1. Storia
Prima della legge 124/99, che istituisce di fatto le graduatorie permanenti,
il reclutamento dei docenti era rigidamente separato relativamente alla
tipologia del contratto cui si concorreva.
Per le immissioni in ruolo (oggi dette "contratti a tempo indeterminato")
vigeva un regime di doppio binario:
a) il 50% dei posti era assegnato agli idonei al concorso a cattedre
per titoli ed esami (la cui posizione in graduatoria è da sempre ordinata
per merito, ossia è determinata dal risultato delle prove di esame e dai
titoli culturali posseduti. Ai fini della posizione in graduatoria è
irrilevante il punteggio di servizio);
b) l'altro 50% del contingente era assegnato ai docenti iscritti nelle
graduatoria del cosiddetto "Doppio Canale", graduatoria ordinata per
possesso di soli titoli.
È opportuno sottolineare che avevano diritto all'inclusione nel Doppio
Canale esclusivamente i docenti forniti di entrambi i seguenti requisiti
1) superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per
esame e titoli, anche ai soli fini abilitativi
2) servizio di almeno 360 giorni (pari a due anni scolastici) prestato
esclusivamente nelle istituzioni scolastiche statali a partire da un anno
scolastico prefissato.
La graduatoria del concorso per soli titoli era formulata sulla base dell'
allegato "A" annesso al D.M. di indizione del concorso stesso.
Nella sua ultima formulazione (D.M. 29 Marzo 1996 - periodo di validità:
1996/97; 97/98; 98/99) il concorso per soli titoli determinava il punteggio
spettante al docente valutando
a) il voto ottenuto nelle prove concorsuali per titoli ed esami, con punti
da 12 a 36;
b) e, in maniera preponderante, i titoli di servizio.
Per i titoli cosiddetti culturali era attribuibile un massimo di 12 punti
(pari a un solo anno di servizio).
Per il docente già iscritto in graduatoria la partecipazione al concorso
equivaleva a domanda di aggiornamento del punteggio.
La logica sottesa a una siffatta normativa era semplicemente quella di
prendere atto - e darne contezza nella graduatoria del "Doppio Canale" -
dello stato di anzianità di servizio venutasi a creare fra i
docenti -graduando la posizione dei nuovi iscritti e aggiornando la
posizione dei già iscritti - in virtù del punteggio derivante dal servizio
eventualmente prestato nel periodo intercorrente tra una revisione e l'altra
di detta graduatoria.
Generalmente la vigenza delle graduatoria era di tre (3) anni scolastici.
È opportuno ribadire che l'inclusione nel Doppio Canale dava diritto
esclusivamente alle immissioni in ruolo per il 50% del contingente e non
agli incarichi annuali o alle supplenze brevi, assegnati con altra procedura
e altre graduatorie, formulate in base a un diverso criterio.
Con la graduatoria di soli titoli "Doppio Canale" si formalizzava infatti
ciò che si generava e accumulava, in punteggio, con il meccanismo di
assegnazione delle supplenze di vario tipo [dette allora a) "incarichi e
supplenze" (annuali), b) "supplenze temporanee e brevi": ambedue le
tipologie sono attualmente comprese nella locuzione di "contratti a tempo
determinato"].
A base della graduatoria di "Doppio Canale" erano poste, appunto,
la Graduatoria Provinciale di Incarichi e Supplenze, di competenza del
Provveditore agli Studi della provincia prescelta.
la Graduatoria di Circolo e di Istituto degli aspiranti a supplenze
temporanee di competenza del capo di circolo e di istituto.
1) la Graduatoria Provinciale di Incarichi e Supplenze
Come recita l'Ordinanza Ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371 - "Disciplina
per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole
materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed
artistica" - "Gli insegnanti non di ruolo sono nominati dal provveditore
agli studi mediante il conferimento di supplenze annuali, di supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche" (Art. 1)
Come prescrive lo stralcio - di séguito riportato - dalla OM 371/94,
competenza del Provveditore agli Studi erano
A) Supplenze annuali
3. Il provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 520 del T.U. approvato con
D.L.vo n. 297/94, conferisce supplenze annuali per la copertura dei posti
d'insegnamento che costituiscono cattedre o posti-orario e che risultino
effettivamente vacanti e disponibili, entro il 31 dicembre di ogni anno
scolastico, (1) in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali ai
fini della loro copertura con personale di ruolo; le disponibilità e le
vacanze dei posti devono permanere, prevedibilmente, per l'intero anno
scolastico, ferma restando la condizione che ai posti stessi non sia stato
assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.
B) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
4. Ai sensi dell'art. 521 - I comma - del D.L.vo n. 297/94, il provveditore
agli studi conferisce supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche - salvo quanto disposto dal successivo comma 9 per le supplenze
temporanee fino a sei ore settimanali- per la copertura dei posti di
insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario e dei
posti di insegnamento soltanto di fatto disponibili (2), sempreché si tratti
di posti cavanti o disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico.
5. Per termine delle attività didattiche deve intendersi l'ultimo giorno di
conclusione di tali attività indicato dalle annuali OO.MM. sul calendario
scolastico.
6. Il provveditore agli studi conferisce altresì, ai sensi dell'art. 24,
comma 14, della legge 11 marzo 1988 n. 67 che ha modificato il terzo comma
dell'art. 15 della legge 270/82, nomine per la supplenza annuale o
temporanea sino al termine delle attività didattiche su cattedre e posti,
già rispettivamente assegnati per supplenza annuale o temporanea, rimasti
disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del
personale cui è stata in precedenza conferita la nomina.
Per ogni aspirante a supplenze conferibili dal Provveditore agli Studi, la
determinazione della posizione, di aggiornamento o di nuova inclusione,
avveniva secondo i criteri contenuti nelle Tabelle di Valutazione Titoli,
allegate a ogni O.M. di revisione delle Graduatorie Provinciali.
A differenza della tabella di valutazione titoli della Graduatoria del
Doppio Canale - incentrate essenzialmente sul servizio - tali Tabelle di
valutazione allegate alle Graduatorie Provinciali di Incarichi e Supplenze
erano ancorate a una logica di merito, mirante a offrire agli aspiranti più
meritevoli maggiori opportunità di essere individuati come destinatari della
proposta di incarico annuale o della supplenza temporanea sino al termine
delle attività didattiche.
Il punteggio acquisito o accumulato grazie al servizio svolto con le
graduatorie Provinciali per incarichi e supplenze veniva registrato a ogni
aggiornamento triennale della Graduatoria del Doppio Canale, al fine di
stabilire la precedenza nelle immissioni in ruolo per il 50% del
contingente.
A dimostrazione della logica "di merito" sottesa alle Graduatorie
Provinciali di Incarichi e Supplenze, si riporta uno stralcio della tabella
C allegata alla O.M. 371/94.
Da esso si evince la valutazione
a) del titolo di studio (laurea o diploma), in relazione al voto (lode
compresa);
b) del voto di abilitazione prescritta per l'inclusione in graduatoria;
c) degli altri titoli di studio e di altre abilitazioni (fino a massimo
18 punti).
Soprattutto si evince che al possesso di abilitazione conseguita tramite
concorso ordinato veniva attribuito un bonus di 30 punti.
Al punteggio derivante dai titoli culturali valutabili era inoltre da
aggiungere quello derivante dai titoli didattici (servizio) per massimo 12
punti/anno
Stralcio dell'allegato alla O.M 371/94
TABELLA C
tabella di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze al
personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici e degli
istituti d'arte
Titoli culturali
a) Al titolo di studio (laurea o diploma) prescritto, ai sensi delle norme
vigenti, per l'inclusione nella graduatoria provinciale richiesta vengono
attribuiti punti 12 più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni
voto superiore a 76/110; per la lode punti 4 (1) (2). [...]
b) All'abilitazione, ove prescritta, valida per l'inclusione nella
graduatoria provinciale richiesta (1) vengono attribuiti punti 12 più un
coefficiente di punti 0,20 per ogni voto superiore a 60 su 100 (1) (4).
c) Alla specializzazione all'insegnamento in scuole secondarie per
handicappati della vista e dell'udito prescritta per l'inclusione nella
graduatoria provinciale richiesta (1) (5) vengono attribuiti punti 12 in più
un coefficiente di punti 0,50 per ogni voto superiore a 60 su 100.
d) Alla inclusione nella graduatoria degli idonei, suppletiva o di merito o
all'inclusione nella terna degli idonei in concorsi a cattedre della stessa
classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria (6)
punti 30.
e) Per ogni titolo di studio di grado pari o superiore a quello di cui alla
lettera a); per le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie e
artistiche diverse da quelle di cui alla lettera b) (6bis), ovvero all'
abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne; per la specializzazione
monovalente e/o polivalente (handicap vista-udito-psicofisici) di cui all'
art. 8 del D.P.R. 31/10/1975, n. 970 nel caso in cui si chieda l'inclusione
in graduatoria diversa da quella in cui la specializzazione dà l'accesso
(5); per le specializzazioni monovalenti e/o polivalenti, relative all'
insegnamento in sezioni di scuola materna o di scuola elementare per
handicappati psicofisici, della vista e dell'udito e per le specializzazioni
previste per l'accesso a posti di assistente-educatore negli istituti
statali per sordomuti e per non vedenti (7); per le inclusioni nelle
graduatorie degli idonei, suppletiva o di merito o nella terna degli idonei
in concorsi a posti di insegnamento nelle scuole materne, elementari,
secondarie o artistiche statali, o in concorsi indetti dal Ministero della
Pubblica Istruzione a posti di maestra istitutrice negli educandati
femminili dello Stato, non valutate ai sensi della lettera d); per ogni
titolo finale rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento o di
specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle Università
statali o libere o presso istituti universitari statali o pareggiati (8);
per ogni diploma post-secondario conseguito al termine di un corso almeno
biennale di studi presso Università statali o libere o presso istituti
universitari statali o pareggiati, non valutato alla lettera a) o alla
lettera c); per il diploma del corso di magistero rilasciato dagli Istituti
d'arte e per l'attestato rilasciato dagli Istituti Superiori per le
industrie artistiche limitatamente agli aspiranti all'incarico nei licei
artistici e negli Istituti d'arte punti 6 fino ad un massimo di punti 18.
Titoli didattici (9)
(10)
f) Per l'insegnamento in scuole o istituti di istruzione secondaria o
artistica, statali o pareggiati o legalmente riconosciuti, relativo alla
classe di concorso per la quale si chiede l'inclusione in graduatoria (11),
per ogni anno punti 12; per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino
ad un massimo di punti 12) punti 2
Il criterio della determinazione del punteggio spettante era fondato,
essenzialmente, sui titoli culturali e, secondariamente, di servizio. Tra i
titoli culturali quello preponderante era l'idoneità al concorso ordinario
nella classe di concorso specifica.
Tale titolo era valutato punti 30, oltre il punteggio da assegnare al voto
di abilitazione per incrementi di punti 0.5 per ogni voto superiore a
75/100.
Va evidenziato che agli abilitati con Concorso Ordinario i 30 punti, oltre
che nel 1995 (O.M. 371/94), sono stati attribuiti in tutte le graduatorie di
incarichi annuali dal 1980 a oggi.
Più analiticamente:
· 1980: DM 29/04/1980
· 1988: O.M. 356 del 6 dicembre 1988 ( per il biennio 1989/90 -
1990/91) (Nota 1)
· 1992: O.M. 331 del 30 ottobre 1991, integrata e modificata con
ordinanza 375 del 30 novembre 1991 (triennio 1992/1995)
· 1994: O.M. 371 del 29 dicembre 1994 (triennio 1995/1998) (Nota 2)
· Nel 2000 NESSUN docente poteva aggiornare i suoi titoli con l'
ordinario perché le procedure concorsuali non erano state ancora completate
sul territorio nazionale. Nel 2000, infatti, era possibile solo aggiornare
le posizioni di chi era già inserito, aggiungendo servizio ed eventuale
riservato.
Nota 1: tra il 1980 e il 1988 non sono stati effettuati aggiornamenti di
graduatorie.
Nota 2: tra il 1994 e il 1999 non sono stati effettuati aggiornamenti di
graduatorie.
Appare evidente che la scelta di assegnare i 30 punti "anche" ai Sissini
trova (tra le altre ipotesi formulate) principalmente giustificazione nell'
abitudine storica di riconoscere tale bonus agli idonei al concorso
ordinario.
la graduatoria di circolo e di istituto
Fino al Decreto Ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 - Regolamento recante
norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3
maggio 1999, n. 124 - per le domande di supplenza nelle scuole materne ed
elementari e nelle scuole secondarie gli aspiranti all'inclusione nelle
Graduatorie di Circolo e di Istituto, già "inclusi in graduatoria
provinciale debbono altresì indicare il punteggio ivi conseguito. La
relativa domanda deve essere presentata in carta libera secondo il modello
di cui all'allegato n. 21." (O.M. 371/94; art. 19, punto 7)
Per la determinazione del punteggio e della conseguente posizione dell'
aspirante alle supplenze nella Graduatoria di Circolo e di istituto vengono
quindi seguiti, pari pari, i criteri della Graduatoria Provinciale di
Incarichi e Supplenze Annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Anche per la graduatoria di circolo e di istituto, il criterio della
determinazione del punteggio spettante era fondato sui titoli culturali e di
servizio e tra i titoli culturali quello preponderante era l'idoneità al
concorso ordinario nella classe di concorso specifica, valutato per la sua
stessa natura punti 30.
In altri termini, il docente aspirante alle supplenze provveditoriali
annuali o fino al termine delle attività didattiche come a quelle temporanee
di competenza del direttore didattico e del preside vedeva la propria
posizione nelle rispettive graduatorie determinata:
a) dal punteggio correlato al risultato del voto di diploma o di laurea
(lode compresa), ovvero del titolo di studio prescritto;
b) Dal punteggio correlato al risultato del voto di abilitazione, se
prescritta per l'inclusione in graduatoria: 12 punti minimo e incremento di
0,20 per ogni voto superiore a 60 su 100;
c) Dal punteggio derivante dal possesso di titoli di studio non
specifici (altrimenti detti "culturali"), fino a un massimo di 18 punti;
d) dal punteggio accumulato per il servizio svolto;
e) dall'attribuzione di ulteriori 30 punti per l'abilitazione
conseguita con concorso ordinario.
I punti sub a), b), c); e) - tutti definibili "di merito" - incidevano
fortemente sul punto sub d):
Maggior punteggio per merito determinava più opportunità di servizio sia
annuale che temporaneo.
Registrato nella Graduatoria Provinciale di Doppio Canale, il maggior
servizio individuava l'avente diritto all'immissione in ruolo per il 50% del
contingente.
Il Decreto Ministeriale del 27/03/2000 n. 123
Nel 2000 il Ministero della Pubblica Istruzione con il D.M. 27 marzo 2000,
n. 123, adotta "Il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6
e 11, comma 9,della legge 3 maggio 1999, n. 124".
Tale D.M. dispone, all'Art. 1 - Trasformazione delle graduatorie provinciali
dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti - che "1. Le
graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente
di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono
trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed
aggiornabili. [.]"
Nella valutazione dei titoli il D.M. 123/2000 non fece previsione di alcun
punteggio aggiuntivo per il possesso di abilitazioni conseguite con Concorso
Ordinario né con Scuola di Specializzazione Universitaria (SSIS).
Peraltro, agli abilitati con concorso ordinario bandito nel 1999 non fu
possibile l'inserimento in dette graduatorie Permanenti - ex graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente -, non
essendo completate sul territorio nazionale le procedure concorsuali
regionali. Nel 2000, infatti, fu possibile solo aggiornare le posizioni di
chi era già inserito, aggiungendo servizio ed eventuale titolo di
abilitazione con corso riservato.
Il Decreto Ministeriale del 25/05/2000 n. 201
Con il D.M. del 25/05/2000 n. 201, il Ministero adotta "il regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124."
Tale D.M. 201/2000
a) all'Articolo 2 (Graduatorie permanenti) dispone che "1. Per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di
cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come
sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate
secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento sulle
graduatorie permanenti".
b) all'Articolo 5 (Graduatorie di Circolo e di Istituto) dispone che
"1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui
all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del
comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie
di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l
'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria
distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per
il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di
circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica
idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l
'accesso all'insegnamento richiesto.
Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante
dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con
cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi
nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione
dei titoli annessa al presente regolamento (allegato A).
Relativamente al punto sub a) - costituzione delle Graduatorie permanenti -
il D.M. 201/2000, come già il D.M. 123/2000, non fa previsione di
attribuzione del Bonus né per gli abilitati con concorso ordinario, né per
gli abilitati tramite le SSIS.
La carenza di tale previsione appare fatto "normale" considerando che le
graduatorie permanenti siano la trasformazione delle "graduatorie
provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola
materna, elementare, media e secondaria superiore, ."
Il D.M. 201/2000 richiama infatti "il regolamento adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato "regolamento sulle
graduatorie permanenti", che non prevedeva attribuzioni di Bonus né per gli
"ordinaristi", né per i "sissini" nella Graduatoria permanente.
Ma lo stesso DM 201/2000 riguardo alla costituzione delle Graduatorie di
Circolo e di Istituto opera una distinzione tra gli aspiranti alle
supplenze. Vi si legge, infatti, che
1) se già inclusi nelle permanenti, essi saranno immessi nella I Fascia
della Graduatoria di Circolo e di Istituto, con posizione determinata
"secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine
di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente
graduatoria permanente."
2) Se non inclusi nelle permanenti, essi saranno immessi nella II fascia
(gli abilitati) e nella III Fascia (i non abilitati) della Graduatoria di
Circolo e di Istituto, e ". graduati secondo la tabella di valutazione dei
titoli annessa al presente regolamento (allegato A)."
Per la graduazione degli ammessi nella II Fascia della Graduatoria di
circolo e di Istituto degli abilitati non inclusi nella graduatoria
permanente, il D.M. 201/2000 si ispira a una "logica di merito".
Dispone infatti che la posizione dei docenti sia determinata:
a) dalla valutazione dei titoli di studio, con punteggio correlato al
risultato del voto di laurea (lode compresa);
b) dalla valutazione del voto di abilitazione, da un minimo di 12 punti
a un massimo di 36;
c) dalla valutazione di altri titoli di studio (detti "non specifici");
d) dalla valutazione dei titoli culturali (dottorati, borse di studio,
ecc.);
e) dal punteggio accumulato per il servizio svolto;
f) dall'attribuzione di ulteriori punti 30 per le abilitazioni
conseguite da Concorso ordinario e SSIS
Il decreto in questione, al Capo b) "titoli specifici di abilitazione e
idoneità" - punto 2, stabilisce infatti che
2) . se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti
ulteriori punti 30.
Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti
ulteriori punti 30.
Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola
volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra
elencati.
Il D.M. 201/2000, relativamente alle Graduatorie di Circolo e di Istituto,
agli abilitati con Concorso Ordinario attribuisce i 30 punti aggiuntivi,
come già era previsto dal 1980 al 2000 nelle ex Graduatorie di Incarichi e
Supplenze e nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto. Estende tale
beneficio (Parimenti .) agli abilitati con Scuola di Specializzazione
universitaria.
Dunque, al 25 maggio 2000 nelle graduatorie permanenti non vi è previsione
di Bonus, né per gli "ordinaristi" né per i Sissini"; previsione al
contrario esistente per ambedue le tipologie di abilitati nelle Graduatorie
di Istituto, che a quella data sono formulate con criteri di merito, affatto
diversi da quelli delle Permanenti.
I differenti, anzi diversi criteri trovano una spiegazione nella normativa
operante al 25 maggio del 2000:
A quella data possono chiedere l'inclusione nella permanente esclusivamente
i docenti abilitati con procedure concorsuali ordinarie: è per gli abilitati
con i concorsi ordinari a cattedre per titoli ed esami che, infatti, si
dispone la riapertura, ovvero l'integrazione delle graduatorie permanenti.
Tale determinazione trova la sua definizione nella Legge 27 ottobre 2000, n.
306, all'articolo 6-bis, che prescrive i requisiti necessari per l'accesso
alle sessioni riservate di esami di abilitazione e per tali abilitati
ammette l'inserimento nelle graduatorie permanenti di prossima integrazione
a favore degli abilitati con concorso ordinario.
L'Art. 6-bis della 306/2000, infatti, così recita:
6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000,
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della
pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui
al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione
riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione
delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli
ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di
coloro che superano i predetti concorsi.
Peraltro l'art. 6-bis applica alla lettera quanto disposto dalla L. 124/99,
che all'art. 2 (Norme transitorie), comma 4, dispone che "4.
Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo
l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento
nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle
graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1."
E all'Art. 1. (Accesso ai ruoli del personale docente), comma 6, dispone che
"6. L'articolo 401 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative ai
concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le
assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate
con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo
concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e
il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente
all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
Ammessi i riservisti nelle Graduatorie Permanenti, da integrare "in esito
all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i
predetti concorsi.", ne restano fuori i cosiddetti "sissini".
I Sissini restano fuori dalle permanenti del 2000 per un fatto fondamentale:
La legge 341/90, all'art. 4, comma 2, stabilisce che l'esame finale ha
valore di esame di stato e abilita all'insegnamento (per una più piena
comprensione: tale titolo è abilitante all'insegnamento come lo è il diploma
di maturità magistrale. Questo abilita all'insegnamento ma non consente l'
immissione nelle Permanenti, per la quale è prescritto in possesso dell'
abilitazione, di norma conseguibile con il superamento delle prove di un
concorso per titoli e esami).
Il diploma ottenuto con la frequenza della Scuola di Specializzazione
universitaria - SSIS (Diploma di abilitazione) è SOLO condizione necessaria
per l'ammissione ai Concorsi Ordinari e non per l'immissione nelle
Permanenti, resa possibile esclusivamente dal possesso del requisito dell'
abilitazione conseguita con procedura concorsuale ordinaria.
La legge 341/90 all'art. 4, infatti, così recita:
Art. 4. - Diploma di specializzazione
1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea,
al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni
finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare
le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione,
anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle
scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico.
L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato
ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i
relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
Ancora più chiaro, sempre nella stessa direzione, è il D.M. 460 del 24.11.
1998:
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 4, comma 2, che stabilisce che
le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole
secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi
presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 400, comma 12, che
stabilisce che fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della
legge n. 341/1990, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a
cattedre, per titoli ed esami, conseguono l'abilitazione all'insegnamento,
qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti"..
A questa data, dunque, ai possessori di un diploma di abilitazione da corso
universitario (sissini) è preclusa l'immissione nelle Permanenti, se
sprovvisti dell'abilitazione conseguita esclusivamente con procedura
concorsuale (sottintesa ordinaria).
Il requisito previsto fin qui dalla normativa per l'immissione nelle
Graduatorie Permanenti è abbattuto dall'art. 6-ter della legge 306/2000:
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle
scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai
fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo
401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nello stesso articolo 6-ter si stabilisce, inoltre, che:
"[.] Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al
presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda
nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al
comma 6-bis."
Il personale di cui al comma 6-bis è costituito da docenti che per il
possesso del requisito di 360 giorni di servizio sono ammessi alle sessioni
riservate di abilitazione:
"6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i
requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile
2000, ."
Tale articolo rapporta i Sissini ai "riservisti" e ne determina lo scaglione
equiparandoli a quest'ultimi, abilitati con procedura non concorsuale, ma
riservata.
I Sissini sono così immessi in Permanente nello stesso scaglione dei
"riservisti", inseriti a loro volta "a domanda previo superamento della
sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto
dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a
cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel
medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi.
La legge che indebolisce maggiormente le SSIS appare proprio la 306 del
27.10.2000, ovvero quella che conferisce all'esame finale delle scuole di
specializzazione valore di prova concorsuale. E' proprio qui che viene messo
in una situazione di equipollenza "concorsuale" un esame che non ha nessuno
dei requisiti che regolano la disciplina dei concorsi a cattedre. Ciò perché
1) gli esami conclusivi delle SSIS sono accordati all'interno del corso
e non tramite pubblicazione su Gazzetta Ufficiale. Sono esami di Stato, in
origine atti a rilasciare "un diploma di abilitazione all'insegnamento", a
sua volta - sempre in origine - requisito per l'ammissione ai concorsi a
cattedre, il cui esito positivo consentiva l'ingresso in Permanente.
I corsi SSIS, infatti, seguono la normativa delle Scuole di Specializzazione
che è totalmente diversa dai concorsi a cattedre.
Nel caso specifico delle SSIS, si può accedere ai corsi solo tramite
internet o tramite degli sportelli appositamente insediati nelle università.
Nulla che riguardi le SSIS è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale.
2) I concorsi a cattedre, per l'appunto, sono regolati da criteri
completamente diversi, ovvero si ispirano al principio della selettività,
sono aperti a tutti (mentre le SSIS sono a numero chiuso), ma soprattutto -
in quanto concorsi pubblici - devono essere banditi tramite Gazzetta
Ufficiale.
Le SSIS non rispettano nessuno dei summenzionati princìpi; pertanto lo
stesso valore di prova concorsuale è fittizio sul piano del diritto. L'
abilitazione SSIS non ha i requisiti di legge per essere resa equipollente a
un concorso ordinario.
3) Le SSIS rientrano piuttosto nei parametri di una abilitazione
riservata (riservata, appunto, a chi supera le prove di ammissione ai corsi
stessi, corsi, per di più, a pubblicizzazione limitata, a numero chiuso e a
pagamento).
Ciò nonostante, l'articolo 6-ter della Legge 306 del 27.10.2000 assegna
valore di prova concorsuale all'esame conclusivo della Scuola di
Specializzazione e consente agli abilitati SSIS l'immissione in permanente.
L'immissione nelle Permanenti degli abilitati tramite le SSIS è accompagnata
dall'attribuzione del Bonus dei 30 punti, come stabilito dall'art. 8 del
Decreto Interministeriale 268/2001:
"Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (.), al candidato
abilitato ai sensi delle disposizione che precedono, viene attribuito un
punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione
conseguita, pari a trenta punti."
Per gli abilitati con le SSIS il vantaggio è triplice.
Come disposto dal Decreto Direttoriale del 12 febbraio 2002, all'art. 7 -
Utilizzazione delle graduatorie permanenti -, secondo cui "Le graduatorie
permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a
tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti
graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo 297/94, sostituito
dall'art.1, comma 5 della legge 124/99. Le predette graduatorie sono altresì
utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee sino al termine delle attività didattiche", il punteggio
complessivo di graduazione nelle Permanente è utilizzato dal CSA per le
immissioni in ruolo e l'assegnazione degli incarichi annuali e delle
supplenze fino a chiusura delle attività didattiche e si trasferisce anche
nella graduazione delle Graduatorie di circolo e di istituto.
È risaputo, infatti, che anche nelle Graduatorie di circolo e di istituto di
I Fascia il punteggio è quello delle Graduatorie Permanenti, come dimostra
la Circolare del 5.9.02 del Ministero dell'istruzione inviata a tutti i CSA.
Definizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2002/2003
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI
PROT. N. 2782
Roma, 5.9.02
OGGETTO: Definizione delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2002/2003
Dalle comunicazioni effettuate dai singoli CSA attraverso il Sistema
Informativo risulta che, alla data odierna, non sono state pubblicale in
alcune Province le graduatorie definitive di 1° fascia.
Come è noto, tali graduatorie sono l'integrale riproduzione delle
graduatorie permanenti, con l'unica (ed eventuale) variante delle preferenze
espresse dagli aspiranti per le istituzioni scolastiche.
[.]
Il Direttore Generale - Antonio Zucaro
Ricapitolando, il bonus attribuito ai Sissini si spalma su tre livelli:
1) le immissioni in ruolo dal 50% dei posti disponibili assegnato alle
Permanenti:
2) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato (incarichi annuali
e supplenze fino al termine delle attività didattiche);
3) l'assegnazione dei contratti a tempo determinato (supplenze brevi e
temporanee, conferite dai direttori didattici e dai presidi scorrendo le
Graduatorie di circolo e di Istituto).
All'inverso gli abilitati con l'ordinario ricevono dalla mancata
attribuzione del bonus un triplice danno per gli stessi punti sopra
riportati.
Si estingue così una normativa "di merito" che dal 1980 al 2000 aveva
permesso agli ordinaristi di pervenire a un maggior servizio e di riflesso a
un maggior punteggio nelle graduatorie di Istituto e nelle graduatorie
Provinciali di incarichi e supplenze e di registrare tale servizio nel
Doppio Canale ai fini dell'immissione in ruolo per il 50% del contingente.
Un titolo - l'abilitazione conseguita con concorso a cattedre per titoli ed
esami - ritenuto fino al 2000 principale requisito per l'immissione nelle
Permanenti perde di dignità.
Il Diploma di Abilitazione rilasciato dalle scuole di specializzazione
universitarie - costituente unicamente "titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie" per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e del correlato diritto
di inclusione nelle permanenti - diventa percorso privilegiato per ruolo,
incarichi e supplenze temporanee.
Tutto ciò benché tale titolo sia stato dichiarato equipollente A quello di
abilitazione conseguito con le procedure ordinarie di concorso a cattedre
per esami e titoli.
3. Il T.A.R.:
Come è noto, Il TAR del Lazio, a seguito del ricorso patrocinato dall'Avv.
Selvaggi, in data 27 maggio 2202, ha sentenziato la conferma del bonus di 30
punti agli abilitati SSIS, di fatto, quantificati per la prima volta nell'
art.8 del Decreto Interministeriale 268/2001.
I giudici del TAR, mediante una libera e soggettiva interpretazione, hanno
esplicitato la ratio delle motivazioni che sono all'origine del bonus di 30
punti, anche se esse restano non suffragate in alcun modo da atti
legislativi e/o amministrativi.
il TAR, a conclusione di una sua libera e soggettiva interpretazione, nel
tentativo di capire la ratio su cui fonda il bonus, ha riconosciuto la
legittimità dei trenta punti considerandoli come somma di due contributi:
a) 24 punti per la semplice frequenza SSIS, equivalenti a 2 anni di
servizio;
b) 6 punti di vero punteggio aggiuntivo per il titolo SSIS.
Il TAR, relativamente al punto a), giudica, testualmente, i 24 punti come
«doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e dell'
elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle
scuole SSIS» nei due anni di durata del corso. Inoltre, esso sostiene che in
considerazione della serietà della scuola SSIS, una sua compiuta e corretta
frequenza non possa essere compatibile con una contemporanea attività di
supplenze nella scuola, ritenendo che queste ultime, laddove svolte nel
biennio di frequenza al corso SSIS, debbano considerarsi come estensione
dell'attività di tirocinio connessa al corso stesso. E quindi, il mancato
riconoscimento del servizio prestato in tale periodo implica un adeguato un
corrispondente compenso, valutato in 24 punti aggiuntivi (dei 30 previsti
nel bonus) .
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