"In caso di matrimonio compete ai lavoratori ed alle lavoratrici di
cui alla presente Parte terza non in prova un periodo di congedo di 15
giorni consecutivi durante il quale detti lavoratori sono considerati
a tutti gli effetti in attività di servizio.
Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali né
potrà essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovrà essere avanzata dagli aventi diritto con
un preavviso di almeno sei giorni dal suo inizio, salvo casi
eccezionali.
Il congedo matrimoniale è altresì dovuto alla lavoratrice di cui alla
presente Parte terza che si dimetta per contrarre matrimonio.
Il congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e
l'altro ne abbiano diritto."
Posso avere diritto a tale posticipazione ?
Cioe' la legge me lo impedisce o diventa a questo punto una questione
di "concessione" da parte del datore di lavoro ?
Grazie in anticipo
Roberto