Ecco. Supponiamo che io, insegnante di scuola elementare, sia anche
psicologa libera professionista (iscritta all'albo professionale
apposito, con tanto di partita iva, ecc.). E' coerente questa mia libera
professione con il mio insegnamento presso la scuola primaria, ovvero,
il ds mi rifiutera' l'autorizzazione, secondo voi? Sapete di casi simili?
Ah, altra cosa: supponiamo anche che abbia chiesto e ottenuto il
part-time, visto che un tempo pieno mi impedirebbe di svolgere la
professione di docente come si deve.
Grazie :-)
GioiaM.
Ai docenti è consentito, previa autorizzazione del Dirigente,
l'esercizio della libera professione con iscrizione all'albo o agli
elenchi speciali previsti per alcune categorie come ad esempio gli
psicologi.
Per quanto riguarda la possibilità di tenere seminari si può
ricorrere alla prestazione d'opera saltuaria ed occasionale (previa
autorizzazione del Ds) dietro rilascio di notula con ritenuta d'acconto.
Cordialmente
Caveat Emporium.
>Io credo che alla fine sia necessario per tutti decidere cosa fare da
>grandi....
>
> In questo caso insegnante o psicologa...
Perfettamente d'accordo con te. Da parte mia, sono docente convinta.
Chiedevo semplicemente un'interpretazione - possibilmente basata su dati
concreti - in merito a quel passaggio che, personalmente, trovo ambiguo,
quanto meno rispetto al caso da me posto.
Riprovo: docente con orario di servizio part-time in scuola primaria.
Puo' svolgere l'attivita' di psicologa come libera professionista,
ovvero, tale professione viene considerata tra quelle "coerenti con
l'insegnamento impartito" come prescrive la normativa?
Qualcuno mi risponde, per cortesia?
Non mi hai risposto. Quello che hai riportato lo sapevo. Il problema da
me posto e' rispetto al passaggio della nota di luglio del MIUR che ho
in precedenza postato.
Riprovo pure qui: docente con orario di servizio part-time in scuola
> Non mi hai risposto. Quello che hai riportato lo sapevo. Il problema da
> me posto e' rispetto al passaggio della nota di luglio del MIUR che ho
> in precedenza postato.
Il "passaggio della nota" del MIUR del 29 luglio 2005 non cambia
alcunchè ne può cambiare nessuna delle disposizioni del sempre
attuale art.508 del testo unico.
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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Art. 508 - Incompatibilità
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad
alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad
informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì
comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il
direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di
lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di
circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è
ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia
ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame
svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire
lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di
ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal
presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego
pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a
darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto
dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di
quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in
vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare
attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o
mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in
società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia
intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società
cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene
diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale
competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla
situazione di incompatibilità.
13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità
sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del
direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale
appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il
personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale
docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del
direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di
insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al
provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
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Ciao.
Maurizio.
> Riprovo pure qui: docente con orario di servizio part-time in scuola
> primaria. Puo' svolgere l'attivita' di psicologa come libera
> professionista, ovvero, tale professione viene considerata tra quelle
> "coerenti con l'insegnamento impartito" come prescrive la normativa?
Da noi lo fa una logopedista, tutto regolare. Non vedo perchè non
potrebbe farlo una psicologa.
Ciao
Tabhall
> Da noi lo fa una logopedista, tutto regolare. Non vedo perchè non
> potrebbe farlo una psicologa.
E' il concetto di "coerenza" che, in questo caso, trovo ambiguo.
Ad ogni modo, grazie.
> E' il concetto di "coerenza" che, in questo caso, trovo ambiguo.
> Ad ogni modo, grazie.
Penso voglia dire che non potresti fare la spogliarellista. Visti i
tempi, non è da escludere che qualcuna ci faccia un pensierino. :-)
Tabhall