Per i primi 12 mesi: 100% del trattamento di Cassa integrazione
straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente
precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile.
Per i periodi successivi: 80% del predetto importo.
In ogni caso l'indennità di mobilità non può superare un importo massimo
mensile determinato di anno in anno, importo che dal 1° gennaio 2006 è di ?
830,77 lordi mensili (netto ? 784,75), elevato a ? 998,50 lordi mensili
(netto ? 943,18) per i lavoratori che possano far valere una retribuzione
lorda mensile superiore a ? 1.797,31.
L'indennità è pagata ogni mese dall'Inps direttamente al lavoratore ed è
sospesa quando l'interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a
tempo parziale.
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
a.. viene cancellato dalle liste di mobilità;
b.. viene assunto con contratto a tempo indeterminato;
c.. raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di
pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di
assegno di invalidità senza aver optato per l'indennità di mobilità.
ciao
Dal sito Inps:
forse potrebbe bastare anche l'ultimo mese.
se l'ultimo mese di retribuzione e' di X soldi, e poi viene messa in
mobilita'.
come hai ben letto per il calcolo della mobilita' viene considerato lo
stipendio che prenderebbe se venisse messa in cassa integrazione, quindi se
nell'ultimo mese percepisce la paga piena dovrebbe essere a posto.
Rimane pero' il dubbio di come fa un'azienda che mette in mobilita' una
persona, a giutificare che nell'ultimo mese ha bisogna e quindi le toglie il
part-time.
tutto imho chiaramente.