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direttore tecnico - agenzie di viaggi

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alien I

unread,
May 29, 1999, 3:00:00 AM5/29/99
to
Per favore avrei bisogno urgente di sapere se il Direttore Tecnico di una
agenzia di viaggi, se assunto come lavoratore subordinato,
- ha diritto ad un particolare livello minimo
- puo' essere assunto part time
- puo' essere assunto con un contratto a tempo determinato

Ringrazio moltissimo chiunque mi possa dare una mano a dare una risposta a
questi quesiti che mi sono stati posti da un'agenzia viaggi, e comunque mi
farebbe piacere conoscere qualcuno particolarmente esperto del settore.

Grazie,
Valentina


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Alessandra Maccioni

unread,
May 29, 1999, 3:00:00 AM5/29/99
to

Ciao Valentina,
Ho avuto il tuo stesso problema ed ho scoperto che bisogna andare a
verificare la normativa regionale per la Regione in cui opera la tua Agenzia
di Viaggi. Se non vi è niente di particolare vige la normativa generale:

Sono da intendersi imprese di viaggi e turismo, indipendentemente dalla
definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di
esercizio, le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui
all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, cioè sono agenzie di
viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione,
organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o
anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di
accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27
dicembre 1977, n. 1084.
L'esercizio delle attività precedentemente enunciate è soggetto ad
autorizzazione regionale, previo accertamento del possesso da parte del
richiedente dei seguenti requisiti professionali:
a) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di
viaggio;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere.
Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in ogni caso, essere subordinato al
versamento di un congruo deposito cauzionale.
Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con
carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella agenzia, i
requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore
tecnico.
Se questi è un lavoratore subordinato, occorre ricercare tra le declaratorie
previste dal C.C.N.L. per le agenzie di viaggio quella più idonea, sempre
che nella Regione in cui opera l’agenzia non esistano particolari
disposizioni vincolanti per il rilascio dell’autorizzazione.

Personalmente ritengo che, avendo funzioni di responsabilità e di direzione,
il direttore tecnico non possa essere inquadrato al di sotto del secondo
livello e che il suo contratto debba essere full time.
Per quanto riguarda il tempo determinato, nulla osta, tranne che al termine
di tale contratto sarà l’agenzia di viaggi a trovarsi scoperta in caso il
titolare non soddisfi quanto richiesto dalla Legge.

Ti accludo le declaratorie degli altri possibili inquadramenti:
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con
funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali
correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in
via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità
organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
Livello primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato
contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa
ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi
delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un
settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che
comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in
applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le
quali è richiesta una particolare competenza professionale.

Ovviamente, prendi quanto sopra come un parere strettamente personale.

Alessandra Maccioni CdL CAGLIARI

"alien I" ha scritto nel messaggio
<1999052901255...@hotmail.com>...

Stefano Camassa

unread,
Jun 11, 1999, 3:00:00 AM6/11/99
to

"alien I" ha scritto nel messaggio
<1999052901255...@hotmail.com>...
>Per favore avrei bisogno urgente di sapere se il Direttore Tecnico di una
>agenzia di viaggi, se assunto come lavoratore subordinato,
>- ha diritto ad un particolare livello minimo
>- puo' essere assunto part time
>- puo' essere assunto con un contratto a tempo determinato
>
>Ringrazio moltissimo chiunque mi possa dare una mano a dare una risposta a
>questi quesiti che mi sono stati posti da un'agenzia viaggi, e comunque mi
>farebbe piacere conoscere qualcuno particolarmente esperto del settore.
>
>Grazie,
>Valentina
>
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Il contratto di lavoro subordinato è di regola a tempo indeterminato. La L.
230/62 disciplina le ipotesi di lavoro a tempo determinato (tra cui i più
comuni sono la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, lavori straordinari definiti nel tempo,
l'intensificazione dell'attività stagionale); il CCNL di categoria
disciplina ulteriori fattispecie tra cui la più rilevante è la sostituzione
di personale con cui è stato risolto il rapporto senza preavviso.
Naturalmente ciò vale nell'ipotesi, percorribile ma non obbligatoria, in cui
si decida di legare il Direttore Tecnico all'Impresa di Viaggi e turismo con
un contratto di lavoro subordinato. In alternativa, ricorrendone i
presupposti, si può instaurare un rapporto di lavoro autonomo o
parasubordinato, per i quali non sussitono vincoli all'apposizione di un
termine di risoluzione del rapporto. Naturalmente, la scelta, se in astratto
è libera, in concreto è vincolata alle modalità concrete di svolgimento del
rapporto, a seconda delle quali si dovrà decidere per il rapporto di lavoro
subordinato, parasubordinato o autonomo.
Nel lavoro subordinato dev'esserci una dipendenza funzionale da un organo
sociale(monocratico o collegiale), detentore del potere disciplinare e di
regolamentazione di orario e modalità di svolgimento del rapporto.
l'obbligazione tra le parti è legata all'energia messa a disposizione dal
lavoratore a vantaggio del datore di lavoro.
Nel lavoro parasubordinato e autonomo l'obbligazione attiene esclusivamente
ai risultati raggiunti, non c'è vincolo né disciplinare né di orario, se
non, per quest'ultimo aspetto, dato dall'intrinseco svolgimento dell'opera
commissionata.
Il lavoro parasubordinato differisce da quello autonomo sia per la proprietà
dei mezzi di produzione necessari allo svolgimento dell'opera, che nel primo
caso sono di proprietà del committente e nel secondo del prestatore d'opera,
sia per il non rientrare, nel caso del lavoro parasubordinato, l'oggetto
della prestazione nella professione abitualmente svolta, anche se resa con
carattere di continuità.
Qualora si opti per l'inquadramento con contratto di lavoro subordinato, può
essere prevsito, su accordo delle parti, anche il part time (che non ha
senso nelle altre tipologie contrattuali, non essendoci una retribuzione da
riproporzionare o un orario "a tempo pieno", ma al più una tariffa oraria).
Sempre nel caso del lavoro subordinato, è ipotizzabile un inquadramento come
Quadro B, cui compete un trattamento mensile minimo, a tempo pieno, composto
dal minimo tabellare, attualmente pari a L. 1.664.461 cui si somma
l'indennità di contingenza congelata all'01/11/91 e conglobata dall'01/01/93
con l'EDR, per L. 1.040.447, per un totale di L. 2.704.908, da
corrispondersi per 14 mensilità (13a e 14a mensilità maturano in ragione di
1/12 per ogni mese di attività lavorativa prestata).
L'orario a tempo pieno è di 40 ore distribuite su 5 giornate e mezzo.
L'orario part time dev'essere compreso tra le 15 e le 28 ore, in caso di
riduzione su base settimanale; tra le 64 e le 124 ore in caso di riduzione
su base mensile; tra le 600 e le 1.352 ore, in caso di riduzione su base
annuale.

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