Art.51 comma 2 lettera c) del Tuir:
2. Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente):
[...]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche'
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro
5,29), le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti
ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad
unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di
ristorazione. [...]
La domanda e': il limite di euro 5,29 vale solo per "le prestazioni e le
indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate
in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione"?
In caso affermativo, i pasti erogati alla generalita' dei dipendenti
nell'abituale sede di lavoro presso un locale ristorante convenzionato con
l'azienda, sono esclusi dal reddito a prescindere dal costo sostenuto
dall'azienda? Inoltre, per l'azienda, tali costi sono deducibili?
Grazie per ogni eventuale chiarimento.
--
carloazeglio
praticante CdL
per l'azienda sono deducibili
per il dipendente se han già l'indennità di mensa in busta paga, dovrebbero
fare fringe benefit.
o hai uno o hai l'altro..
domanda: stante che la quasi totalità delle imprese edili paga il pasto ai
dipendenti e mettono l'indennità di mensa in busta paga, quante mettono
anche il fringe benefit del pasto pagato?
ciao
Innanzitutto grazie per l'intervento.
In realta' ai dipendenti non figura nulla in busta paga. Trattati di impresa
(non edile) di nuova costituzione che paga il pranzo al personale (sono 2
dipendenti) in un ristorante vicino alla sede, fissa, di lavoro (laboratorio
metalmeccanico). Il punto e' se tale somministrazione puo' essere
considerata fornitura diretta da parte del datore di lavoro o, diversamente,
prestazione sostitutiva (come i buoni pasto), ai fini dell'"assoggettamento"
o meno alla franchigia dei 5,29 euro.
> domanda: stante che la quasi totalità delle imprese edili paga il pasto ai
> dipendenti e mettono l'indennità di mensa in busta paga, quante mettono
> anche il fringe benefit del pasto pagato?
Ok, ho capito... in effetti... :-)
Ciao e grazie per l'interessamento.
--
carloazeglio
praticante CdL
Ho trovato conforto nella Circolare 188 del 16/07/1998 (richiamata dalla
Risoluzione n. 63 del 17/05/2005), che assimila tali "pasti in convenzione"
alle somministrazioni in mense aziendali (senza quindi la franchigia dei
5,29 euro), stante l'aggiunta della locuzione "gestite da terzi", con
riferimento alle somministrazioni di vitto, nella riformulazione del nuovo
art. 51 del TUIR, a valere dal 01/01/1998.
Conforto che e' durato poco, fino alla consultazione della "guida pratica
Frizzera dirette" volume 2-A/2006 pag.88, che, a chiare lettere, afferma che
alle convenzioni con pubblici esercizi si applica la disciplina dei buoni
pasto (limite dei 5,29 euro).
Cosa mi sfugge? :-/
--
carloazeglio
praticante CdL
La somministrazione dei pasti presso un locale convenzionato con l'azienda
ha esattamente la stessa valenza dell'istituzione della mensa aziendale
presso l'azienda.
Quindi il riferimento è questo:
________________________________________________
2. Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente):
[...]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche'
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi,
________________________________________________
A.Z.
Ok, perfetto! (era quello che speravo)... Grazie per il chiarimento.
Saluti,
--
carloazeglio
praticante CdL
interessa anche a me..
quindi è errato considerarlo come benefit se il dipendente percepisse già in
busta l'indennità di mensa? (ero sicuro di aver letto una circolare in
merito)
grazie..
buon lavoro
> interessa anche a me..
> quindi è errato considerarlo come benefit se il dipendente percepisse già in
> busta l'indennità di mensa? (ero sicuro di aver letto una circolare in
> merito)
E' ovvio che se il dipendente usufruisce del pasto in natura (fornito
direttamente dal datore di lavoro o attraverso convenzione), la voce
che sulla busta paga compare come "indennità di mensa" in realtà è
tutto tranne che una indennità di mensa e pertanto risulta imponibile
anche in quei casi in cui altrimenti non lo sarebbe.
quindi o uno o l'altro..
il pasto da 12 euro nella trattoria "convenzionata" (perchè si va sempre li)
in presenza di indennità di mensa andrebbe inserito come fringe benefit in
busta, e renderlo indeducibile fiscalmente (cosi diceva un consulente
lavoro) imho non servirebbe a nulla (e non intendo farlo) perchè in ogni
caso il dipendente lo percepisce.
saluti
> quindi o uno o l'altro..
> il pasto da 12 euro nella trattoria "convenzionata" (perchè si va sempre li)
> in presenza di indennità di mensa andrebbe inserito come fringe benefit in
> busta, e renderlo indeducibile fiscalmente (cosi diceva un consulente
> lavoro) imho non servirebbe a nulla (e non intendo farlo) perchè in ogni
> caso il dipendente lo percepisce.
No. A mio avviso è l'indennità di mensa a risultare totalmente imponibile.
appena ritrovo quella circolare (o qualunque cosa fosse) la posto..
mi hai messo una bella pulce nell'orecchio
saluti
> appena ritrovo quella circolare (o qualunque cosa fosse) la posto..
> mi hai messo una bella pulce nell'orecchio
A memoria direi la circ. 326/E del 1997.
forse.. la recupero, grazie.
> il pasto da 12 euro nella trattoria "convenzionata" (perchè si va sempre
> li) in presenza di indennità di mensa andrebbe inserito come fringe
> benefit in busta, e renderlo indeducibile fiscalmente (cosi diceva un
> consulente lavoro) imho non servirebbe a nulla (e non intendo farlo)
> perchè in ogni caso il dipendente lo percepisce.
Il pasto da 12 euro nella trattoria "convenzionata" è assimilato ad una
mensa aziendale, non si tratta infatti di "buoni pasto" spendibili in
giro...
La regola pertanto è quella del non assoggettamento del relativo importo
come benefit in quanto tale importo non costituisce reddito per il
dipendente così come previsto e citato più volte :
2. Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente):
[...]
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche'
quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da
terzi,