giulia <alex....@flashnet.it> wrote in message
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Il coefficiente di lordizzazione serve ad impedire che l'integrazione, a
carico del datore di lavoro, all'indennità economica di malattia erogata
dall'INPS determini nel complesso una remunerazione del periodo di malattia
superiore ad un corrispondente periodo lavorato. E ciò in quanto l'indennità
economica di malattia non è imponibile ai fini contributivi. Si determina
sottraendo all'unità la percentuale contributiva a carico del lavoratore (ad
esempio 1 - 8,89% = 91,11%). È utilizzato solamente se la contrattazione
collettiva prevede un'integrazione a carico del datore di lavoro, che,
sommata all'indennità, dia una percentuale della retribuzione ordinaria. Se,
invece, l'integrazione è calcolata separatamente, in percentuale sulla
retribuzione ordinaria, o se non è prevista, essa non è necessaria.
Se ad esempio la contrattazione prevede un'integrazione tale da raggiungere,
sommata all'indennità, il 75% della retribuzione netta di fatto, occorrerà
procedere alla lordizzazione. Non si procederà se invece è prevista
un'integrazione pari al 25% della retribuzione lorda.
Nel primo caso prospettato se, per un salariato mensilizzato del terziario,
ipotizziamo una retribuzione di fatto netta mensile di L. 1.930.290, cui
corrisponde una retibuzione lorda di L. 2.600.000, e se supponiamo che tale
sia stata la retibuzione lorda del periodo di paga precedente l'insorgere
dell'evento morboso, comprendente tre giornate di carenza e tre
indennizzabili, il trattamento INPS per le tre giornate indennizzabili sarà
pari a L. 176.000. La retribuzione lorda intera per i tre giorni sarebbe
pari a L. 300.000, di cui il 75% è pari a L. 225.000. Dobbiamo però tener
conto che le 176.000 erogate dall'INPS non scontano il contributo a carico
del dipendente e sono equivalenti, lordizzate, a L. 193.173 (176000/0,9111).
Dunque l'integrazione al 75% netto sarà pari a L. (225.000-193.173) = L.
31.827.
Nel secondo caso l'integrazione sarebbe pari a L. (300.000*25%) = L. 75.000.
Nel primo caso però, le mensilità aggiuntive saranno corrisposte per intero,
in quanto la parte erogata dall'INPS è già trattenuta al momento del
conguaglio dell'integrazione con l'indennità INPS; nel secondo caso, invece
andrebbero trattenute, al momento delle erogazioni di tali mensilità, le
percentuali già corrisposte dall'INPS.