Provvedimento
PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Tipo Chiusura istruttoria
numero 16366
data 11/01/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 2/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA
ADUNANZA dell'11 gennaio 2007;
HA DELIBERATO su segnalazione della LUDES
a) che il messaggio pubblicitario diffuso dalla società ISSEA SA
POLITECNICO DI STUDI AZIENDALI DI LUGANO e dall'Associazione
Libera Università degli Studi economici e Sociali-LUSES,
costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA POLITECNICO DI LUGANO sia irrogata
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 9.100
(novemilacento euro);
c) che all';Associazione Libera Università degli Studi economici
e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.100 ; (dodicimilacento euro), da eseguirsi
dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dell incarico
conferitogli dall'assemblea straordinaria dei soci del 21
novembre 2006.
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POLITECNICO DI LUGANO
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha
annullato
il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar.......omissis
POLITECNICO DI LUGANO
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori........
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata.........
La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
febbraio 2007
POLITECNICO DI LUGANO
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi
in
epigrafe........:
accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
provvedimento impugnato
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
Dott.Pasquale de Lise Presidente
Dott.Roberto Caponigro Estensore
POLITECNICO DI LUGANO
Inoltre con Provvedimento n. 18328 del 30 aprile 2008 ,notificata il
20 maggio 2008,
pubblicato sul BOLLETTINO N. 17 DEL 16 GIUGNO 2008
il Garante ha deliberato NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE” sulla procedura
IP20 provvedimento 16880 ,nella quale si contestava la
inottemperanza
al provvedimento citato annullato.
leggete il dispositivo della sentenza del TAR e la delibera
dell’Autorità Garante
http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf
http://www.unipsa.net/it/documenti/news/delibera30aprile2008.pdf
http://www.agcm.it/index.htm
ENATO DELLA REPUBBLICA
-------------------- XIV LEGISLATURA --------------------
7a Commissione permanente
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
312a seduta: mercoledì 7 luglio 2004, ore 15
313a seduta: giovedì 8 luglio 2004, ore 15
ORDINE DEL GIORNO
INTERROGAZIONI ALL’ORDINE DEL GIORNO
MODICA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e
della
ricerca. – Premesso che:
da un trafiletto apparso recentemente sul settimanale
«Venerdì» del quotidiano «La Repubblica» si è appreso che l’ISFOA
avrebbe conferito una laurea honoris causa al ministro Letizia
Moratti
(probabilmente a sua insaputa);
una ricerca sulla rete Internet ha evidenziato
l’esistenza
di un “Istituto superiore di finanza e organizzazione
aziendale“ (ISFOA) dal cui sito http://www.isfoa.it sono state
ricavate tutte le informazioni che seguono;
l’ISFOA si definisce come “libera e privata università
internazionale“, costituita e gestita da “Assoconsulenza -
Associazione italiana consulenti di investimento“, con sedi a Milano
in Piazza affari ed a Civitanova Marche;
la presentazione dell’ISFOA comincia così:
“Professionisti, imprenditori, dirigenti, quadri, funzionari,
giornalisti, agenti e rappresentanti in possesso di una acclarata
esperienza possono completare e sviluppare il proprio vissuto
personale conseguendo un prestigioso titolo di studio libero e
privato, non equipollente e senza valore legale, ma egualmente
apprezzato ed accreditato presso imprese ed istituzioni finanziarie
italiane ed estere“;
l’ISFOA ha un “ordinamento generale e accademico“ il cui
articolo 1, intitolato “scopi e organizzazione dell’università“, dice
che “l’università è un istituto libero privato e di diritto
internazionale“, che “l’università è gestita da un Consiglio di
amministrazione, da un Consiglio direttivo e da un Senato accademico“
e che “a conferma del raggiungimento degli scopi prefissi, dopo aver
superato gli esami prescritti ed elaborato una tesi che dovrà essere
giudicata soddisfacente, il candidato riceverà un diploma di laurea“;
l’articolo 2 del predetto “ordinamento“ chiarisce che i
“diplomi di laurea rilasciati dall’università sono i seguenti: 1)
diploma in scienze finanziarie, industriali, aziendali,
amministrative, organizzative, commerciali, gestionali, fiscali,
economiche, sociali, tributarie, assicurative, comportamentali,
statistiche; 2) diploma in marketing, comunicazione, vendita,
relazioni esterne, investor relations“;
gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 stabiliscono che i
diplomi di laurea si conseguono dopo aver superato con profitto 30
esami, di cui 23 in comune e 7 specifici per ciascuno dei due tipi di
“laurea“, e dopo aver elaborato una “tesi di laurea“ valutata
positivamente da due esperti e discussa davanti ad una commissione
composta da membri del Senato accademico;
l’articolo 17 prevede che “alla fine della dissertazione,
allo studente verrà rilasciato dal Senato accademico il diploma di
laurea“;
l’articolo 19 così recita: “I titoli conferiti impegnano
solo l’università stessa che li rilascia a titolo privato e su basi
assolutamente legali nel pieno rispetto delle norme previste dalla
Costituzione della Repubblica italiana, nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato e dalle direttive comunitarie“;
l’ISFOA ha anche un “Magnifico Rettore“ nella persona del
dott. Stefano M. Fasullo; un “corpo docente“ formato, oltre che dal
“Rettore“, da due “professori ISFOA“; un “Senato accademico“ di cui
fanno parte, secondo quanto riportato dal sito Internet, molte
personalità imprenditoriali, politiche, religiose e militari, tra cui
anche alcuni parlamentari italiani ed europei;
è assai ampio l’elenco delle persone cui risulterebbe dal
sito che sono state conferite dall’ISFOA lauree honoris causa tra cui
(probabilmente a loro insaputa) cinque ministri;
nella voce “Riconoscimenti ed attestazioni“ del sito sono
pubblicate (probabilmente in violazione delle norme che regolano la
riservatezza della corrispondenza) copie fotografiche di biglietti di
ringraziamento e compiacimento indirizzati al “Magnifico Rettore“
dell’ISFOA da parte di autorevoli personalità italiane, con
l’evidente
scopo di accreditare l’ISFOA presso i possibili clienti;
considerato che:
l’articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, prevede
che le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris
causa, possano essere conferite soltanto con le modalità e nei casi
indicati dalla legge;
l’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973,
n. 766, prevede che le denominazioni di università, ateneo,
politecnico, istituto di istruzione universitaria possano essere
usate
soltanto dalle università statali e da quelle non statali
riconosciute
per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni
di legge,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga conveniente che,
a
tutela del sistema universitario nazionale e degli eventuali studenti
dell’ISFOA, sia accertata l’esatta natura dell’ente e delle sue
attività, nonché il rispetto della legge da parte dell’ISFOA, in
particolare delle norme sopra citate;
se non ritenga altresì opportuno valutare - visto che
situazioni simili a quella dell’ISFOA sono state segnalate anche in
passato dalla stampa e da organi accademici - se e come intervenire
per chiarire ed adeguare la normativa esistente in un contesto
sociale, culturale ed economico così profondamente cambiato.
Il sottosegretario CALDORO risponde poi all'interrogazione n. 3-01463
del senatore Modica, in merito all'Istituto superiore di finanza e
organizzazione aziendale (ISFOA), rilevando anzitutto che esso
rilascia titoli di studio liberi e privati, non equipollenti e senza
valore legale. Gli studenti che intendono seguire i corsi sono
pertanto, a suo giudizio, consapevoli del fatto che i titoli
conseguiti non hanno alcun valore legale.
La normativa vigente prevede inoltre che le denominazioni di
università, ateneo, politecnico e istituto di istruzione
universitaria
possono essere utilizzate soltanto dalle università statali e da
quelle non statali riconosciute e che pertanto le qualifiche
accademiche, comprese quelle ad honoris causam, possono essere
conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge.
Tuttavia, per avviare le procedure di competenza, quali le indagini
presso la prefettura e l'avvio del procedimento presso il Garante per
la pubblicità ingannevole, è necessario acquisire idonea
documentazione dalla quale si evinca in modo incontrovertibile che
l'istituto pone in essere una attività non legittima.
Nel ricordare che una istituzione non riconosciuta può rilasciare
solo
attestati, ma non titoli con denominazione protetta, neanche
precisando che essi sono privi di valore, il Sottosegretario
rassicura
conclusivamente che il Ministero non mancherà di avviare una attività
di informativa presso la prefettura competente.
Il senatore MODICA (DS-U) si dichiara insoddisfatto, pur giudicando
positivamente la circostanza che il Ministero condivida le
preoccupazioni illustrate nell'interrogazione.
Egli ritiene infatti che da quando è stata presentata
l'interrogazione
è ormai trascorso un lasso di tempo sufficiente a consentire al
Dicastero di svolgere un adeguato approfondimento sulla questione.
Il senatore ricorda peraltro che le stesse informazioni di cui ha
dato
conto nell'interrogazione, del resto agevolmente rinvenibili nel sito
internet dell'Istituto, sono sufficienti a provare il ricorso dello
stesso a forme di pubblicità ingannevole nei confronti degli
studenti,
quale il riferimento al titolo di laurea ed in particolare a quello
di
laurea ad honoris causam.