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coefficiente di lordizzazione mah!!

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giulia

unread,
Sep 8, 1999, 3:00:00 AM9/8/99
to
Ma che cos'è questo benedetto coefficiente di lordizzazione??? a cosa serve
?? è obbligatorio applicarlo sempre, o dipende dai contratti? e soprattutto
come si calcola??????
a buon rendere !!

Paola Bonaiuti

unread,
Sep 8, 1999, 3:00:00 AM9/8/99
to
Il coefficiente di lordizzazione serve a ridurre il valore di integrazione a
carico del datore di lavoro.
Ciò evita che il dipendente percepisca di pù durante la malattia rispetto a
quando é in servizio.
Pertanto è obbligatorio applicarlo.
Il coefficiente di lordizzazione si determina con il seguente calcolo 100
: (100 - ctr) dove ctr è la percentuale dei contributi a carico del
lavoratore (es. 8,89). il risultato verrà poi moltiplicato all'indennità
INPS per essere posto a differenza con l'indennità carico datore di lavoro,
il cui risultato rappresenta l'effettiva integrazione del datore di lavoro.
Spero di essere stata utile.
Un saluto e buon lavoro,
Paola


giulia <alex....@flashnet.it> wrote in message
7r6h61$4u0$1...@news.flashnet.it...

Stefano Camassa

unread,
Sep 10, 1999, 3:00:00 AM9/10/99
to

giulia ha scritto nel messaggio <7r6h61$4u0$1...@news.flashnet.it>...

>Ma che cos'è questo benedetto coefficiente di lordizzazione??? a cosa serve
>?? è obbligatorio applicarlo sempre, o dipende dai contratti? e soprattutto
>come si calcola??????
>a buon rendere !!


Il coefficiente di lordizzazione serve ad impedire che l'integrazione, a
carico del datore di lavoro, all'indennità economica di malattia erogata
dall'INPS determini nel complesso una remunerazione del periodo di malattia
superiore ad un corrispondente periodo lavorato. E ciò in quanto l'indennità
economica di malattia non è imponibile ai fini contributivi. Si determina
sottraendo all'unità la percentuale contributiva a carico del lavoratore (ad
esempio 1 - 8,89% = 91,11%). È utilizzato solamente se la contrattazione
collettiva prevede un'integrazione a carico del datore di lavoro, che,
sommata all'indennità, dia una percentuale della retribuzione ordinaria. Se,
invece, l'integrazione è calcolata separatamente, in percentuale sulla
retribuzione ordinaria, o se non è prevista, essa non è necessaria.
Se ad esempio la contrattazione prevede un'integrazione tale da raggiungere,
sommata all'indennità, il 75% della retribuzione netta di fatto, occorrerà
procedere alla lordizzazione. Non si procederà se invece è prevista
un'integrazione pari al 25% della retribuzione lorda.
Nel primo caso prospettato se, per un salariato mensilizzato del terziario,
ipotizziamo una retribuzione di fatto netta mensile di L. 1.930.290, cui
corrisponde una retibuzione lorda di L. 2.600.000, e se supponiamo che tale
sia stata la retibuzione lorda del periodo di paga precedente l'insorgere
dell'evento morboso, comprendente tre giornate di carenza e tre
indennizzabili, il trattamento INPS per le tre giornate indennizzabili sarà
pari a L. 176.000. La retribuzione lorda intera per i tre giorni sarebbe
pari a L. 300.000, di cui il 75% è pari a L. 225.000. Dobbiamo però tener
conto che le 176.000 erogate dall'INPS non scontano il contributo a carico
del dipendente e sono equivalenti, lordizzate, a L. 193.173 (176000/0,9111).
Dunque l'integrazione al 75% netto sarà pari a L. (225.000-193.173) = L.
31.827.
Nel secondo caso l'integrazione sarebbe pari a L. (300.000*25%) = L. 75.000.
Nel primo caso però, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte per intero,
in quanto la parte erogata dall'INPS è già trattenuta al momento del
conguaglio dell'integrazione con l'indennità INPS; nel secondo caso, invece
andrebbero trattenute, al momento delle erogazioni di tali mensilità, le
percentuali già corrisposte dall'INPS.


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