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software plc

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Max

unread,
May 23, 2000, 3:00:00 AM5/23/00
to it-industria-elettro...@news.nic.it
Ciao a tutti,
recentemente ho postato la domanda su chi era il proprietario del sw di un
PLC: se il costruttore della macchina su cui il programma gira o l'esecutore
(libero professionista) del sw stesso.

Più persone mi risposero che era l'esecutore in assenza di altri accordi.

Poniamo ora che io costruisca spaccalegna automatiche; se per un errore di
logica la mia macchina spacca un braccio ad un operatore, posso dire che il
responsabile è il possessore dei diritti del sw, o è comunque responsabilità
mia?

Io penso che sia mia, in quanto nelle responsabilità che l'esecutore
dell'impianto elettrico si prende marcandolo ai sensi delle normative
elettriche non credo rientrino le logiche di funzionamento, ma solo
fulminazioni o cose simili.

Voi che dite?

ciao
massimo

Alessandro

unread,
May 26, 2000, 3:00:00 AM5/26/00
to it-industria-elettro...@news.nic.it
Secondo me, è stata fatta un pò di confusione.

Diversa cosa sono i diritti del software e le responsabilità sul software
stesso.

Infatti i diritti identificano chi gode dello sfruttamento del sw stesso e
devono essere defniti contrattualmente, come dimostrato dal fatto che nessun
software standard, tipo Windows o Excel per interderci viene mai ceduto come
codice, ma solo come licenza d'uso. Quindi cosa si stabilisce tra
sviluppatore e committente è una questione puramente contrattuale ed
economica.

Diversa è invece la responsabilità sul software quando questo può causare
danni derivati da una sua cattiva esecuzione, verifica o solamente
progettazione.
Infatti chi vende il software integrato in un impianto o a bordo macchina
avrà sicuramente rilasciato una dichiarazione di conformità dello stesso
(per la direttiva macchine 98/37/CE o per la bassa tensione 73/23/CEE in
caso si fornisca solo la parte del quadro).
La dichiarazione attribuisce al costruttore tutta la responsabilità del
prodotto fornito a prescindere da quello da lui effettivamente realizzato.
(tanto più che ha deciso lui da chi fare sviluppare il sw, ha fatto una
scelta cattiva, e quindi ne è responsabile e ne paga le conseguenze).
Se poi successivamente si riscontra che il danno è stato effettivamente
causato dal sw chi ha venduto l'impianto e può fare rivalsa su chi poi
fisicamente ha sviluppato il sw per la responsabilità civile da prodotto
difettoso D.P.R. 224/88 o per inadempienza contrattuale.

Io la vedo così, ciao a tutti.

Ricci Lucchi Alessandro
D.E.Ca. System srl
aricci...@decagroup.it
Tel. 0545-32961
Fax. 0545-900100


Max <gre...@libero.it> wrote in message 8gfti6$pbv$1...@menelao.polito.it...

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