanti generiche in relazione al concorso di
colpa della parte offesa, che ha sicuramente posto in essere una violazione
delle norme di sicurezza che gli erano state impartite, e le stesse devono
essere giudicate equivalenti all'aggravante contestata. In concreto,
valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare
l'incensuratezza degli imputati, la pena da applicarsi equa appare quella di
mesi quattro di reclusione.
Sussistono gli estremi per la concessione della sospensione condizionale
della pena.
Riferimenti normativi :
D. Lgs. n° 626 del 19/09/1994
____________________
Cordiali saluti
Francesco Gorini
> > puntualmente tu ci dici che l'RSPP dipendente non è responsabile facendo
> > sempre riferimento alla giurisprudenza però mai citando tale
> giurisprudenza.
> > Da cui nasce il solito battibeccho (??? N.D.R.) fra di noi.
>
> L'altra volta citai solo il numero del giornale...oggi, meraviglie della
> tecnica...(vedi allegati)
In questo primo allegato che ci hai dato di giurisprudenza non ce n'è
traccia. Aspettiamo con impazienza questa famosa sentenza. A meno che non
sia quella che ha postato il nostro collega che dice essattamente il
contrario di quello che affermi tu
> Ah, e tu perche' non mi citi la giurisprudenza (o almeno della
bibliografia)
> che conferma il tuo illuminato parere (perche' comunque di tuo parere si
> tratta)...
Allora vediamo se riesci a capire il mio ragionamento. La colpa consiste in
imperizia, impruendenza, negligenza o violazione di norma di legge. Se
questa mia colpa si concretizza in un danno ad altri qualcuno mi chiamerà a
rispondere di danno ingiusto. Non c'è bisogno di giurisprudenza. E' tutto
scritto chiaramente nel codice civile e penale.
Può darsi che nel caso del RSPP dipendente questa semplice deduzione cozzi
contro qualche principio di ordine superiore (costituzionale od altro) e
quindi il giudice decida di non tenerne conto e quindi emana una sentenza
che dice quello che dici tu. Conclusione: per il tuo ragionamento è
fondamentale fare riferimento a qualche sentenza perchè la lettura immediata
delle leggi dice quello che dico io. Se non hai capito non so che farci. E'
un (grosso) problema tuo
Restiamo in attesa ancora di questa famosa sentenza perchè questo primo post
di sentenze non ne riporta.
> > ISL non è il vangelo sulla sicurezza come qualunque altra rivista.
> Considera che ci scrive Guariniello, e' pubblicato da Ipsoa e rappresenta
> uno degli organi di informazione della'AIAS...mica Tiramolla o Braccio di
> Ferro!
Per ora la bozza di ISL che hai postato non porta acqua al tuo mulino. Spero
che le prossime cose centrino un pò di più il problema
Un inciso nel caso (ma sicuramente no perchè sei un genio del settore) ti
sfugga la dicitura "debitore di sicurezza". Si intende con tale frase il
fatto che per il datore di lavoro non è sufficiente il rispetto delle norme
"minime" contenute nelle singole leggi penali per poter dire di avere
esaurito i suoi compiti di sicurezza verso i lavoratori. In caso di
infortunio il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere in merito al fatto
di aver fatto tutto quello che era "possibile" per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori (come da cc 2048). Non vorrei (ma
sicuramente non è successo) che tu ti fosse confuso ed avessi dedotto "unico
debitore = unico responsabile". In questo caso avresti (però sicuramente a
te non è successo) preso un bel granchio.
Saluti
Francesco Gorini
Caro il mio Francesco, di errori ne hai commessi almeno tre:
Intanto sembra che chi non sa leggere non sia la persona che sta scrivendo
in questo momento. Ti ripropongo parte della sentenza riportata da MaxVal1,
anche se io non mi riferivo a questa, peraltro interessante e utilissima a
sostenere le mie ragioni:
"...Diverso è il discorso quanto alla figura del terzo imputato, Santoni,
quale
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, istituito ai sensi
della l. 626/94. In primo luogo si osserva che la lettura complessiva della
l. 626/94 consente con sufficiente chiarezza di ritenere che le funzioni del
servizio di sicurezza siano di natura consultiva all'interno
dell'organizzazione aziendale, essendo costituito allo scopo di supportare
il datore di lavoro per lo svolgimento dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi.
Ciò si evince sia dal contenuto dell'art. 9, che analiticamente elenca i
compiti del servizio, individuandoli come compiti di analisi e studio e di
elaborazione di interventi, e non come compiti di carattere decisionale, sia
dal fatto che è espressamente previsto che il datore di lavoro si avvalga di
persone esterne all'azienda, dotate di competenze professionali specifiche,
sia infine dal fatto che in tutti i titoli della analitica normativa
relativa ai vari settori di intervento non è mai previsto alcun obbligo o
responsabilità del servizio o del suo responsabile.
L'unico punto che potrebbe costituire un obbligo diretto del responsabile
del servizio nei confronti dei lavoratori, come posto in luce dal p.m.
quando ha chiesto la condanna del Santoni, è costituito dal richiamo
effettuato dall'art. 9, lett. f), che prevede che compito del servizio di
prevenzione è quello di fornire i lavoratori delle informazioni di cui
all'art. 21. L'art. 21 indica che il datore di lavoro debba informare i
lavoratori circa i rischi generali e specifici, circa le misure e le
attività di prevenzione e circa le misure di pronto soccorso. La lettura
congiunta dei due articoli porta alla conclusione che sia obbligo del
servizio di prevenzione, cumulativamente all'obbligo del datore di lavoro di
fornire le informazioni ai lavoratori di cui all'art. 21.
Tale conclusione deve essere sicuramente ricondotta all'interno di
un'interpretazione sistematica, che, come posto in luce sopra, configura il
servizio di prevenzione quale strumento di supporto del datore di lavoro
nella gestione delle questioni relative alla sicurezza, non sostituendosi in
alcun modo allo stesso nella responsabilità circa le omissioni in materia di
prevenzione.
Per un verso pertanto deve sicuramente escludersi che la presenza di un
responsabile del servizio di prevenzione sollevi da una qualche
responsabilità il datore di lavoro, che resta destinatario in proprio degli
obblighi, previsti dalla legge..."
ed ancora, in riferimento allo specifico caso:
"...Nel caso di specie peraltro, come si è espresso sopra
nell'individuazione
dell'elemento oggettivo del reato, l'omissione nei confronti del frigorista
non ha riguardato tanto l'informativa generale dello stesso circa i rischi
specifici della propria attività, in quanto ciò faceva parte della sua
formazione professionale. L'omissione ha riguardato piuttosto l'adozione di
procedure di sicurezza per l'accesso alla cella e l'informazione delle
stesse mediante affissione. Sotto tale profilo deve ritenersi che l'adozione
di procedure di sicurezza e l'affissione delle relative norme all'esterno
dei luoghi pericolosi non sia compito del servizio di prevenzione, il quale
peraltro ha il mero obbligo nei confronti del datore di lavoro di segnalare
la presenza di omissioni in materia, dovendo poi il datore di lavoro stesso
provvedere all'applicazione delle prescrizioni del caso....Dunque Santoni
Bernardino, nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione,
deve essere assolto dall'imputazione ascrittagli...."
Secondo, ma ti sembra che ti possa aver inviato solo la coda dell'articolo?
Sono partiti tre msg contenenti le scansioni dell'intero articolo e
riferimenti (tra i quali la pubblicazione di Guariniello su tre anni di
applicazione del 626), ma misteriosmente il NG ne ha pubblicata una sola.
Credo dipenda dal "peso", le altre due scansioni sono jpg da oltre 1 Mb. Se
qualcuno, cortesemente, mi puo' spiegare come fare a pubblicarle, saro'
lieto di inviarle, viceversa, le spediro' personalmente a chi me ne faccia
richiesta.
> > Ah, e tu perche' non mi citi la giurisprudenza (o almeno della
> bibliografia)
> > che conferma il tuo illuminato parere (perche' comunque di tuo parere si
> > tratta)...
> Allora vediamo se riesci a capire il mio ragionamento. La colpa consiste
in
> imperizia, impruendenza, negligenza o violazione di norma di legge. Se
> questa mia colpa si concretizza in un danno ad altri qualcuno mi chiamerà
a
> rispondere di danno ingiusto. Non c'è bisogno di giurisprudenza. E' tutto
> scritto chiaramente nel codice civile e penale.
Tre, i codici vengono utilizzati dai giudici ma spesso la giurisprudenza
travalica nel contenuto o nell'interpretazione delle specifiche fattispecie
gli stessi (che, comunque, non possono necessariamente essere esaustivi per
tutte le situazioni).
Io (e MaxVal1) ti ho dato del materiale su cui riflettere, non redatto dal
povero "non sono nessuno" Andrea Gobbi, ma scritto da esimi ed importanti
personalita' del ns. settore, dei punti di riferimento per chiunque si
avventuri nei meandri giuridici della ns. attivita'.Se anche tu volessi fare
altrettanto....o devo dedurre che tu non sei (o non ti ritieni) un "non sono
nessuno"?
Cordialita'
Andrea Gobbi
Mi riferivo ovviamente all'art. 2087 del cc.
Saluti Francesco Gorini
> Tre, i codici vengono utilizzati dai giudici ma spesso la giurisprudenza
> travalica nel contenuto o nell'interpretazione delle specifiche
fattispecie
> gli stessi (che, comunque, non possono necessariamente essere esaustivi
per
> tutte le situazioni).
Ma che modo di ragionare è questo. Questo modo di ragionare è il contrario
di uno stato di diritto. Il giudice nell'emettere le sentenze DEVE tenere
conto dei codici. L'unico caso in cui una legge può essere non applicata è
quando contrasta con una legge di ordine superiore ed allora il giudice
emette la sentenza tenendo conto del rango delle varie leggi.
Secondo me non hai ben chiaro questo concetto e fai un pò di confusione.
Saluti
Francesco
Cordialita'.
Andrea Gobbi
La mia lettura della sentenza di TN, conferma quello che ho sempre pensato
in materia circa la non punibilità di un soggetto che svolge il mio (nostro)
mestiere di RSPP, dentro come dipendente o fuori come consulente, nelle
aziende.
In questo caso quindi..mi sento più vicino alle conclusioni di S.C.A.I.
s.r.l., ma ripeto, era ed è il mio convincimento da sempre.... in altro modo
non avrei accettato per scendere sul personale...di smettere di fare il
consulente per venire a fare il RSPP, in una grande realtà industriale...( e
n.b. dico grande proprio per fare capire, che eventualmente avrei..grandi
responsabilità civili e penali).
In altro modo, anche la funzione che svolgo quotidiamente assumerebbe a mio
avviso ben altro peso...
Colgo l'occasione per fare una domanda...mi era capitato di leggere una
bozza del decreto cosidetto Smuraglia, ovvero il testo unico delle norme
sulla safety...
In quella bozza..l'RSPP prendeva oneri ed onori...e veniva radicalmente
rivalutato...
Chiedo a Voi..qualcuno sà che fine ha fatto quel disegno di legge ?
Saluti
Max
saluti
Francesco Gorini
Un detto latino diceva che non c'è legge senza sanzione.
Forse ti conviene sentire un avvocato esperto di diritto penale per evitare
di dover improvvisamente scoprire che le proprie certezze non sono più
tali.. Nel caso ti
capiti facci sapere cosa ti ha detto.
saluti
Francesco Gorini
...e le risposte al resto del MSG?
...ed i commenti della sentenza riguardo le (non) responsabilita' del RSPP
(in senso lato)?
...non ti interessa ricevere il documento di ISL completo?
...sei sicuro di quanto hai detto in merito allo stato di diritto?
...e le risposte al resto del MSG?
...ed i commenti della sentenza riguardo le (non) responsabilita' del RSPP
(in senso lato)?
...non ti interessa ricevere il documento di ISL completo?
...sei sicuro di quanto hai detto in merito allo stato di diritto?
Saluti
Francesco Gorini
Mi sembra che tu non porti alcun valore aggiunto a quanto hai affermato ed
alle tue opinioni personali...
> Aspettiamo che gli altri (se vogliono e lo ritengono utile) facciano le
loro
> considerazioni.
Prontissimo al dialogo, purche' costruttivo e non basato sull'offesa e sulla
presunzione...
> Il nostro punto di vista mi sembra che sia stato espresso.
E credo che tutti lo abbiano ben compreso...
Cordialita'.
Andrea Gobbi