Alessandra Maccioni C.d.L. CAGLIARI
Non vedo impedimenti, direi di si.
>Oppure è tenuta a effettuare delle assunzioni a tempo determinato per ogni
>singolo anno, precludendosi la possibilità di ridurre l'onere contributivo?
>(attualmente non mi risulta nessun altro tipo di sgravio applicabile)
Purtroppo il contratto a termine è incompatibile con le agevolazioni citate
>Ancora un'ultima domanda, anche se la risposta mi pare obbligata: in caso
di
>rapporto a termine, il lavoratore potrà chiedere la disoccupazione (fermo
>restando l'esistenza dei requisiti necessari), ma in caso di part time
>ciclico, vi risulta che il lavoratore, al termine di ciascun periodo
>lavorativo, abbia titolo per richiederla?
No, non mi risulta sia possibile.
>Ringrazio chiunque vorrà farmi avere un suo parere in merito.
>
>Alessandra Maccioni C.d.L. CAGLIARI
Ciao e saluti, Graziano Bergamini
(parere personale)
Centro Paghe Adriatico ha scritto nel messaggio
<01bead93$d9461880$0303009d@cpa1>...
Sull'indennità di disoccupazione, credo, ci troveremo a discutere molto
spesso. Una delle questioni aperte, anche se forse in via di definizione, è
legata alla compatibilità con l'istituto del part-time verticale o ciclico.
L'INPS, ancora con il messaggio del 25 marzo 1998 n. 12956 ed ancora prima
con la circolare del 13/07/98 n. 198, ha escluso l'idennizzabilità dei
periodi di inattività dei lavoratori assunto con part-time verticale o
ciclico, giacché per gli stessi non si hanno né licenziamento né dimissioni
(a proposito di indennità di disoccupazione e dimissioni ne vedremo delle
belle), gli stessi, fruendo di un rapporto a tempo indeterminato,
beneficiano di tutti gli istituti contrattuali che si succedano, il
contratto part-time è una libera scelta di datore di lavoro e lavoratore.
Ciò valendo, secondo l'Istituto, tanto ai fini dell'indennità con i
requisiti normali che di quella con i requisiti ridotti.
La Corte di Cassazione con Sentenza 15 dicembre 1997 - 10 febbraio 1999 n.
1141 ha espresso diverso parere, ritenendo che la disoccupazione è uno
status che rigurda anche chi ha una promessa futura di reimpiego.
L'unico discrimine è quello dell'involontarietà della disoccupazione stessa.
Tuttavia, ove non venga dimostrato che il lavoratore non abbia accettato
offerte di lavoro a tempo pieno, si deve considerare che il lavoro part-time
è un ripiego, tanto che lo stesso lavoratore, al di sotto di una certa
percentuale di occupazione oraria o mensile o di periodi dell'anno (non
superiore al 50%) ha diritto al mantenimento di iscrizione alla prima classe
delle liste di disoccupazione.
Quantunque ancora non recepita dall'INPS, la pronuncia della Corte percorre
le strade già battute (ed accettate dall'INPS) per l'indennità di maternità.
Detto questo, è ormai pacifico che i benefici della L. 407/90 si applichino
anche ai rapporti part-time (purché a tempo indeterminato - cfr. Circ. INPS
n. 121/93) e dunque anche nel nostro caso.
Nulla osta all'assunzione, in sintesi, dei lavoratori con part-time ciclico
a tempo indeterminato e benfici della 407/90. Occorre però precisare che
devono essere rispettati i vincoli di cui all'art. 52 del CCNL Turismo,
commi 1 e 2, che nella versione rivisitata dell'accordo del 22 gennaio 1999
fissa i limiti minimi e massimi orari per la stipulazione del part-time (con
possibilità di deroghe territoriali): da 15 a 28 ore per l'orario ridotto su
base settimanale, da 64 a 124 ore per l'orario ridotto su base mensilie e da
600 a 1.352 ore per l'orario ridotto su base annua.
Non dovrebbero, infine, esserci problemi anche per il riconoscimento
dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o ordinaria.
>La Corte di Cassazione con Sentenza 15 dicembre 1997 - 10 febbraio 1999 n.
>1141 ha espresso diverso parere, ritenendo che la disoccupazione è uno
>status che rigurda anche chi ha una promessa futura di reimpiego.
Come dovrebbe essere dimostrata questa promessa futura di reimpiego,
qualora il lavoratore a tempo parziale ciclico volesse chiedere la
disoccupazione per il tempo di non lavoro ( se ho ben capito ) pur non
essendo licenziato ?
--
Grazie e un saluto a tutti da Valerio Bergamini.
parere personale da verificare con la normativa di legge
http://space.tin.it/sport/vaberga
Naturalmente esibendo il contratto di part-time ciclico che implica quello
che la Cassazione definbisce stato di disoccupazione, per alcuni periodi
dell'anno.