Direi che le ritenute previdenziali ex legge 335/95 sono sempre le stesse,
come se si trattasse di un ordinario compenso mensile. O sbaglio?
Ti riporto un post del 30/10/02
"No l'art. 18 prevede come debba essere determinato il reddito a tassazione
separata.
Il TFM è soggetto a ritenuta del 20% (24/600) che deve essere versata con
l'ex-cod.1042 ora 1040
Vedi circolare 67/2001
ciao
Oscar"
E poi, per l'INPS.
L'INPS, con la risposta prot. n. 27/7265 del 15 marzo 2002, interviene per
fornire importanti chiarimenti, alla luce dell'entrata in vigore della Legge
n. 342/2000, in materia di tassazione degli accantonamenti di fine mandato a
favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
In particolare, l'istituto previdenziale specifica che l'importo dell'
indennità di fine mandato a favore dei co.co.co., poiché costituisce un
reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa, deve essere
assoggettato alla contribuzione della gestione separata nel momento stesso
in cui viene effettivamente corrisposto agli stessi.
Ciao
Umberto
> Ti riporto un post del 30/10/02
>
> "No l'art. 18 prevede come debba essere determinato il reddito a
tassazione
> separata.
> Il TFM è soggetto a ritenuta del 20% (24/600) che deve essere versata con
> l'ex-cod.1042 ora 1040
> Vedi circolare 67/2001
non vi ho trovato conferme sul codice tributo 1040 che mi pare improbabile.
Estratto dallo scadenzario dell' A.d.E. :
Entro il: 17-03-2003
Chi: Sostituti d’imposta
Che cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione
del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa
corrisposte nel mese precedente
Come: Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari
Codici tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per
l'esercizio di arti e professioni
ciao
Oscar