In base all'articolo 10 dello statuto dei lavoratori, "I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. "
si ha quindi diritto a queste agevolazioni se si frequenta per esempio la
scuola di specializzazione per le professioni legali? Al termine si consegue
un diploma, lo si può ritenere un titolo di studio previsto dall'articolo
10?
Sarei interessato a frequentare suddetta scuola, ma vorrei al tempo stesso
lavorare e godere della qualità di studente lavoratore.
Grazie a tutti!
Marco