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Periodo di comporto e CCNL commercio

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Massy

unread,
Feb 15, 2011, 3:13:46 PM2/15/11
to
Vorrei solo una conferma per mia tranquillità.
Ho letto l'art. 111 del Contratto Collettivo Commercio a norma del quale
"Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto
agli artt. 159 e 160, parte II del presente contratto, salvo quanto disposto
dal successivo art. 117, parte II."

Quindi un'impiegata III livello Commercio, in malattia dal 11/09/2010, visto
che si parla di anno solare, può "stare tranquilla" fino al 01/06/2011
circa, senza sforare il periodo di comporto, giusto?

Poi però l'art. 117 dice: "Nei confronti dei lavoratori ammalati la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art.
111, parte II del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non
superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore
regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a/r
prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare
espressa accettazione della suddetta condizione."

E qui sorgono i dubbi... Alla dipendente conviene mandare la racc. A.R.
entro i primi di marzo (ossia 180 giorni dall'inizio della malattia) per
maggiore tranquillità?
La dipendente deve subire un intervento verso la fine di febbraio e potrà
rientrare a lavoro dopo circa un mese dall'intervento.

Grazie.

--
Massy


Massy

unread,
Feb 15, 2011, 3:16:59 PM2/15/11
to
Vorrei solo una conferma per mia tranquillit�.

Ho letto l'art. 111 del Contratto Collettivo Commercio a norma del quale
"Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potr� procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto

agli artt. 159 e 160, parte II del presente contratto, salvo quanto disposto
dal successivo art. 117, parte II."

Quindi un'impiegata III livello Commercio, in malattia dal 11/09/2010, visto

che si parla di anno solare, pu� "stare tranquilla" fino al 01/06/2011


circa, senza sforare il periodo di comporto, giusto?

Poi per� l'art. 117 dice: "Nei confronti dei lavoratori ammalati la


conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art.

111, parte II del presente contratto, sar� prolungata, a richiesta del


lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non
superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore
regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a/r
prima della scadenza del 180� giorno di assenza per malattia e firmare
espressa accettazione della suddetta condizione."

E qui sorgono i dubbi... Alla dipendente conviene mandare la racc. A.R.
entro i primi di marzo (ossia 180 giorni dall'inizio della malattia) per

maggiore tranquillit�?
La dipendente deve subire un intervento verso la fine di febbraio e potr�


rientrare a lavoro dopo circa un mese dall'intervento.

Grazie.


(secondo invio, il primo messaggio non � arrivato)

--
Massy


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