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Quesito su trasferta e uso auto propria

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Stefano Ferrari

unread,
Jan 21, 2015, 2:52:03 AM1/21/15
to
Buongiorno,
sono un dipendente di una piccola società di informatica, contratto
Metalmeccanici PMI, con anzianità di 15 anni.
Lavoro come analista programmatore, a volte però capita che faccia dei
corsi come docente per conto dell'azienda, in sedi anche molto lontane
dall'abituale luogo di lavoro.
Ho sempre messo a disposizione la mia auto personale per le trasferte e
l'azienda mi ha sempre dato un rimborso kilometrico pari a 1/5 del
prezzo del carburante.
Ora è nato un problema, devo fare una trasferta di 300Km (a tratta) che
comprende 50km (a tratta) di strada con obbligo di catene, io vivo e
lavoro in luoghi dove questo obbligo non c'è, quindi non posseggo delle
catene.
Ho fatto notare questo al datore di lavoro che mi ha risposto:
"L'azienda ti può obbligare ad usare il tuo veicolo";
"Se non hai le catene è un problema tuo";

Ora, nel contratto nazionale non ho trovato alcun riferimento a questo
(presunto) obbligo di utilizzo della mia auto, nel contratto che ho
sottoscritto non vi è alcun accenno in tal senso.
Mi sembra quindi assolutamente falsa questa affermazione e ancora più
assurdo che debba provvedere a mie spese all'acquisto delle catene.

Chi ha ragione? Quali riferimenti normativi posso addurre in mia difesa?

Vi ringrazio e saluto cordialmente

Stefano

nntp.idecnet.com

unread,
Jan 21, 2015, 6:16:57 AM1/21/15
to
Il problema non è acquistare le catene (comprale), ma montarle.


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

Stefano Ferrari

unread,
Jan 21, 2015, 6:26:04 AM1/21/15
to
Il 21/01/2015 12:16, nntp.idecnet.com ha scritto:
> Il problema non è acquistare le catene (comprale), ma montarle.

si in effetti quello potrebbe essere un problema :-)

in linea di principio però ... chi ha ragione ?

stefano

Diego

unread,
Jan 21, 2015, 6:28:53 AM1/21/15
to
On Wednesday, 21 January 2015 08:52:03 UTC+1, Stefano Ferrari wrote:
> CUT

secondo me semplicemente te le deve fornire l'azienda le catene.
Se ti dovessero fermare perché non le hai la multa se la becca la tua azienda mica te. E' un accessorio della macchina: è come avere o meno i fendinebbia, quindi tu dovresti semplicemente farglielo presente e se non te le procurano continuare ad andare in giro senza.
Nel caso di nevicata sarai impossibilitato ad andare al lavoro.

Al3xI98O

unread,
Jan 21, 2015, 7:43:46 AM1/21/15
to
L'auto è sua. Se lo fermano SENZA catene sono problemi suoi non dell'azienda. Il problema è a monte non a valle.

Al3x

Diego

unread,
Jan 21, 2015, 8:08:43 AM1/21/15
to
On Wednesday, 21 January 2015 13:43:46 UTC+1, Al3xI98O wrote:

> L'auto è sua. Se lo fermano SENZA catene sono problemi suoi non dell'azienda. Il problema è a monte non a valle.
>
> Al3x

ah ops ho proprio letto male..
Beh se è sua cmq l'azienda a mio avviso dovrebbe pagare le spese extra.

Al3xI98O

unread,
Jan 21, 2015, 10:43:00 AM1/21/15
to

> ah ops ho proprio letto male..
> Beh se è sua cmq l'azienda a mio avviso dovrebbe pagare le spese extra.

Esatto: le catene DEVE comprarle lui. L'azienda DEVE rimborsare. Purtroppo la legge non so cosa dica...

Al3x

castel...@gmail.com

unread,
Jan 23, 2015, 10:45:49 AM1/23/15
to
La prassi, ma anche la normativa, prevede che, in caso di utilizzo dell'autovettura di proprietà vengano corrisposte le indennità chilometriche previste dall'ACI per il modello utilizzato. Dopodiché tutto quello che deriva dall'utilizzo lecito od illecito dell'automobile o il rispetto o meno delle norme sono responsabilità del proprietario come anche per esempio l'utilizzo o meno di autostrade a pagamento.
Dovresti quindi richiedere al datore di lavoro di erogare tale indennità ma ti devi tenere carico dell'acquisto delle dotazioni invernali obbligatori.
Saluti.

castel...@gmail.com

unread,
Jan 23, 2015, 10:49:40 AM1/23/15
to
Il giorno mercoledì 21 gennaio 2015 08:52:03 UTC+1, Stefano Ferrari ha scritto:
Dimenticavo riferimento CCNL metalmeccanico PMI ART. 7 CCNL 25/01/2008 e successive modificazioni.
recita :
METALMECCANICI (PICCOLA INDUSTRIA)

CCNL 25.1.2008
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti


Inizio validità : 1 gennaio 2008 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2011


Capitolo Terzo - Tipologie contrattuali e luogo della prestazione
Articolo 7
Trasferte

Trattamento economico di trasferta

I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti ò nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.

Le parti confermano che l'indennità cosi come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.

Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15% per le quote relative ai pasti e per il 70% per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a:

Misura dell'indennità in Euro
dal 1°gennaio 2008
dal 1° gennaio 2009

Trasferta intera
37,50
40,00

Quota per il pasto meridiano o serale
10,90
11,30

Quota per il pernottamento
15,70
17,40


È possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese.

Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:

a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.

Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.

In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità prevista per il pasto meridiano;

b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21.00 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;

c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall'azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.00.

Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.

Resta salva la facoltà della direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le relative quote dell'indennità di trasferta.

Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all'invio in trasferta.

La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.

Trattamento per il tempo di viaggio.

III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo oltre il trattamento previsto ai punti I) e II), spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato dall'azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

a) corresponsione della normale retribuzione per tutto, il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in arto nello stabilimento o cantiere di origine;

b) corresponsione di un importo pari all'85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 29.

Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il trattamento previsto al punto I);del presente articolo.

Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all'azienda per il necessario riscontro agli effetti del compenso.

Le parti confermano che il compenso di cui al punto b) continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.

IV) L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza.

Malattia ed infortunio

V) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di 10 giorni, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l'azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento.

Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo, di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni.

Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminare caso per caso, ai fini dell'eventuale estensione del trattamento di trasferta.

Resta salva la facoltà per l'azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).

Rimborso spese viaggio

VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall'azienda unitamente ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.

Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e pernottamento; il saldo verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasferita presta la propria opera. Previo consenso dell'azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.

VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall'azienda o da coloro cui l'azienda abbia conferito detto potere.

Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul lavoro e alle istruzioni impartite dall'azienda per quanto riguarda l'esecuzione del lavoro cui sia adibito; inoltre, secondo le disposizioni impartite dall'azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti dall'azienda sull'andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.

Permessi

VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento economico di trasferta.

Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a quattro mesi continuativi l'azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio, con rimborso delle spese per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere Io stabilimento o cantiere d'origine e per il ritorno e con l'aggiunta di una o due quote per il pasto a seconda che abbia consumato uno o due pasti durante il viaggio, una licenza di 3 giorni dei quali uno retribuito.

È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza del diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta avanzata.

Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo la necessità produttiva dell'azienda - un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni alla data di godimento della licenza sopraddetta.

In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all'articolo 59 l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese.

IX) L'eventuale tassa di soggiorno o le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto dell'azienda saranno da questa rimborsate.

X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.

XI) La disciplina del presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:

a) che vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera nell'effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.

Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, saranno maggiorati del 30%.

Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: in caso di infortunio o malattia sarà loro corrisposto il 30% del minimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei lavoratori in trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.

Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.

I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli stabilimenti, laboratori o cantieri dell'azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.

Le parti confermano che l'erogazione del 30% del minimo di paga base contrattuale, al netto dell'ex indennità di contingenza, è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.

b) che per l'attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell'ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio.

Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell'indennità di trasferta di cui al presente articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.

XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive continuative verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).

XIII) Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti, comunicheranno all'organismo sindacale territoriale competente, su richiesta di quest'ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.

XIV) Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di sette giorni, salvo casi imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell'azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.

XV) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal prestare la propria opera in trasferta nel rispetto delle norme del presente contratto con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti sindacali.

Nota a verbale

Le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico


Stando al contratto dovrebbero retribuirti anche la trasferta
saluti.

Stefano Ferrari

unread,
Jan 23, 2015, 11:39:35 AM1/23/15
to
Il 23/01/2015 16:45, castel...@gmail.com ha scritto:
> La prassi, ma anche la normativa, prevede che, in caso di utilizzo dell'autovettura di proprietà vengano corrisposte le indennità chilometriche previste dall'ACI per il modello utilizzato. Dopodiché tutto quello che deriva dall'utilizzo lecito od illecito dell'automobile o il rispetto o meno delle norme sono responsabilità del proprietario come anche per esempio l'utilizzo o meno di autostrade a pagamento.
> Dovresti quindi richiedere al datore di lavoro di erogare tale indennità ma ti devi tenere carico dell'acquisto delle dotazioni invernali obbligatori.
> Saluti.

Ciao e grazie per la risposta.
Ovviamente accettando di usare l'auto propria è necessario che tutto sia
in regola.
Il punto è, visto che nel contratto non vi è menzione può lui obbligarmi
ad usare il mio mezzo per la trasferta?
Io direi di no, impiego 3h a tratta in più ma posso prendere il treno.

Ovvio che poi non mi impunto su una cosa del genere però è giusto per
capire e avere la consapevolezza di essere nel giusto o no.

grazie 1000.
ciao
stefano


Stefano Ferrari

unread,
Jan 23, 2015, 11:42:54 AM1/23/15
to
Il 23/01/2015 16:49, castel...@gmail.com ha scritto:
>
> Stando al contratto dovrebbero retribuirti anche la trasferta
> saluti.
>

Ciao e grazie per la risposta,

cioè fammi capire, oltre al rimborso chilometrico e alla normale
retribuzione dovrebbero darmi anche un'indennità di trasferta?

Al momento pagano:

1/5 costo carburante * km percorsi;
rimborso a piè di lista di vitto e alloggio;

il tempo di viaggio non è pagato ma le ore in più rispetto alle normali
8h devo recuperarle in compensazione.

grazie
ciao
stefano

Stefano Ferrari

unread,
Jan 23, 2015, 11:43:32 AM1/23/15
to
grazie ad entrambi per la risposta.

ciao
stefano

Andrea

unread,
Jan 23, 2015, 12:30:59 PM1/23/15
to
Ma per "1/5 costo carburante * km percorsi" cosa intendi?
Facciamo finta che fai 100 km, quanto ti rimborsano?

Stefano Ferrari

unread,
Jan 26, 2015, 2:24:04 AM1/26/15
to
Il 23/01/2015 18:30, Andrea ha scritto:
> Ma per "1/5 costo carburante * km percorsi" cosa intendi?
> Facciamo finta che fai 100 km, quanto ti rimborsano?

Diciamo che ho un diesel e quel giorno il prezzo e di 1.35 euro/litro

1.35 / 5 * 100 = 27euro

ciao
stefano

cristina...@gmail.com

unread,
Oct 11, 2018, 7:02:22 AM10/11/18
to
fai la trasferta prendendo i mezzi pubblici. e se ci metterai un giorno di piu di alvoro di farai rimborsare dal datore

me

unread,
Feb 11, 2020, 4:48:12 PM2/11/20
to
ciao, mi intrometto nella discussione perché non trovo risposta. Da poco mi chiedono di fare trasferte dai 20km ai 250km x max un giorno. se l'auto è aziendale ho diritto ad un rimborso x trasferta? ovviamente non parlo di rimborso al km sul carburante, ma solo per il fatto che vada in altri luoghi rispetto al mio abituale ( altri comuni o regioni). Grazie

ninja

unread,
Feb 20, 2020, 12:50:46 PM2/20/20
to
On 11/02/20 22:48, me wrote:
> ciao, mi intrometto nella discussione perché non trovo risposta. Da poco mi chiedono di fare trasferte dai 20km ai 250km x max un giorno. se l'auto è aziendale ho diritto ad un rimborso x trasferta? ovviamente non parlo di rimborso al km sul carburante, ma solo per il fatto che vada in altri luoghi rispetto al mio abituale ( altri comuni o regioni). Grazie
>
secondo me,
dipende da quanto riesca essere bravo a con-trattare...

quanto sia importante un elemento che esegue "la trasferta",
dipende , credo da qualche forma di contratto, verbale, non verbale,
... con la quale l'azienda si 'interfaccia' ai clienti.

quando chiedo , domande simili nei luoghi di lavoro,
ognuno tende a rispondere , secondo la propria situazione,
chi grazie a contratti scritti, altri solo per sentito dire;

insomma, vivendo in un paese nel quale le regole (sia norme, sia leggi,
...) vengono INTERPRETATE spesso solo per far notizia, non credo si
possa far' "di tutta l'erba un fascio!"

comunque sarebbe interessante capire , da dove derivano tali _rimborsi_
visto che negli anni ne ho provate di tutte:
+ chi paga solo l'andata, ...
+ chi considera il limite dei 250 km (approssimativi e relativi a non si
sa' ben cosa) come un tragitto normale !
+ chi ha le famose orecchie del mercante... che appena sente la parola
rimborso, i peli si rizzano mentre le orecchie cominciando a fischiare,
funzionano a lati alterni...


boh, chissà, personalmente , indifferentemente con chi ho a che fare,
ritratto i termini durante le scadenze di contratto ...



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