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ESE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS GIP TRIBUNALE DI ROMA

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Apr 23, 2008, 11:02:20 AM4/23/08
to
N.62606/01 R.G.N.R
N.555S/03 G.I.P.

TRIBUNALE PENALE DL ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO N.20

ORDINANZA

ARCHIVIAZIONE


Il Giudice per le indagini preliminari dott. Laura CAPOTORTO.

- sciogliendo la riserva trattenuta all’udienza in camera di consiglio
tenutasi a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata nel procedimento a carico di MARRAZZO Pietro ed altri,

OSSERVA

Le notizie fornite ai telespettatori nel corso della trasmissione “Mi
manda RAI 3” in merito ai corsi di studio organizzati dalla società
“European School of
Economics” (ESE) rispondevano a verità. Infatti dalla documentazione
in atti risulta che, all’epoca della trasmissione suddetta, i titoli
di studio conseguiti dagli studenti che avevano seguito i costosi
corsi d’insegnamento universitario tenuti in Italia dalla ESE non
erano riconosciuti in Italia come diplomi di laurea, contrariamente a
quanto lasciata credere agli studenti che intendevano intraprendere
detti corsi
E’ pacifica che la ESE, in base ad un contratto di natura privatistica
stipulato con la Nottingham Trent University (università abilitata, in
Gran Bretagna, a rilasciare titoli di livello universitario - degrees
- equiparabili alla laurea italiana) organizzava sul territorio
italiano corsi d’insegnamento universitario a conclusione dei quali,
superati tutti gli esami previsti, venivano rilasciati agli studenti i
relativi diplomi
A detta dei responsabili della ESE, tali diplomi di “laurea” avevano
la stessa validità di quelli conseguiti dagli studenti che avevano
seguito i corsi presso la Nottingham Trent University in territorio
britannico, ed avrebbero dovuto ottenere il riconoscimento anche in
Italia.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso
della trasmissione de qua da Teresa Cuomo, dirigente presso il
Ministero dell’università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica,
risulta che, sulla base delle norme in vigore nello Stato, i titoli
conferiti agli studenti che avevano concluso i corsi tenuti dalla ESE
non potevano ottenere riconoscimento in Italia nè l’iscrizione ai
corsi della ESE poteva consentire agli studenti dì ottenere il rinvio
di servizio di leva.
Tale circostanza, del resto, è stata sostanzialmente ammessa, nel
corso della trasmissione, dallo stesso “rettore” della ESE. Stefano
D’Anna, il quale ha sostenuto l’illegittimità del rifiuto, da parte
dello Stato italiano, a riconoscere validità ai suddetti titoli di
studio.
In questa sede è del tutto irrilevante stabilire se le doglianze
espresse dal D’Anna dai legali della ESE fossero fondate o meno. E’ un
dato di fatto che all’epoca della trasmissione televisiva de qua e nel
periodo precedente ad essa Io Stato italiano non riconosceva il
diploma conseguito dagli studenti dell ‘ESE come “laurea” o come
titolo ad essa equipollente.
E un dato di fatto, anche, che il tenore della pubblicità utilizzata
dall’ESE poteva indurre in errore circa la validità dei titoli
rilasciati, tanto è vero che l’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato deliberò, il 30/6/2000, la sospensione provvisoria di
detti messaggi pubblicitari. Avverso tale decisione fu proposto
ricorso al TAR, che annullò il provvedimento - si badi bene – per
motivi procedurali riguardanti la violazione del principio del
contraddittorio in danno della ricorrente ESE.
Il 14/12/2000 la stessa Autorità Garante, con un nuovo provvedimento,
ritenne che la pubblicità comparsa sui quotidiani “Corriere della
Sera” e “La Repubblica” fosse ingannevole ed ordinò la pubblicazione
della rettifica dei messaggi pubblicitari disponendo che co la
rettifica fosse precisato che i titoli rilasciati agli studenti ESE
non erano ammessi al riconoscimento in Italia e che non vi era alcuna
prova del fatto che gli studenti, al termine degli studi, potessero
facilmente ottenere un’occupazione lavorativa.
Nel corso della trasmissione televisiva, i legali del D’Anna hanno
precisato che alcuni procedimenti erano ancora pendenti. Tale
circostanza, comunque, non inficia la veridicità delle notizie fornite
ai telespettatori. Del resto, anche dalle informazioni acquisite
telefonicamente presso la ESE (telefonate mandate in onda durante la
trasmissione televisiva) risulta senza ombra di dubbio che la ESE
induceva gli aspiranti studenti a credere che il titolo rilasciato a
conclusione dei corsi avesse valore di laurea in Italia o all’estera,
A ciò va aggiunto che l’unico titolo accademico (degree) presente in
atti in copia è quello rilasciato a tale Massimiliano Baffa n.m.i.
(nel documento non sono indicati altri elementi utili per
identificarlo compiutamente). Orbene, non solo nell’intestazione di
tale documento compare l’indicazione della Nottingham Trent University
e della European School of Economics, ma addirittura il diploma reca
la sottoscrizione del D’Anna, quale ‘rettore” della ESE; il che,
evidentemente, induce ad escludere che il diploma sia stato rilasciato
dalla Nottingham Trent University, essendo verosimile, invece, che il
D’Anna — impropriamente definendosi “rettore” (la ESE non è
un’università, non essendo riconosciuta come tale né in Italia né in
Gran Bretagna) — abbia rilasciato il titolo in base agli accordi
contrattuali intercorsi con la Nottingham Trent. Dalla documentazione
in atti, al di là delle equivoche espressioni presenti in alcuni atti
si desume che la Nottingham si limitava a verificare che lo Standard
dei programmi di studio e degli esami fosse analogo a quella offerto
dalla Nottingham stessa, ma il titolo di studio, pur indicando
nell’intestazione anche la Nottingham, veniva, in concreto, rilasciato
direttamente dalla ESE in base agli accordi contrattuali ed all’esito
positivo dei monitoraggi effettuati dalla Nottingham. Del resto tale
ipotesi trova conferma nelle informazioni acquisite presso il
Consolato d’Italia a Manchester nel gennaio 2001, dalle quali risulta
che la Nottingham Trent University è abilitata in Gran Bretagna a
rilasciare titoli accademici che hanno valore legale in quello Stato,
mentre la ESE, che aveva un rapporto di franchising con detta
università, era una semplice istituzione privata che non era
menzionata nella pubblicazione annuale “The Education Authority
Directory pubblicata da “The School Governement Publishing Company
Ltd”. Ma v’è di più: il Consolato, richiamando una precedenie
comunicazione (21/10/1998) nella quale dichiarava semplicemente che i
titoli accademici rilasciati dalla Nottingham Trent University avevano
valore legate in Gran Bretagna , ha precisato che detta dichiarazione
si riferiva alla natura giuridica della citata università e NON al
titolo di studio rilasciato a Massimiliano Baffa.
E’ evidente, dunque, che il diploma sottoscritto dal D’Anna — e quindi
rilasciato dalla ESE — seppure recante, nell’intestazione, anche
l’indicazione della Nottingham in base ad accordi contrattuali tra le
due istituzioni, non può ritenersi “rilasciato” dalla Nottingham
Trent, non essendo il D’Anna istituzionalmente inserito nella suddetta
università e non avendo, quindi, il potere di rilasciare in nome di
questa un titolo accademico avente il valore legale attribuito, in
Gran Bretagna, ai titoli rilasciati dall’università stessa.
Può ritenersi corrispondente a verità, quindi, quanto riferito nel
corso della trasmissione in merito alla necessità, per chi intendesse
ottenere il titolo accademico della Nottingham Trent, avente valore
legale in Gran Bretagna, di sostenere esami integrativi presso detta
università, non essendo sufficiente il diploma rilasciato a
conclusione dei corsi seguiti presso la ESE e dopo il superamento
degli esami presso la stessa ESE, Ciò, naturalmente, nulla ha a che
vedere con l’effettiva preparazione tecnica garantita dalla ESE agli
studenti, che ben potrebbe essere analoga o addirittura superiore a
quella propria di una “laurea” riconosciuta, nessuna, infatti, ha
manifestato la minima critica negativa circa il valore dei docenti o
dei corsi della ESE.
In conclusione, le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso della
trasmissione televisiva in questione erano, all’epoca, veritiere e
sono del tutto irrilevanti le vicende successive alla trasmissione
stessa.
Le notizie fornite ai telespettatori rivestivano interesse pubblica,
tenuto conto del rilevante numero di giovani interessati ad
intraprendere studi universitari.
Inoltre, nonostante l’atteggiamento, a tratti irritante, tenuto dal
conduttore della trasmissione stessa, non sono stati superati i limiti
di una civile - seppure a volte accesa - discussione.
Ne consegue che non si ravvisano i presupposti per esercitare
fondatamente l’azione penale in relazione all’ipotizzato reato dì
diffamazione, essendo configurabile nei fatti in esame l’esercizio del
diritto di cronaca e di critica.

P.Q.M.

visto l’art.409 C.P.P.

dispone l’archiviazione dei procedimento ed ordina la restituzione
degli atti al P.M.

Roma, 5 gennaio 2004

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott.ssa Laura Capotorto

Depositato in Cancelleria
Oggi 05/01/2004
Il Cancelliere C1
Maria Patrizia Contino

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