>Chi mi aiuta? Se c'č un posto di ruolo da dare a docenti riservisti
>delle GE provinciali, un docente con riserva N di seconda fascia ha
>diritto al ruolo essendo il primo riservista della graduatoria, non
>essendoci altri docenti con riserva nella prima fascia delle GE
>provinciali?
Nelle GE non ci sono fasce.
Quello e' un retaggio della vecchia divisione delle GP, con prima e
seconda fascia da concorso e terza da abilitazione conseguita
successivamente al 1999 da SSIS o da altri corsi.
Le riserve sono equidistribuite tra appartenenti alle graduatorie di
merito e alle GE, in ragione della meta' approssimata per difetto dei
posti assegnati, fino al raggiungimento (per la specifica N) del 7%
dei posti complessivi (cosa che non avverra' mai).
Vittorio
Scusami Vittorio ma la cosa è importantissima per una mia cara amica
che, essendo la prima riservista inserita in seconda fascia delle
attuali GE definitive, si sente dire sia dal provveditorato che dal
suo sindacato che non ha diritto all'unico posto di ruolo riservato ai
riservisti perché non è di prima fascia (nella quale non vi sono
riservisti) e che quel posto sarà assegnato ad un docente di prima
fascia senza riserva. Sei sicuro delle tue affermazioni? Puoi darmi
fonti normative inequivocabili da presentare in provveditorato? Se non
esistono fasce perché le graduatorie sono ancora così suddivise?
hermes.
Intanto nell'a.s. 2006-07 all'atto dell'aggiornamento della sua posizione,
aveva un contratto non superiore ai 4 mesi?
Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato n. 1780 del 18 aprile 2007
Una rivoluzione!
o meglio la legge c'era gią, ma si sa, siamo in Italia. Comunque quest'anno
molti ruoli dei riservisti salteranno.
Malaika
>Scusami Vittorio ma la cosa è importantissima per una mia cara amica
>che, essendo la prima riservista inserita in seconda fascia delle
>attuali GE definitive, si sente dire sia dal provveditorato che dal
>suo sindacato che non ha diritto all'unico posto di ruolo riservato ai
>riservisti perché non è di prima fascia (nella quale non vi sono
>riservisti) e che quel posto sarà assegnato ad un docente di prima
>fascia senza riserva. Sei sicuro delle tue affermazioni? Puoi darmi
>fonti normative inequivocabili da presentare in provveditorato? Se non
>esistono fasce perché le graduatorie sono ancora così suddivise?
Dunque, mettiamola cosi': ai fini delle attribuzioni dei ruoli, le
fasce non esistono nel senso che, di questi, il 50% (piu' o meno un
posto, dipende da come e' andata la precedente attribuzione) deve
andare a chi e' inserito nelle cosiddette "graduatorie di merito",
ossia le ex-prima e seconda fascia, che includono gli abilitati da
concorso pre-2000 con 360 ore di insegnamento, mentre l'altro 50% va
agli iscritti alle GE (la ex-terza fascia), destinate agli abilitati
post-concorsi dal 2000 in poi.
Fin qui tutto ok, credo, no?
Ora, a me non risulta da nessuna fonte che la distinzione fra ex-prima
ed ex-seconda fascia delle GM abbia influenza sulla speciale
sotto-graduatoria dei riservatari, nel senso di escludere dai ruoli
coloro che abitavano in II fascia, senza che vi siano riservatari in
I. Cosi' come per le GE, il riservatario con maggior punteggio ha
precedenza sul riservatario di minor punteggio, ma sempre fra
riservatari siamo, non so se mi spiego...
Comunque hai un modo per chiarire la questione in proprio: usa
l'applicazione del ministero al link
http://www.trampi.istruzione.it/gestutenze/login/start.do?idApplicazione=gpp
e controlla anzitutto che compaia esplicitamente la riserva N nella
scheda dell'interrogazione; poi, se nella tua provincia sono gia'
uscite le definitive, allora dovresti poter consultare la posizione
nella speciale graduatoria per le riserve: se il posto e' il primo e
la ripartizione dei ruoli prevede almeno 2 posti da assegnare alle GM
per la classe di pertinenza, allora il posto c'e', e non mi risulta
che ci possano essere discussioni di sorta (ricorsi eventuali da parte
di terzi, forse, ma non da parte del CSA...).
Vittorio
>Chi mi aiuta? Se c'=E8 un posto di ruolo da dare a docenti riservisti
>delle GE provinciali, un docente con riserva N di seconda fascia ha
>diritto al ruolo essendo il primo riservista della graduatoria, non
>essendoci altri docenti con riserva nella prima fascia delle GE
>provinciali?
dalla legge 104/92:
"Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede -
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore
ai due terzi con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili."
----
Commento.
Condizione (necessaria e) sufficiente per esercitare il diritto di
scelta tra le sedi disponibili e` *che esse ci siano*. Stop.
Non sono ammessi "distinguo" (fasce/non fasce/et bla bla...).
>On 21 Lug, 18:04, v...@rio.it wrote:
>> On Fri, 20 Jul 2007 10:33:19 -0700, hermes <defalcomauri...@yahoo.it>
>> wrote:
>>
>> >Chi mi aiuta? Se c'=E8 un posto di ruolo da dare a docenti riservisti
>> Le riserve sono equidistribuite tra appartenenti alle graduatorie di
>> merito e alle GE, in ragione della meta' approssimata per difetto dei
>attuali GE definitive, si sente dire sia dal provveditorato che dal
>suo sindacato che non ha diritto all'unico posto di ruolo riservato ai
>riservisti perch=E9 non =E8 di prima fascia
Fonte delle affermazioni del provv. e del sind.?
<vi...@rio.it> ha scritto nel messaggio
<vi...@rio.it> ha scritto nel messaggio
news:84v4a35r6k37le6cm...@4ax.com...
La riserva N c'è sia sul sito del ministero che mi hai segnalato che
nelle graduatorie definitive temp ind del provveditorato (non hanno
fatto una gra. solo per i riservisti) e, da queste ultime, si evince
che non ci sono riservisti in prima fascia e, la mia amica è la prima
riservista della seconda. I posti da attribuire sono: 1 da concorso
ordinario, 2 da GE (di cui 1 al riservista) = totale 3. All'ufficio
organico del provveditarato hanno detto che il posto del riservista
sarà attribuito ad un altro docente senza riserva in quanto bisogna
esaurie prima tutta la gra. di prima fascia e quindi non sarà più dato
quel posto ad un riservista, tutto questo per disposizione del
provveditore.
In sindacato hanno confermato tale interpretazione sernza però
fornire alcun riferimento normativo. Mi sono attivato tramite amici e
ho scoperto che esiste, effettivamente, un'interpretazione del
Consiglio di Stato sull'argomento ma risale all'anno 2001 che ti
allego:
Nota 2 febbraio 2001
Prot. n. D1/843
Oggetto: Legge n. 68 del 13/3/1999 - Norme per il diritto al lavoro
dei disabili e loro congiunti
Si fa seguito alla C.M. n. 248 del 7/11/2000 in cui si faceva riserva
di emanare, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
specifiche istruzioni in merito all'applicazione della legge n.
68/1999 nei confronti del personale della scuola inserito nei vari
scaglioni delle graduatorie permanenti, di cui al D.M. n. 146/2000.
Nella richiesta di parere questo Ministero chiedeva al suddetto
Consesso di pronunciarsi tra le due soluzioni prospettate: configurare
la suddivisione in scaglioni delle graduatorie permanenti quale
costituzione di graduatorie di fatto indipendenti rilevanti, pertanto,
all'individuazione dei destinatari della quota di riserva o,
piuttosto, considerare la suddivisione in fasce una modalità di
strutturazione interna della graduatoria stessa, che, quindi, deve
essere utilizzata come un'unica graduatoria.
Nel condividere la prima ipotesi, la Sez. II del Consiglio di Stato,
nell'adunanza del 13/12/2000, ha espresso il seguente parere, che si
trascrive integralmente nelle motivazioni conclusive:
"La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha
dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei
disabili aspiranti al lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria
diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali
per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle
Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi
quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie
permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di
concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente
collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è
unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere
secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue
che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei
disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all'interno
di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile
ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro.
Infatti il principio delle precedenze conseguenti all'appartenenza a
categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria
concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i
rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili
ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli
altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi
disabili.
D'altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio
del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della
salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie
stesse: princìpi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub-
graduatorie specificamente riservate alle categorie protette".
--------------------------------------------------------------------------------
Parere del Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione II - n. 1529 del 13 dicembre 2000
Quesito in merito all'applicazione legge 12/3/1999 n. 68 - Norme per
il diritto al lavoro dei disabili alle graduatorie permanenti per il
reclutamento del personale scolastico
LA SEZIONE
Vista la relazione in data 7/11/2000, pervenuta il 16/11/2000, con cui
l'Amministrazione chiede il parere del Consiglio di Stato sul quesito
in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore, cons. Armando Pozzi;
PREMESSO
Con la relazione in epigrafe il Ministro della Pubblica Istruzione
rileva che la legge n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro
dei disabili ha abrogato, all'art. 22, la legge n. 468/1968, innovando
in termini di categorie di riservatari, le aliquote a ciascuno di esse
riservate e i requisiti per il conseguimento del beneficio.
La nuova normativa suscita perplessità sulla sua applicazione in sede
di nomine in ruolo da disporre sulle basi delle graduatorie
permanenti, compilate ai sensi della legge n. 124 del 3 maggio 1999.
La citata legge agli artt. 1, 2, e 6, prevede l'istituzione di
graduatorie permanenti del personale docente, educativo e dei
responsabili amministrativi della scuola, ai fini dell'assegnazione
deI 50% dei posti vacanti e disponibili per le nomine a tempo
indeterminato.
Il Regolamento applicativo emanato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000 e
il successivo D.M. n. 146 del 18 maggio 2000, stabiliscono distinte
fasce di personale, da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, in
stretto ordine di precedenza - quattro fasce per i docenti, tre fasce
per i responsabili amministrativi - a seconda della data di
conseguimento dei requisiti previsti per l'inserimento nelle
graduatorie stesse.
Tale suddivisione in scaglioni esclude la possibilità di passaggio da
una fascia all'altra, tant'è che le integrazioni nelle graduatorie
permanenti, che saranno disposte periodicamente in tempi successivi -
a seguito del superamento di procedure concorsuali - andranno a
costituire ulteriori fasce di personale.
Dalle citate disposizioni verrebbero a configurarsi graduatorie di
personale di fatto indipendenti, rilevanti, pertanto, ai fini
dell'individuazione dei destinatari delle quote di riserva, con la
conseguenza che la nomina "dei riservatari", inseriti nelle fasce
successive potrà avvenire solo dopo aver effettuato tutte le nomine
dei candidati "non riservatari" inseriti negli scaglioni precedenti.
Una diversa interpretazione, considerato che il personale scolastico
inserito nelle varie fasce è in possesso della stessa tipologia di
requisiti - titolo di abilitazione e titolo di servizio - si farebbe
ipotizzare che la suddivisione in fasce costituisca una mobilità
interna di strutturazione delle graduatorie stesse, le quali
andrebbero utilizzate come un'unica graduatoria, in cui il
riservatario avrà titolo all'assunzione, nei limiti della quota
assegnata, prescindendo dalla sua collocazione nelle fasce.
CONSIDERATO
Con il quesito in oggetto l'Amministrazione chiede di sapere quale sia
il criterio applicativo della legge n. 68/1999 - che ha innovato la
precedente disciplina delle preferenze e precedenze per il
collocamento delle c.d. categorie protette ex lege n. 482/1968 - alle
graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999, le quali secondo
l'Amministrazione, sono articolate in "fasce" ai fini dell'immissione
in ruolo, le quali, anche secondo quanto previsto dai DD.MM. nn. 123 e
146 del 27 marzo e 18 maggio 2000, costituirebbero vere e proprie sub-
graduatorie indipendenti, dalle quali attingere separatamente le
categorie aventi precedenza all'assunzione.
Attesa la stringatezza del quesito, al quale, peraltro, non è allegata
alcuna documentazione e fonte normativa, neppure quella di natura
interna che, forse, potrebbe avere rilievo ai fini dell'espressione
del parere (si consideri che sulla nuova legge n. 124 il Ministero
della P. I. ha già emanato dal giugno 1999 al marzo 2000 circa ben
sedici circolari, che avrebbero potuto avere una qualche rilevanza per
l'espressione del parere) la Sezione si vede costretta ad una
ricostruzione del quadro normativo entro cui si colloca la domanda
posta a questo Consiglio.
La legge 3 maggio 1999, n. 124, dettante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico, ha introdotto profonde modifiche sul
sistema del reclutamento dello stesso.
L'art. 1, infatti, ha innovato l'articolo 399 del D.L.vo n. 297/1994
(T.U. in materia di istruzione scolastica), relativo all'immissione
nei ruoli. Nella nuova versione la norma dispone che l'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha
luogo, per il 50 per cento dei
posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami
e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al
successivo articolo 401.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, ulteriormente, che nel caso
in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita
e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a
quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente e vanno
reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
A sua volta l'articolo 401 deI citato Testo Unico del 1994, anch'esso
novellato dalla legge del 1999, introducendo il meccanismo delle
graduatorie permanenti, prevede che le graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per
le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
Tali graduatorie, secondo il comma 2, sono periodicamente integrate
con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di
concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra
provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro
che sono già compresi nella graduatoria permanente, salvaguardando
comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria
(comma 3).
Del medesimo art. 401 rileva anche il comma 5, secondo cui le
graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del
D.L. 3 maggio 1988, n. 140 (convertito dalla legge 4 luglio 1988, n.
246) e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8/bis del
D.L. 6 agosto 1988, n. 323, ecc.
Vale ricordare, ancora, che l'art. 2 della legge n. 124/1999, dettante
norme transitorie relative al personale docente, dispone che nella
prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 sopra ricordato, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che
chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia, una serie di altre categorie di aspiranti e cioè:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme
previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli
titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso
per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini
abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al
medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non
di ruolo.
E' da rilevare, ancora, che l'art. 2 del D.M. n. 123 del 27/3/2000,
contenente il regolamento attuativo della legge n. 124, nel dettare
disposizioni relative al personale docente, peraltro sostanzialmente
ripetute anche per il restante personale, per la prima integrazione
delle graduatorie permanenti, ha previsto che le graduatore dei
soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base e
che nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene
graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto
previsto dal comma 3 (il comma 1 aggiunge una previsione ai fini
dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle
supplenze annuali, che qui non interessa).
Il comma 2, poi, prevede che: in tale fase, i docenti di cui al comma
1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono
parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta,
con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza,
aggiornato ai sensi del comma 3; può essere chiesto il trasferimento
da una od entrambe le province di precedente inclusione; il
trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento
d'iscrizione per tutte le province per le quali l'aspirante ha diritto
ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o
delle province da cui chiede il trasferimento; nella domanda di
trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui
l'aspirante intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato.
Il successivo cornma 4, detta poi, una specifica disciplina per la
prima integrazione delle graduatorie base, che avviene con
I'inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine
di precedenza, di:
a1) coloro che il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della
legge n. 124/1999, sono in possesso dei requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (superamento delle
prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle
scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data
predetta);
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1)
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande
d'inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di
un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini
abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una
graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale
non di ruolo, considerandosi in possesso del secondo requisito anche
coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie
risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore
della legge per i motivi previsti dall'articolo 7, comma 6,
dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano
titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'articolo 7, comma 7,
della medesima ordinanza ministeriale.
Aggiunge il comma 5 del medesimo articolo 2 del regolamento che coloro
che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai
sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli
scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che
siano in possesso o meno del requisito dei trecentosessanta giorni di
servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico
antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nelle graduatorie; ed il comma 6 che
"all'interno dei singoli scaglioni" gli aspiranti sono inclusi con il
punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare
secondo la tabella di cui all'allegato A al medesimo regolamento.
Dall'esposta normativa sembra dunque che le graduatorie permanenti
siano articolate in distinti "scaglioni", in relazione alle varie
categorie di personale in essi inserite in virtù di titoli diversi o
conseguiti in tempi diversi, ciascuno dei quali rappresenta, rispetto
alla "graduatoria base", una sorta di sub-graduatoria collocata,
rispetto alle altre, in un ordine decrescente di "precedenza".
A tale quadro normativo occorre correlare, ai fini che qui
interessano, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, la
quale, innovando alla precedente normativa della legge n. 482/1968, ha
dettato nuove norme per il diritto al lavoro dei
disabili.
Di tale normativa in questa sede rileva, da quanto sembra emergere
dalla relazione ministeriale, l'art. 7, comma 2, il quale dispone che
i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 - relativo alle assunzioni
obbligatorie ai sensi della (ormai abrogata, legge n. 482/1968) - del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 11 della legge (relativo alle più
favorevoli modalità di utilizzazione, anche mediante richiesta
nominativa, dei disabili mediante apposite convenzioni tra Uffici del
lavoro e datori di lavoro). Per le assunzioni di cui all'articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993
(cioè quelle mediante procedure selettive per la copertura dei posti
per i quali occorra un titolo superiore alla scuola dell'obbligo), lo
stesso comma 2 prevede che i lavoratori disabili iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 8, comma 2 (cioè l'elenco, con unica graduatoria,
dei disabili che risultano disoccupati), della legge hanno diritto
alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
La legge n. 68, pur profondamente innovativa rispetto al passato, ha
dunque confermato il principio del doppio meccanismo di tutela dei
disabili aspiranti a lavoro: quello dell'assunzione obbligatoria
diretta e quello della riserva dei posti nei procedimenti concorsuali
per la copertura di posti disponibili nelle piante organiche delle
Pubbliche Amministrazioni; procedimenti nei quali vanno ricompresi
quelli relativi al personale della scuola mediante le graduatorie
permanenti, redatte, secondo quanto visto, secondo criteri di
concorsualità, cioè di attribuzione di un punteggio e conseguente
collocazione in un ordine di graduatoria, che è un ordine di merito.
Ora, poiché, secondo quanto detto, la graduatoria permanente non è
unita ma differenziata ed articolata in scaglioni, ai quali attingere
secondo un ordine di ricorso successivo ai vari scaglioni, ne consegue
che i titoli di precedenza conseguenti all'iscrizione nell'elenco dei
disabili di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 rilevano all'interno
di ciascuno scaglione, la cui specifica utilizzazione è assimilabile
ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro.
Infatti il principio delle precedenze conseguenti all'appartenenza a
categorie c.d. protette opera all'interno dell'unica graduatoria
concorsuale, nella quale tutti gli idonei sono inseriti secondo i
rispettivi titoli di merito e dalla quale vengono attinti i disabili
ed equiparati, anche se collocati in posizione inferiore rispetto agli
altri aspiranti, sino a copertura dei posti riservati agli stessi
disabili.
D'altra parte lo stesso art. 401 del citato T.U. afferma il principio
del previo esaurimento delle precedenti graduatorie e della
salvaguardia delle posizioni di chi sia inserito nelle graduatorie
stesse: princìpi ben applicabili a coloro che siano inseriti nelle sub-
graduatorie specificamente riservate alle categorie protette.
P.Q.M
nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.
Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
Visto
Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Stenio Riccio
A questo punto mi chiedo: - Che fare?-
hermes.
Mi sembra, da una prima lettura di quello che scrivi, che la mia amica
ha diritto al ruolo, essendo la prima riservista di seconda fascia
(non ci sono altri riservisti in prima). Non avendo ricevuto il
telegramma di convocazione per la scelta della sede e l' immissione in
ruolo, che avverrà il 31 luglio c.m., che cosa le consigli di fare?
Per il momento ha depositato una delega al provveditore per la scelta
di sede nell'eventualità di immissine in ruolo. Dovrebbe rivolgersi ad
un legale, considerato che il suo sindacato non le riconosce questo
diritto?
hermes.
"hermes" <defalco...@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:1185098623.1...@o61g2000hsh.googlegroups.com...
Ne conosci qualcuno bravo che si interessa di queste cose? La mia
amica lavora in provincia di Modena ma è della provincia di Cosenza.
hermes.
>Io non capisco se sei un troll oppure se credi sul serio alle stronzate che
>scrivi.
Credo a molte cose, soprattutto alla maleducazione ed all'idiozia
altrui.
Vittorio
<vi...@rio.it> ha scritto nel messaggio
news:c007a3dsp1qb641iv...@4ax.com...
>La riserva N c'č sia sul sito del ministero che mi hai segnalato che
>nelle graduatorie definitive temp ind del provveditorato (non hanno
>fatto una gra. solo per i riservisti)
Non so di preciso come vada questa storia per le graduatorie da CO;
per le GE e' obbligatorio costituire, stampare e permettere (a chi ne
ha diritto secondo le disposizioni di legge) la consultazione della
graduatoria speciale per riservatari. Mi sembra strano, quindi.
> e, da queste ultime, si evince
>che non ci sono riservisti in prima fascia e, la mia amica č la prima
>riservista della seconda. I posti da attribuire sono: 1 da concorso
>ordinario, 2 da GE (di cui 1 al riservista) = totale 3.
Appunto. Questo e' il vero problema, come ti avevo prefigurato.
Purtroppo, se c'e' un solo posto a disposizione per il CO la riserva
non scatta. Il posto di riservatario (uno su due) ce l'hanno gli
inseriti in GE: non e' possibile un "travaso" perche' ora sono due
graduatorie completamente distinte. Penso che dovrai aspettare il
prossimo inserimento, sperando che preveda almeno altri tre ruoli per
la tua classe di interesse, e a quel punto informarti presso un legale
su come (eventualmente) reinterpretare a tuo favore i pareri che citi,
alla luce della nuova situazione, ma penso che a quel punto il CSA non
dovrebbe fare ulteriori storie.
>A questo punto mi chiedo: - Che fare?-
Informarsi e sentire piu' campane possibili e' sempre la miglior cosa.
Pero' a naso temo che un'azione legale non ti porterebbe lontano,
almeno per quest'anno.
Vittorio
Purtroppo, l'arroganza di certi funzionari è impareggiabile e, ti
assicuro, è già stato difficile consultare le GE con preferenze e
riserve (non è stato fatto un elenco distinto dei riservisti, lo
stesso sindacato ha detto che è una procedura normale)
> Appunto. Questo e' il vero problema, come ti avevo prefigurato.
> Purtroppo, se c'e' un solo posto a disposizione per il CO la riserva
> non scatta. Il posto di riservatario (uno su due) ce l'hanno gli
> inseriti in GE:
Appunto! La mia amica è inserita nella GE seconda fascia con riserva N
e, quest'anno 1 posto va ai riservisti delle GE non delle CO.
Forse non ho capito o non ero stato chiaro?
hermes.
>> Appunto. Questo e' il vero problema, come ti avevo prefigurato.
>> Purtroppo, se c'e' un solo posto a disposizione per il CO la riserva
>> non scatta. Il posto di riservatario (uno su due) ce l'hanno gli
>> inseriti in GE:
>
>
>Appunto! La mia amica è inserita nella GE seconda fascia con riserva N
>e, quest'anno 1 posto va ai riservisti delle GE non delle CO.
>Forse non ho capito o non ero stato chiaro?
Ti chiedo scusa, non avevo capito io.
E' chiaro che stai parlando di scuola dell'infanzia o primaria.
E' stata anche colpa mia, che non ti ho chiesto di specificare (non
sono un sindacalista, ne' un "trafficone": cerco solo di aiutare
quando posso), ma questa era una precisazione cruciale da fare.
Vedi, nelle graduatorie ad esaurimento della scuola SECONDARIA non
esistono fasce, come ti ho detto finora, nel senso che e' considerata
tutta come pertinente alla vecchia "terza fascia". Io ho sempre avuto
a che fare con quelle e davo per scontato (improvvidamente) che ne
stessi parlando anche tu.
A questo punto un parere legale mi pare altamente consigliabile, non
cercare soluzioni geniali in un NG, non e' il posto adatto, come hai
visto tu stesso.
Vittorio
>
> Non so di preciso come vada questa storia per le graduatorie da CO;
> per le GE e' obbligatorio costituire, stampare e permettere (a chi ne
> ha diritto secondo le disposizioni di legge) la consultazione della
> graduatoria speciale per riservatari. Mi sembra strano, quindi.
La consultazione è possibile, da parte dell'interessato (o dei
controinteressati), ai sensi della legge sull'accesso agli atti
amministrativi. (L.241/90, se non erro).
Ma "grazie" alla privacy (L.196/03) (e ad una docente che ha richiesto
l'intervento del garante) non possono pubblicare i dati sensibili (a
quanto pare la riserva è dato sensibili, viste le motivazioni per cui può
essere attribuita).
Earendil
Questa č da mongolino d'oro .... (sento odore di SSIS)
Ti riferisci a quelli che ti accudiscono cambiandoti giornalmente il
pannolone, con immane sacrificio?
Vittorio