Ma quindi, alla scadenza dei 48 mesi, il ns. contratto sarą automaticamente
rinnovato o avrą a cessare?
Grazie mille per il vs. aiuto!
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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
"Alla scadenza del contratto, se il datore di lavoro non dà disdetta ai
sensi dell'art. 2118 cod. civ., il rapporto di aprrendistato si trasforma in
un normale rapporto di lavoro subordinato e il periodo prestato come
apprendista è computato nell'anzianità di servizio".
Intendevo questo come tacito rinnovo.
Grazie comunque. Ciao.
"roby" <r....@libero.it> ha scritto nel messaggio
news:82Z105Z151Z209Y...@usenet.libero.it...
> Il contratto di apprendistato č a tempo determinato
No, non lo č.
Il motivo?
I motivi sono tanti. In primis il contratto di apprendistato non ha
alcuno degli elementi tipici del contratto a termine propriamente detto,
infatti per evitare la conferma alla scadenza del periodo di formazione
devo licenziare l'apprendista, per di più con l'obbligo di preavviso.
Non basta: posso licenziare un apprendista durante il periodo di
formazione per giustificato motivo e non solo per giusta causa. Anche in
questo caso sono tenuto agli obblighi di preavviso. L'eventuale
illegittimità del licenziamento attribuisce al lavoratore i rimedi
propri della tutela obbligatoria o reale e non il generico risarcimento
del danno derivante dal recesso anticipato in un contratto a termine.
Analoghi ragionamenti possono essere sviluppati per il recesso
dell'apprendista (dimissioni).
> L'apprendistato č per natura un contratto a tempo determinato (ben diverso
> dai contratti a termine stipulati per esigenze aziendali) tant'é che sono i
> ccnl stessi a determinarne la
> durata.
I CCNL determinano la durata del periodo di formazione, non del
contratto di lavoro.
Il contratto di apprendistato non č a termine perché:
1) non si estingue automaticamente ad una determinata scadenza;
2) il recesso anticipato, con i paletti imposti dalla legislazione in
materia di licenziamenti, č possibile (civilisticamente parlando nei
contratti a termine, salvo clausola contraria, il recesso anticipato
costituisce inadempimento e come tale va risarcito);
3) il recesso č accompagnato dall'obbligo di preavviso che, per
definizione, č elemento proprio dei contratti a tempo indeterminato.
> Chi č assunto come apprendista non ha mai la certezza di continuare
> il rapporto anche finito l'apprendistato.
Nella vita poche cose sono certe.
> Alla scadenza, il datore di lavoro
> č del tutto legittimato a non trasformare il rapporto a tempo indeterminato,
> senza dover ricorrere ad alcuna motivazione.
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, il
dipendente puň essere licenziato senza obbligo di motivazione. Si chiama
recesso ad nutum. Lo stesso potere di recesso č attribuito al datore di
lavoro nel caso di lavoratore apprendista, anche se in quest'ultimo caso
il potere di recesso puň essere fatto valere solo in un momento ben
preciso (il termine del periodo di formazione).
> Diverso č il caso del
> licenziamento in corso di apprendistato, su quello concordo con te ma č un
> altro discorso.
No, č lo stesso discorso.
> Le dimissioni sono volontarie quindi esulano da ogni
> ragionamento, basta rispettare il preavviso.
Il punto č che, per definizione, nei contratti a termine il preavviso
non esiste.
> L'apprendistato è per natura un contratto a tempo determinato (ben diverso
> dai contratti a termine stipulati per esigenze aziendali) tant'é che sono i
> ccnl stessi a determinarne la
> durata. Chi è assunto come apprendista non ha mai la certezza di continuare
> il rapporto anche finito l'apprendistato. Alla scadenza, il datore di lavoro
> è del tutto legittimato a non trasformare il rapporto a tempo indeterminato,
> senza dover ricorrere ad alcuna motivazione. Diverso è il caso del
> licenziamento in corso di apprendistato, su quello concordo con te ma è un
> altro discorso. Le dimissioni sono volontarie quindi esulano da ogni
> ragionamento, basta rispettare il preavviso.
E' una questione dottrinale da tempo discussa, però è un fatto che l'apprendistato sia un contratto di lavoro
a causa mista il quale prevede che, in aggiunta all'attività di lavoro vera e propria, l'imprenditore si
impegni a fornire al lavoratore la formazione necessaria per ottenere la qualifica per la quale è stato
assunto. Affermare che sia un contratto a tempo determinato (che, mi dispiace per te, ma è la stessa cosa del
contratto a termine e non è vero che sono stipulati per esigenze aziendali, ma possono deivare anche
dall'interesse del lavoratore) secondo me è inesatto, perché in tal caso si risolverebbe automaticamente allo
scadere del periodo previsto per l'apprendistato, il che non è.
> " Siamo lieti di comunicarle la sua assunzione in servizio a tempo determinato per la
> durata di 48 mesi con termine finale al 12/01/2010 con le seguenti motivazioni: contratto
> di apprendistato professionalizzante come da piano formativo individuale..."
>
> č corretto? Oppure al posto di "tempo determinato" ci doveva essere scritto "tempo indeterminato"?
Hanno riciclato una vecchia lettera di assunzione a termine ex D.Lgs.
368/01 modificandola malamente per adattarla all'assunzione di un
apprendista.
> Ciao a tutti! Sono la collega di Fait.
> Io non ho ancora capito una cosa... Il documento del nostro contratto inizia cosě:
> " Siamo lieti di comunicarle la sua assunzione in servizio a tempo determinato per la durata di 48 mesi con
> termine finale al 12/01/2010 con le seguenti
> motivazioni: contratto di apprendistato professionalizzante come da piano formativo individuale..."
> č corretto? Oppure al posto di "tempo determinato" ci doveva essere scritto "tempo indeterminato"?
Diciamo che quanto meno č inesatto e che c'č una contaminazione d'istituti. Se alla fine del periodo di
apprendistato il datore di lavoro intendesse recedere senza dare preavviso, io ritengo che ci sarebbero gli
estremi per una vertenza. Sentirei anche il parere di un legale.
> Io concordo su (quasi) tutto quello che è stato detto sull'apprendistato e
> sul contratto a termine, pero' la primissima domanda chiedeva se al termine
> dell'apprendistato il rapporto si rinnoverà automaticamente oppure no. Di
> fatto, la risposta rimane NO.
Di fatto invece la risposta è sì, salvo licenziamento con regolare preavviso. E se l'azienda non lo riconosce
ci sono a mio avviso le condizioni per una bella vertenza. Dirò di più: il vizio potrebbe annullare l'intero
processo dell'apprendistato e far decorrere l'ingresso in qualifica fin dall'inizio del rapporto. Si va,
naturalmente, per ipotesi.
non sono d'accordo. In mancanza di specifica disdetta da parte del datore di
lavoro ex.art. 2118 c.c., l'apprendista rimane in forza a tempo
indeterminato per raggiunta qualifica.
mt
> pero' la primissima domanda chiedeva se al termine
> dell'apprendistato il rapporto si rinnoverà automaticamente oppure no. Di
> fatto, la risposta rimane NO.
Parlare di rinnovo è improprio per due motivi:
1) non è un contratto a termine con rinnovo tacito salvo disdetta (tipo
i contratti dei provider Internet)
2) dopo la scadenza prefissata, se non vi è stato recesso, il contratto
di lavoro cambia nel suo aspetto causale (si estingue l'elemento della
formazione finalizzata all'acquisizione di una specifica professionalità).
Accantonando tuttavia la discussione sui termini, la risposta deve
essere Sì, in quanto il rapporto continua salva l'ipotesi di recesso.
> Quel che è certo è che qui nevica ancora...... e tantissimo ! Ciao.
Qui nevicchia :)
dev'essere un tema che appassione molto. (apprendistato tempo determinato
si, tempo determinato no). Ma non se n'era parlato poco tempo fa?
;-)
Ciao
Mirco
Sembra che di certi argomenti non si possa fare a meno :)
In effetti, in quanto a frequenza, questo è quasi pari al "Programmatore
con partita IVA" e al Co.Co.Pro. con progetto che non è un progetto :)