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DICHIARAZIONE DI VALORE PER RICONOSCIMENTO TITOLI ESTERI NON NECESSARIA

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jolelda

unread,
Mar 5, 2008, 9:31:19 AM3/5/08
to
Riconoscimento titoli esteri in Italia
La dichiarazione di valore non è prevista dalla legge e non è
necessaria
La cosidetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei
titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non
è necessaria.
L' università a cui si richiede il riconoscimento del titolo estero
deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della
dichiarazione di valore.
Il Tribunale Amministrativo dell' Emilia Romagna Sezione I, con
sentenza n.620/2001 e successivamente il Consiglio di Stato di Roma
Sezione 6° con sentenza n. 4613 del 04.09.2007 hanno concluso che:
* "l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di
riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente
attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza
diplomatica determinati presupposti per il riconoscimento del titolo
di studio conseguito all'estero";
* "neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado
di indicare un preciso fondamento normativo a cui ricondurre la
richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in
Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo
conseguito.
La richiesta della dichiarazione di valore, corrisponde ad una mera
prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di
compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la
rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione
dell'assenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e
gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro
richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti. Non
può essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta nell'atto di appello
secondo cui l'Università, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben
potuto esigere, a sua assoluta discrezione, qualsiasi documento avesse
ritenuto indispensabile, indipendentemente dal suo contenuto.
Al contrario, il Collegio ritiene che l'autonomia riconosciuta alle
Università, se certamente consente loro di rifiutare il riconoscimento
del titolo straniero motivando in relazione alle carenze formative del
diploma, non permette, invece, alle medesime di opporre il rifiuto
sulla base di aspetti estrinseci e formali (come appunto, la mancanza
della dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga), che
nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e professionale del
titolo estero
l'Università ha l'obbligo di motivare la sua decisione con riguardo al
contenuto formativo del diploma, non già in relazione ad aspetti
estrinseci alle competenze ed abilità professionali attestate dal
titolo.

http://www.unipsa.ch/documenti/sentenza_tar_bologna.pdf

http://www.unipsa.ch/documenti/news/equipollenza_consiglio_di_stato.pdf

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