quando si tratta solo di manutenzione (sfalci, potatura ecc..) direi di
no; se però si tratta di realizzazione di nuove aree verdi in un
contesto più ampio che si può considerare un cantiere edile, allora
si...
Penso ad esempio alle opere di urbanizzazione in una nuova
lottizzazione o, più modestamente, alla realizzazione del giardinetto
condominiale in nuova palazzina.
Però quando è solo manutenzione direi proprio di no
ciao sven
> secondo voi una ditta che esercità l'attività di manutenzione del verde
> pubblico e privato è obbligata a far esporre ai propri dipendenti il
> cartellino di riconoscimento così come previsto dal decreto Bersani?
L'argomento è stato trattato nella circolare del Minlavoro del 28 settembre
dove si danno
indicazioni sui recenti provvedimenti in materia di badge e
altro e, per quanto riguarda i settori obbligati, si fa riferimento
all'allegato 1 del
d.lgs 494/1996 che trascrivo di seguito.
Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,
ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo
per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di
ingegneria civile.
Di conseguenza opterei per il no.
a me è capitato di esser contattato dal CPI perchè secondo loro ho sbagliato
a mandare il c/ass contestualmente all'assunzione nel caso di un cliente
imbianchino che lavora per i privati e MAI nein cantieri. Naturalmente ho
eccepito ma loro dicono che i nuovi provvedimenti delle cd. Bersani si
applicano a chiunque adotti il ccnl edilizia.
mah
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> a me è capitato di esser contattato dal CPI perchè secondo loro ho
> sbagliato a mandare il c/ass contestualmente all'assunzione nel caso di un
> cliente imbianchino che lavora per i privati e MAI nein cantieri.
> Naturalmente ho eccepito ma loro dicono che i nuovi provvedimenti delle cd.
> Bersani si applicano a chiunque adotti il ccnl edilizia.
> mah
Per me dicono una grossa bischerata. Puoi consigliar loro di leggere la già
citata circolare prodotta dal ministero da cui essi stessi dipendono, la n.
25 del 28 settembre, in cui si dicono queste testuali parole: "Il comma 3
dell’art. 36 bis introduce l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei
cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre
2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
lavoro". Come vedi, si parla esplicitamente di cantieri edili.
> Per me dicono una grossa bischerata. Puoi consigliar loro di leggere la già
> citata circolare prodotta dal ministero da cui essi stessi dipendono, la n.
> 25 del 28 settembre, in cui si dicono queste testuali parole: "Il comma 3
> dell’art. 36 bis introduce l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei
> cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere dal 1º ottobre
> 2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
> contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di
> lavoro". Come vedi, si parla esplicitamente di cantieri edili.
Giusto, ma il centro per l'impiego ha contattato la persona a cui tu rispondi
perché non aveva comunicato l'assunzione almeno il giorno prima (il messaggio
di happy children non si sposa bene col titolo del thread).
E' vero che i cartellini si devono esporre "nell'ambito dei cantieri edili",
ma la comunicazione anticipata di assunzione riguarda tutte le imprese del
settore edile. Il centro per l'impiego, quindi, secondo me ha ragione.
sono daccordo.
Assunzione ccnl Edili : la comunicazione al Centro per l'Impiego si
invia 1 giorno prima,
l'INAIL entro le 24ore del giorno di assunzione, Cassa Edile in sede di
denuncia mensile.
nota...se fai la comunicazione al centro per l'impiego tramite il
portale di Milano, non ti accetta la comunicazione il giorno prima.
conviene fare il cartaceo nell'attesa che si adeguino.
Cartellino identificativo: è obbligatorio averlo a portata di mano
nei cantieri edili. averlo a disposizione significa che se appeso al
taschino della camicia da noia - ad esempio in lavori con getto di
cemento - lo si può tenere nella baracca delcapo cantiere ed esibirlo
a richiesta degli ispettori.
ciao Manu
> Cartellino identificativo: è obbligatorio averlo a portata di mano
> nei cantieri edili. averlo a disposizione significa che se appeso al
> taschino della camicia da noia - ad esempio in lavori con getto di
> cemento - lo si può tenere nella baracca delcapo cantiere ed esibirlo
> a richiesta degli ispettori.
> ciao Manu
>
Su questo specifico punto mi permetto di dissentire. I lavoratori devono
esporre il cartellino così come dice l'art. 36-bis, ed esporlo non equivale
a tenerlo da qualche parte nella baracca di cantiere.
Perfino il MinLavoro, che ogni tanto diffonde interpretazioni in contrasto
col dettato normativo, ha chiarito che il cartellino deve essere portato in
evidenza sull'abbigliamento di lavoro.
> Giusto, ma il centro per l'impiego ha contattato la persona a cui tu
> rispondi perché non aveva comunicato l'assunzione almeno il giorno prima
> (il messaggio di happy children non si sposa bene col titolo del thread)
beh mi riallacciavo. No ho comunicato l'assunzione il giorno prima perchč il
mio cliente imbianchino non ha mai lavorato in un cantiere edile, se poi
vogliamo considerare cantiere edile le case dei privati...
> E' vero che i cartellini si devono esporre "nell'ambito dei cantieri
> edili", ma la comunicazione anticipata di assunzione riguarda tutte le
> imprese del settore edile. Il centro per l'impiego, quindi, secondo me ha
> ragione.
quindi poni il caso di un idraulico che lavora sia nei cantieri edili che
non , naturalmente non applica il ccnl edilizia che si fa?
considera pure che il nostro cpi non accetta neppure il c/ass per fax quindi
o vai di persona dal lun al ven oppure per raccomandata. Praticamente in
edilizia nessuno puň cominciare il lunedě mattina!
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> quindi poni il caso di un idraulico che lavora sia nei cantieri edili che
> non , naturalmente non applica il ccnl edilizia che si fa?
> considera pure che il nostro cpi non accetta neppure il c/ass per fax quindi
> o vai di persona dal lun al ven oppure per raccomandata. Praticamente in
> edilizia nessuno può cominciare il lunedì mattina!
Il fatto che vada nei cantieri edili non rileva per il problema C/ASS anticipato.
La norma ti dice quanto segue:
Art. 36-bis.
Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro
[...]
6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa».
Fa riferimento al settore edile non ai cantieri. In altre parole se gli
applichi la contribuzione propria dell'edilizia (e magari pure la
contribuzione virtuale ex art. 29 della L. 341/95) devi fare la comunicazione
anticipata.
In ogni caso dal 2007 la comunicazione anticipata sarà molto probabilmente
estesa anche agli altri settori, per cui queste distinzioni perderanno di
importanza.
riporto di seguito il passo dell'art.36bis.
dice che il lavoratore deve essere munito di cartellino e che deve
esibirlo a richiesta dell'ispettore.
tant'è che per aziendeche occupino meno di 10 dipendenti in cantiere
possono tenere il registro presenze di cantiere vidimato. quindi i suoi
dipendenti non espongono il cartellino, ma rimangono comunque
riconoscibili.
"L`art. 36bis, comma 3 sancisce l`obbligo per i datori di lavoro che
operano all`interno di cantieri edili di munire il personale occupato
con apposito cartellino di riconoscimento.
Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalita`
del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro. Sara`, pertanto,
sufficiente l`indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita
del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino,
presumendosi, pertanto, che sara` a discrezione dell`impresa
predisporre dei cartellini che risultino consoni all`utilizzo richiesto
dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca
tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al
personale ispettivo"
Manu
> Giusto, ma il centro per l'impiego ha contattato la persona a cui tu
> rispondi perché non aveva comunicato l'assunzione almeno il giorno prima
> (il messaggio di happy children non si sposa bene col titolo del thread).
> E' vero che i cartellini si devono esporre "nell'ambito dei cantieri
> edili", ma la comunicazione anticipata di assunzione riguarda tutte le
> imprese del settore edile. Il centro per l'impiego, quindi, secondo me ha
> ragione.
Sě, č vero, si riferiva al c/ass, avevo letto troppo in fretta
> riporto di seguito il passo dell'art.36bis.
> dice che il lavoratore deve essere munito di cartellino e che deve
> esibirlo a richiesta dell'ispettore.
> tant'è che per aziendeche occupino meno di 10 dipendenti in cantiere
> possono tenere il registro presenze di cantiere vidimato. quindi i suoi
> dipendenti non espongono il cartellino, ma rimangono comunque
> riconoscibili.
Il riferimento alle aziende con meno di 10 addetti non c'entra. Anche
per loro o c'è il cartellino, che i lavoratori devono esporre
sull'abbigliamento di lavoro, o c'è il registro da tenere nella
baracca di cantiere. Non esiste una via di mezzo, cioè il cartellino
da tenere nella baracca di cantiere.
> "L`art. 36bis, comma 3 sancisce l`obbligo per i datori di lavoro che
> operano all`interno di cantieri edili di munire il personale occupato
> con apposito cartellino di riconoscimento.
Quello è l'obbligo del datore di lavoro.
> La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino,
> presumendosi, pertanto, che sara` a discrezione dell`impresa
> predisporre dei cartellini che risultino consoni all`utilizzo richiesto
> dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca
> tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al
> personale ispettivo"
La circolare ministeriale è chiarissima:
"Tenuto conto delle finalità della disposizione volta alla immediata
identificazione e riconoscibilità del personale operante in cantiere,
i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta
tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai lavoratori
autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto (ad es. artigiani)."
"L`art. 36bis, comma 3 sancisce l`obbligo per i datori di lavoro che
operano all`interno di cantieri edili di munire il personale occupato
con apposito cartellino di riconoscimento.
Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalita`
del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro. Sara`, pertanto,
sufficiente l`indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita
del lavoratore.
La legge non richiede formati o modelli particolari per il cartellino,
presumendosi, pertanto, che sara` a discrezione dell`impresa
predisporre dei cartellini che risultino consoni all`utilizzo richiesto
dalla legge. Sara` naturalmente fondamentale che il lavoratore esibisca
tale cartellino al fine di essere immediatamente riconoscibile al
personale ispettivo"
Non so dove tu abbia trovato il passo che citi, questo invece è dalla
circolare ministeriale n. 25 del 28 settembre: "Tenuto conto delle finalità
della disposizione volta alla immediata identificazione e riconoscibilità del
personale operante in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in
chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo obbligo fa capo ai
lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a
provvedervi per proprio conto (ad es.artigiani)."
Naturalmente una circolare è solo una circolare, ma è vero anche che l'art.
36-bis al comma 3 recita testualmente: "i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento", almeno nell'edizione di cui dispongo.
> Il fatto che vada nei cantieri edili non rileva per il problema C/ASS
> anticipato.
> Fa riferimento al settore edile non ai cantieri. In altre parole se
> gli applichi la contribuzione propria dell'edilizia (e magari pure la
> contribuzione virtuale ex art. 29 della L. 341/95) devi fare la
> comunicazione anticipata.
ok avevo inteso male, quando arriverà la sanzione pagherò
io..l'assicurazione che l'ho fatta a fare ;)
> In ogni caso dal 2007 la comunicazione anticipata sarà molto
> probabilmente estesa anche agli altri settori, per cui queste
> distinzioni perderanno di importanza.
e credo che sarebbe giusto
in una procincia come quella nella quale opero non esiste modello unificato
nè procedure telematiche.
Per assumere un apprendista edile (magari extracomunitario) devi:
- mandare il c/ass almeno un giorno prima
- spedire la dna contestualmente
- comunicare alla provincia l'inizio dell'apprendistato entro 30 gg
- spedire il modello Q entro 5 gg
- spedire la comunicazione alla PS entro 48 ore
insomma credo che sarebbe il caso di unificare molte comunicazioni ed
evitare doppie e triple ripetizioni
ma sono uscito fuori tema, scusate il piccolo sfogo