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Quesito su indennità turni notturni

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mb anna

unread,
Oct 9, 2000, 3:00:00 AM10/9/00
to
Vi pongo il seguente quesito, spero che vogliate
aiutarmi a far chiarezza sulla faccenda.
Il caso è il seguente:
un socio lavoratore di una cooperativa sociale
(l'ultimo contratto è giugno 2000) lavora su turni
organizzati dalla cooperativa su un periodo di 6
settimane, con una media di 1 turno notturno a
settimana, per un totale di 5 o 6 notti nell'arco del
periodo di lavoro. Poniamo il caso in cui su 5 notti
previste il lavoratore si assenti una volta (o per
ferie o per malattia) per cui in effetti poi totalizza
4 notti. Fino ad un paio di mesi la cooperativa, in
relazione al caso esposto, ha pagato l'indennità di
turno per 4 notti. Oggi, senza avvisare i lavoratori,
ha deciso, nella stessa fattispecie, di non
corrispondere alcuna indennità perché afferma che se
ci si assenta anche una volta, per cui le notti
diventano 4, non sussiste più il diritto all'indennità
e quindi non la paga più nemmeno per notti
effettivamente lavorate.
Interpellata, la cooperativa ha affermato di aver dato
un giro di vite in base alla normativa vigente.

Vi allego l'articolo dell'ultimo contratto :
Art.49
Lavoro notturno
(nuovo testo)

1) Lavoro notturno ordinario
Per lavoro notturno si intende ai soli fini
retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore
06.00.
Per tale lavoro è prevista una indennità di L. 20.000
per prestazioni oltre le quattro ore e fino alle otto
ore per notte, di L. 10.000 per prestazioni oltre le
due ore e fino alle quattro ore per notte. A decorrere
dall' 1/1/2001 le succitate indennità saranno
incrementate rispettivamente a L. 24.000 e a L.
12.000. Fino alle due ore per notte non è dovuta
l'indennità di cui al presente articolo.
La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e
ai lavoratori che usufruiscono della indennità di cui
all'art.50.
Per le addette e gli addetti ai servizi di
sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui
attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la
suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione
del 10% su paga oraria lorda per ogni ora
effettivamente svolta.

2) Applicazione Dlgs 532/99

E' considerato lavoro notturno agli effetti legali di
cui al Dlgs 532/99 quello effettivamente prestato in
un arco di tempo comprendente l'intervallo tra le
24.00 e le ore 05.00 in relazione alla ipotesi
formulata alla lettera a) del punto 1 dell'art.2 del
citato Dlgs.
Agli effetti legali di cui alla lettera B del punto 1
del citato Dlgs è considerato lavoratore notturno il
lavoratore che con riferimento al suo orario
giornaliero svolga in via non eccezionale almeno tre
ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale
continuativa assegnazione ( e cioè per almeno otto
mesi per anno lavorativo), durante il periodo tra le
ore 24.00 e le 05.00; l'inserimento temporaneo in un
orario notturno come qui specificato è considerato
"adibizione eccezionale" e pertanto non comporta
l'assunzione della qualifica di lavoratore notturno;
Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale
quello prestato per un numero di notti inferiori alle
5 al mese.
Ai sensi dell'art.6 del citato decreto legislativo,
che garantisce il trasferimento dal lavoro notturno a
quello diurno, si prevede che nel caso di inidoneità
al lavoro notturno sancita dal medico competente e in
mancanza di soluzioni nell'ambito del medesimo
livello, il lavoratore possa essere spostato a
mansioni di livello inferiore al fine di agevolare
soluzioni intese a tutelare l'occupazione. Le
eventuali contestazioni saranno definite all'esame
delle competenti RSU o in loro mancanza alle OO.SS.
territoriali.
Ai lavoratori notturni viene concessa una riduzione di
orario di 26 ore su base annua a decorrere dal
01/07/2000. Tale riduzione viene usufruita tramite
permessi retribuiti da godere entro sei mesi dalla
loro maturazione. In caso di comprovato impedimento
per la fruizione di tale riduzione entro i citati sei
mesi gli stessi permessi potranno essere sostituiti
da corrispondente retribuzione aggiuntiva.

Vi ringrazio per l'attenzione
Anna


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Filippo Morelli

unread,
Oct 9, 2000, 3:00:00 AM10/9/00
to
"mb anna" <anna...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:2000100908385...@web3406.mail.yahoo.com...

Dal punto di vista normativo sembrerebbe che avessero ragione, ma dal punto
di vista contrattuale la previsione è ben diversa.
Secondo me dovrebbero rispettare quanto previsto dal contratto, almeno fino
a quando questo non sarà uniformato alla normativa.
Situazione un po' delicata.

Mi rendo conto solo adesso che hai detto che il contratto è del giugno
2000......quindi successivo all'emanazione della legge.........ribadisco la
mia opinione sull'applicabilità di quanto dettato dal contratto.
Il giro di vita lo dovevano dare al momento della stipula del contratto.

--
Filippo Morelli
CdL


Stefano Camassa

unread,
Oct 9, 2000, 3:00:00 AM10/9/00
to

"Filippo Morelli" <filippo...@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:8rs6d0$ddgto$3...@ID-53301.news.cis.dfn.de...
C'è da considerare che la cooperativa nei confronti del socio non instaura
un rapporto di lavoro dipendente, con conseguente non obbligatorietà del
rispetto degli istituti contrattuali di natura normativa e/o economica, ad
eccezione di quei lavori svolti dalla cooperativa in regime di appalto o
convenzione con enti pubblici, per i quali sia stato previsto il rispetto di
tali istituti contrattuali.

Anna M

unread,
Oct 9, 2000, 3:00:00 AM10/9/00
to
Come mai allora la cooperativa dice di appellarsi al contratto in questo "giro di vite"?
 
Comunque il mio ragionamento è il seguente:
il diritto all'indennità nasce in virtù del fatto che l'orario di lavoro fissato dalla cooperativa prevede di media 5 turni nell'arco del periodo di lavoro, quindi nel caso in cui il lavoratore fosse assente anche una volta, per malattia o ferie, non verrebbe a cadere il diritto ad essere considerati turnisti ma si dovrebbe ricevere l'indennità solo per le 4 notti effettivamente lavorate (si tratta di turni dalle 22.00 alle 8.00).
 
E' esatto il mio ragionamento?
 
Così è stato finora, infatti la coop pagava i quattro turni. Ora non più, praticamente non riconosce più il lavoratore quale turnista.
 
Grazie
Anna
 

Filippo Morelli

unread,
Oct 9, 2000, 3:00:00 AM10/9/00
to
""Anna M"" <anna.ma...@murst.it> ha scritto nel messaggio
news:007f01c031fa$5c12e0e0$0822...@dae4.murst.it...

Come mai allora la cooperativa dice di appellarsi al contratto in questo
"giro di vite"?

Comunque il mio ragionamento è il seguente:
il diritto all'indennità nasce in virtù del fatto che l'orario di lavoro

fissato dalla cooperativa prevede di media 5 turni nell'arco del periodo di


lavoro, quindi nel caso in cui il lavoratore fosse assente anche una volta,
per malattia o ferie, non verrebbe a cadere il diritto ad essere considerati
turnisti ma si dovrebbe ricevere l'indennità solo per le 4 notti
effettivamente lavorate (si tratta di turni dalle 22.00 alle 8.00).

E' esatto il mio ragionamento?

Così è stato finora, infatti la coop pagava i quattro turni. Ora non più,
praticamente non riconosce più il lavoratore quale turnista.

Grazie
Anna

L'indennità viene percepita in base al numero di ore effettuate in orario
notturno (secondo quanto detto dal contratto) e non per il fatto che il
lavoratore è considerato turnista, almeno così ho capito.
Di conseguenza quanto detto dal contratto è chiaro: spetta l'indennità ex
art.49 come da te esposta.
Per quanto riguarda l'applicazione del contratto però, non ho molta
esperienza in fatto di cooperative, quindi l'affermazione fatta da Stefano
Camassa è da tenere in considerazione, nel senso che se veramente nei
confronti dei soci lavoratori non c'è obbligo di rispetto degli istituti
contrattuali tutto quanto da me affermato non ha alcun valore; lo avrebbe se
si trattasse di un normale rapporto di lavoro.

Filippo Morelli
CdL

nettuno

unread,
Oct 15, 2000, 3:00:00 AM10/15/00
to
> L a legge vale sempre SALVO MIGLIORI CONDIZIONI (leggi contratto), si
dovevano svegliare prima!
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